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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/12/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA LI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa TA IU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1507/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. ) in proprio e quale rappresentante di BANCA Parte_1 P.IVA_1
FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A., breviter "BANCA FININT S.P.A." (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco, come da procura acclusa all'atto di P.IVA_2 citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Europa, n. 5, Milano –
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Ricci, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Fontana n. 6,
Milano – Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
pagina 1 di 16 Controparte_2
, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_4 difesa dall'avv. Paolo Toniolatti, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC: Email_3
APPELLATA
E
(C.F. e P.I. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_5
MA AN, AT AN e RO NI, anche disgiuntamente tra loro, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MA
AN in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14, Gottolengo – Email_4
APPELLATA
Oggetto: cessione crediti
*
CONCLUSIONI
Per Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dei motivi di gravame come promossi, riformare la sentenza n. 4258/24 del Tribunale di Milano e pertanto Nel merito Accertare la piena validità tra le parti LA Convenzione interbancaria del 4/10/2010 e la circostanza che le convenute di primo grado per effetto LA Cartolarizzazione dei crediti azionai sono subentrate nella Convenzione
a tutti gli effetti. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento LA
[...]
alla Controparte_2
Convenzione Interbancaria e condannare quest'ultima al pagamento in favore LA Parte_1
Parte dell'importo di € 526.111,99 al 31.10.2023 (pari al credito LA per il mutuo di €
[...]
674.550,86) e dell'importo di € 100.000,00 derivante dall'antergazione accordata il 24/12/2008 e confermata nella Convenzione Interbancaria, per l'erogazione di € 200.000,00 avvenuta in pool, al
50% con la in data 30/12/2008, il tutto maggiorato degli interessi di mora previsti Controparte_4 nei rispettivi contratti di mutuo fino alla data di pagamento. Condannare parte attrice del primo grado, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni fino all'importo di € 38.748,71, pari alle Parte spese sostenute dalla o di quella maggiore e/o minore somma che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia Condannare Controparte_2
alla restituzione degli onorari e delle spese legali liquidate in primo
[...] grado e che sono state pagate medio tempore. pagina 2 di 16 In ogni caso • con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria deduzione domanda ed eccezione respinta, così giudicare:
1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: − accertare e dichiarare, per tutti i motivi e come da argomentazioni esposti in atti, che la Convenzione interbancaria stipulata in data 4 ottobre 2010 tra
AN LA NU RR S.p.A. e è pienamente CP_2 Controparte_5 efficace e vincolante anche per i cessionari dei crediti, ai quali, sono opponibili le clausole LA
Convenzione e, per l'effetto, dichiarare il diritto di a soddisfarsi e/o ad ottenere il pagamento CP_1 da parte di di quanto ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. n. 908/2014 Trib. di CP_3
Brescia, nei limiti del credito vantato da e secondo i criteri risultanti dalla Convenzione;
− CP_1 condannare e alla rifusione degli importi liquidati dalla sentenza gravata CP_2 CP_3
a titolo di onorari e spese legali, già corrisposti da nelle more dell'instaurazione del presente CP_1 giudizio;
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: − accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio ritenesse inefficace la Convenzione nei confronti di CP_3
per tutti i motivi e le argomentazioni esposti in atti, l'inadempimento o comunque la condotta
[...] illecita di e, per l'effetto − in via riconvenzionale, condannare al CP_2 CP_2 pagamento in favore di LA somma di Euro 475.925,00 maggiorato degli interessi di mora CP_1 previsti dai contratti di mutuo fino al pagamento, o la maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
oltre alle spese sostenute e da sostenere a causa dei giudizi, suo malgrado intrapresi, anche nei termini di quanto emergerà in corso di causa;
in ogni caso risarcire o comunque CP_1 tenerla indenne per tutti i danni patrimoniali derivanti all'esito LA procedura esecutiva e in relazione alla soddisfazione del proprio diritto di credito.
3) IN OGNI CASO − con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente grado di giudizio.». Co Per Cassa Controparte_2
:
[...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e conclusione: a) in via principale: rigettare i motivi di gravame ex adverso proposti, confermando il contenuto LA sentenza del Tribunale di Milano n. 4258/2024 pubblicata in data 18 aprile 2024, e per l'effetto:
• accertare e dichiarare che ed Parte_1 Controparte_6 non sono parti LA Convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di I grado dell'esponente e che pertanto pagina 3 di 16 le stesse non possono far valere nei confronti de le obbligazioni assunte nella Convenzione CP_2 medesima da nei soli confronti delle originarie firmatarie AN LA NU RR S.p.A. e CP_2
Controparte_5
• per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza nei confronti di ed Parte_1 [...]
i) di alcun inadempimento contrattuale dell'esponente Controparte_6 CP_2 alla Convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di I grado dell'esponente; ii) nonché di alcuna violazione da parte dell'esponente ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione LA CP_2
Convenzione medesima;
b) in via subordinata:
• per il denegato e non creduto caso in cui Codesto Giudice ritenesse che ed Parte_1 siano subentrate nella Convenzione di cui al doc. 1 del Controparte_6 fascicolo di I grado dell'esponente, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 8, la stessa – quanto al mutuo in pool di € 674.550,86=, il cui credito è stato ceduto alle odierne convenute – è divenuta inefficace il 4 ottobre 2020 e che, con essa, è divenuto inefficace il relativo accordo di antergazione di ipoteca;
• per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza nei confronti di Parte_1 ed i) di alcun inadempimento contrattuale Controparte_6 dell'esponente alla (inefficace) Convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di I grado CP_2 dell'esponente; ii) nonché di alcuna violazione da parte dell'esponente ai doveri di buona fede e CP_2 correttezza nell'esecuzione LA (inefficace) Convenzione medesima;
c) in ogni caso: • rigettare le domande riconvenzionali tutte proposte nei suoi confronti da Controparte_6
e da in quanto infondate;
[...] Parte_1
• con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_3
«Contrariis reiectis;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi e come da argomentazioni esposti in atti, che la Convenzione interbancaria stipulata in data 4.10.2010 tra AN LA NU RR S.p.A. e CP_2 [...] non è efficace né vincolante per i cessionari dei crediti e nella fattispecie Controparte_5 per la terza chiamata Controparte_7
(c.f. e p.i. , alla quale non sono pertanto opponibili le clausole LA convenzione
[...] P.IVA_5 medesima, e comunque accertare che la terza chiamante Controparte_6
(c.f. e p.iva non ha diritto a soddisfarsi e/o ad ottenere il pagamento da parte di
[...] P.IVA_3 di quanto ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. n. 908/2014 Trib. di Brescia, nei CP_3 limiti del credito vantato da e secondo i criteri risultanti dalla Convenzione;
- CP_1 conseguentemente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva LA terza chiamata CP_3
pagina 4 di 16 (c.f. e p.i. Controparte_7 P.IVA_5 in relazione alle domande svolte nei suoi confronti dalla convenuta Controparte_6
c.f. e p.iva ), tutte da rigettarsi;
[...] P.IVA_3
IN STRETTO SUBORDINE: per il denegato e non creduto caso in cui codesto Giudice ritenesse che sia subentrata nella Convenzione interbancaria predetta e che la stessa produca CP_3 effetti obbligatori nei suoi confronti, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 8, la stessa — quanto al mutuo in pool di € 674.550,86=, il cui credito è stato ceduto alle odierne convenute — è divenuta inefficace il 4 ottobre 2020 e che, con essa, è divenuto inefficace il relativo accordo di antergazione di ipoteca;
per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza nei confronti di ed Parte_1 di alcun inadempimento contrattuale dell'esponente Controparte_8 terza chiamata alla (inefficace) Convenzione medesima.
IN OGNI CASO: spese di lite rifuse, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore Avv. MA
AN, che si dichiara antistatario».
* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4258 del Parte_1
18.04.2024 che, in accoglimento delle domande svolte da
[...]
e dalla terza chiamata Controparte_2 [...]
di ha così disposto: Controparte_3 Controparte_7
“1) dichiara non efficace nei confronti delle convenute, e di Parte_1 [...]
la “convenzione interbancaria” stipulata in data 4.10.2010 dall'attrice Controparte_6 con la AN LA NU RR s.p.a., e la e per l'effetto, il difetto Controparte_5 di legittimazione attiva delle convenute a contestare un inadempimento a tale convenzione da parte dell'attrice e a pretendere il risarcimento di conseguenti danni.
2)condanna le convenute, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 9.745,00 di cui euro 1.200,00 per spese generali, oltre euro 545,00 per rimborso spese;
3)condanna a rifondere alla terza chiamata in causa Controparte_6
( , le spese di lite, liquidate in Controparte_7 complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali”.
B. Il giudizio di primo grado
pagina 5 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato La
[...]
