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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2579/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2579 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 7.5.2020, vertente TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Aurelia Parte_1 C.F._1 Candido;
ATTORE E
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2 Nicola Cellini e Anna Francesca Gagliardi;
CONVENUTO Oggetto: rimborso quota buoni fruttiferi postali. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022, il sig. ha citato in giudizio, dinanzi al Parte_1 Tribunale di Cosenza, il sig. , al fine di far accertare e dichiarare il diritto ad Controparte_1 ottenere la restituzione della quota parte dei propri risparmi, depositati in cinque buoni fruttiferi postali, del valore complessivo di € 25.000, sottoscritti insieme al sig. nell'anno 2002, che, Controparte_1 in quanto sprovvisti della clausola di pari facoltà di rimborso, avrebbero dovuto essere rimborsati ad entrambi i sottoscrittori, anziché essere incassati esclusivamente dall'odierno convenuto;
l'attore ha chiesto, pertanto, di condannare il sig. alla restituzione della somma complessiva Controparte_1 di € 16.296,88, pari alla metà del valore dei buoni sottoscritti ovvero € 12.500,00, oltre interessi per un totale di € 3.796,88 (€ 2.296,88 + € 1.500,00), oltre intessi fino al soddisfo. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2579/2022 R.G. Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.11.2022, il sig.
– essendo stata proposta una domanda di pagamento non eccedente i Controparte_1 cinquantamila euro – ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, a nulla rilevando tentativo di mediazione non applicabile alla presente lite.
pagina 1 di 6 Nel merito, il convenuto - premesso che, nei primi anni '80, aveva costituito con il sig. Pt_1
la società SO.GE.A. S.n.c., dedita alla gestione di appalti pubblici - ha negato di aver
[...] incassato i buoni fruttiferi per cui è causa, riferendo che gli stessi erano stati riscossi e destinati, di comune accordo fra le parti, al pagamento di alcuni debiti sociali;
nel dettaglio, riferisce il sig.
nel momento in cui la SO.GE.A. si trovò, nel 2010, ad affrontare una situazione di difficoltà CP_1 economica, fu costretta a licenziare alcuni dipendenti e, poiché sprovvista della liquidità necessaria per corrispondere loro il trattamento di fine rapporto, i soci decisero comunemente di procedere allo svincolo dei buoni fruttiferi postali sottoscritti anni prima (recte, nel 2002), con contestuale versamento della ricavata somma sul c/c postale n. 625871 intestato alla predetta società, emettendo poco dopo assegni postali in favore dei lavoratori licenziati. Ed ancora, il convenuto ha eccepito uno scorretto comportamento stragiudiziale dell'attore, riferendo che – nonostante, alla fine del 2019, le parti avessero deciso, di comune accordo, di sciogliere la società
– il sig. avrebbe poi inspiegabilmente iniziato a pretendere la restituzione della propria quota Pt_1 dei buoni fruttiferi postali ed a lamentare delle “incongruenze” nella gestione degli ultimi anni della società, di cui, tuttavia, lo stesso Sig. aveva la gestione contabile ed amministrativa essendo Pt_1 socio accomandatario e rappresentante legale della società. A dire del convenuto, sarebbe poi seguito un incontro fra le parti, alla presenza dei rispettivi difensori, durante il quale, i sig.ri e sarebbero addivenuti all'accordo di chiudere insieme Pt_1 CP_1 alcune partite ancora aperte, quali la rottamazione di un autoveicolo, ed a chiudere un conto corrente intestato alla società; ciò nonostante – sostiene il convenuto - in totale spregio agli accordi presi, l'attore non solo non si prodigava per risolvere le questioni societarie rimaste irrisolte, ma richiedeva addirittura l'irragionevole somma di € 40.000,00, senza specificare alcunché. Tali ragioni, ha esposto il convenuto, hanno pertanto convinto il sig. a costituirsi nel presente CP_1 giudizio ed a chiedere, previa declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, il rigetto della domanda, con contestuale condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. All'esito della prima udienza di comparizione, questo giudice ha assegnato a parte attrice un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
