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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/06/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. 4031/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4031/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2024 da
nata a [...]B. Salah (Marocco) il 01.08.1996 con l'avv. Guido Centenari Parte_1
e
nato a [...] il [...] cittadino italiano, con l'avv. Parte_2
Roberto Carfagna con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi in data 01.08.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Conselve, atto n. 6 Parte II Serie C anno 2019, disponendo le conseguenti trascrizioni e annotazioni sui Registri di Stato Civile del
Comune di Conselve e dando atto che tra i coniugi sono state concordate le seguenti CONDIZIONI
1. Le parti dichiarano di essere finanziariamente autonome e autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
2. la sig.ra si è trasferita nella casa dei propri genitori in Tavazzano con Villavesco (LO) ed Pt_1
ivi ha fissato la propria residenza ed il proprio domicilio;
3. affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra Parte_1
4. il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio recandosi presso la residenza Pt_2 Per_1
della sig.ra quando lo riterrà previo accordo con la madre, sig.ra ed in base agli Pt_1 Pt_1
impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio, e comunque, per almeno mezza giornata al mese;
5. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la Pt_2 Pt_1 Per_1
somma mensile omnia di euro 100,00, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al rimborso mensile nella misura del 50% delle spese mediche e sanitarie straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
Per_1
6. l'assegno unico di cui al D. Lgs n. 230/21 sarà richiesto ed incamerato in via esclusiva dalla sig.ra
la quale provvederà direttamente ad avanzare presso gli uffici competenti la relativa Pt_1
domanda per beneficiare di tale sussidio economico.
7. saranno interamente a favore della sig.ra le detrazioni fiscali per figli a carico;
Parte_1
8. i coniugi acconsentono sin d'ora ad ogni eventuale espatrio ed al rilascio del passaporto e documenti equipollenti anche per i minori”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio il 01.08.2017 in Parte_1 Parte_2
Marocco, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Conselve al n. 6 parte II, serie C dell'anno 2019.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova il
24.05.2022 e la separazione è stata omologata il 25.05.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio (nato a [...] il [...]), minore e non economicamente Per_1 autosufficiente, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c., e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 6. e 7. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 01.08.2017 in Marocco, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Conselve al n. 6 parte II, serie C dell'anno 2019. 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 24.05.2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4031/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2024 da
nata a [...]B. Salah (Marocco) il 01.08.1996 con l'avv. Guido Centenari Parte_1
e
nato a [...] il [...] cittadino italiano, con l'avv. Parte_2
Roberto Carfagna con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi in data 01.08.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Conselve, atto n. 6 Parte II Serie C anno 2019, disponendo le conseguenti trascrizioni e annotazioni sui Registri di Stato Civile del
Comune di Conselve e dando atto che tra i coniugi sono state concordate le seguenti CONDIZIONI
1. Le parti dichiarano di essere finanziariamente autonome e autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
2. la sig.ra si è trasferita nella casa dei propri genitori in Tavazzano con Villavesco (LO) ed Pt_1
ivi ha fissato la propria residenza ed il proprio domicilio;
3. affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra Parte_1
4. il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio recandosi presso la residenza Pt_2 Per_1
della sig.ra quando lo riterrà previo accordo con la madre, sig.ra ed in base agli Pt_1 Pt_1
impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio, e comunque, per almeno mezza giornata al mese;
5. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la Pt_2 Pt_1 Per_1
somma mensile omnia di euro 100,00, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al rimborso mensile nella misura del 50% delle spese mediche e sanitarie straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
Per_1
6. l'assegno unico di cui al D. Lgs n. 230/21 sarà richiesto ed incamerato in via esclusiva dalla sig.ra
la quale provvederà direttamente ad avanzare presso gli uffici competenti la relativa Pt_1
domanda per beneficiare di tale sussidio economico.
7. saranno interamente a favore della sig.ra le detrazioni fiscali per figli a carico;
Parte_1
8. i coniugi acconsentono sin d'ora ad ogni eventuale espatrio ed al rilascio del passaporto e documenti equipollenti anche per i minori”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio il 01.08.2017 in Parte_1 Parte_2
Marocco, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Conselve al n. 6 parte II, serie C dell'anno 2019.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova il
24.05.2022 e la separazione è stata omologata il 25.05.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio (nato a [...] il [...]), minore e non economicamente Per_1 autosufficiente, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c., e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 6. e 7. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 01.08.2017 in Marocco, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Conselve al n. 6 parte II, serie C dell'anno 2019. 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 24.05.2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari