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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1323/2017 (riun. 2810/2018) R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Enrico Razzaboni del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento di:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_2
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
PUBBLICO MINISTERO
avente per oggetto: domande di separazione giudiziale e di divorzio (cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario) - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate dalle parti mediante note scritte autorizzate: Parte_1
ha chiesto prendersi atto delle già pronunciate sentenze non definitive di separazione e di
[...] divorzio, escludersi il diritto di di percepire contribuzioni economiche a titolo di CP_1 assegno di mantenimento e di assegno divorzile, con conseguente ordine di restituzione di quanto già beneficiato ex art. 156 c.c., e porsi a carico della stessa controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (per avere questa mantenuto la coabitazione paterna fino al 30 Pt_2 giugno 2021) mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, insistendo in istanze di prove per testimoni, d'ordine di esibizione documentale e di indagini tributarie;
ha invece chiesto respingersi le domande avversarie, addebitarsi al marito la CP_1 separazione, revocarsi (a far tempo dall'1 luglio 2021) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile a controparte di somme pari ad Euro 250,00 (in Pt_2 subordine, porsi a carico di controparte l'obbligo di provvedere direttamente e integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne) e porsi a carico di l'obbligo di versare in Parte_1 proprio favore, a decorrere dalla presentazione della domanda (maggio 2017), l'importo mensile pari ad Euro 3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, insistendo in istanze di indagini di polizia tributaria, d'ordine di esibizione documentale e di prove orali;
ha chiesto Parte_2 prevedersi a carico della madre un contributo al proprio mantenimento pari CP_1 all'ammontare mensile di Euro 1.200,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 13 marzo 2017 allegava di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario con il 28 gennaio 1979 (in Sala Baganza), aggiungeva che dall'unione CP_1 coniugale erano nate tre figlie , il 19 agosto 1986, , il 28 febbraio 1988, e Persona_1 Per_2
, il 17 febbraio 2000), tutte prive di indipendenza economica ma solo rimasta a Pt_2 Pt_2 convivere con i genitori, e deduceva una sopravvenuta crisi matrimoniale riconducendone la responsabilità al comportamento (oltraggioso, violento e minaccioso) contrario ai doveri coniugali serbato dalla moglie.
Sulla base di tali premesse chiedeva pertanto emettersi sentenza di separazione giudiziale con addebito alla moglie, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo della figlia minorenne e l'assegnazione della casa familiare nonché porsi a carico della madre l'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento di mediante il versamento di importi mensili pari ad Euro Pt_2
300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso incidentale depositato il 2 maggio 2017 lo stesso ricorrente evidenziava di vivere in condizioni di forte stress e di malessere generale in conseguenza delle altrui condotte aggressive e, valorizzando di soffrire seri problemi cardiologici da cui grave rischio per la propria salute, chiedeva emettersi ordini di protezione a tutela anche della figlia nella specie, in Pt_2 particolare, dell'allontanamento della moglie dalla casa familiare e del divieto di avvicinare o contattare marito e figlia.
Con atto scritto presentato il 26 maggio 2017 forniva un'alternativa ricostruzione CP_1 dei fatti e una diversa spiegazione della crisi matrimoniale, attribuendola all'infedeltà del marito.
Aderendo alla domanda di separazione, ne chiedeva pertanto l'addebito di responsabilità a controparte;
sotto altri profili, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della figlia e la sua Pt_2 collocazione presso sé medesima, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa familiare e porsi a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento della suddetta figlia minorenne mediante la corresponsione mensile dell'importo pari ad Euro 3.000,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento, ex art. 156 c.c., di un importo variabile tra 10.000,00 e 14.000,00 Euro (a seconda dell'assegnazione o meno della casa familiare), tenuto conto della sproporzione delle rispettive risorse economiche e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sotto altro aspetto, chiedeva la reiezione del ricorso inteso all'emissione degli ordini di protezione.
Celebrata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'ascolto della minorenne . Parte_2 Con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 8 agosto 2017, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati, era disposto l'affidamento condiviso di ad Pt_2 entrambi i genitori e la sua collocazione preferenziale presso il padre al quale veniva attribuito il godimento della casa familiare (assorbito ogni profilo attinente agli invocati ordini di protezione); quanto alle contribuzioni economiche, era posto l'obbligo a carico di di versare per CP_1 il mantenimento della minorenne l'importo mensile di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, e l'obbligo a carico di di corrispondere alla moglie un Parte_1 assegno di mantenimento mensile pari all'importo di Euro 1.000,00, sempre rivalutabile secondo indici Istat.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con memoria integrativa del 5 ottobre 2017 Parte_1 insisteva nelle deduzioni e domande già formulate in ricorso, salvo il regime di affidamento condiviso della figlia . Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata il 3 novembre 2017 la stessa insisteva in CP_1 ogni deduzione e domanda già formulate nel primo atto difensivo.
Con sentenza (n. 484/2018) non definitiva depositata il 4 aprile 2018 era dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
Il 2 novembre 2018 la Corte di Appello di Bologna confermava l'ordinanza presidenziale respingendo il reclamo principale proposto nell'interesse di e quello incidentale CP_1 presentato nell'interesse di . Parte_1
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'esame di testimoni ( , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
, , , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
, , , , , e Tes_9 Tes_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13 Tes_14 Tes_15
e con l'assunzione dell'interrogatorio formale di .
[...] Parte_1
Con ricorso incidentale depositato il 29 luglio 2022 il medesimo ricorrente chiedeva modificarsi i provvedimenti temporanei e urgenti in relazione alla determinazione delle contribuzioni economiche poste a carico delle parti;
costituendosi nel relativo subprocedimento CP_1 formulava a propria volta domanda riconvenzionale chiedendo revocarsi l'obbligo di versare a controparte la somma mensile di Euro 250,00 per il mantenimento della figlia per avere Pt_2 quest'ultima cessato il rapporto di convivenza con il padre dal luglio 2021.
Le domande in oggetto erano dichiarate inammissibili in ragione dell'emersa instaurazione del procedimento di divorzio e, in particolare, della pronuncia in tale sede processuale dei provvedimenti presidenziali (ordinanza del 27 maggio 2019), tali da avere superato la vigenza della genetica ordinanza emessa il giorno 8 agosto 2017.
Con ricorso presentato il 15 giugno 2018 aveva effettivamente adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato con , deducendo il passaggio in giudicato della sentenza non CP_1 definitiva di separazione e il decorso del termine legale dei dodici mesi dall'udienza presidenziale tenuta nel corrispondente procedimento.