successivamente, all'udienza del 13.06.2023, dato atto del depositato del verbale di mancato accordo a seguito di negoziazione assistita, questo giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha chiesto ammettersi interrogatorio formale dell'attore, nonché prova testimoniale sui capitoli di prova ivi articolati e con i testi ivi indicati;
il convenuto, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c. si è opposto alla prova per testi articolata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo tuttavia, in caso di sua ammissione, di essere di essere facultato alla prova del contrario,con i medesimi testimoni e capitoli di prova. Con provvedimento del 21.11.2023 sono state ammesse le richieste istruttorie formulate rispettivamente da parte attrice con l'atto di citazione e da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di replica con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
***************************** pagina 2 di 6 La domanda proposta dal sig. non può trovare accoglimento. Parte_1 È circostanza pacifica tra le parti, che, intorno ai primi anni '80, i sig.ri e Parte_1 CP_1
ebbero a costituire la SO.GE. A. S.n.c., società dedita alla gestione di appalti pubblici, che
[...] ha operato ininterrottamente sino al 2019; è altresì pacifico che, nel 2002, le parti sottoscrissero insieme cinque buoni fruttiferi postali a termine, del valore complessivo di € 25.000,00. I buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (Corte di cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 4761/18) ed il rapporto obbligatorio che ne deriva è assimilabile al contratto di mutuo, poiché il sottoscrittore consegna una somma di denaro all'emittente la quale, in un secondo, momento verrà restituita maggiorata degli interessi. La cointestazione di un buono fruttifero, fa presumere, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità delle somme in essi rappresentate e conseguentemente il diritto di tutti i titolari di ricevere la propria quota. Si precisa che, la clausola di pari facoltà di rimborso – della quale tuttavia sono sprovvisti i buoni postali per cui è causa - garantisce la possibilità per entrambi i contitolari di richiedere il rimborso dei buoni anche senza il consenso degli altri proprietari;
al contrario, in assenza di detta clausola, come nel caso di specie, i buoni possono essere riscossi solo con il consenso e alla presenza contestuale di tutti gli intestatari presso l'ufficio postale. Nella specie, i buoni postali in oggetto, (recte, tre dei cinque buoni postali oggetto di contestazione, prodotti in copia da parte attrice, difettando l'allegazione degli altri due essendo trascorsi più di dieci anni dal loro rimborso e non essendo più nella disponibilità di , per come dalla stessa CP_2
comunicato al sig. , ved. all. n. 3) dell'atto di citazione), risultano essere Controparte_3 Pt_1 stati riscossi esclusivamente dal sig. , del quale appare la sottoscrizione sul retro Controparte_1 dei titoli versati in atti, difettando invece quella del sig. . Parte_1 Invero, il convenuto non ha mai negato, nel corso del presente procedimento, di aver incassato i buoni oggetto di causa, ma ha dichiarato di averlo fatto previo accordo e con il consenso espresso dell'attore, versando contestualmente la somma ricavata sul c/c postale intestato alla SO.GE.A. S.n.c., al fine di liquidare il TFR a cinque dipendenti che – a causa delle difficoltà economiche che a quel tempo affliggevano la società - erano stati licenziati nel 2010. Pertanto, il convenuto non si sarebbe appropriato di alcunché, ma avrebbe – con il benestare del sig.