(di seguito semplicemente “ ) Controparte_2 Controparte_2 ha convenuto in giudizio ( di seguito “ ”), in Controparte_6 CP_1 qualità di cessionaria dei crediti di e (di Controparte_5 Parte_1
Parte seguito ), quale cessionaria dei crediti di AN LA NU RR S.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di insussistenza dell'inadempimento dell'attrice nei confronti delle convenute, derivante dalle obbligazioni assunte nella “convenzione interbancaria” da nei soli confronti Controparte_2 delle originarie titolari del credito, vale a dire AN LA NU RR S.p.A. e Controparte_5
[...]
L'attrice ha quindi esposto, in punto di fatto:
- che AN LA NU RR s.p.a., e l'attrice stessa avevano nel Controparte_5 corso degli anni, singolarmente e/o in pool, concesso una serie di finanziamenti in favore di
[...]
in parte destinati alla realizzazione di un Parte_2 impianto a biogas;
- che nel corso del tempo la debitrice non solo non aveva adempiuto al pagamento di una serie di rate dei finanziamenti che le erano stati concessi dalle banche, ma non aveva neanche ultimato la realizzazione dell'impianto a biogas per mancanza di risorse finanziarie;
- che le predette banche si erano dunque impegnate in una sorta di piano di salvataggio, in forza del quale l'odierna attrice aveva erogato un finanziamento di euro 1.060.000,00, finalizzato a consentire alla debitrice di saldare le rate scadute ed impagate dei finanziamenti in essere e la LA NU CP_5
RR e la avevano concluso un finanziamento in pool per euro 674.550,86 Controparte_5 finalizzato a permettere l'ultimazione dell'impianto a biogas;
- che tali banche (AN LA NU RR e in data 4 ottobre 2010 Controparte_5 avevano pertanto stipulato un patto tra di loro, denominato “convenzione interbancaria”, con il quale avevano regolato “diversamente con efficacia tra le costituite parti, la prevalenza dei diritti di garanzia spettante a ciascuna di esse in caso di inadempimento LA parte mutuataria”;
- che, in particolare, le parti avevano regolato il grado delle ipoteche, prevedendo che l'ipoteca di €
1.350.000,00, iscritta a garanzia del mutuo di € 674.550,86, fosse antergata a tutte le ipoteche iscritte a fronte dei finanziamenti precedenti e che venisse “iscritta con grado anteriore a quella che sarà iscritta per € 1.696.000,00 a garanzia del mutuo di € 1.060.000,00”;
- che, per l'effetto, le parti avevano quindi concordato che la garanzia ipotecaria formalmente di primo grado relativa a un credito dell'odierna attrice sarebbe stata, in sede di eventuale soddisfazione forzosa pagina 6 di 16 dei crediti, postergata rispetto alla garanzia ipotecaria formalmente poziore, iscritta a garanzia del credito vantato dalle altre due banche;
- che, inoltre, le parti firmatarie LA convenzione avevano dato atto “che allo stato le banche non ravvisano la necessità di formalizzare con specifici atti tali reciproche pretese e al contrario di regolare i loro rapporti con la presente convenzione” ( doc. 1, punto M);
- che la convenzione veniva stipulata in forma di scrittura privata non autenticata e che le parti non annotavano alcuna postergazione ipotecaria ex art. 2843 c.c.;
- che in data 29.04.2014 la AN LA NU RR e aveva stipulato un contratto Parte_1 di cessione in blocco di crediti (tra cui i crediti oggetto LA convenzione interbancaria) ai sensi dell'art. 58 TUB;
- che nello stesso anno, in ragione dell'inadempimento LA debitrice, aveva Parte_1 intrapreso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti LA mutuataria e dei garanti, pendente innanzi al Tribunale di Brescia (R.G. n. 908/2014 ) e avente ad oggetto anche gli immobili gravati dalle ipoteche citate nella convenzione interbancaria (doc. 18);
- che in data 6.01.2017 Ambra SPV S.r.l. aveva acquistato in blocco ex art. 58 TUB da Controparte_5 tutti i crediti per capitale, interessi, spese ed altri accessori derivanti da contratti
[...] finanziamento (tra cui i crediti oggetto LA convenzione interbancaria);
- che a sua volta, in data 31.03.2021, aveva concluso con Ambra SPV S.r.l., un contratto di CP_1 cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, acquistando un portafoglio di crediti
(tra cui quelli oggetto LA convenzione interbancaria);
- che, infine, in data 9.03.2021 l'attrice aveva ceduto i propri crediti a Controparte_3 [...]
(di seguito “ ); Controparte_7 CP_3
- che a seguito dell'intervenuta cessione, in data 26.03.2021 era intervenuta ex art. 111 CP_3
c.p.c. nella procedura esecutiva R.G.E. 908/2014;
- che il successivo 28.02.2022 anche era intervenuta, sostituendosi, ex art. 111 c.p.c., a CP_1 [...]
Controparte_9
Parte
- che, nell'ambito LA procedura esecutiva, era sorta tuttavia una controversia tra e da CP_1 un lato e dall'altro, in relazione al grado delle garanzie ipotecarie vantate dalle CP_3 cessionarie dei crediti;
- che, infatti, , resasi aggiudicataria nella procedura esecutiva dei lotti gravati dalle CP_3 ipoteche, aveva proposto istanza ex art. 585 co. 2 c.p.c. volta ad ottenere la limitazione in suo favore del versamento del prezzo di aggiudicazione alle sole spese di procedura, sul presupposto di essere pagina 7 di 16 cessionaria di un credito garantito da ipoteca di primo grado o comunque di grado anteriore rispetto a quello degli altri creditori intervenuti;
- che le altre cessionarie avevano contestato la predetta istanza, sostenendo che la ripartizione delle somme dovesse avvenire secondo il grado delle ipoteche assegnato dalla convenzione interbancaria;
Parte
- che, medio tempore, in data 31.03.2023 le convenute e avevano inviato all'odierna CP_1 attrice formale diffida, dando atto di quanto preteso da nella procedura esecutiva e CP_3 anticipando che avrebbero agito per il risarcimento del danno alle stesse derivante;
- che con provvedimento del 13.04.2023 il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza proposta da , ritenendo che la convenzione avesse modificato l'ordine delle ipoteche e che pertanto CP_3
non avesse - sugli immobili ipotecati - ipoteca di primo grado;
CP_3
- che aveva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento CP_3 pronunciato dal giudice dell'esecuzione;
- che era interesse dell'attrice ottenere accertare come la convenzione interbancaria non produce effetto alcuno nei confronti dei terzi cessionari del credito e che, pertanto, non era prospettabile inadempimento alcuno nei loro confronti;
- che, inoltre, le convenute non erano legittimate ad alcuna pretesa risarcitoria.
Sulla base di tali premesse, La Cassa Rurale ha chiesto, in via principale, di accertare e di dichiarare Parte l'estraneità di e di dalla convenzione interbancaria menzionata e, pertanto, di dichiarare CP_1
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale imputabile all'attrice; nonché, in via subordinata, di accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 8 LA convenzione, il credito sotteso al mutuo in pool di
€ 674.550,86, ceduto alle odierne convenute – è divenuto inefficace il 4 ottobre 20201 e che, con esso, è divenuto inefficace il relativo accordo di antergazione di ipoteca. si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, ribadendo la piena validità LA convenzione interbancaria del 4.10.2010. Ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alla convenzione interbancaria e di condannare Controparte_2
Parte quest'ultima al pagamento in favore di “dell'importo di € 526.111,99 al 31.10.2023 (pari al Parte credito LA per il mutuo di € 674.550,86) e dell'importo di € 100.000,00 derivante dall'antergazione accordata il 24/12/2008 e confermata nella convenzione interbancaria, per
l'erogazione di € 200.000,00 avvenuta in pool, al 50% con in data 30/12/2008, Controparte_10 oltre agli interessi di mora previsti nei rispettivi contratti di mutuo fino alla data di pagamento”; 1 Il credito derivante dal mutuo di € 674.550,86, era efficace solo per “10 anni complessivi dal 4.10.2010”, ossia fino al 4 ottobre 2020 (doc. 1). pagina 8 di 16 infine, ha domandato di condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni Parte fino all'importo di € 38.748,71, pari alle spese sostenute da
Si è poi costituita altresì eccependo preliminarmente la necessità di integrare il CP_6 contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di Controparte_7
, in qualità di cessionaria dei crediti dell'attrice, chiedendo l'autorizzazione alla sua
[...] chiamata in giudizio ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. Nel merito, ha insistito per il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate, nonché ha chiesto di dichiarare la piena efficacia tra le parti LA convenzione interbancaria, con conseguente accertamento del diritto di ad CP_1 ottenere il pagamento da parte di quanto ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. n. CP_3
908/2014 nei limiti del credito vantato da CP_1
Ha infine domandato, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_2
e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al pagamento in favore di LA somma di € CP_1
475.925,00 maggiorato degli interessi di mora previsti dai contratti di mutuo fino al pagamento, o la maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa.