Sotto altri aspetti, poi, chiedeva prendersi atto della convivenza con la figlia , divenuta Pt_2 maggiorenne, e, pertanto, confermarsi l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
chiedeva, ancora, escludersi il diritto della moglie di percepire contributi a titolo di mantenimento e di divorzio e porsi a carico della stessa l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 della figlia mediante la dazione di importi mensili pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento Pt_2 del 50% delle spese straordinarie. Con memoria depositata il 18 gennaio 2019 chiedeva porsi a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento della figlia e di versare in
[...] Pt_2 favore di sé medesima un assegno divorzile pari all'importo di Euro 8.000,00, deducendo una sproporzione delle rispettive risorse economiche e la presenza dei requisiti per conferire a tale contribuzione una funzione perequativa, compensativa e risarcitoria.
Sentite le parti nel corso dell'udienza presidenziale del 27 marzo 2019 e fallito il tentativo di conciliazione, era quindi emessa l'ordinanza del 27 maggio 2019 con la quale non si adottavano provvedimenti temporanei e urgenti diversi da quelli derivanti dal procedimento di separazione attesa la ritenuta infondatezza delle domande modificative rispettivamente proposte dalle parti.
Con atti integrativi di quelli introduttivi depositati il 15 gennaio 2020 e il 14 febbraio 2020 le parti insistevano in ogni difesa, deduzione e domanda già formulate.
Con sentenza non definitiva n. 775/2020, pubblicata il 24 settembre 2020, era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi, dandosi atto, contrariamente alla domanda proposta dalla convenuta, della perdita del cognome del marito.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'escussione di testimoni , , , , Testimone_4 Testimone_16 Tes_9 Testimone_17 Tes_7
, , , , , ,
[...] Parte_2 Testimone_12 Tes_18 Tes_10 Testimone_19 Tes_20
, , , , e ),
[...] Testimone_3 Testimone_21 Testimone_13 Tes_11 Tes_22 con l'assunzione dell'interrogatorio formale di , con l'ordine di esibizione Parte_1 documentale rivolto a parte ricorrente, nonché mediante indagini di Polizia tributaria.
Con ricorso depositato il 7 aprile 2023 nell'interesse di era invocata una modifica Parte_1 dei provvedimenti temporanei in vigore con la revoca del mantenimento in favore della moglie e con l'incremento ad Euro 1.200,00 al mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, del contributo da porsi a carico della stessa convenuta per il mantenimento della figlia . Pt_2
Si costituiva nel subprocedimento resistendo ed opponendosi al ricorso avversario CP_1
e chiedendo a propria volta revocarsi l'obbligo di corrispondere a controparte il contributo destinato al mantenimento della figlia non più convivente con il padre dal luglio 2021. Pt_2
Ogni valutazione al riguardo era devoluta alla decisione del Collegio.
In accoglimento dell'istanza proposta da parte ricorrente il procedimento avente ad oggetto la domanda di divorzio era riunito a quello relativo alla separazione dei coniugi con provvedimento del 24 gennaio 2024.
In data 8 maggio 2024 interveniva volontariamente in giudizio deducendo la Parte_2 propria carenza di indipendenza economica, poiché occupata in esecuzione di contratto di apprendistato per emolumenti mensili pari a soli Euro 500,00, e di essere sostenuta grazie alle elargizioni del solo padre , adoperatosi anche nel soddisfare le esigenze del di lei Parte_1 figlio minorenne (nato il [...]); in conseguenza di siffatte premesse, ER chiedeva porsi a carico della madre l'obbligo di corresponsione di un contributo CP_1 mensile pari ad Euro 1.200,00.
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni depositando note scritte autorizzate nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
* * * Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che, una volta pronunciate la sentenza non definitiva n. 484/2018, depositata il 4 aprile 2018 (pubblicata in pari data), con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, e la sentenza non definitiva n. 775/2020, depositata il 10 settembre 2020 (pubblicata il 24 settembre 2020), con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato dai coniugi, l'attuale thema decidendum è unicamente rappresentato dall'addebito della separazione e dalle contribuzioni economiche a vario titolo invocate dalle parti e dall'intervenuta . Parte_2
Con riferimento all'addebito della separazione, invero, conviene osservare che , Parte_1 pur non avendo reiterato espressamente la corrispondente domanda in sede di precisazione delle conclusioni, nemmeno ne ha manifestato formale rinuncia e, anzi, ha articolato deduzioni sulla responsabilità di nella verificazione della crisi coniugale pure nella comparsa CP_1 conclusionale e nella memoria di replica depositate all'esito del procedimento.
Con riferimento al merito del tema in questione, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Grava, per vero, sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (in termini, da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 16691 del 5 agosto 2020).
ha chiesto, dunque, addebitarsi la separazione alla moglie convenuta sostenendo Parte_1 la di lei responsabilità in ordine a ripetuti comportamenti incongrui tenuti tra le mura domestiche che, tra l'altro, avrebbero indotto ad allontanarsi da casa le figlie e e Persona_1 Per_2 avrebbero assunto connotazioni di vera e propria contrarietà agli obblighi (eminentemente riconducibili all'assistenza morale) derivanti dal matrimonio.
Il ricorrente ha infatti allegato di essere stato costantemente oltraggiato, insultato e denigrato dalla moglie con fare minaccioso e provocatorio.
Le offese subìte sarebbero state, d'altra parte, condivise dalla donna con le amiche e con i comuni amici, nella prospettiva di una relativa diffusione anche ad amici e colleghi del solo marito.
L'aggressività della moglie avrebbe peraltro causato la crisi cardiaca per la quale lo stesso Parte_1
aveva deciso di recarsi al Pronto Soccorso il 2 marzo 2017.
[...]
Le violenze di avrebbero attinto, poi, ripetutamente anche la figlia (che, nel CP_1 Pt_2 caso del 14 febbraio 2017, si sarebbe rifugiata in camera da letto per sottrarsi all'aggressione materna).
Le condotte così ascritte a controparte, vale la pena osservare, avevano radicato la domanda di ordini di protezione presentata con il ricorso incidentale del 2 maggio 2017.
ha invece chiesto addebitarsi la separazione al marito attribuendogli un contegno CP_1
d'infedeltà coniugale a decorrere quanto meno dall'inizio dell'anno 2017.
La resistente, segnatamente, ha esposto che, in tale frangente temporale, il coniuge aveva iniziato ad assentarsi sistematicamente, a prodursi in casa in gravi comportamenti maltrattanti e a coinvolgere le figlie nel conflitto coniugale. Ha dedotto che tali agiti sarebbero riconducibili alla relazione extraconiugale intrapresa all'epoca da con tale e, in quanto tale, emersa dalle risultanze di una Parte_1 Testimone_1 indagine investigativa da lei medesima commissionata ad agenzia privata.