, dapprima versato la somma ricavata dall'incasso dei buoni fruttiferi postali cointestati sul Pt_1 conto della società e, poi, provveduto a destinare la stessa alla liquidazione dei TFR dei lavoratori licenziati. Sentito in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 09.01.2024, il sig. ha Parte_1 confermato l'intervenuto licenziamento di cinque dipendenti della SO snc nel 2010, pur riferendo di non ricordare la data esatta;
ha specificato altresì che: “i dipendenti licenziati erano: uno era mio fratello, due erano fratelli del sig. e altri due”. CP_1 Tuttavia, il sig. ha negato di aver acconsentito all'incasso dei buoni per cui è causa e asserendo Pt_1 di esserne venuto a conoscenza successivamente, solo quando la società da snc e stata trasformata in sas. Sul punto l'attore ha riferito: “a me il sig. riferiva che i lavoratori licenziati sarebbero CP_1 stati pagati poco alla volta. [..]. Quando sono stati fatti i buoni postali eravamo io e il sig. CP_1
, i buoni postali sono intestati ad entrambi ed erano soldi che avevamo messo noi due nella
[...] società, a me il sig. ha dato le fotocopie e lui si è tenuto gli originali. Quando sono stati CP_1 riscossi questi buoni postali io non ero presente e ho saputo che sono stati riscossi solo dopo che è pagina 3 di 6 stata chiusa la società e ho saputo che i soldi il sig. li aveva spesi perché era CP_1 amministratore”. “Preciso che ho saputo che i buoni postali sono stati riscossi quando la società da Snc è stata modificata in SAS”; ed ancora, il sig. ha dichiarato di non essere a conoscenza Pt_1 degli asseriti pagamenti effettuati in favore dei dipendenti licenziati mediante l'emissione di assegni postali poggiati sul c/c postale intestato alla società; ha affermato solo: “mio fratello è stato pagato in due o tre soluzioni, ma non so con quali modalità”. Si rileva che, dall'estratto del conto allegato alla comparsa di costituzione del convenuto, risulta effettuato, in data 12.07.2010, un versamento in contati di € 30.765,46 che, a dire del convenuto, deriverebbero proprio dall'incasso dei buoni fruttiferi per cui è causa;
così come, sempre a dire del convenuto, gli assegni postali che – dalla medesima lista movimenti – risultano emessi nei giorni seguenti, sarebbero stati devoluti in favore dei dipendenti licenziati. Ebbene, la ricostruzione dei fatti operata dal convenuto ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede istruttoria. Nel dettaglio, il teste , ex dipendente della SO Snc, escusso all'udienza del Testimone_1 12.03.2024, in ordine al pagamento del proprio TFR, ha dichiarato: “il pagamento lo ha fatto il sig.
a me ha pagato il sig. sia l'acconto che il saldo mi sono stati pagati con assegno CP_1 CP_1 postale, uno per l'acconto e uno per il saldo”; tuttavia, ad onor del vero, il teste nulla ha saputo riferire in ordine alla provenienza delle somme impiegate per la liquidazione del proprio TFR ed, in particolare, se le stesse fossero riconducibili allo svincolo dei buoni fruttiferi per cui è causa;
sul punto il teste ha detto: “nulla so di questa circostanza, so solo che il sig. mi ha dato un acconto CP_1 con assegno postale e successivamente mi ha dato il resto”; “tra il pagamento dell'acconto e il saldo è trascorso più o meno un mese, non so essere più esatto perché è trascorso del tempo”; “[..]il sig. ci disse di aspettare un po' perché aveva dei risparmi ma di tutte queste operazioni nei CP_1 particolari non mi ha riferito;
non so se ne ha parlato agli altri lavoratori”; “ non ricordo se quando il sig. mi ha riferito di attendere per il pagamento perché aveva dei risparmi fosse presente CP_1 anche il sig. ma di solito erano insieme”; “non ricordo se quando il sig. Parte_1 CP_1 mi ha dato l'assegno in acconto e poi quello a saldo fosse presente anche il sig. . Parte_1 Il teste , fratello del convenuto ed ex dipendente della SO.GE. A snc, escusso sulle Testimone_2 medesime circostanze, ha riferito di essere stato licenziato nel 2010, insieme a , Parte_2 detto , e . Persona_1 Per_2 Persona_3 Controparte_4 Il teste pur riferendo di essere a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la CP_1 società “in quanto sono il fratello del sig. ” in ordine al versamento in contanti Controparte_1 che risulta dall'estratto conto postale allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed alla provenienza di detta somma dallo svincolo dei titoli postali oggetto di causa ha asserito: “nulla so dei buoni postali, nel senso che non li ho mai visti;
posso dire che ci hanno dato un acconto dicendo che in seguito avrebbero cambiato dei buoni postali privati e ci avrebbero saldato il dovuto e poi l'hanno saldato”; ha poi aggiunto: “del fatto che avrebbero cambiato dei buoni postali ce lo hanno riferito sia il sig. che il sig. ”; “confermo che siamo stati pagati con Parte_1 Controparte_1 assegni postali, non so se fossero emessi dal conto della società” ;“tra il pagamento dell'acconto ed il saldo è passato più o meno un mese;
non ricordo il periodo in cui sono stato pagato”; “dal licenziamento al pagamento dell'acconto è passato poco tempo, non ricordo esattamente quanti giorni sono passati”. Ed ancora, si rileva che, se ai fini di causa nulla aggiunge la testimonianza resa all'udienza del 12.11.2024 dal teste , fratello dell'attore, il quale si è limitato a dire di essere a Tes_3
