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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 27.2.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] , rapp r.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco dall'Avv. Francesco Cialella e dall'Avv. Ilaria Barraco, ed elett.te dom.ti presso lo studio sito in Caianello (CE) alla Via Montano de Rossi snc . RICORRENTE
E
(C.F. in persona del legale rappresentante sig. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede legale in Roma alla Via Vescovali n. 374 rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Ranieri, con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 13.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2020 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 07.11.2017 al 06.08.2018, condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.404,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria con a titolo di differenze retributive per ore di straordinario non pagato, festività e lavoro notturno, nonché per gli orari in eccedenza prestati in concomitanza di gite e trasferte fuori zona oltre la
1 restituzione di 350,00 detratta dalla busta paga mensilità agosto 2018 e con voce risarcimento danni.
Si è costituita in giudizio parte resistente chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale e dopo l'espletamento di una consulenza tecnica di natura contabile, il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente si rileva che non è contestato tra le parti e deve ritenersi provato ex art 115
c.p.c. che il ricorrente ha lavorato per la con contratto di lavoro subordinato a CP_1
tempo determinato dal 7.11.2017 al 6.2.2018, con inquadramento C3 del CCNL di categoria e qualifica di autista di autobus, e orario previsto 40 ore settimanali.
Parimenti non contestato è che il l'attività lavorativa era organizzata sulla base di turni classificati per tipologie di percorsi ed orari con sigle diverse ( E1 E2 A2 A3 B1 B2 F1 F2 G)
e che il ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ha effettuato i turni indicati nel prospetto allegato al ricorso ( doc 4 e doc 8 ricorso).
Oggetto di contrasto tra le parti è la corretta retribuzione delle ore di lavoro straordinario espletato, delle festività in cui il ricorrente ha lavorato e delle ore di lavoro notturno effettuato.
Il ricorrente ha affermato di aver percepito quanto indicato nelle buste paga depositate in atti ( cfr verbale udienza del 27.1.2021).
Per verificare l'adeguatezza della retribuzione ricevuta rispetto alle previsioni contrattuali è stato conferito incarico al CTU dott. Per_1
E' stato chiesto al consulente di far applicazione del CCNL PER I DIPENDENTI DA
IMPRESEESERCENTI IL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE E LE
RELATIVE ATTIVITA'CORRELATE- dall'Associazione ANAV. CP_3
E, infatti, lo stesso contratto di lavoro depositato dal ricorrente che rinvia espressamente al
CCNL ANAV (all.1 ricorso) , richiamo necessitato considerando che è documentalmente provato che la fin da 2013 ha aderito alla suddetta associazione sindacale (all 8 CP_1
memoria di parte resistente).
Il consulente, in particolare, ha fatto applicazione .dell'art 26 CCNL ANAV che fissa in 40 ore settimanali la durata dell'orario di lavoro per i conducenti autobus e precisa che per gli stessi: “L'impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è escluso il tempo per la consumazione dei pasti. Nell'ambito dell'impegno giornaliero si considera orario di lavoro:
2 a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i tempi per le operazioni di piccola manutenzione, intesa a conservare il veicolo in buono stato di funzionamento, e pulizia, il carico/scarico bagagli, con esclusione delle operazioni di facchinaggio, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza dei passeggeri e del veicolo o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso;
b) non si computano come orario di lavoro:
- i tempi per la consumazione dei pasti nella misura di un'ora per ogni singolo pasto;
- le interruzioni di guida - articolo 7 del Regolamento CE n. 561/06;
- i riposi intermedi – articolo 5 del D.lgs n. 234/07;
- i riposi giornalieri e/o settimanali - articolo 8 del Regolamento CE n. 561/06.
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c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lettera b) e i periodi di lavoro effettivo di cui alla lettera a), tutti i rimanenti periodi di tempo , si considerano come orario di lavoro in ragione del 15%qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio”( c.d. SOSTA INOPEROSA).
L'art. 28 stabilisce che “Si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'articolo 26, comma 1, primo capoverso, del presente CCNL”, ovvero le 40 ore settimanali.
La valutazione dello straordinario su base settimanale non consente di condividere le osservazioni alla CTU formulate dal difensore di parte resistente, volte ad operare una compensazione mensile tra il turno A3 che determina 7 ore di lavoro effettivo, con tutti gli altri che, a suo dire, comporterebbero una prestazione effettiva leggermente inferiore del turno medio di 6, 40 h. Peraltro il turno A3, secondo il prospetto depositato in atti, non è neanche stato svolto dal ricorrente tutte le settimane.
Il sopra richiamato articolo 28 definisce anche il lavoro notturno, come quello prestato
“eseguito dalle ore 22 alle 6” e il lavoro festivo come “quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 29 nonché quello eseguito la domenica”.
Infine, il quinto comma dell'articolo 28 disciplina la maggiorazione retributiva spettante per le sopra richiamate tipologie di prestazione, nei seguenti termini:
“Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale.
1) lavoro straordinario diurno feriale 25%
2) lavoro straordinario notturno 50%
3 3) lavoro straordinario festivo 65%
4) lavoro straordinario notturno festivo75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
6) lavoro notturno in turni avvicendati e non 25%.
Il successivo sesto comma precisa che “Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore”.
Il dott. facendo applicazione delle richiamate norme collettive, sulla base della Per_1
documentazione in atti e precisamente del prospetto turni e delle buste paga, ha verificato l'esistenza di una differenza retributiva a favore del ricorrente pari a soli € 289,00
(arrotondato per eccesso l'ultima cifra decimale).
Non vi è ragione per il giudice di discostarsi dalle risultanze di tale conteggio, effettuato secondo criteri matematici, logici trasparenti e comprendibili, nonché mediante l'utilizzo di un software il cui funzionamento è stato verificato dalle parti in contraddittorio.
Deve pertanto essere accertato il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di € 289,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo ai sensi dell'art
429 c.p.c.
Passando all'esame della domanda relativa alla restituzione della somma di € 350,00 indebitamente trattenuta nel mese di agosto 2018, si rileva che la stessa non può trovare accoglimento.
La domanda deve essere qualificata come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Come noto grava sul ricorrente l'onere di provare la natura indebita del pagamento, ovvero l'assenza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n. 5378).
Nel caso di specie parte resistente ha dedotto che la somma di € 350,00 euro è stata trattenuta Contr quale risarcimento parziale (17%) del danno causato ad un autobus di proprietà della in un sinistro del 19.7.2019, rispetto al quale è stata riscontrata la responsabilità del ricorrente.
A fronte di tale deduzione, suffragata anche da una lettera di contestazione disciplinare del
6.9.2019, il ricorrente nulla ha specificamente dedotto o provato, non adempiendo all'onere della prova sullo stesso gravante.
L'accoglimento di una solo delle domande formulate dal ricorrente, in misura peraltro estremamente ridotto, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto. devono essere poste a carico della
[...]
sulla base del principio di causalità e soccombenza, poiché se avesse corrisposto CP_1
spontaneamente le differenze retributive accertate nel giudizio al ricorrente, anche in via transattiva si sarebbe potuto evitare la consulenza.
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PQM
CONDANNA la a pagare al ricorrente la somma di € 289,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo ai sensi dell'art 429 c.p.c. a titolo di differenze retributive;
RIGETTA la domanda ex art 2033 c.c
SPESE compensate
PONE le spese di CTU a carico della CP_1
Civitavecchia li 28.2.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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