Così compendiate le ragioni poste a supporto delle reciproche domande, ritiene il Collegio che soltanto quella proposta nell'interesse di presenti adeguato fondamento. CP_1
Gli esiti istruttori escludono, in primo luogo, che i comportamenti di , anche CP_1 laddove eventualmente contrari ai doveri matrimoniali, possano avere causato quella crisi coniugale che ha dedotto a sostegno della domanda di separazione formulata nel Parte_1 ricorso depositato il 13 marzo 2017.
La figlia , andata ad abitare da sola nell'anno 2009, pur affermando che la madre Persona_1 appellava consuetamente il padre con espressioni del tipo “pezzo di merda”, “bastardo”,
“ignorante”, “coglione”, “ladro”, “scemo”, “cretino”, “vaffanculo”, ha precisato che tanto era sempre accaduto nel corso della vita familiare e che ha fatto parte di un costante modo di fare della stessa CP_1
Nello stesso senso, ha riferito che la madre non si era mai distinta per un atteggiamento molto affettuoso e materno nei confronti delle tre figlie, essendosi anche prodotta in atti aggressivi e di costrizione fisica fin da quando esse erano piccole.
La testimone ha quindi spiegato di avere stretto, come le sorelle, un legame di affetto senz'altro più intenso con il padre il quale, peraltro, aveva sempre cercato di mantenere integra la famiglia nei momenti di difficoltà con messaggi e gesti pacificatori.
Dello stesso tenore, per quanto d'interesse, è la deposizione della figlia la quale ha Per_2 confermato il continuo comportamento offensivo praticato dalla madre nei confronti di tutti i congiunti e il suo carattere violento, peggiorato dopo la nascita dell'ultimogenita e Pt_2 concentratosi in aggressioni anche fisiche proprio in pregiudizio di quest'ultima.
La teste, per vero, non ha negato che la madre perseguitasse il padre e che quest'ultimo si fosse determinato durevolmente, per evitare la litigiosità del coniuge, a passare il tempo e anche le notti nell'appartamento posto sotto il suo studio professionale.
Le dichiarazioni in questione si saldano con quelle di la quale, a propria volta, ha Parte_2 affermato che la madre si era sempre comportata in casa in termini polemici e offensivi.
La ragazza ha ribadito che il padre si era fatto promotore di iniziative affettuose per conservare l'unione familiare, che dormiva nell'ufficio sottostante l'abitazione, adibito ad archivio notarile, per fuggire alle occasioni di lite e che, d'altra parte, aveva avvertito diverse volte dei malori in coincidenza con le discussioni avute con la moglie.
Senza la necessità di valorizzare le testimonianze assunte a prova contraria (dalle quali è emerso in maniera alquanto plausibile un atteggiamento prettamente normativo della madre nei confronti delle figlie, a fronte di un approccio più permissivo del padre;
cfr., segnatamente, deposizione della teste testimone di nozze delle parti), il quadro ricavabile dall'escussione delle Tes_13 testimoni, partecipi e a conoscenza diretta delle vicende domestiche, riporta con nitore un comportamento intransigente, severo e anche aggressivo di , come tale articolatosi CP_1 con sostanziale costanza nel corso della vita familiare e senza alcuna manifestazione di particolare serietà o gravità da determinare la risolutiva crisi coniugale.
E tanto ha trovato conferma, in termini davvero decisivi, nelle propalazioni rese dallo stesso nel corso del suo interrogatorio formale laddove, contrariamente all'ipotesi di Parte_1 una intollerabilità ultima della convivenza eventualmente riconducibile ai contegni di parte convenuta, ha esposto: “…Mia moglie non abbandonava l'idea di andare via di casa. Infine nel 2016 ha chiesto che fossi io a farlo. Mi insultava ripetutamente. Le ingiurie sono iniziate circa dieci anni fa dopo la morte dei miei genitori…la crisi vera e propria è iniziata forse nel 1992…”.
Argomentazioni ben dissimili valgono invece rispetto alla domanda di addebito della separazione proposta da la quale, appunto, ha ricondotto l'irreversibile crisi matrimoniale alla CP_1 relazione extraconiugale intrapresa dal marito quanto meno a far tempo dal gennaio 2017 (e, almeno rispetto a quel tempo, contestata da ). Parte_1
L'investigatore privato , dopo avere premesso di avere ricevuto da Testimone_5 CP_1
l'incarico di verificare e seguire i comportamenti del marito al di fuori dell'abitazione
[...] familiare, ha dato conferma della propria relazione evidenziando che, la sera del 9 marzo 2017,
aveva cenato unitamente a presso un ristorante di Parma e si Parte_1 Testimone_1 era trattenuto successivamente con costei all'interno di un Bed & Breakfast per quasi due ore e fino alle ore 00,27 del 10 marzo 2017, che, lo stesso 10 marzo 2017, era andato a Parte_1 ricevere alla stazione ferroviaria, si era recato in sua compagnia presso una Testimone_1 pasticceria di Sorbolo, aveva fatto ritorno a Parma e aveva raggiunto, a lei abbracciato, il consueto ristorante cittadino, per poi riparare nuovamente nel B&B per tre ore fino alle 00,03, che, il seguente 11 marzo 2017, aveva condotto presso lo studio di Parte_1 Testimone_1
Borgo val di Taro, si era intrattenuto in sua compagnia in una locale trattoria e si era poi soffermato a passeggiare a braccetto nella località di Cassio, e che infine, il 14 marzo 2017, il medesimo ricorrente aveva fatto accesso serale al locale “Blue Note” di Milano, sempre in compagnia con , con la quale si era poi incamminato a braccetto scambiandosi Testimone_1 effusioni verso la zona di corso Como.
Le dichiarazioni in questione hanno trovato supporto nella deposizione della collega Tes_6
e risultano integrate esaustivamente, anche a livello fotografico, dalla relazione investigativa
[...] prodotta agli atti nell'interesse di . CP_1
Tali risultanze valgono allora a comprovare che, in tempi sostanzialmente coincidenti con la presentazione del ricorso introduttivo, aveva già allacciato una relazione Parte_1 extraconiugale con che, in effetti, diverrà in seguito la sua nuova moglie. Testimone_1
Per un verso, infatti, non può essere sorta dal nulla, dopo oltre trentacinque anni di matrimonio, la determinazione di di incaricare una agenzia di investigazione privata, se non, CP_1 appunto, perché insospettita dai comportamenti anomali (di inopinata assenza e ostilità) palesati ultimamente dal marito.
Per altro verso, la descrizione, anche fotografica, delle uscite del ricorrente con Testimone_1 attestano univocamente un rapporto di intimità al tempo già collaudata, manifestatosi ripetutamente, nello scarto di pochi giorni, sia in luoghi pubblici posti in diverse località del territorio (Parma, Borgo Val di Taro, Cassio, Sorbolo e Milano), che nelle prolungate permanenze riservate al menzionato Bed & Breakfast.