pagina 4 di 6 conoscenza della circostanza che il “ e avevano dei risparmi Controparte_1 Parte_1 alla Posta ed in Banca” e che detti risparmi “derivavano dalle attività della loro società SO SNC”, dirimenti appaiono, invece, le dichiarazioni rese da indicato quale teste da Testimone_4 entrambe le parti. Il teste , sentito sui capitoli di prova atto di cui all'atto di citazione, così ha riferito: “la Tes_4 SO all'epoca (2009-2010 circa) aveva licenziato i suoi dipendenti ed aveva bisogno di liquidità per pagare il TFR ai dipendenti, ma la società era in crisi di liquidità ed io ho consigliato di fare un conferimento da parte dei soci alla società e quindi dalle registrazioni contabili risulta che la società ha emesso assegni per pagare i dipendenti”; “gli assegni sono stati emessi dal conto della società e per quanto ricordi risultano sul conto della società dei giroconti in favore della società stessa e dal conto della società sono stati emessi degli assegni per pagare i dipendenti;
della necessità dei conferimenti da parte dei soci ne ho parlato sia al sig. , che al sig. Controparte_1 Pt_1 in quanto venivano al mio studio sempre insieme” ; [..] “preciso che all'epoca e comunque
[...] da sempre la contabilità dei dipendenti non era seguita da me, ma da un altro studio che si occupa di consulenza del lavoro”; il teste ha poi specificato: “i movimenti finanziari rappresentati dal conferimento soci sono stati riportati nel libro giornale;
tutta la documentazione contabile è stata consegnata da me al sig. al momento della chiusura della SO (come da verbale Parte_1 di consegna che credo che sia ancora conservato in copia presso il mio studio) che nel frattempo da snc era stata trasformata in sas, con gli stessi dati contabili e con socio accomandatario il sig. Pt_1
.
[...] Lo stesso teste, altresì sentito sui capitoli della seconda memoria di parte convenuta, ha aggiunto:
“preciso che io ho seguito la SO dal 1990 circa al 2019; la SO Snc è stata trasformata in sas circa un paio d'anni prima della chiusura, non ricordo esattamente” ; il dr ha confermato poi Tes_4 l'intervenuto licenziamento di cinque dipendenti nel 2010, dichiarando: “ne sono a conoscenza in quanto ho acquisito copia dei relativi licenziamenti curati da altro studio”, così come ha confermato la mancanza in capo alla società della liquidità necessaria per provvedere alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori licenziati. A tal proposito, il teste ha affermato: “dopo che è stato effettuato il conferimento soci ho appreso che le somme conferite provenivano da liquidazione di buono fruttiferi postali, in quanto ho sentito che il sig. e , che si trovavano presso il mio studio, parlavano fra di Parte_1 Controparte_1 loro in questi termini”. Da ultimo, il teste ha aggiunto: “non conoscevo i dipendenti e non so se fossero a conoscenza della operazione di svincolo dei buoni fruttiferi, ma posso confermare di aver acquisito le lettere liberatorie dei dipendenti che erano stati pagati”; confermando poi il pagamento delle spettanze ai lavoratori licenziati mediante emissione di assegni postali poggiati sul c/c postale intestato alla società sul quale era previamente confluita la somma ricavata dallo svincoli dei buoni postali per cui è causa, ha dichiarato: “preciso che a me non è stata data in visione la lista dei movimenti che oggi mi viene mostrata (all. 2 comparsa) bensì l'estratto conto trasmesso da al CP_2 cliente”. Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che la domanda del sig. non possa Parte_1 trovare accoglimento. Invero, dalle risultanze emerse in sede istruttoria, è possibile affermare che il sig. non si sia CP_1 appropriato di somme appartenenti all'attore e che, al contrario, quest'ultimo fosse a conoscenza delle operazioni di svincolo delle somme sottese ai buoni fruttiferi per cui è causa e di avervi acconsentito, al fine di liquidare le spettanze dovute dalla SO.GE.A snc ai dipendenti licenziati nel 2010. pagina 5 di 6 Ad ogni modo, non si ravvisano le condizioni per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni per lite temeraria, in difetto di prova circa l'elemento soggettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00), applicando i valori minimi della tariffa prevista per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, la domanda formulata da parte attrice;
-condanna l'attore Sig. a rifondere in favore del convenuto Sig Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito. Cosenza, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2579 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 7.5.2020, vertente TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Aurelia Parte_1 C.F._1 Candido;
ATTORE E
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2 Nicola Cellini e Anna Francesca Gagliardi;
CONVENUTO Oggetto: rimborso quota buoni fruttiferi postali. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022, il sig. ha citato in giudizio, dinanzi al Parte_1 Tribunale di Cosenza, il sig. , al fine di far accertare e dichiarare il diritto ad Controparte_1 ottenere la restituzione della quota parte dei propri risparmi, depositati in cinque buoni fruttiferi postali, del valore complessivo di € 25.000, sottoscritti insieme al sig. nell'anno 2002, che, Controparte_1 in quanto sprovvisti della clausola di pari facoltà di rimborso, avrebbero dovuto essere rimborsati ad entrambi i sottoscrittori, anziché essere incassati esclusivamente dall'odierno convenuto;
l'attore ha chiesto, pertanto, di condannare il sig. alla restituzione della somma complessiva Controparte_1 di € 16.296,88, pari alla metà del valore dei buoni sottoscritti ovvero € 12.500,00, oltre interessi per un totale di € 3.796,88 (€ 2.296,88 + € 1.500,00), oltre intessi fino al soddisfo. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2579/2022 R.G. Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.11.2022, il sig.