Si è costituita, infine, anche la terza chiamata Controparte_7
(di seguito solo “ ”), contestando le pretese avanzate dalle convenute e
[...] Controparte_3 insistendo per il loro rigetto.
C. La sentenza di primo grado
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda dell'attrice e LA terza chiamata Controparte_3
Ha dichiarato non efficace nei confronti delle convenute la “convenzione interbancaria” stipulata in data 4.10.2010 dall'attrice con la LA NU RR s.p.a. e con la CP_5 Controparte_5
[...]
Ha quindi ritenuto che le convenute non fossero legittimate, non avessero titolo, per contestare l'inadempimento rispetto alla suddetta convenzione da parte dell'attrice e tantomeno a pretenderne il conseguenziale risarcimento del danno.
Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come fosse pacifico che l'accordo in ordine alla gradazione delle garanzie ipotecarie non fosse stato formalizzato mediante annotazione a margine delle iscrizioni ipotecarie e che pertanto potesse vincolare solo le parti sottoscriventi e non i soggetti estranei alla convenzione. Sul punto ha altresì richiamato la decisione assunta dal Tribunale di Brescia, a seguito al reclamo proposto da , nella parte in cui ha ritenuto che “ la convenzione interbancaria CP_3 non fosse opponibile agli organi LA procedura esecutiva, tenuti quindi alla vendita, all'aggiudicazione e alla distribuzione nel rispetto dell'ordine delle ipoteche, così come risultante dai pagina 9 di 16 pubblici registri, proprio in ragione LA posizione di terzietà LA procedura esecutiva rispetto ai creditori paciscenti”.
In particolare, per quanto riguarda le cessionarie dei crediti, ha inoltre precisato che l'acquisto LA titolarità dei crediti non ha comportato che le stesse siano subentrate anche nel distinto e autonomo contratto stipulato dalle banche creditrici, riguardante le modalità con cui le stesse si sarebbero ripartite il ricavato dell'eventuale esecuzione immobiliare. Invero, secondo il Tribunale mentre le cessionarie sono subentrate nella titolarità del credito vantato nei confronti LA mutuataria debitrice, l'accordo interbancario ha operato su un piano differente, riguardando esclusivamente l'impegno assunto da ciascuna banca nei confronti delle altre due su come ripartirsi il ricavato LA vendita forzata.
In ragione di quanto sopra, ha ritenuto che le cessionarie fossero da considerarsi terze rispetto alla convenzione interbancaria e che, pertanto, non fossero legittimate a contestare l'inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti da tale accordo, né a pretendere il risarcimento dei danni conseguenziale a tale prospettato inadempimento.
D. I motivi di impugnazione ha impugnato la sentenza del Tribunale articolando un unico ampio motivo Parte_1 di impugnazione, così rubricato:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c. – Falsa interpretazione e difetto di motivazione - Erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto sulle cessioni dei crediti e sulle cartolarizzazioni EX L. 130 DEL 30/4/199”
L'appellante ha lamentato l'erroneità LA sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea e rigettato quella svolta in via riconvenzionale da . Parte_1
In particolare, ha sostenuto l'erroneità LA sentenza nella parte in cui ha accertato
- che le cessionarie non sono subentrate nella convenzione interbancaria, qualificando quest'ultima come un “autonomo e distinto contratto” riguardante le modalità con cui le stesse si sarebbero ripartite il ricavato dell'eventuale esecuzione immobiliare;
- che l'accordo operasse su un piano differente e che pertanto le cessionarie sarebbero subentrate esclusivamente nella titolarità dei crediti ceduti, assistiti dai relativi privilegi e garanzie.
Secondo la prospettazione di parte appellante il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere all'accordo interbancario natura di contratto accessorio ai contratti di finanziamento, in ragione del quale le cessionarie sarebbero conseguentemente subentrate sulla base di quanto disposto dall'art. 58 TUB (“I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente
e, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione pagina 10 di 16 finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.”) – e dall'art.1263 comma 1 c.c. (“per effetto LA cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”).
Sulla base di tali premesse logico argomentative l'appellante ha sostenuto la validità LA convenzione interbancaria e la sua vincolatività per le cessionarie dei crediti.
E. L'appello incidentale
a condiviso le argomentazioni svolte dall'appellante e a sua volta ha proposto appello CP_6 incidentale avverso la sentenza del Tribunale sulla base di due motivi di gravame
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità LA sentenza per avere ritenuto che le cessionarie del credito - vantato nei confronti LA mutuataria debitrice – fossero terze rispetto alla convenzione interbancaria e in quanto tali non fossero legittimate a contestare l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale accordo, né a pretendere il risarcimento dei danni. In particolare, ha rilevato che nel contratto di cessione si dà atto che il credito era da intendersi ceduto con i relativi accessori e le garanzie.
Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, ha censurato la sentenza nella parte in cui CP_1 ha affermato che la stessa cessionaria è subentrata “esclusivamente nella titolarità dei crediti, CP_1 assistiti dai privilegi e dalle garanzie e, quindi, per quanto riguarda il caso specifico, dalle garanzie ipotecarie, secondo l'ordine di esse risultante dai pubblici registri”. Ha quindi ritenuto che il Tribunale abbia errato nel parificare la condizione delle cessionarie del credito a qualsiasi soggetto terzo.
F. La posizione degli appellati
Si sono costituiti in giudizio la e , le quali hanno entrambe chiesto Controparte_3 Controparte_2 di confermare la sentenza impugnata, ritenendone la motivazione esaustiva e corretta e, per l'effetto di rigettare gli appelli in quanto infondati. Hanno quindi ripercorso l'iter argomentativo LA sentenza nella parte in cui ha ritenuto non efficace la convenzione interbancaria nei confronti dell'odierne appellanti, e ha disatteso le relative domande.
G. Il processo di secondo grado
pagina 11 di 16 All'esito LA prima udienza, il 4.12.2024, il Collegio ha fissato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 18.03.2026, poi anticipata al 5.11.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello svolto da e quello proposto da Parte_1 CP_6 siano infondati e debbano essere rigettati per le seguenti ragioni.
1. Il motivo di appello principale e i due motivi di appello incidentale attengono a profili strettamente connessi e conseguenziali - in quanto tutti inerenti all'efficacia LA convenzione interbancaria nei confronti delle cessionarie - e pertanto devono essere trattati congiuntamente.
Le appellanti ritengono che l'accordo interbancario sia accessorio al contratto di finanziamento e che in quanto tale obblighi e vincoli anche le cessionarie del credito, le quali pertanto non sarebbero terze estranee rispetto alla convenzione de quo.
Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che è circostanza pacifica e documentale che AN LA
NU RR S.p.A., e hanno stipulato la convenzione Controparte_9 CP_2 interbancaria in data 4.10.2010 in forza LA quale si sono accordate per una postergazione ipotecaria2 ex art. 2843 c.c., senza tuttavia annotarla a margine delle rispettive ipoteche.
Successivamente le parti contraenti, titolari dei crediti garantiti dalle ipoteche oggetto dell'accordo, hanno ceduto i suddetti crediti ad altre società3, vale a dire alle odierne appellanti e a . CP_3
A seguito di tale cessione quest'ultime, dunque, sono sì divenute cessionarie dei rispettivi crediti, ma non sono subentrate nella titolarità dei contratti sottoscritti dalla cedenti.
Sul punto, va infatti innanzitutto osservato che la cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c. – 58 TUB.) è ontologicamente distinta dalla cessione del contratto (artt. 1406 e ss. c.c.) , per natura e disciplina;
infatti “la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento LA prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto” (Cass. n. 8579/2024).
Inoltre, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, dall'accordo interbancario in questione non è sorta alcuna garanzia, né alcun privilegio, né può ritenersi che lo stesso abbia natura accessoria rispetto ai crediti o rispetto ai finanziamenti concessi. In particolare, rispetto ai contratti di finanziamento non condivide né la causa (di finanziamento), né la funzione – dal momento che con l'accordo in oggetto le parti hanno soltanto disposto la postergazione ipotecaria del grado delle ipoteche già iscritte a tutela dei crediti ceduti.
Pertanto, la convezione interbancaria de quo ha efficacia solo tra le parti contraenti (1372 c.c.) e non nei confronti di terzi.