Circostanze queste che, spiegando l'assenza coniugale del ricorrente, non possono essere affatto ricondotte all'esistenza di un mero rapporto professionale tra gli interessati, così come invece evocato da e sostenuto, senza margini di plausibilità, dallo stesso Testimone_1 CP_2
[...] Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, si ha pertanto ragione di ritenere fondata la domanda di addebito formulata da parte resistente, ben potendosi opinare che l'irreversibile crisi coniugale ha trovato causa nella relazione extraconiugale intrapresa dal marito e, così, nel comportamento di quest'ultimo violativo del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c.
Con riferimento alla materia delle contribuzioni, va anzitutto considerata la domanda proposta da
, intervenuta nel procedimento in data 8 maggio 2024, la quale, deducendo la Parte_2 propria condizione di figlia non indipendente a livello economico e allegando di trovare sostegno nel padre anche nelle spese sostenute per il mantenimento del di lei figlio di nome ER
(nato il [...]), ha chiesto porsi a carico della madre l'obbligo di corrispondere in proprio favore importi mensili pari ad Euro 1.200,00.
La domanda è infondata, non avendo l'interessata fornito dimostrazione del requisito fondante l'invocato diritto.
In altri termini, ella non ha provato di non essere indipendente sotto l'aspetto economico.
L'intervenuta ha allegato sul punto di essere impiegata presso con contratto di CP_3 apprendistato CA NI part-time (e con un inquadramento corrispondente al livello 5 apprendista/operaio), dal febbraio 2024, e ha sostenuto di percepire emolumenti mensili rapportati a una paga base di Euro 500,00.
Incontroverso l'impiego remunerato prestato da diversi mesi ad oggi, invero, l'interessata ha omesso di documentare o di dimostrare altrimenti le condizioni del contratto in oggetto e, in particolare, proprio quella relativa all'ammontare dei compensi mensili di propria spettanza, comunque da parametrare ad un tempo lavorato di 32 ore settimanali.
In ogni caso, e meramente ad abundantiam, può fondatamente escludersi che il dedotto stato di dipendenza economica sia riferibile a causa incolpevole.
ristorante e ci siamo spostati a parlare in un appartamentino, compreso nel B&B, ove io mi sono sfogato nel raccontarle le mie vicende. La dott. tava lì quando veniva a Parma” Tes_1 Cap. 10:” sicuramente mi sono allontanato dall'appartamento di cui ho parlato per fare ritorno a casa” Cap. 11:” confermo di essere andato a prendere la dott. alla stazione e che insieme siamo stati in Tes_1 pasticceria. Parlavamo del suo acquisto, preceduto da un preliminare stipulato in maniera imprudente dalla dott.
che aveva dato luogo a diversi problemi. “
Tes_1
Cap. 12:” probabilmente avrò avuto una mano sulla spalla della dott non eravamo abbracciati. Siamo stati
Tes_1 a cena sicuramente. Il problema della dott con l'incauto acquisto dell'appartamento a Milano è andato
Tes_1 avanti per mesi”
Cap. 13: “ Confermo la cena e l'occasione del dopo cena trascorsi con la dott discutere dei suoi problemi
Tes_1 per l'acquisto dell'immobile a Milano e dei miei familiari”
Cap. 14:” io avevo degli appuntamento a Borgotaro, nella mia sede secondaria. Ho mandato nel frattempo la dott a discutere delle questioni relative al preliminare che aveva stipulato col Geom di mia fiducia.
Tes_1 CP_4 Dopo non ricordo se siamo andati a mangiare o a casa.”
Cap. 15:” ho già risposto. Probabilmente se mi hanno visti a braccetto con la dott arà così, non c'è nulla di
Tes_1 male”
Cap. 16:” quel giorno sono stata a Milano da un Legale per parlare di una vicenda relativa a mia moglie, la quale aveva presentato una querela per essere stata aggredita in casa. Volevo sapere quali potevano essere le conseguenze se fosse emerso che era coinvolta mia figlia quale autrice dell'aggressione. A sera ho preso parte al concerto di cui mi si chiede con la dott poi sono tornato a Parma.”
Tes_1
Cap. 17:” se mi hanno ripreso vuol dire che sono stato visto dall'investigatore. Ricordo che sono stato in Corso Como a trovare mia figlia e il suo moroso. Io ero in compagnia della dott Tes_1 In altri termini, si esclude che la stessa (nata il [...]), da un durevole Parte_2 tempo ad oggi, si sia adoperata secondo la diligenza esigibile in relazione al caso di specie per raggiungere una diversa condizione di indipendenza.
Giova ricordare che, nella materia in esame, vale il principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 12952 del 22 giugno 2016) secondo cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'interessato, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
In altri termini e per converso, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – per il quale, all'età progressivamente più elevata si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021).
Tanto premesso, è stato allegato e in parte documentato che si è diplomata nel Parte_2 giugno 2019 presso l'IS alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore Terme, ha frequentato dal 25 marzo 2019 la Scuola Privata Internazionale di Cucina denominata “ALMA”, ha svolto un brevissimo periodo (dal giorno 11 novembre 2019 al giorno 11 febbraio 2020) di tirocinio da personale addetto al banco presso l'esercizio , non ha svolto lavorazione alcuna nel Parte_3 corso della gravidanza precedente alla nascita di e ha cessato definitivamente la ER convivenza con il padre dal luglio 2021.
Fino al febbraio 2024 l'interessata è rimasta occupata al lavoro soltanto per brevi periodi e per impegni del tutto estemporanei (tanto che i suoi redditi netti per l'anno 2022 ammontano a circa Euro 4.000,00).
Applicando i superiori canoni di giudizio alla fattispecie in esame, va allora rimarcato che Parte_2
si è adoperata fattivamente nel reperire uno stabile impegno lavorativo soltanto a 24 anni
[...]
(appunto, nel febbraio 2024) e dopo quattro anni almeno dal termine dei suoi studi superiori e di perfezionamento professionale.
Non si ignora che, in tale lasso temporale (in particolare, gli anni 2020 e 2021, peraltro connotati dalla notoria crisi pandemica), ella ha portato a termine la gravidanza e ha dovuto senz'altro prodigarsi nel primo accudimento del piccolo . ER
E, tuttavia, dall'uscita della casa paterna del luglio 2021 al febbraio 2024 ella risulta avere serbato una non giustificabile inerzia, non avendo allegato, né dimostrato in alcun modo, di essersi eventualmente impegnata in ulteriori percorsi di maturazione professionale e neppure nella ricerca di una qualsivoglia occupazione stabilmente retribuita.