– essendo stata proposta una domanda di pagamento non eccedente i Controparte_1 cinquantamila euro – ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, a nulla rilevando tentativo di mediazione non applicabile alla presente lite.
pagina 1 di 6 Nel merito, il convenuto - premesso che, nei primi anni '80, aveva costituito con il sig. Pt_1
la società SO.GE.A. S.n.c., dedita alla gestione di appalti pubblici - ha negato di aver
[...] incassato i buoni fruttiferi per cui è causa, riferendo che gli stessi erano stati riscossi e destinati, di comune accordo fra le parti, al pagamento di alcuni debiti sociali;
nel dettaglio, riferisce il sig.
nel momento in cui la SO.GE.A. si trovò, nel 2010, ad affrontare una situazione di difficoltà CP_1 economica, fu costretta a licenziare alcuni dipendenti e, poiché sprovvista della liquidità necessaria per corrispondere loro il trattamento di fine rapporto, i soci decisero comunemente di procedere allo svincolo dei buoni fruttiferi postali sottoscritti anni prima (recte, nel 2002), con contestuale versamento della ricavata somma sul c/c postale n. 625871 intestato alla predetta società, emettendo poco dopo assegni postali in favore dei lavoratori licenziati. Ed ancora, il convenuto ha eccepito uno scorretto comportamento stragiudiziale dell'attore, riferendo che – nonostante, alla fine del 2019, le parti avessero deciso, di comune accordo, di sciogliere la società
– il sig. avrebbe poi inspiegabilmente iniziato a pretendere la restituzione della propria quota Pt_1 dei buoni fruttiferi postali ed a lamentare delle “incongruenze” nella gestione degli ultimi anni della società, di cui, tuttavia, lo stesso Sig. aveva la gestione contabile ed amministrativa essendo Pt_1 socio accomandatario e rappresentante legale della società. A dire del convenuto, sarebbe poi seguito un incontro fra le parti, alla presenza dei rispettivi difensori, durante il quale, i sig.ri e sarebbero addivenuti all'accordo di chiudere insieme Pt_1 CP_1 alcune partite ancora aperte, quali la rottamazione di un autoveicolo, ed a chiudere un conto corrente intestato alla società; ciò nonostante – sostiene il convenuto - in totale spregio agli accordi presi, l'attore non solo non si prodigava per risolvere le questioni societarie rimaste irrisolte, ma richiedeva addirittura l'irragionevole somma di € 40.000,00, senza specificare alcunché. Tali ragioni, ha esposto il convenuto, hanno pertanto convinto il sig. a costituirsi nel presente CP_1 giudizio ed a chiedere, previa declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, il rigetto della domanda, con contestuale condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. All'esito della prima udienza di comparizione, questo giudice ha assegnato a parte attrice un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
successivamente, all'udienza del 13.06.2023, dato atto del depositato del verbale di mancato accordo a seguito di negoziazione assistita, questo giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha chiesto ammettersi interrogatorio formale dell'attore, nonché prova testimoniale sui capitoli di prova ivi articolati e con i testi ivi indicati;
il convenuto, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c. si è opposto alla prova per testi articolata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo tuttavia, in caso di sua ammissione, di essere di essere facultato alla prova del contrario,con i medesimi testimoni e capitoli di prova. Con provvedimento del 21.11.2023 sono state ammesse le richieste istruttorie formulate rispettivamente da parte attrice con l'atto di citazione e da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di replica con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
***************************** pagina 2 di 6 La domanda proposta dal sig. non può trovare accoglimento. Parte_1 È circostanza pacifica tra le parti, che, intorno ai primi anni '80, i sig.ri e Parte_1 CP_1
ebbero a costituire la SO.GE. A. S.n.c., società dedita alla gestione di appalti pubblici, che