Nel caso di specie, se le parto avessero voluto fare acquisire all'accordo in oggetto efficacia erga omnes, avrebbero dovuto annotare quanto pattuito a margine dell'iscrizione delle ipoteche (art. 2843 co. 1 c.c.), conferendo così efficacia costitutiva alla postergazione del grado delle ipoteche già iscritte
(artt. 2808 co. 2 e 2843 c.c.), e rendendo in tal modo la postergazione opponibile ai terzi anche in sede esecutiva. Infatti, l'iscrizione delle ipoteche nei registri immobiliari ha efficacia costitutiva (art. 2808 co 2 c.c.) e consente di rendere conoscibile anche agli aventi causa del debitore e del creditore l'esistenza del vincolo sui beni oggetto LA garanzia ipotecaria. Tra l'altro, il disposto di cui all'art. 2843 c.c. contempla espressamente l'annotazione nei registri immobiliari di negozi dispositivi del grado di ipoteca, avente parimenti efficacia costitutiva.
Sul punto, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte :“L'annotazione LA cessione del vincolo dell'ipoteca su un immobile, eseguita ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha effetto costitutivo, al pari dell'iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari;
ne consegue che, da un lato, una volta annotata formalmente la vicenda traslativa, il cessionario, è da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto reale di garanzia - a prescindere dalle vicende sottostanti e dalla stessa coerenza di una simile risultanza con il titolo di provenienza - e, dall'altro, che gli effetti dell'annotazione, se indebitamente eseguita, possono essere annullati soltanto con una pronuncia giudiziale e all'esito di una congruente domanda LA parte pagina 13 di 16 interessata.” (Cass. sent. n. 486/2025). Ed ancora “Il grado delle ipoteche, come fissato dall'ordine cronologico con cui vengono iscritte presso la conservatoria dei registri immobiliari, può essere mutato solo mediante negozi giuridici bilaterali, con i quali le parti addivengano alla postergazione di detto grado (art. 2843 cod. civ.); per la postergazione di grado, pertanto, non è sufficiente la sola dichiarazione unilaterale resa da una parte” e concludeva, così, in motivazione “cosi il negozio dispositivo del grado di ipoteca si perfeziona e si costituisce, proprio in ragione LA perentorietà del dettato legislativo ("la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non mia stata eseguita" art. 2843 comma 2^ primo periodo), con l'esecuzione LA relativa annotazione.”
(Cass. n. 18188/20044).
Il fatto che le stesse parti stipulanti non abbiano inteso annotare la postergazione del grado delle ipoteche nei registri immobiliari costituisce ulteriore elemento che depone nel senso di ritenere la volontà che l'accordo rimanesse efficace solo inter partes, e che invece prevalesse, nei confronti dei terzi, il grado delle ipoteche così come risultante dai pubblici registri.
A comprova di ciò si deve altresì osservare che le parti firmatarie LA convenzione avevano espressamente escluso di formalizzare l'accordo nei registri immobiliari: “che allo stato le banche non ravvisano la necessità di formalizzare con specifici atti tali reciproche pretese e al contrario di regolare i loro rapporti con la presente convenzione” (doc. 1, punto M).
In tal senso, infine, depone altresì la statuizione del giudice dell'esecuzione immobiliare di Brescia (n.
908/2014, ordinanza n. 698/2023 di accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da
), già richiamata dalla sentenza impugnata, che ha così disposto: “La convenzione, pur CP_3 obbligando le parti al rispetto del suo contenuto, non può vincolare gli organi LA procedura 4 In motivazione “La nuova norma (art. 2843 del codice del 1942), invece, attribuisce all'annotazione, relativamente al trasferimento dell'ipoteca, lo stesso effetto costitutivo che è proprio dell'iscrizione relativamente al suo sorgere. Insomma, l'annotazione rappresenta, per esplicito dettato legislativo, un elemento integrativo indispensabile LA fattispecie del trasferimento, il cui compimento in data anteriore al fallimento è condizione di opponibilità alla procedura”. Anche se tali argomentazioni sono specificamente riferite alla fattispecie del trasferimento di ipoteca, le stesse non possono non valere anche nella presente fattispecie, avente ad oggetto un negozio di postergazione di grado dall'ipoteca: infatti, in proposito, vaia, per un verso, rammentare che, nella stessa sentenza ora richiamata, questa Corte ha affermato "il carattere generale LA norma stessa art. 2843 e la sua natura di pubblicità costitutiva"; e, per l'altro, sottolineare che - come "l'ipoteca... li costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari" (art. 2808 comma 2^ cod. civ.) e "prenda grado dal momento LA sua iscrizione" (art.2852 primo periodo) - cosi il negozio dispositivo del grado di ipoteca si perfeziona e si costituisce, proprio in ragione LA perentorietà del dettato legislativo ("la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non mia stata eseguita" art. 2843 comma 2^ primo periodo), con l'esecuzione LA relativa annotazione. La prefigurazione dell'annotazione (anche) di negozi siffatti siccome istituto di pubblicità costitutiva e, quindi, la subordinazione LA efficacia del negozio alla effettiva esecuzione dell'annotazione impediscono, per definizione, di ritenere - cene vorrebbe l'istituto bancario ricorrente - che l'efficacia stessa possa retroagire ad un momento anteriore all'esecuzione LA pubblicità (ad es., al momento LA proposizione LA relativa istanza al Conservatore), vale a dire ad un momento in cui il negozio dispositivo del grado di ipoteca, por non essere stato (ancora) annotato, non ha (ancora) giuridica efficacia.” (Cass. sent. n. 18188/2004) pagina 14 di 16 esecutiva. Questi devono procedere alla vendita, all'aggiudicazione e alla distribuzione nel rispetto dell'ordine delle ipoteche, così come risultante dai pubblici registri.”
Da ultimo si osservi poi in virtù del disposto di cui all'art. 8 LA convenzione, l'accordo di antergazione di ipoteca - relativo al mutuo in pool di € 674.550,86, ceduto alle odierne appellanti - è divenuto inefficace il 4 ottobre 20205 per espressa previsione inserita dalle parti.
Per tali ragioni l'appello principale e quello incidentale sono risultati infondati e devono essere rigettati.
Dall'accertamento dell'infondatezza dell'appello consegue altresì il rigetto LA domanda di condanna Parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante principale
2. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico solidale degli appellanti e in Parte_1 Controparte_6 applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore LA controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Occorre poi considerare che nel presente grado di Co giudizio la posizione e le difese degli appellati - e , rispettivamente CP_2 CP_3 cedente e cessionario - sono state analoghe e concordi nel domandare la reiezione delle domande delle appellanti. Ciò giustificata la liquidazione in via solidale di un unico compenso difensivo a favore di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio e quale rappresentante di AN Finanziaria Internazionale S.p.A., e sull'appello
[...] incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_6
84258/2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da Parte_1
3) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1 [...]
al pagamento in solido delle spese di lite, che liquida in solido a favore Controparte_6 delle appellate Controparte_11
, in complessivi €
[...] CP_3 Controparte_3
9.991,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi ex art. 93 5 Il credito derivante dal mutuo di € 674.550,86, era efficace solo per “10 anni complessivi dal 4.10.2010”, ossia fino al 4 ottobre 2020 (doc. 1). pagina 15 di 16 c.p.c. per quel che riguarda , in favore del CP_3 Controparte_3 procuratore dichiaratosi antistatario;
4) dà atto che sussistono a carico di entrambi gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/02 per il versamento, a carco di ciascuno, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TA IU MA LI
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 le parti avevano regolato il grado delle ipoteche, prevedendo che l'ipoteca di € 1.350.000,00, iscritta a garanzia del mutuo di € 674.550,86 (concesso da AN LA NU RR e ), fosse antergata a tutte le ipoteche Controparte_5 iscritte a fronte dei finanziamenti precedenti e che venisse “iscritta con grado anteriore a quella che sarà iscritta per € 1.696.000,00 a garanzia del mutuo di € 1.060.000,00” concesso dalla (doc., art. 2). CP_2 Part 3 La AN LA NU RR S.p.A. ha ceduto in blocco, in data 29 aprile 2014, ex art. 58 TUB, a il credito derivante dalla NU Finanza BNT e PopVI;
la ha ceduto in blocco, in data 6 gennaio 2017, ex Controparte_9 art. 58 TUB, tra gli altri, il credito derivante dalla NU Finanza BNT e PopVI ad Ambra SPV S.r.l., la quale lo ha poi a sua volta ceduto, sempre in blocco, in data 31 marzo 2021, ex art. 58 TUB, ad la Cassa Rurale, con atto di data 9 CP_1 marzo 2021, ha ceduto a i Crediti LA incluso quello derivante dalla NU Finanza di La Cassa CP_3 CP_2 Rurale (cfr. fascicolo 1 primo grado appellante, doc. 6,7 fascicolo primo grado doc. 2 fascicolo primo grado CP_1 CP_3
e doc. 4 fascicolo primo grado ).
