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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 11757/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Luciano Manara 4, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisabetta Polvani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via del Corso n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]1
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 24/10/2023, 29/08/2024 e 11/03/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 La ricorrente ha concluso come da ricorso, chiedendo al Tribunale di: “1. stabilire, all'esito anche di eventuali accertamenti che si riterrà opportuno eseguire, quale sia il regime di affidamento e degli incontri tra e il padre che si riterrà conforme all'interesse della figlia, in ogni caso prevedendo CP_2
che gli incontri padre – figlia avvengano alla presenza della nonna paterna;
2. stabilire che il padre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1
400,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT. Il padre provvederà anche a sostenere e/o rimborsare il 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo separazioni
e divorzi del C.N.F.”; all'udienza del 6/03/2025 la ricorrente ha chiesto, a parziale modifica delle conclusioni del ricorso, l'affidamento super - esclusivo della figlia la presa in carico del nucleo CP_2 familiare da parte dei SS.SS. e la presa in carico della minore da parte dell' . CP_3
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore nata il [...] dalla relazione Persona_1 more uxorio intrattenuta da con ad oggi cessata;
all'udienza del Parte_1 Controparte_1
24/01/2024, è stato svolto l'esame della ricorrente e del resistente Parte_1 Controparte_1
comparso personalmente senza assistenza di legale;
in quella sede, le parti hanno rinvenuto un accordo economico (onere per il padre di versare alla madre l'importo di e. 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT, suddivisone al 50% delle spese straordinarie, integrale assegnazione dell'Assegno Unico Universale alla madre), che è stato recepito con decreto collegiale del 31/01/2024; la causa è proseguita in istruttoria con l'acquisizione di relazioni informative da parte dei SS.SS. di riferimento, fino a quando all'udienza del 6/03/2025, la ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini.
2. Quanto all'affidamento e al collocamento della minore va evidenziato che nel Persona_1
corso dell'istruttoria sono state acquisite plurime relazioni informative sul nucleo familiare con le quali i SS.SS di riferimento territoriale hanno riferito al Tribunale in ordine alla Persona_2
tipologia della relazioni interpersonali intetcorrenti tra i due genitori, allo stato di benessere psico – fisico della minore e agli esiti delle verifiche sulla assunzione da parte del di CP_2 Per_1
sostanze stupefacenti, essendosi il resistente dichiarato disponibile all'udienza di prima comparizione a sottoporsi ad ogni accertamento utile a far emergere l'asserito superamento della sua annosa condizione pagina 2 di 5 di tossicodipendenza (v. verbale di udienza 25/01/2025); peraltro, ad onta di tale dichiarazione di disponibilità, i Servizi Sociali hanno rappresentato (v. relazione depositata in data 6/03/2025) che il
“si è mostrato poco disposto al colloquio e ha mantenuto un atteggiamento spazientito per Per_1
tutta la durata dello stesso. Sin da subito il padre della minore si è dichiarato infastidito dalle circostanze che stanno coinvolgendo il nucleo con l'A.G.”; è stata, inoltre, evidenziata da parte dei
Servizi la mancanza di “una reale collaborazione con il Servizio da parte del padre della minore e questo rende difficoltosa la presa in carico e la realizzazione di interventi utili al miglioramento della condizione del nucleo compresa l'attivazione degli incontri protetti tra il padre e la figlia”; va, altresì, evidenziato che, nel corso dei colloqui avuti con i SS.SS., il ha ammesso di aver fatto uso Per_1
per anni di sostanze stupefacenti, asserendo di non potersi recare al SerD per le prescrittte verifiche a causa della distanza del Servizio dal luogo di lavoro;
ne consegue che, essendosi il resistente sottratto ai controlli prescritti dal Tribunale, appare necessario disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre , con collocamento e domiciliazione della stessa presso Persona_1 Parte_1
l'abitazione materna, regime che – allo stato - risulta l'unico confacente all'interesse della minore, in quanto consente alla madre di poter adottare in autonomia tutte le decisioni, anche quelle urgenti e di maggior interesse per la figlia, in ossequio al dettato di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., senza dover acquisire il previo consenso del padre, dovendosi peraltro evidenziare che già all'attualità la Pt_1
si occupa in via quasi del tutto esclusiva della cura e della gestione quotidiana della figlia.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione tra padre e figlia, ritiene il Tribunale di dover prevedere che, qualora in futuro ne faccia richiesta, il possa incontrare nell'ambito di Per_1 CP_2
incontri protetti, che saranno organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, previa verifica dell'avvenuta risoluzione delle sue problematiche di tossicodipendenza, con mandato ai suddetti SS.SS. di poter modificare detti incontri quanto a durata e frequenza, laddove l'implementazione dei tempi di incontro padre/figlia risulti confacente all'interesse della minore.