Nondimeno, ha scelto di vivere in un immobile condotto in locazione, i cui costi abitativi ammontano a circa Euro 1.000,00 al mese tra canoni e spese, e, tra l'altro, unitamente al padre di ha optato per l'iscrizione del figlio ad un asilo nido privato per una retta mensile di Euro ER
700,00.
Tutto ciò, all'evidenza, potendo ben contare sul costante sostegno economico del padre Parte_1
il quale, ad un tempo, ha sostenuto nell'interesse della figlia ulteriori ingenti spese quali, ad
[...] esempio, quelle relative all'acquisto dell'autovettura e alla relativa assicurazione, all'arredamento della casa e a ripetute prestazioni mediche.
Si deve pertanto ritenere conclusivamente che, già da diverso tempo prima del suo intervento nel giudizio, non sia titolare del diritto di beneficiare dai genitori di contributi Parte_2 destinati al proprio mantenimento, diritto che invece ha senz'altro mantenuto – per le incolpevoli ragioni che fino ad allora avevano saputo giustificare la sua condizione di economica dipendenza – quanto meno sino alla cessazione del legame di coabitazione con il padre del luglio 2021.
Con riguardo agli obblighi di corresponsione monetaria reciprocamente invocati dalle parti, vanno senz'altro ponderate le rispettive risorse economiche che le produzioni documentali, integrate dalle indagini di polizia giudiziaria, hanno consentito di ricostruire in termini congrui senza necessità di ulteriori accertamenti.
Come osservato nell'ordinanza presidenziale pronunciata nel procedimento di separazione dei coniugi, ha potuto disporre negli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015 di un reddito Parte_1 netto pari a un ammontare medio di Euro 70.641,00.
Con particolare riguardo all'anno d'imposta 2015, il suo reddito netto è stato pari ad Euro 75.189,00 ed è stato quasi esclusivamente originato dalla sua attività professionale di notaio.
I redditi netti sono stati superiori negli anni 2016 e 2017, in quanto pari, rispettivamente, ad Euro 207.780,00 e ad Euro 95.292,00.
Dal 2018 in poi, in sostanziale concomitanza con gli esordi dei procedimenti qui riuniti, i redditi dichiarati hanno avuto una marcata deflessione, in quanto ridottisi ad Euro 5.115,00 nel 2018, ad Euro 37.688,00 nel 2019, ad Euro 44.223,00 nel 2020, ad Euro 7.713,00 nel 2021 e al valore negativo di Euro 68.279 nel 2022.
E tale riduzione reddituale, invero, può essere spiegata soltanto parzialmente dalle gravi complicanze di salute che hanno afflitto il ricorrente negli ultimi anni (in particolare, un episodio di infarto nel corso dell'anno 2016, seguito da intervento chirurgico, una neoplasia maligna alle corde vocali nell'anno 2019, una asportazione di parte del colon nel corso dell'anno 2020), se si considera che, proprio nell'anno 2016, la grave compromissione cardiaca non gli ha impedito di accrescere e, addirittura, quasi triplicare i redditi rispetto alla media degli anni precedenti.
D'altra parte, nonostante avesse presentato domanda di dispensa in data 18 ottobre 2021 e i suoi valori reddituali non fossero più quelli degli anni precedenti, nel corso dell'anno 2022 Parte_1
ha deciso di trasferire temporaneamente la sede di Parma del suo studio notarile
[...]
(all'indirizzo di Borgo Antini n. 4) sostenendo spese locatizie non propriamente comprensibili (così come talune di quelle riportate nello schema autoprodotto di cui al doc. n. 113 depositato nel procedimento divorzile).
Con riferimento agli anni 2022 e 2023 sono state per altro verso allegate spese nell'interesse delle figlie maggiorenni per circa 77.000,00 Euro.
In ogni caso, dal giorno 1 gennaio 2023 egli percepisce unicamente provvidenze pensionistiche pari ad importi mensili di Euro 4.682,00.
Le sue effettive capacità di spesa mensili, al netto delle liberalità eventualmente accordate alle figlie, sono ora pari ad Euro 2.332,80, giacché, pur a fronte del venir meno dei costi locatizi per la conduzione degli studi notarili, ha contratto finanziamenti e un leasing per Parte_1
l'acquisto di un'autovettura che lo espongono mensilmente a una trattenuta sulla pensione pari ad Euro 936,00, alla restituzione di ratei per Euro 500,00 e al pagamento di canoni per Euro 913,20. Tanto ricostruito con riguardo all'aspetto propriamente reddituale, vanno quindi ponderate le vicende attinenti al patrimonio.
In relazione agli immobili, il ricorrente ha venduto (il 9 novembre 2017) la quota di proprietà di un immobile sito in Venezia al prezzo di Euro 37.500,00, il 20 gennaio 2020 ha venduto un'autorimessa sita in borgo Regale, a Parma, al prezzo di Euro 20.000,00, il 7 marzo 2022 ha venduto l'immobile destinato a studio notarile sito alla via del Consorzio (piazza Duomo), in Parma, al prezzo di Euro 750.000 e il 29 aprile 2022 ha ceduto anche l'immobile dapprima adibito a casa d'abitazione, sito in borgo San Vitale, sempre a Parma, per il controvalore di Euro 1.600.000,00.
Tali introiti sono stati parzialmente utilizzati per estinguere i mutui in essere con (per CP_5 un residuo di Euro 175.665,00) e con DI OL (per Euro 258.902,78).
ha parallelamente acquistato, il 9 aprile 2021, l'usufrutto di due cantine con Parte_1 terreni in località Portovenere (SP) al prezzo di Euro 26.000,00 e un immobile sito nella medesima località al prezzo di Euro 180.000,00, il 15 marzo 2022 ha concluso il contratto preliminare di acquisto dell'abitazione cittadina di viale Palestro, in Parma, per il controvalore di Euro 670.000,00 e il 27 maggio 2022 ha acquistato un immobile in località Tornolo (PR) al prezzo di Euro 28.000,00.
Il progressivo processo di trasformazione del patrimonio immobiliare, compendiato nei termini che precedono, ha consentito al ricorrente di conseguire liquidità pari ad oltre 1 milione di Euro e un valore di poco inferiore risulta anche computando le spese di chiusura dello studio (per Euro 158.016,64) e di estinzione del mutuo contratto con l'IS NT PA (con un residuo di Euro 160.067,11) e, in positivo, la liquidazione conseguita per Euro 225.716,16.