[...] CP_2 pagina 12 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA LI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa TA IU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1507/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. ) in proprio e quale rappresentante di BANCA Parte_1 P.IVA_1
FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A., breviter "BANCA FININT S.P.A." (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco, come da procura acclusa all'atto di P.IVA_2 citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Europa, n. 5, Milano –
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Ricci, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Fontana n. 6,
Milano – Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
pagina 1 di 16 Controparte_2
, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_4 difesa dall'avv. Paolo Toniolatti, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC: Email_3
APPELLATA
E
(C.F. e P.I. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_5
MA AN, AT AN e RO NI, anche disgiuntamente tra loro, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MA
AN in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14, Gottolengo – Email_4
APPELLATA
Oggetto: cessione crediti
*
CONCLUSIONI
Per Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dei motivi di gravame come promossi, riformare la sentenza n. 4258/24 del Tribunale di Milano e pertanto Nel merito Accertare la piena validità tra le parti LA Convenzione interbancaria del 4/10/2010 e la circostanza che le convenute di primo grado per effetto LA Cartolarizzazione dei crediti azionai sono subentrate nella Convenzione
a tutti gli effetti. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento LA
[...]
alla Controparte_2
Convenzione Interbancaria e condannare quest'ultima al pagamento in favore LA Parte_1
Parte dell'importo di € 526.111,99 al 31.10.2023 (pari al credito LA per il mutuo di €
[...]
674.550,86) e dell'importo di € 100.000,00 derivante dall'antergazione accordata il 24/12/2008 e confermata nella Convenzione Interbancaria, per l'erogazione di € 200.000,00 avvenuta in pool, al
50% con la in data 30/12/2008, il tutto maggiorato degli interessi di mora previsti Controparte_4 nei rispettivi contratti di mutuo fino alla data di pagamento. Condannare parte attrice del primo grado, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni fino all'importo di € 38.748,71, pari alle Parte spese sostenute dalla o di quella maggiore e/o minore somma che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia Condannare Controparte_2
alla restituzione degli onorari e delle spese legali liquidate in primo
[...] grado e che sono state pagate medio tempore. pagina 2 di 16 In ogni caso • con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria deduzione domanda ed eccezione respinta, così giudicare:
1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: − accertare e dichiarare, per tutti i motivi e come da argomentazioni esposti in atti, che la Convenzione interbancaria stipulata in data 4 ottobre 2010 tra
AN LA NU RR S.p.A. e è pienamente CP_2 Controparte_5 efficace e vincolante anche per i cessionari dei crediti, ai quali, sono opponibili le clausole LA
Convenzione e, per l'effetto, dichiarare il diritto di a soddisfarsi e/o ad ottenere il pagamento CP_1 da parte di di quanto ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. n. 908/2014 Trib. di CP_3
Brescia, nei limiti del credito vantato da e secondo i criteri risultanti dalla Convenzione;
− CP_1 condannare e alla rifusione degli importi liquidati dalla sentenza gravata CP_2 CP_3
a titolo di onorari e spese legali, già corrisposti da nelle more dell'instaurazione del presente CP_1 giudizio;
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: − accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio ritenesse inefficace la Convenzione nei confronti di CP_3
per tutti i motivi e le argomentazioni esposti in atti, l'inadempimento o comunque la condotta
[...] illecita di e, per l'effetto − in via riconvenzionale, condannare al CP_2 CP_2 pagamento in favore di LA somma di Euro 475.925,00 maggiorato degli interessi di mora CP_1 previsti dai contratti di mutuo fino al pagamento, o la maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
oltre alle spese sostenute e da sostenere a causa dei giudizi, suo malgrado intrapresi, anche nei termini di quanto emergerà in corso di causa;
in ogni caso risarcire o comunque CP_1 tenerla indenne per tutti i danni patrimoniali derivanti all'esito LA procedura esecutiva e in relazione alla soddisfazione del proprio diritto di credito.
3) IN OGNI CASO − con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente grado di giudizio.». Co Per Cassa Controparte_2
:
[...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e conclusione: a) in via principale: rigettare i motivi di gravame ex adverso proposti, confermando il contenuto LA sentenza del Tribunale di Milano n. 4258/2024 pubblicata in data 18 aprile 2024, e per l'effetto:
• accertare e dichiarare che ed Parte_1 Controparte_6 non sono parti LA Convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di I grado dell'esponente e che pertanto pagina 3 di 16 le stesse non possono far valere nei confronti de le obbligazioni assunte nella Convenzione CP_2 medesima da nei soli confronti delle originarie firmatarie AN LA NU RR S.p.A. e CP_2
Controparte_5
• per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza nei confronti di ed Parte_1 [...]
i) di alcun inadempimento contrattuale dell'esponente Controparte_6 CP_2 alla Convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di I grado dell'esponente; ii) nonché di alcuna violazione da parte dell'esponente ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione LA CP_2
Convenzione medesima;
b) in via subordinata:
• per il denegato e non creduto caso in cui Codesto Giudice ritenesse che ed Parte_1 siano subentrate nella Convenzione di cui al doc. 1 del Controparte_6 fascicolo di I grado dell'esponente, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 8, la stessa – quanto al mutuo in pool di € 674.550,86=, il cui credito è stato ceduto alle odierne convenute – è divenuta inefficace il 4 ottobre 2020 e che, con essa, è divenuto inefficace il relativo accordo di antergazione di ipoteca;
• per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza nei confronti di Parte_1 ed i) di alcun inadempimento contrattuale Controparte_6 dell'esponente alla (inefficace) Convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di I grado CP_2 dell'esponente; ii) nonché di alcuna violazione da parte dell'esponente ai doveri di buona fede e CP_2 correttezza nell'esecuzione LA (inefficace) Convenzione medesima;
c) in ogni caso: • rigettare le domande riconvenzionali tutte proposte nei suoi confronti da Controparte_6
e da in quanto infondate;
[...] Parte_1
• con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_3
«Contrariis reiectis;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi e come da argomentazioni esposti in atti, che la Convenzione interbancaria stipulata in data 4.10.2010 tra AN LA NU RR S.p.A. e CP_2 [...] non è efficace né vincolante per i cessionari dei crediti e nella fattispecie Controparte_5 per la terza chiamata Controparte_7
(c.f. e p.i. , alla quale non sono pertanto opponibili le clausole LA convenzione
[...] P.IVA_5 medesima, e comunque accertare che la terza chiamante Controparte_6
(c.f. e p.iva non ha diritto a soddisfarsi e/o ad ottenere il pagamento da parte di
[...] P.IVA_3 di quanto ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. n. 908/2014 Trib. di Brescia, nei CP_3 limiti del credito vantato da e secondo i criteri risultanti dalla Convenzione;
- CP_1 conseguentemente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva LA terza chiamata CP_3
pagina 4 di 16 (c.f. e p.i. Controparte_7 P.IVA_5 in relazione alle domande svolte nei suoi confronti dalla convenuta Controparte_6
c.f. e p.iva ), tutte da rigettarsi;
[...] P.IVA_3
IN STRETTO SUBORDINE: per il denegato e non creduto caso in cui codesto Giudice ritenesse che sia subentrata nella Convenzione interbancaria predetta e che la stessa produca CP_3 effetti obbligatori nei suoi confronti, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 8, la stessa — quanto al mutuo in pool di € 674.550,86=, il cui credito è stato ceduto alle odierne convenute — è divenuta inefficace il 4 ottobre 2020 e che, con essa, è divenuto inefficace il relativo accordo di antergazione di ipoteca;
per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza nei confronti di ed Parte_1 di alcun inadempimento contrattuale dell'esponente Controparte_8 terza chiamata alla (inefficace) Convenzione medesima.
IN OGNI CASO: spese di lite rifuse, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore Avv. MA
AN, che si dichiara antistatario».
* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4258 del Parte_1
18.04.2024 che, in accoglimento delle domande svolte da
[...]
e dalla terza chiamata Controparte_2 [...]
di ha così disposto: Controparte_3 Controparte_7
“1) dichiara non efficace nei confronti delle convenute, e di Parte_1 [...]
la “convenzione interbancaria” stipulata in data 4.10.2010 dall'attrice Controparte_6 con la AN LA NU RR s.p.a., e la e per l'effetto, il difetto Controparte_5 di legittimazione attiva delle convenute a contestare un inadempimento a tale convenzione da parte dell'attrice e a pretendere il risarcimento di conseguenti danni.
2)condanna le convenute, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 9.745,00 di cui euro 1.200,00 per spese generali, oltre euro 545,00 per rimborso spese;
3)condanna a rifondere alla terza chiamata in causa Controparte_6
( , le spese di lite, liquidate in Controparte_7 complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali”.
B. Il giudizio di primo grado
pagina 5 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato La
[...]