[...] ha operato ininterrottamente sino al 2019; è altresì pacifico che, nel 2002, le parti sottoscrissero insieme cinque buoni fruttiferi postali a termine, del valore complessivo di € 25.000,00. I buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (Corte di cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 4761/18) ed il rapporto obbligatorio che ne deriva è assimilabile al contratto di mutuo, poiché il sottoscrittore consegna una somma di denaro all'emittente la quale, in un secondo, momento verrà restituita maggiorata degli interessi. La cointestazione di un buono fruttifero, fa presumere, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità delle somme in essi rappresentate e conseguentemente il diritto di tutti i titolari di ricevere la propria quota. Si precisa che, la clausola di pari facoltà di rimborso – della quale tuttavia sono sprovvisti i buoni postali per cui è causa - garantisce la possibilità per entrambi i contitolari di richiedere il rimborso dei buoni anche senza il consenso degli altri proprietari;
al contrario, in assenza di detta clausola, come nel caso di specie, i buoni possono essere riscossi solo con il consenso e alla presenza contestuale di tutti gli intestatari presso l'ufficio postale. Nella specie, i buoni postali in oggetto, (recte, tre dei cinque buoni postali oggetto di contestazione, prodotti in copia da parte attrice, difettando l'allegazione degli altri due essendo trascorsi più di dieci anni dal loro rimborso e non essendo più nella disponibilità di , per come dalla stessa CP_2
comunicato al sig. , ved. all. n. 3) dell'atto di citazione), risultano essere Controparte_3 Pt_1 stati riscossi esclusivamente dal sig. , del quale appare la sottoscrizione sul retro Controparte_1 dei titoli versati in atti, difettando invece quella del sig. . Parte_1 Invero, il convenuto non ha mai negato, nel corso del presente procedimento, di aver incassato i buoni oggetto di causa, ma ha dichiarato di averlo fatto previo accordo e con il consenso espresso dell'attore, versando contestualmente la somma ricavata sul c/c postale intestato alla SO.GE.A. S.n.c., al fine di liquidare il TFR a cinque dipendenti che – a causa delle difficoltà economiche che a quel tempo affliggevano la società - erano stati licenziati nel 2010. Pertanto, il convenuto non si sarebbe appropriato di alcunché, ma avrebbe – con il benestare del sig.
, dapprima versato la somma ricavata dall'incasso dei buoni fruttiferi postali cointestati sul Pt_1 conto della società e, poi, provveduto a destinare la stessa alla liquidazione dei TFR dei lavoratori licenziati. Sentito in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 09.01.2024, il sig. ha Parte_1 confermato l'intervenuto licenziamento di cinque dipendenti della SO snc nel 2010, pur riferendo di non ricordare la data esatta;
ha specificato altresì che: “i dipendenti licenziati erano: uno era mio fratello, due erano fratelli del sig. e altri due”. CP_1 Tuttavia, il sig. ha negato di aver acconsentito all'incasso dei buoni per cui è causa e asserendo Pt_1 di esserne venuto a conoscenza successivamente, solo quando la società da snc e stata trasformata in sas. Sul punto l'attore ha riferito: “a me il sig. riferiva che i lavoratori licenziati sarebbero CP_1 stati pagati poco alla volta. [..]. Quando sono stati fatti i buoni postali eravamo io e il sig. CP_1
, i buoni postali sono intestati ad entrambi ed erano soldi che avevamo messo noi due nella
[...] società, a me il sig. ha dato le fotocopie e lui si è tenuto gli originali. Quando sono stati CP_1 riscossi questi buoni postali io non ero presente e ho saputo che sono stati riscossi solo dopo che è pagina 3 di 6 stata chiusa la società e ho saputo che i soldi il sig. li aveva spesi perché era CP_1 amministratore”. “Preciso che ho saputo che i buoni postali sono stati riscossi quando la società da Snc è stata modificata in SAS”; ed ancora, il sig. ha dichiarato di non essere a conoscenza Pt_1 degli asseriti pagamenti effettuati in favore dei dipendenti licenziati mediante l'emissione di assegni postali poggiati sul c/c postale intestato alla società; ha affermato solo: “mio fratello è stato pagato in due o tre soluzioni, ma non so con quali modalità”. Si rileva che, dall'estratto del conto allegato alla comparsa di costituzione del convenuto, risulta effettuato, in data 12.07.2010, un versamento in contati di € 30.765,46 che, a dire del convenuto, deriverebbero proprio dall'incasso dei buoni fruttiferi per cui è causa;
