Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Vera Marletta Presidente relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11323/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , GIA' Parte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. LA RUNA MICHELE e , elettivamente Parte_2
domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA, 141/C 96100 , presso il difensore avv. LA Pt_1
RUNA MICHELE
ATTORE
contro
:
Controparte_1 Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_2
Posta in decisione all'udienza collegiale del 2 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 275 bis cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 5
Con atto di citazione ritualmente notificato il , già Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Parte_2
Materia di Impresa la e premetteva: Controparte_2
-di essere socio del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ELORO, Controparte_2
con sede in Noto via Ruggero Settimo 9, giusta deliberazione di Consiglio provinciale n. 60 del
[...]
03.08.1998;
- che in particolare, l'ente provinciale aderiva con una partecipazione del 12,63%, concedendo un contributo di € 20.000,00 quale quota annua;
- che successivamente, con Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio
Provinciale n. 73 del 15.12.2016, si deliberava la dismissione della partecipazione al G.A.L. , CP_1
atteso che la riduzione delle risorse finanziarie non consentiva più all'Amministrazione la destinazione di somme finalizzate ad attività di natura non obbligatoria e che le risorse finanziarie, dunque, non erano più sufficienti a coprire le spese necessarie ed indispensabili che l'Amministrazione doveva fronteggiare, non consentendo quindi la destinazione di somme finalizzate ad altre attività di natura non obbligatorie;
-che la predetta delibera trovava fondamento nella legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014 il cui comma 611 disponeva che gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni dirette ed indirette che permetta di conseguirne una riduzione e nell'art. 20 del D. Lgs 19/08/2016 n. 175 il quale ribadisce che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con un proprio provvedimento, un'analisi dell'aspetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette” prevedendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
-che con la deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31.03.2015 veniva approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dell'ente odierno attore e che nel predetto piano veniva prevista la dismissione della partecipazione del G.A.L.
società CP_1 Controparte_2
- che la predetta Delibera specificava dunque che il G.A.L. per le sue caratteristiche rientrava CP_1
nella casistica dei criteri generali di dismissione previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, non ravvisando l'Amministrazione alcuna utilità nel continuare ad aderire alla suddetta associazione sulla base 25 delle finalità perseguite;
- che in data 04.01.2017, la Delibera di dismissione n. 73 del 15.12.2016 veniva ritualmente notificata al;
Controparte_2
pagina 2 di 5 -che tuttavia, a seguito di verifica sulla piattaforma del MEF, emergeva che l'ente provinciale risultava ancora essere socio del e ciò nonostante l'avvenuta dismissione della quota di CP_2
partecipazione giusta delibera commissariale ritualmente notificata;
-che, con svariate comunicazioni, da ultimo a mezzo posta elettronica certificata del 10.02.2020,
13.05.2020 e 21.07.2020, il Capo del I settore del di invitava il Parte_1 Pt_1
ad effettuare la cancellazione dal libro dei soci, ma tali richieste restavano anch'esse CP_2
prive di riscontro.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito di : “Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa,
l'avvenuto scioglimento ex lege del rapporto sociale tra il in Parte_1
persona del e legale rappresentante pro tempore ed il Controparte_3 [...] in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, nonchè cessata ex lege la partecipazione meglio descritta in narrativa a far data dalla notificazione della Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio
Provinciale n. 73 del 15.12.2016 alla società partecipata, atteso il ricorrere nel caso di specie dei presupposti di legge per la cessazione della partecipazione azionaria ex art. 20, comma 2, del D.Lgs.
175/2016; 2. Vittoria di spese e compensi”.
La società convenuta, sebbene citata nelle forme di legge, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 14 febbraio 2024 il GI rinviava la causa all'udienza del 18.11.2024 innanzi al Collegio per la decisione della causa ai sensi dell'art. 275 bis cpc, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e per eventuali note conclusionali.
Indi all'udienza del 2 dicembre 2024 ( cui era stata rinviata l'udienza per la decisione) la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata.
La domanda è fondata.
Invero la legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014 prevede al comma 611 che gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni dirette ed indirette che permetta di conseguirne una riduzione e nell'art. 20 del D. Lgs 19/08/2016 n. 175 il quale ribadisce che
“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con un proprio provvedimento, un'analisi dell'aspetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette” prevedendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
Le norme citate, laddove prevedono la cessazione ex lege delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici in società esercenti attività non strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità
pagina 3 di 5 istituzionali, nonché l'obbligo per gli amministratori della partecipata di liquidare al socio pubblico il valore della partecipazione cessata entro dodici mesi dallo scioglimento del vincolo associativo, sono costituzionalmente legittime e non contrastanti con la normativa comunitaria, in quanto dettate con lo scopo di tutelare la concorrenza e garantire il corretto funzionamento del mercato.
L'approvazione assembleare della decisione dell'ente pubblico di dismettere le partecipazioni non strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali è da intendersi come mero atto di ricognizione ovvero di recepimento della decisione del socio pubblico e non come possibilità di aderirvi o meno, essendo altrimenti rimessa all'assemblea della partecipata la possibilità di impedire alle pubbliche amministrazioni la fuoriuscita da società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità .
Orbene nel caso di specie dalla documentazione offerta in produzione dalla difesa di parte attrice emerge con evidenza che con la deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n.
7 del 31.03.2015 veniva approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dell'ente odierno attore, ove veniva prevista la dismissione della partecipazione del società mista a. R.L, non ravvisando l'Amministrazione alcuna utilità nel CP_2 CP_1 CP_2
continuare ad aderire alla suddetta associazione sulla base 25 delle finalità perseguite
Successivamente, con Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale
n. 73 del 15.12.2016, si deliberava la dismissione della partecipazione al , atteso che la CP_2 riduzione delle risorse finanziarie non consentiva più all'Amministrazione la destinazione di somme finalizzate ad attività di natura non obbligatoria e che le risorse finanziarie dunque, non erano più sufficienti a coprire le spese necessarie ed indispensabili che l'Amministrazione doveva fronteggiare, non consentendo quindi la destinazione di somme finalizzate ad altre attività di natura non obbligatorie.
In data 04.01.2017, la Delibera di dismissione n. 73 del 15.12.2016 veniva ritualmente notificata al ma, nonostante svariate comunicazioni, da CP_2 Controparte_2
ultimo a mezzo posta elettronica certificata del 10.02.2020, 13.05.2020 e 21.07.2020, l'invito alla ad effettuare la cancellazione dal libro dei soci restava prive di riscontro. CP_2
Pertanto poiché gli enti locali non possono mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto le attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in caso di mancata alienazione mediante la procedura ad evidenza pubblica , si verifica una sorta di decadenza ope legis della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all'ente del valore delle quote o delle azioni in base agli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, co. 2 c.c..
pagina 4 di 5 Si tratta di un procedimento di dismissione delle partecipazioni che non può essere configurato come esercizio del diritto di recesso, il quale, diversamente, presuppone l'espressione di una volontà abdicativa legata all'interruzione del rapporto societario.
Alla luce di quanto detto va dichiarato l'avvenuto scioglimento ex lege del rapporto sociale tra il
[...]
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro Parte_1 tempore ed il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ELORO, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè cessata ex lege la partecipazione societaria a far data dalla notificazione della Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio
Provinciale n. 73 del 15.12.2016 alla società partecipata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al Dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, , Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11323/2023 RG
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'avvenuto scioglimento ex lege del rapporto sociale tra il in persona del e legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore ed il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) , CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè cessata ex Controparte_2
lege la partecipazione a far data dalla notificazione della Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale n. 73 del 15.12.2016 alla società partecipata.
Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.063,00 per spese e € 4.350,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
Così deciso in data 19/12/2024 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente relatore
Dott.Vera Marletta
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