(di seguito semplicemente “ ) Controparte_2 Controparte_2 ha convenuto in giudizio ( di seguito “ ”), in Controparte_6 CP_1 qualità di cessionaria dei crediti di e (di Controparte_5 Parte_1
Parte seguito ), quale cessionaria dei crediti di AN LA NU RR S.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di insussistenza dell'inadempimento dell'attrice nei confronti delle convenute, derivante dalle obbligazioni assunte nella “convenzione interbancaria” da nei soli confronti Controparte_2 delle originarie titolari del credito, vale a dire AN LA NU RR S.p.A. e Controparte_5
[...]
L'attrice ha quindi esposto, in punto di fatto:
- che AN LA NU RR s.p.a., e l'attrice stessa avevano nel Controparte_5 corso degli anni, singolarmente e/o in pool, concesso una serie di finanziamenti in favore di
[...]
in parte destinati alla realizzazione di un Parte_2 impianto a biogas;
- che nel corso del tempo la debitrice non solo non aveva adempiuto al pagamento di una serie di rate dei finanziamenti che le erano stati concessi dalle banche, ma non aveva neanche ultimato la realizzazione dell'impianto a biogas per mancanza di risorse finanziarie;
- che le predette banche si erano dunque impegnate in una sorta di piano di salvataggio, in forza del quale l'odierna attrice aveva erogato un finanziamento di euro 1.060.000,00, finalizzato a consentire alla debitrice di saldare le rate scadute ed impagate dei finanziamenti in essere e la LA NU CP_5
RR e la avevano concluso un finanziamento in pool per euro 674.550,86 Controparte_5 finalizzato a permettere l'ultimazione dell'impianto a biogas;
- che tali banche (AN LA NU RR e in data 4 ottobre 2010 Controparte_5 avevano pertanto stipulato un patto tra di loro, denominato “convenzione interbancaria”, con il quale avevano regolato “diversamente con efficacia tra le costituite parti, la prevalenza dei diritti di garanzia spettante a ciascuna di esse in caso di inadempimento LA parte mutuataria”;
- che, in particolare, le parti avevano regolato il grado delle ipoteche, prevedendo che l'ipoteca di €
1.350.000,00, iscritta a garanzia del mutuo di € 674.550,86, fosse antergata a tutte le ipoteche iscritte a fronte dei finanziamenti precedenti e che venisse “iscritta con grado anteriore a quella che sarà iscritta per € 1.696.000,00 a garanzia del mutuo di € 1.060.000,00”;
- che, per l'effetto, le parti avevano quindi concordato che la garanzia ipotecaria formalmente di primo grado relativa a un credito dell'odierna attrice sarebbe stata, in sede di eventuale soddisfazione forzosa pagina 6 di 16 dei crediti, postergata rispetto alla garanzia ipotecaria formalmente poziore, iscritta a garanzia del credito vantato dalle altre due banche;
- che, inoltre, le parti firmatarie LA convenzione avevano dato atto “che allo stato le banche non ravvisano la necessità di formalizzare con specifici atti tali reciproche pretese e al contrario di regolare i loro rapporti con la presente convenzione” ( doc. 1, punto M);
- che la convenzione veniva stipulata in forma di scrittura privata non autenticata e che le parti non annotavano alcuna postergazione ipotecaria ex art. 2843 c.c.;
- che in data 29.04.2014 la AN LA NU RR e aveva stipulato un contratto Parte_1 di cessione in blocco di crediti (tra cui i crediti oggetto LA convenzione interbancaria) ai sensi dell'art. 58 TUB;
- che nello stesso anno, in ragione dell'inadempimento LA debitrice, aveva Parte_1 intrapreso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti LA mutuataria e dei garanti, pendente innanzi al Tribunale di Brescia (R.G. n. 908/2014 ) e avente ad oggetto anche gli immobili gravati dalle ipoteche citate nella convenzione interbancaria (doc. 18);
- che in data 6.01.2017 Ambra SPV S.r.l. aveva acquistato in blocco ex art. 58 TUB da Controparte_5 tutti i crediti per capitale, interessi, spese ed altri accessori derivanti da contratti
[...] finanziamento (tra cui i crediti oggetto LA convenzione interbancaria);
- che a sua volta, in data 31.03.2021, aveva concluso con Ambra SPV S.r.l., un contratto di CP_1 cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, acquistando un portafoglio di crediti
(tra cui quelli oggetto LA convenzione interbancaria);
- che, infine, in data 9.03.2021 l'attrice aveva ceduto i propri crediti a Controparte_3 [...]
(di seguito “ ); Controparte_7 CP_3
- che a seguito dell'intervenuta cessione, in data 26.03.2021 era intervenuta ex art. 111 CP_3
c.p.c. nella procedura esecutiva R.G.E. 908/2014;
- che il successivo 28.02.2022 anche era intervenuta, sostituendosi, ex art. 111 c.p.c., a CP_1 [...]
Controparte_9
Parte
- che, nell'ambito LA procedura esecutiva, era sorta tuttavia una controversia tra e da CP_1 un lato e dall'altro, in relazione al grado delle garanzie ipotecarie vantate dalle CP_3 cessionarie dei crediti;
- che, infatti, , resasi aggiudicataria nella procedura esecutiva dei lotti gravati dalle CP_3 ipoteche, aveva proposto istanza ex art. 585 co. 2 c.p.c. volta ad ottenere la limitazione in suo favore del versamento del prezzo di aggiudicazione alle sole spese di procedura, sul presupposto di essere pagina 7 di 16 cessionaria di un credito garantito da ipoteca di primo grado o comunque di grado anteriore rispetto a quello degli altri creditori intervenuti;
- che le altre cessionarie avevano contestato la predetta istanza, sostenendo che la ripartizione delle somme dovesse avvenire secondo il grado delle ipoteche assegnato dalla convenzione interbancaria;
Parte
- che, medio tempore, in data 31.03.2023 le convenute e avevano inviato all'odierna CP_1 attrice formale diffida, dando atto di quanto preteso da nella procedura esecutiva e CP_3 anticipando che avrebbero agito per il risarcimento del danno alle stesse derivante;
- che con provvedimento del 13.04.2023 il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza proposta da , ritenendo che la convenzione avesse modificato l'ordine delle ipoteche e che pertanto CP_3
non avesse - sugli immobili ipotecati - ipoteca di primo grado;
CP_3
- che aveva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento CP_3 pronunciato dal giudice dell'esecuzione;
- che era interesse dell'attrice ottenere accertare come la convenzione interbancaria non produce effetto alcuno nei confronti dei terzi cessionari del credito e che, pertanto, non era prospettabile inadempimento alcuno nei loro confronti;
- che, inoltre, le convenute non erano legittimate ad alcuna pretesa risarcitoria.
Sulla base di tali premesse, La Cassa Rurale ha chiesto, in via principale, di accertare e di dichiarare Parte l'estraneità di e di dalla convenzione interbancaria menzionata e, pertanto, di dichiarare CP_1
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale imputabile all'attrice; nonché, in via subordinata, di accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 8 LA convenzione, il credito sotteso al mutuo in pool di
€ 674.550,86, ceduto alle odierne convenute – è divenuto inefficace il 4 ottobre 20201 e che, con esso, è divenuto inefficace il relativo accordo di antergazione di ipoteca. si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, ribadendo la piena validità LA convenzione interbancaria del 4.10.2010. Ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alla convenzione interbancaria e di condannare Controparte_2
Parte quest'ultima al pagamento in favore di “dell'importo di € 526.111,99 al 31.10.2023 (pari al Parte credito LA per il mutuo di € 674.550,86) e dell'importo di € 100.000,00 derivante dall'antergazione accordata il 24/12/2008 e confermata nella convenzione interbancaria, per
l'erogazione di € 200.000,00 avvenuta in pool, al 50% con in data 30/12/2008, Controparte_10 oltre agli interessi di mora previsti nei rispettivi contratti di mutuo fino alla data di pagamento”; 1 Il credito derivante dal mutuo di € 674.550,86, era efficace solo per “10 anni complessivi dal 4.10.2010”, ossia fino al 4 ottobre 2020 (doc. 1). pagina 8 di 16 infine, ha domandato di condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni Parte fino all'importo di € 38.748,71, pari alle spese sostenute da
Si è poi costituita altresì eccependo preliminarmente la necessità di integrare il CP_6 contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di Controparte_7
, in qualità di cessionaria dei crediti dell'attrice, chiedendo l'autorizzazione alla sua
[...] chiamata in giudizio ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. Nel merito, ha insistito per il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate, nonché ha chiesto di dichiarare la piena efficacia tra le parti LA convenzione interbancaria, con conseguente accertamento del diritto di ad CP_1 ottenere il pagamento da parte di quanto ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. n. CP_3
908/2014 nei limiti del credito vantato da CP_1
Ha infine domandato, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_2
e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al pagamento in favore di LA somma di € CP_1
475.925,00 maggiorato degli interessi di mora previsti dai contratti di mutuo fino al pagamento, o la maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa.