così come, sempre a dire del convenuto, gli assegni postali che – dalla medesima lista movimenti – risultano emessi nei giorni seguenti, sarebbero stati devoluti in favore dei dipendenti licenziati. Ebbene, la ricostruzione dei fatti operata dal convenuto ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede istruttoria. Nel dettaglio, il teste , ex dipendente della SO Snc, escusso all'udienza del Testimone_1 12.03.2024, in ordine al pagamento del proprio TFR, ha dichiarato: “il pagamento lo ha fatto il sig.
a me ha pagato il sig. sia l'acconto che il saldo mi sono stati pagati con assegno CP_1 CP_1 postale, uno per l'acconto e uno per il saldo”; tuttavia, ad onor del vero, il teste nulla ha saputo riferire in ordine alla provenienza delle somme impiegate per la liquidazione del proprio TFR ed, in particolare, se le stesse fossero riconducibili allo svincolo dei buoni fruttiferi per cui è causa;
sul punto il teste ha detto: “nulla so di questa circostanza, so solo che il sig. mi ha dato un acconto CP_1 con assegno postale e successivamente mi ha dato il resto”; “tra il pagamento dell'acconto e il saldo è trascorso più o meno un mese, non so essere più esatto perché è trascorso del tempo”; “[..]il sig. ci disse di aspettare un po' perché aveva dei risparmi ma di tutte queste operazioni nei CP_1 particolari non mi ha riferito;
non so se ne ha parlato agli altri lavoratori”; “ non ricordo se quando il sig. mi ha riferito di attendere per il pagamento perché aveva dei risparmi fosse presente CP_1 anche il sig. ma di solito erano insieme”; “non ricordo se quando il sig. Parte_1 CP_1 mi ha dato l'assegno in acconto e poi quello a saldo fosse presente anche il sig. . Parte_1 Il teste , fratello del convenuto ed ex dipendente della SO.GE. A snc, escusso sulle Testimone_2 medesime circostanze, ha riferito di essere stato licenziato nel 2010, insieme a , Parte_2 detto , e . Persona_1 Per_2 Persona_3 Controparte_4 Il teste pur riferendo di essere a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la CP_1 società “in quanto sono il fratello del sig. ” in ordine al versamento in contanti Controparte_1 che risulta dall'estratto conto postale allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed alla provenienza di detta somma dallo svincolo dei titoli postali oggetto di causa ha asserito: “nulla so dei buoni postali, nel senso che non li ho mai visti;
posso dire che ci hanno dato un acconto dicendo che in seguito avrebbero cambiato dei buoni postali privati e ci avrebbero saldato il dovuto e poi l'hanno saldato”; ha poi aggiunto: “del fatto che avrebbero cambiato dei buoni postali ce lo hanno riferito sia il sig. che il sig. ”; “confermo che siamo stati pagati con Parte_1 Controparte_1 assegni postali, non so se fossero emessi dal conto della società” ;“tra il pagamento dell'acconto ed il saldo è passato più o meno un mese;
non ricordo il periodo in cui sono stato pagato”; “dal licenziamento al pagamento dell'acconto è passato poco tempo, non ricordo esattamente quanti giorni sono passati”. Ed ancora, si rileva che, se ai fini di causa nulla aggiunge la testimonianza resa all'udienza del 12.11.2024 dal teste , fratello dell'attore, il quale si è limitato a dire di essere a Tes_3