I dati delle movimentazioni bancarie, che riportano attualmente saldi inconsistenti e, anzi, negativi (cfr. conti personali ), testimoniano che , durante la gestione dello CP_5 Parte_1 studio notarile, era titolare di conti presso DI OL (con un saldo complessivo pari a circa Euro 36.000,00 al 31 dicembre 2021) e, per quanto più conta, che, nel lasso temporale compreso tra il 2018 e il 2021, è riuscito ad introitare oltre Euro 110.000,00 per la vendita di beni artistici e oltre Euro 150.000,00 in altri versamenti senza causale.
Meno significativo, per quanto oggettivamente apprezzabile, è il patrimonio mobiliare dello stesso ricorrente il quale, oltre all'incontroversa disponibilità di arredi di pregio (cfr. deposizione del teste
) e all'autovettura in leasing, è titolare soltanto di un motociclo e di una imbarcazione di Tes_17 contenuto valore venale.
Con riguardo alla posizione della convenuta , va ribadita anche in questa sede la CP_1 prima disamina dell'ordinanza presidenziale ove si è dato conto di come ella abbia potuto disporre negli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 di un reddito netto mediamente pari ad Euro 28.744,00.
Nell'anno d'imposta 2016, segnatamente, il reddito netto, essenzialmente di natura fondiaria, era stato pari ad Euro 27.951,00.
In particolare, a tali redditi rispondevano i canoni di locazione versati dal coniuge per la conduzione dell'unità immobiliare ad uso ufficio sita in borgo San Vitale, in Parma, e dell'ulteriore immobile (concessogli in godimento fino al giugno 2019) adibito a studio notarile sito in Borgo Val di Taro.
Negli anni a seguire ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 38.293,00 per l'anno CP_1
d'imposta 2018, pari ad Euro 38.371 per l'anno 2019, pari ad Euro 27.418,00 per l'anno 2020 e pari ad Euro 28.708,00 per l'anno 2021. Può dirsi incontroverso che, a decorrere dal novembre 2022, abbia avuto estinzione il contratto di locazione relativo all'unità immobiliare di borgo San Vitale che rappresentava la fonte maggiormente consistente dei redditi dichiarati dall'interessata.
Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, è titolare della casa di abitazione, CP_1 con plurime pertinenze, sita in località Albareto (PR), di terreni ubicati nella medesima località, dei menzionati immobili un tempo destinati ad ufficio del marito, in Borgo Val di Taro e in Parma, borgo San Vitale n. 6, di una quota di proprietà sull'unità abitativa adibita a casa del custode, con relativa autorimessa, sempre all'indirizzo di borgo San Vitale, di un immobile cittadino con due pertinenze sito in Parma, borgo del Correggio nn. 22-24, di un appartamento, tre posti auto e terreni in località ON (SP).
Negli anni 2020-2021 la stessa convenuta ha venduto proprietà immobiliari sempre in ON per un controvalore complessivo pari ad Euro 510.000.
Ella è poi titolare di un'autovettura immatricolata nel 2023 e acquistata al prezzo di Euro 18.100,00.
Le disponibilità liquide di conto corrente e finanziarie (fondi, dossier titoli e polizze) si assestano, ancora, su un valore globale accertato di almeno Euro 180.000,00.
Le movimentazioni dei rapporti di conto corrente accesi in sequenza presso e DI CP_6
OL registrano, quanto al primo (negli anni 2017-2020), entrate derivanti dalla locazione degli immobili di ON per quasi Euro 20.000,00 e dalla cessione di quadri per Euro 18.500,00 circa, oltre a versamenti di altra matrice per circa Euro 40.000,00, mentre, quanto al secondo (negli anni 2020-2023), ulteriori entrate a titolo di locazioni a terzi e uscite di denaro per circa Euro 450.000,00 solo parzialmente restituite.
Compendiate in tali termini le risorse economiche delle parti, può, quindi, prendersi in disamina la domanda, intesa alla percezione dell'assegno di mantenimento, formulata da . CP_1
Ai fini d'interesse, conviene incidentalmente ricordare, è regola generale quella secondo cui, pronunciando la separazione, occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
L'assegno accordato in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice accerti positivamente la sussistenza del corrispondente diritto sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente l'assegno idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
Si ha fondata ragione di ravvisare, nel caso di specie, tutti i requisiti in oggetto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione a , non può non convenirsi con le CP_1 argomentazioni illustrate nell'ordinanza presidenziale del giorno 8 agosto 2017, confermata il 2 novembre 2018 dalla Corte di Appello di Bologna. Dirimente, in particolare, è la marcata sperequazione reddituale tra le parti nel corso e nei tempi appena anteriori alla loro separazione.
, in piena attività lavorativa, aveva infatti dichiarato redditi pari ad oltre 70.000,00 Parte_1
Euro nel triennio 2013-2015 e, addirittura, Euro 207.780,00 nell'anno 2016 ed Euro 95.292,00 nell'anno 2017.
La convenuta, beneficiaria di redditi fondiari, aveva invece registrato nel triennio 2014-2016 un valore netto annuo ben inferiore, mediamente pari ad Euro 28.744,00 e, come tale, si è sostanzialmente mantenuto fino all'anno 2021.
Non si ignora, invero, che il ricorrente ha esposto redditi fortemente contratti per gli anni d'imposta a seguire (in particolare, per quanto d'interesse, gli anni 2018 e 2021).
In difetto di altre evidenze, invero, un siffatto decremento reddituale coincidente con i procedimenti in corso può essere solo parzialmente spiegato alla luce delle complicanze di salute, pur gravi, che hanno attinto reiteratamente lo stesso interessato e, in ogni caso, deve rimarcarsi come le ragguardevoli positività reddituali dichiarate fino all'anno 2017 compreso non possano essere valutate in termini di stretta rigidità cronologica, avendo per necessità protratto i loro ampi effetti favorevoli almeno per i primi anni seguenti.
Alla stregua di tali considerazioni, e tenuto comunque conto della consistenza delle risorse patrimoniali di entrambi i coniugi (di cui meglio si dirà oltre), si ritiene congruo confermare l'obbligo – dalla domanda del 26 maggio 2017 al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del divorzio – a carico di di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1 mediante il versamento di un assegno mensile pari all'importo di Euro 1.000,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Anche con riguardo al mantenimento della figlia fino alla cessazione del suo Parte_2 rapporto di convivenza con il padre va primariamente ribadita la sperequazione reddituale dei genitori.
Dandosi dunque applicazione anche agli ulteriori parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., considerato l'elevato tenore delle condizioni di vita godute in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenuto conto che le esigenze di vanno rapportate essenzialmente alla sua età e al Pt_2 suo percorso di formazione professionale dell'epoca e rimarcata la sua permanenza assorbente con il padre, può confermarsi anche ai fini d'interesse l'obbligo – dalla domanda del 13 marzo 2017 alla cessazione del rapporto di convivenza paterna del 30 giugno 2021 – a carico di CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione al padre
[...] Parte_1
di un importo mensile pari ad Euro 250,00, sempre soggetto a rivalutazione annuale
[...] secondo indici Istat.