Si è costituita, infine, anche la terza chiamata Controparte_7
(di seguito solo “ ”), contestando le pretese avanzate dalle convenute e
[...] Controparte_3 insistendo per il loro rigetto.
C. La sentenza di primo grado
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda dell'attrice e LA terza chiamata Controparte_3
Ha dichiarato non efficace nei confronti delle convenute la “convenzione interbancaria” stipulata in data 4.10.2010 dall'attrice con la LA NU RR s.p.a. e con la CP_5 Controparte_5
[...]
Ha quindi ritenuto che le convenute non fossero legittimate, non avessero titolo, per contestare l'inadempimento rispetto alla suddetta convenzione da parte dell'attrice e tantomeno a pretenderne il conseguenziale risarcimento del danno.
Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come fosse pacifico che l'accordo in ordine alla gradazione delle garanzie ipotecarie non fosse stato formalizzato mediante annotazione a margine delle iscrizioni ipotecarie e che pertanto potesse vincolare solo le parti sottoscriventi e non i soggetti estranei alla convenzione. Sul punto ha altresì richiamato la decisione assunta dal Tribunale di Brescia, a seguito al reclamo proposto da , nella parte in cui ha ritenuto che “ la convenzione interbancaria CP_3 non fosse opponibile agli organi LA procedura esecutiva, tenuti quindi alla vendita, all'aggiudicazione e alla distribuzione nel rispetto dell'ordine delle ipoteche, così come risultante dai pagina 9 di 16 pubblici registri, proprio in ragione LA posizione di terzietà LA procedura esecutiva rispetto ai creditori paciscenti”.
In particolare, per quanto riguarda le cessionarie dei crediti, ha inoltre precisato che l'acquisto LA titolarità dei crediti non ha comportato che le stesse siano subentrate anche nel distinto e autonomo contratto stipulato dalle banche creditrici, riguardante le modalità con cui le stesse si sarebbero ripartite il ricavato dell'eventuale esecuzione immobiliare. Invero, secondo il Tribunale mentre le cessionarie sono subentrate nella titolarità del credito vantato nei confronti LA mutuataria debitrice, l'accordo interbancario ha operato su un piano differente, riguardando esclusivamente l'impegno assunto da ciascuna banca nei confronti delle altre due su come ripartirsi il ricavato LA vendita forzata.
In ragione di quanto sopra, ha ritenuto che le cessionarie fossero da considerarsi terze rispetto alla convenzione interbancaria e che, pertanto, non fossero legittimate a contestare l'inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti da tale accordo, né a pretendere il risarcimento dei danni conseguenziale a tale prospettato inadempimento.
D. I motivi di impugnazione ha impugnato la sentenza del Tribunale articolando un unico ampio motivo Parte_1 di impugnazione, così rubricato:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c. – Falsa interpretazione e difetto di motivazione - Erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto sulle cessioni dei crediti e sulle cartolarizzazioni EX L. 130 DEL 30/4/199”
L'appellante ha lamentato l'erroneità LA sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea e rigettato quella svolta in via riconvenzionale da . Parte_1
In particolare, ha sostenuto l'erroneità LA sentenza nella parte in cui ha accertato
- che le cessionarie non sono subentrate nella convenzione interbancaria, qualificando quest'ultima come un “autonomo e distinto contratto” riguardante le modalità con cui le stesse si sarebbero ripartite il ricavato dell'eventuale esecuzione immobiliare;
- che l'accordo operasse su un piano differente e che pertanto le cessionarie sarebbero subentrate esclusivamente nella titolarità dei crediti ceduti, assistiti dai relativi privilegi e garanzie.
Secondo la prospettazione di parte appellante il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere all'accordo interbancario natura di contratto accessorio ai contratti di finanziamento, in ragione del quale le cessionarie sarebbero conseguentemente subentrate sulla base di quanto disposto dall'art. 58 TUB (“I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente
e, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione pagina 10 di 16 finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.”) – e dall'art.1263 comma 1 c.c. (“per effetto LA cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”).
Sulla base di tali premesse logico argomentative l'appellante ha sostenuto la validità LA convenzione interbancaria e la sua vincolatività per le cessionarie dei crediti.
E. L'appello incidentale
a condiviso le argomentazioni svolte dall'appellante e a sua volta ha proposto appello CP_6 incidentale avverso la sentenza del Tribunale sulla base di due motivi di gravame
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità LA sentenza per avere ritenuto che le cessionarie del credito - vantato nei confronti LA mutuataria debitrice – fossero terze rispetto alla convenzione interbancaria e in quanto tali non fossero legittimate a contestare l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale accordo, né a pretendere il risarcimento dei danni. In particolare, ha rilevato che nel contratto di cessione si dà atto che il credito era da intendersi ceduto con i relativi accessori e le garanzie.
Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, ha censurato la sentenza nella parte in cui CP_1 ha affermato che la stessa cessionaria è subentrata “esclusivamente nella titolarità dei crediti, CP_1 assistiti dai privilegi e dalle garanzie e, quindi, per quanto riguarda il caso specifico, dalle garanzie ipotecarie, secondo l'ordine di esse risultante dai pubblici registri”. Ha quindi ritenuto che il Tribunale abbia errato nel parificare la condizione delle cessionarie del credito a qualsiasi soggetto terzo.
F. La posizione degli appellati
Si sono costituiti in giudizio la e , le quali hanno entrambe chiesto Controparte_3 Controparte_2 di confermare la sentenza impugnata, ritenendone la motivazione esaustiva e corretta e, per l'effetto di rigettare gli appelli in quanto infondati. Hanno quindi ripercorso l'iter argomentativo LA sentenza nella parte in cui ha ritenuto non efficace la convenzione interbancaria nei confronti dell'odierne appellanti, e ha disatteso le relative domande.
G. Il processo di secondo grado
pagina 11 di 16 All'esito LA prima udienza, il 4.12.2024, il Collegio ha fissato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 18.03.2026, poi anticipata al 5.11.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello svolto da e quello proposto da Parte_1 CP_6 siano infondati e debbano essere rigettati per le seguenti ragioni.
1. Il motivo di appello principale e i due motivi di appello incidentale attengono a profili strettamente connessi e conseguenziali - in quanto tutti inerenti all'efficacia LA convenzione interbancaria nei confronti delle cessionarie - e pertanto devono essere trattati congiuntamente.
Le appellanti ritengono che l'accordo interbancario sia accessorio al contratto di finanziamento e che in quanto tale obblighi e vincoli anche le cessionarie del credito, le quali pertanto non sarebbero terze estranee rispetto alla convenzione de quo.
Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che è circostanza pacifica e documentale che AN LA
NU RR S.p.A., e hanno stipulato la convenzione Controparte_9 CP_2 interbancaria in data 4.10.2010 in forza LA quale si sono accordate per una postergazione ipotecaria2 ex art. 2843 c.c., senza tuttavia annotarla a margine delle rispettive ipoteche.
Successivamente le parti contraenti, titolari dei crediti garantiti dalle ipoteche oggetto dell'accordo, hanno ceduto i suddetti crediti ad altre società3, vale a dire alle odierne appellanti e a . CP_3
A seguito di tale cessione quest'ultime, dunque, sono sì divenute cessionarie dei rispettivi crediti, ma non sono subentrate nella titolarità dei contratti sottoscritti dalla cedenti.
Sul punto, va infatti innanzitutto osservato che la cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c. – 58 TUB.) è ontologicamente distinta dalla cessione del contratto (artt. 1406 e ss. c.c.) , per natura e disciplina;
infatti “la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento LA prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto” (Cass. n. 8579/2024).
Inoltre, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, dall'accordo interbancario in questione non è sorta alcuna garanzia, né alcun privilegio, né può ritenersi che lo stesso abbia natura accessoria rispetto ai crediti o rispetto ai finanziamenti concessi. In particolare, rispetto ai contratti di finanziamento non condivide né la causa (di finanziamento), né la funzione – dal momento che con l'accordo in oggetto le parti hanno soltanto disposto la postergazione ipotecaria del grado delle ipoteche già iscritte a tutela dei crediti ceduti.
Pertanto, la convezione interbancaria de quo ha efficacia solo tra le parti contraenti (1372 c.c.) e non nei confronti di terzi.