pagina 4 di 6 conoscenza della circostanza che il “ e avevano dei risparmi Controparte_1 Parte_1 alla Posta ed in Banca” e che detti risparmi “derivavano dalle attività della loro società SO SNC”, dirimenti appaiono, invece, le dichiarazioni rese da indicato quale teste da Testimone_4 entrambe le parti. Il teste , sentito sui capitoli di prova atto di cui all'atto di citazione, così ha riferito: “la Tes_4 SO all'epoca (2009-2010 circa) aveva licenziato i suoi dipendenti ed aveva bisogno di liquidità per pagare il TFR ai dipendenti, ma la società era in crisi di liquidità ed io ho consigliato di fare un conferimento da parte dei soci alla società e quindi dalle registrazioni contabili risulta che la società ha emesso assegni per pagare i dipendenti”; “gli assegni sono stati emessi dal conto della società e per quanto ricordi risultano sul conto della società dei giroconti in favore della società stessa e dal conto della società sono stati emessi degli assegni per pagare i dipendenti;
della necessità dei conferimenti da parte dei soci ne ho parlato sia al sig. , che al sig. Controparte_1 Pt_1 in quanto venivano al mio studio sempre insieme” ; [..] “preciso che all'epoca e comunque
[...] da sempre la contabilità dei dipendenti non era seguita da me, ma da un altro studio che si occupa di consulenza del lavoro”; il teste ha poi specificato: “i movimenti finanziari rappresentati dal conferimento soci sono stati riportati nel libro giornale;
tutta la documentazione contabile è stata consegnata da me al sig. al momento della chiusura della SO (come da verbale Parte_1 di consegna che credo che sia ancora conservato in copia presso il mio studio) che nel frattempo da snc era stata trasformata in sas, con gli stessi dati contabili e con socio accomandatario il sig. Pt_1
.
[...] Lo stesso teste, altresì sentito sui capitoli della seconda memoria di parte convenuta, ha aggiunto:
“preciso che io ho seguito la SO dal 1990 circa al 2019; la SO Snc è stata trasformata in sas circa un paio d'anni prima della chiusura, non ricordo esattamente” ; il dr ha confermato poi Tes_4 l'intervenuto licenziamento di cinque dipendenti nel 2010, dichiarando: “ne sono a conoscenza in quanto ho acquisito copia dei relativi licenziamenti curati da altro studio”, così come ha confermato la mancanza in capo alla società della liquidità necessaria per provvedere alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori licenziati. A tal proposito, il teste ha affermato: “dopo che è stato effettuato il conferimento soci ho appreso che le somme conferite provenivano da liquidazione di buono fruttiferi postali, in quanto ho sentito che il sig. e , che si trovavano presso il mio studio, parlavano fra di Parte_1 Controparte_1 loro in questi termini”. Da ultimo, il teste ha aggiunto: “non conoscevo i dipendenti e non so se fossero a conoscenza della operazione di svincolo dei buoni fruttiferi, ma posso confermare di aver acquisito le lettere liberatorie dei dipendenti che erano stati pagati”; confermando poi il pagamento delle spettanze ai lavoratori licenziati mediante emissione di assegni postali poggiati sul c/c postale intestato alla società sul quale era previamente confluita la somma ricavata dallo svincoli dei buoni postali per cui è causa, ha dichiarato: “preciso che a me non è stata data in visione la lista dei movimenti che oggi mi viene mostrata (all. 2 comparsa) bensì l'estratto conto trasmesso da al CP_2 cliente”. Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che la domanda del sig. non possa Parte_1 trovare accoglimento. Invero, dalle risultanze emerse in sede istruttoria, è possibile affermare che il sig. non si sia CP_1 appropriato di somme appartenenti all'attore e che, al contrario, quest'ultimo fosse a conoscenza delle operazioni di svincolo delle somme sottese ai buoni fruttiferi per cui è causa e di avervi acconsentito, al fine di liquidare le spettanze dovute dalla SO.GE.A snc ai dipendenti licenziati nel 2010. pagina 5 di 6 Ad ogni modo, non si ravvisano le condizioni per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni per lite temeraria, in difetto di prova circa l'elemento soggettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00), applicando i valori minimi della tariffa prevista per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, la domanda formulata da parte attrice;
-condanna l'attore Sig. a rifondere in favore del convenuto Sig Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito. Cosenza, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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