Resta da osservare che una siffatta liquidazione onnicomprensiva (ossia comprensiva anche delle spese straordinarie), oltre ad avere trovato conforto nel provvedimento della Corte territoriale pronunciato il 2 novembre 2018, non può nemmeno comportare ora alcuna prospettiva di nocumento alla prole – né tanto risulta essersi verificato concretamente – trattandosi di una determinazione avente efficacia per il passato.
Va poi senz'altro revocato espressamente il suddetto obbligo di mantenimento della figlia posto a carico di a decorrere dal giorno 1 luglio 2021, giacché, con l'uscita definitiva della CP_1 maggiorenne dall'abitazione del padre, è venuta meno per quest'ultimo ogni spesa di mantenimento diretto derivante dal legame di coabitazione. Con riguardo alla domanda proposta da intesa alla percezione di un assegno CP_1 divorzile, va anzitutto osservato come la stessa parte abbia dedotto a fondamento la disparità tra la sua posizione economica in raffronto a quella del coniuge, la derivazione di tale sperequazione dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione del ruolo endofamiliare e del contributo prestato in favore dello studio professionale del marito, oltre all'impossibilità di colmare il divario tra le rispettive posizioni economiche a causa della propria età e delle proprie condizioni di precaria salute (cfr. comparsa di costituzione, contenente la domanda riconvenzionale, del 18 gennaio 2019, comparsa integrativa del 14 febbraio 2020 e, infine, comparsa conclusionale ultima del 5 settembre 2024).
Tanto premesso, è notorio che, ai fini d'interesse, la disposizione normativa di riferimento è quella di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70.
Rispetto ad essa, invero, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel dare spiegazione a tale principio, in particolare, si è argomentato che il fondamento costituzionale dei criteri indicati nella stessa disposizione evoca e impone una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive che sia effettivamente fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è poi da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dello stesso art. 5 comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio.
In altri termini, “il principio di solidarietà posto a base del riconoscimento del diritto impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari”.
E l'accertamento del giudice, si è rimarcato al riguardo, “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto sull'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare”.
Come ancor più chiaramente spiegato in altri arresti dalla Suprema Corte, “…gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma parametri certi sui quali ancorarsi.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale cosi come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.).
In conclusione “…la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro…”.
Dovendosi dare attuazione nella fattispecie ai superiori criteri esegetici e ai relativi canoni applicativi, può fondatamente escludersi il diritto di di beneficiare dell'assegno CP_1 divorzile.
Le condizioni economiche della medesima convenuta, invero, escludono in radice l'assolvimento di qualsivoglia funzione assistenziale dell'invocata contribuzione e, anzi, il confronto stesso con le risorse economiche di controparte nemmeno consente di cogliere quella significativa sperequazione reiteratamente dedotta a sostegno della domanda.
Come già illustrato in precedenza, è titolare di un'ampia casa di abitazione (di ben CP_1
13,5 vani), con plurime pertinenze, sita in località Albareto (PR), di terreni ubicati nella medesima località, di due immobili in Parma e Borgo Val di Taro un tempo destinati ad uffici del marito, di una quota di proprietà sull'unità abitativa adibita a casa del custode, con relativa autorimessa, all'indirizzo di borgo San Vitale, di un immobile cittadino di ragguardevoli dimensioni (18 vani), provvisto di due pertinenze, sito in Parma, borgo del Correggio nn. 22-24 (che l'interessata aveva posto vanamente in vendita fissando quale prezzo l'importo di Euro 1.200.000,00; cfr. deposizione del teste , di un appartamento, tre posti auto e terreni in località ON (SP). Tes_12
Ella è poi titolare di un'autovettura immatricolata nel 2023 e acquistata al prezzo di Euro 18.100,00. Per effetto di vendite di ulteriori immobili perfezionate nel corso degli anni 2020-2021, ella ha conseguito un controvalore monetario pari ad Euro 510.000,00, al quale vanno assommate le disponibilità liquide di conto corrente e finanziarie (fondi, dossier titoli e polizze) per un valore di almeno Euro 180.000,00.
Le movimentazioni dei rapporti di conto corrente registrate nel corso del procedimento attestano, poi, entrate complessive per oltre Euro 80.000,00.
Quanto a , il suo patrimonio immobiliare è ora rappresentato dalla casa Parte_1
d'abitazione, sita in Parma, viale Palestro n. 20, acquistata al prezzo di Euro 670.000,00, dall'usufrutto di due cantine con terreni in località Portovenere (SP), acquistato al prezzo di Euro 26.000,00, da un immobile sito nella medesima località, acquistato al prezzo di Euro 180.000,00, e da un immobile ubicato in località Tornolo (PR), acquistato al prezzo di Euro 28.000,00.
Tali acquisti hanno fatto seguito alla vendita di altri immobili e, all'esito di un siffatto avvicendamento di beni (con estinzione dei rapporti di mutuo fondiario), il ricorrente ha ottenuto liquidità pari ad oltre 1 milione di Euro;
un valore di poco inferiore, come già considerato, risulta anche computando le spese di chiusura dello studio (per Euro 158.016,64) e di estinzione del mutuo contratto presso l'IS NT PA (con un residuo di Euro 160.067,11) e, in positivo, la liquidazione conseguita per Euro 225.716,16.
Meno significativo, per quanto oggettivamente apprezzabile, è il patrimonio mobiliare dello stesso ricorrente il quale, oltre all'incontroversa disponibilità di arredi di pregio (cfr. deposizione del teste
) e all'autovettura in leasing, è titolare soltanto di un motociclo e di una imbarcazione di Tes_17 contenuto valore venale.
I dati delle movimentazioni bancarie, che riportano attualmente saldi inconsistenti e, anzi, negativi (cfr. conti personali ), testimoniano che , durante la gestione dello CP_5 Parte_1 studio notarile, era titolare di conti presso DI OL (con un saldo complessivo pari a circa Euro 36.000,00 al 31 dicembre 2021) e, per quanto più conta, che, nel lasso temporale compreso tra il 2018 e il 2021, è riuscito ad introitare oltre Euro 110.000,00 per la vendita di beni artistici e oltre Euro 150.000,00 in altri versamenti senza causale.
Così analizzate le rispettive posizioni patrimoniali, si osserva allora che, a fronte di una disponibilità monetaria di in certa misura superiore a quella di , e Parte_1 CP_1 in una pari inconsistenza dei beni mobili registrati, la convenuta è titolare di cespiti immobili di portata e complessivo valore senz'altro ben superiore a quelli di controparte.