Nel caso di specie, se le parto avessero voluto fare acquisire all'accordo in oggetto efficacia erga omnes, avrebbero dovuto annotare quanto pattuito a margine dell'iscrizione delle ipoteche (art. 2843 co. 1 c.c.), conferendo così efficacia costitutiva alla postergazione del grado delle ipoteche già iscritte
(artt. 2808 co. 2 e 2843 c.c.), e rendendo in tal modo la postergazione opponibile ai terzi anche in sede esecutiva. Infatti, l'iscrizione delle ipoteche nei registri immobiliari ha efficacia costitutiva (art. 2808 co 2 c.c.) e consente di rendere conoscibile anche agli aventi causa del debitore e del creditore l'esistenza del vincolo sui beni oggetto LA garanzia ipotecaria. Tra l'altro, il disposto di cui all'art. 2843 c.c. contempla espressamente l'annotazione nei registri immobiliari di negozi dispositivi del grado di ipoteca, avente parimenti efficacia costitutiva.
Sul punto, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte :“L'annotazione LA cessione del vincolo dell'ipoteca su un immobile, eseguita ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha effetto costitutivo, al pari dell'iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari;
ne consegue che, da un lato, una volta annotata formalmente la vicenda traslativa, il cessionario, è da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto reale di garanzia - a prescindere dalle vicende sottostanti e dalla stessa coerenza di una simile risultanza con il titolo di provenienza - e, dall'altro, che gli effetti dell'annotazione, se indebitamente eseguita, possono essere annullati soltanto con una pronuncia giudiziale e all'esito di una congruente domanda LA parte pagina 13 di 16 interessata.” (Cass. sent. n. 486/2025). Ed ancora “Il grado delle ipoteche, come fissato dall'ordine cronologico con cui vengono iscritte presso la conservatoria dei registri immobiliari, può essere mutato solo mediante negozi giuridici bilaterali, con i quali le parti addivengano alla postergazione di detto grado (art. 2843 cod. civ.); per la postergazione di grado, pertanto, non è sufficiente la sola dichiarazione unilaterale resa da una parte” e concludeva, così, in motivazione “cosi il negozio dispositivo del grado di ipoteca si perfeziona e si costituisce, proprio in ragione LA perentorietà del dettato legislativo ("la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non mia stata eseguita" art. 2843 comma 2^ primo periodo), con l'esecuzione LA relativa annotazione.”
(Cass. n. 18188/20044).
Il fatto che le stesse parti stipulanti non abbiano inteso annotare la postergazione del grado delle ipoteche nei registri immobiliari costituisce ulteriore elemento che depone nel senso di ritenere la volontà che l'accordo rimanesse efficace solo inter partes, e che invece prevalesse, nei confronti dei terzi, il grado delle ipoteche così come risultante dai pubblici registri.
A comprova di ciò si deve altresì osservare che le parti firmatarie LA convenzione avevano espressamente escluso di formalizzare l'accordo nei registri immobiliari: “che allo stato le banche non ravvisano la necessità di formalizzare con specifici atti tali reciproche pretese e al contrario di regolare i loro rapporti con la presente convenzione” (doc. 1, punto M).
In tal senso, infine, depone altresì la statuizione del giudice dell'esecuzione immobiliare di Brescia (n.
908/2014, ordinanza n. 698/2023 di accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da
), già richiamata dalla sentenza impugnata, che ha così disposto: “La convenzione, pur CP_3 obbligando le parti al rispetto del suo contenuto, non può vincolare gli organi LA procedura 4 In motivazione “La nuova norma (art. 2843 del codice del 1942), invece, attribuisce all'annotazione, relativamente al trasferimento dell'ipoteca, lo stesso effetto costitutivo che è proprio dell'iscrizione relativamente al suo sorgere. Insomma, l'annotazione rappresenta, per esplicito dettato legislativo, un elemento integrativo indispensabile LA fattispecie del trasferimento, il cui compimento in data anteriore al fallimento è condizione di opponibilità alla procedura”. Anche se tali argomentazioni sono specificamente riferite alla fattispecie del trasferimento di ipoteca, le stesse non possono non valere anche nella presente fattispecie, avente ad oggetto un negozio di postergazione di grado dall'ipoteca: infatti, in proposito, vaia, per un verso, rammentare che, nella stessa sentenza ora richiamata, questa Corte ha affermato "il carattere generale LA norma stessa art. 2843 e la sua natura di pubblicità costitutiva"; e, per l'altro, sottolineare che - come "l'ipoteca... li costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari" (art. 2808 comma 2^ cod. civ.) e "prenda grado dal momento LA sua iscrizione" (art.2852 primo periodo) - cosi il negozio dispositivo del grado di ipoteca si perfeziona e si costituisce, proprio in ragione LA perentorietà del dettato legislativo ("la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non mia stata eseguita" art. 2843 comma 2^ primo periodo), con l'esecuzione LA relativa annotazione. La prefigurazione dell'annotazione (anche) di negozi siffatti siccome istituto di pubblicità costitutiva e, quindi, la subordinazione LA efficacia del negozio alla effettiva esecuzione dell'annotazione impediscono, per definizione, di ritenere - cene vorrebbe l'istituto bancario ricorrente - che l'efficacia stessa possa retroagire ad un momento anteriore all'esecuzione LA pubblicità (ad es., al momento LA proposizione LA relativa istanza al Conservatore), vale a dire ad un momento in cui il negozio dispositivo del grado di ipoteca, por non essere stato (ancora) annotato, non ha (ancora) giuridica efficacia.” (Cass. sent. n. 18188/2004) pagina 14 di 16 esecutiva. Questi devono procedere alla vendita, all'aggiudicazione e alla distribuzione nel rispetto dell'ordine delle ipoteche, così come risultante dai pubblici registri.”
Da ultimo si osservi poi in virtù del disposto di cui all'art. 8 LA convenzione, l'accordo di antergazione di ipoteca - relativo al mutuo in pool di € 674.550,86, ceduto alle odierne appellanti - è divenuto inefficace il 4 ottobre 20205 per espressa previsione inserita dalle parti.
Per tali ragioni l'appello principale e quello incidentale sono risultati infondati e devono essere rigettati.
Dall'accertamento dell'infondatezza dell'appello consegue altresì il rigetto LA domanda di condanna Parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante principale
2. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico solidale degli appellanti e in Parte_1 Controparte_6 applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore LA controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Occorre poi considerare che nel presente grado di Co giudizio la posizione e le difese degli appellati - e , rispettivamente CP_2 CP_3 cedente e cessionario - sono state analoghe e concordi nel domandare la reiezione delle domande delle appellanti. Ciò giustificata la liquidazione in via solidale di un unico compenso difensivo a favore di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio e quale rappresentante di AN Finanziaria Internazionale S.p.A., e sull'appello
[...] incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_6
84258/2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da Parte_1
3) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1 [...]
al pagamento in solido delle spese di lite, che liquida in solido a favore Controparte_6 delle appellate Controparte_11
, in complessivi €
[...] CP_3 Controparte_3
9.991,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi ex art. 93 5 Il credito derivante dal mutuo di € 674.550,86, era efficace solo per “10 anni complessivi dal 4.10.2010”, ossia fino al 4 ottobre 2020 (doc. 1). pagina 15 di 16 c.p.c. per quel che riguarda , in favore del CP_3 Controparte_3 procuratore dichiaratosi antistatario;
4) dà atto che sussistono a carico di entrambi gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/02 per il versamento, a carco di ciascuno, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TA IU MA LI
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 le parti avevano regolato il grado delle ipoteche, prevedendo che l'ipoteca di € 1.350.000,00, iscritta a garanzia del mutuo di € 674.550,86 (concesso da AN LA NU RR e ), fosse antergata a tutte le ipoteche Controparte_5 iscritte a fronte dei finanziamenti precedenti e che venisse “iscritta con grado anteriore a quella che sarà iscritta per € 1.696.000,00 a garanzia del mutuo di € 1.060.000,00” concesso dalla (doc., art. 2). CP_2 Part 3 La AN LA NU RR S.p.A. ha ceduto in blocco, in data 29 aprile 2014, ex art. 58 TUB, a il credito derivante dalla NU Finanza BNT e PopVI;
la ha ceduto in blocco, in data 6 gennaio 2017, ex Controparte_9 art. 58 TUB, tra gli altri, il credito derivante dalla NU Finanza BNT e PopVI ad Ambra SPV S.r.l., la quale lo ha poi a sua volta ceduto, sempre in blocco, in data 31 marzo 2021, ex art. 58 TUB, ad la Cassa Rurale, con atto di data 9 CP_1 marzo 2021, ha ceduto a i Crediti LA incluso quello derivante dalla NU Finanza di La Cassa CP_3 CP_2 Rurale (cfr. fascicolo 1 primo grado appellante, doc. 6,7 fascicolo primo grado doc. 2 fascicolo primo grado CP_1 CP_3
e doc. 4 fascicolo primo grado ).
[...] CP_2 pagina 12 di 16