Infine, in aderenza a quanto suggerito dai SS.SS. con la relazione del 6/03/2025 (nella quale si rappresenta che in seguito alla “valutazione della NPI verrà valutata l'attivazione di interventi di tipo educativo utili al miglioramento del benessere della bambina”, va disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. di riferimento territoriale e la presa in carico della minore Persona_2
da parte del Servizio UFSMIA di riferimento affinchè venga avviata una valutazione Persona_1 della minore in vista dell'adozione degli opportuni interventi di sostegno educativo;
in ultimo, deve essere previsto l'onere per i SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
pagina 3 di 5 4. Quanto alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia occorre CP_2
procedere ad una disamina comparata delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi evidenziare che: 1) la ricorrente ha percepito per l'anno 2022 (v. DR 2023) un reddito da lavoro lordo pari a e. 4.226,51 (doc. 2); in sede di udienza, la stessa ha dichiarato di aver svolto attività stagionale dal mese di giugno 2023 al mese di agosto 2023 (doc. 5), percependo uno stipendio mensile netto di circa e. 1.500,00; la stessa è rimasta successivamente inoccupata, percependo fino a maggio 2024
l'indennità di disoccupazione, pari a e. 770,00 mensili;
attualmente, la vive dalla madre, essendo Pt_1
stata sfrattata dalla propria abitazione, ed è in attesa di ricevere in comodato un alloggio popolare a fronte del pagamento di un canone di e. 350,00 mensili;
2) il resistente ha dichiarato all'udienza del
24/01/2024 di lavorare presso la con un contratto a tempo indeterminato e di Controparte_4
percepire e. 1.300,00 su tredici mensilità; lo stesso risulta abitare insieme alla madre, di tal chè non sopporta alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa.
Tanto rappresentato, si ravvisano i presupposti – a parere del Tribunale - per confermare le statuizioni economiche concordate dalle parti all'udienza del 24/01/2024 e recepite con decreto collegiale del
31/01/2024, non essendo sopravvenuto alcun elemento nuovo tale da richiedere una loro modifica;
va, quindi, posto a carico di l'onere di versare a , entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di e. 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento per la figlia minore importo che appare proporzionato ai differenti redditi delle parti ed Persona_1
adeguato rispetto alle esigenze di vita di una minore di quattro anni;
quanto alle spese straordinarie, le stesse vanno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% alle spese straordinarie, dovendo essere individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017, come a suo tempo concordato dalle parti;
infine, va attribuito l'Assegno Unico Universale in via esclusiva alla ricorrente , in quanto Parte_1
genitore collocatario di prole minorenne.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannato Controparte_1
a rifondere le stesse a favore dell'Erario, in quanto è ammessa al gratuito patrocinio, che Parte_1
vengono liquidate in e. 1.800,00 oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo di (27/09/2020) alla madre , con Persona_1 Parte_1
collocamento e domiciliazione presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 5 - dispone che, qualora ne faccia richiesta, i SS.SS. competenti per territorio Controparte_1
organizzino incontri protetti padre/figlia, previa verifica del superamento da parte del delle Per_1
problematiche di tossicodipendenza, con facoltà per i SS.SS. di modificare detti incontri quanto a durata e frequenza, laddove l'implementazione del rapporto padre/figlia risulti confacente al superiore interesse della minore;
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. di riferimento Persona_2
territoriale;
- dispone la presa in carico della minore da parte del Servizio UFSMIA di Persona_1
riferimento affinchè venga avviata la valutazione della minore in vista dell'adozione degli opportuni interventi di sostegno educativo.
- pone l'onere per i SS.SS di riferimento di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
- dispone che corrisponda entro il giorno 10 del mese, a l'importo di e. Controparte_1 Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre rivalutazione annuale secondo i CP_2
parametri Istat;
- dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori, da individuarsi secondo le
Linee Guida CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a;
Parte_1
- condanna a rifondere all'Erario le spese di lite che vengono liquidate in e Controparte_1
1.800,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e ai SS.SS. di riferimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice est.
dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
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