Non si ignora che il ricorrente beneficia mensilmente di provvidenze pensionistiche pari ad Euro 4.682,00 e che controparte, per ragioni di età anagrafica, di condizioni di salute e di mancanza di specifici titoli professionali, non è concretamente in grado di impegnarsi in attività lavorativa retribuita, né possiede requisiti previdenziali o assistenziali.
Vanno tuttavia considerate al riguardo le seguenti circostanze.
La suddetta capacità reddituale di – peraltro da contemperare con i menzionati Parte_1 costi mensili per circa Euro 2.350,00 derivanti dai finanziamenti e dal leasing contratto per l'acquisto della sua autovettura – è senz'altro irrisoria rispetto all'entità dei complessivi patrimoni posti a confronto.
Per converso, va rimarcato che il patrimonio immobiliare di , ben superiore a quello CP_1 di controparte, è senz'altro suscettibile di produrre reddito (eccezion fatta per l'immobile di borgo del Correggio, in attuali condizioni di inabitabilità) e che, effettivamente, la stessa interessata ha percepito anche da ultimo canoni per la locazione dell'appartamento e dei posti auto di ON (cfr., anche in relazione agli anni 2022 e 2023, movimentazioni del conto corrente DI OL).
Se le argomentazioni che precedono in merito all'assenza di un significativo squilibrio economico- patrimoniale sono già di per sé risolutive nel deprivare di fondamento la domanda in oggetto, può nondimeno escludersi, meramente ad abundantiam, una eventuale funzione compensativa o perequativa dell'invocato assegno divorzile.
Gli esiti istruttori hanno dimostrato che, nel corso della vita matrimoniale, si è CP_1 dedicata alle esigenze familiari e della prole per tempi senz'altro maggiori a quelli del marito (sebbene comunque attento alla cura, specie affettiva, delle figlie, come dalle stesse affermato), quotidianamente impegnato al lavoro dal mattino alla sera.
L'attività prestata dalla stessa nello studio notarile (per quanto potuto ricostruire, CP_1 concentratasi in un affiancamento del personale addetto alla contabilità, alla verifica delle fatture insolute e alla formazione delle dichiarazioni dei redditi, specie sua e del coniuge, con relazioni intercorse con il commercialista cfr. deposizioni dei testi , Testimone_4 Tes_4 Tes_9
e ) si è infatti contraddistinta per una marcata flessibilità, anche Testimone_19 Testimone_20 discontinuità e contrazione degli orari di lavoro che le hanno indubbiamente permesso di garantire la sua presenza nella cura domestica.
E, tuttavia, non è stato provato in alcun modo (e, per vero, nemmeno è stato specificamente allegato) che una siffatta dedizione abbia eventualmente comportato un sacrificio di concrete aspettative professionali o di lavoro retribuito.
Per converso, la suddetta attività prestata nello studio del marito – la cui eventuale mancata retribuzione avrebbe dovuto essere oggetto di doglianza in altra sede d'accertamento giurisdizionale – può dirsi abbia concorso alla formazione del patrimonio comune e, ad un tempo, a quello, anche professionale, del coniuge in una misura senz'altro compensata ampiamente dal tenore di vita garantito dal ricorrente alla famiglia mediante la sua elevata capacità reddituale.
Con riferimento ai rapporti tra e , infine, la pari soccombenza Parte_1 CP_1 reciproca – ai fini d'interesse considerandosi anche gli esiti dei sub-procedimenti incidentali introdotti dall'una e dall'altra parte – giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
In relazione al rapporto tra e l'intervenuta , le spese processuali CP_1 Parte_2 seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori medi per la fase decisionale).
P. Q. M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo, preso atto della sentenza non definitiva n. 484/2018, depositata il 4 aprile 2018 (pubblicata in pari data), con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, e della sentenza non definitiva n. 775/2020, depositata il 10 settembre 2020 (pubblicata il 24 settembre 2020), con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi:
- addebita la separazione a;
Parte_1
- a decorrere dalla domanda del 26 maggio 2017 al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del divorzio, conferma l'obbligo a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento di mediante il versamento di un assegno mensile pari all'importo di CP_1 Euro 1.000,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, con ogni conseguente obbligo restitutorio di quanto ulteriormente percepito dall'avente diritto;
- a decorrere dalla domanda del 13 marzo 2017 al 30 giugno 2021, conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia mediante la CP_1 Parte_2 corresponsione al padre di un importo mensile pari ad Euro 250,00, soggetto a Parte_1 rivalutazione annuale secondo indici Istat;
- revoca il suddetto obbligo di mantenimento della figlia posto a carico di a CP_1 decorrere dal giorno 1 luglio 2021;
- rigetta la domanda del ricorrente intesa all'addebito a controparte della separazione;
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- rigetta la domanda formulata da intesa alla percezione di contribuzioni CP_1 economiche a titolo di assegno divorzile;
- con riferimento ai rapporti tra e , compensa tra le parti le spese Parte_1 CP_1 processuali;
- con riferimento al rapporto tra e , condanna quest'ultima alla CP_1 Parte_2 rifusione, in favore di controparte, delle spese processuali, liquidate in Euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. interrogatorio formale del 27 ottobre 2021, ove il ricorrente ha dichiarato: “…a fine 2016 ho assistito la dott nell'acquisto di un appartamento a Milano. Lei si è rivolta a me in quanto Notaio di fiducia della sua Tes_1 famiglia. Abbiamo cenato insieme, le ho raccontato le mie vicende e ho anche pianto. Non potevamo stare al
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1323/2017 (riun. 2810/2018) R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Enrico Razzaboni del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento di:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_2
Franciosi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
PUBBLICO MINISTERO
avente per oggetto: domande di separazione giudiziale e di divorzio (cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario) - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate dalle parti mediante note scritte autorizzate: Parte_1
ha chiesto prendersi atto delle già pronunciate sentenze non definitive di separazione e di
[...] divorzio, escludersi il diritto di di percepire contribuzioni economiche a titolo di CP_1 assegno di mantenimento e di assegno divorzile, con conseguente ordine di restituzione di quanto già beneficiato ex art. 156 c.c., e porsi a carico della stessa controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (per avere questa mantenuto la coabitazione paterna fino al 30 Pt_2 giugno 2021) mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, insistendo in istanze di prove per testimoni, d'ordine di esibizione documentale e di indagini tributarie;
ha invece chiesto respingersi le domande avversarie, addebitarsi al marito la CP_1 separazione, revocarsi (a far tempo dall'1 luglio 2021) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile a controparte di somme pari ad Euro 250,00 (in Pt_2 subordine, porsi a carico di controparte l'obbligo di provvedere direttamente e integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne) e porsi a carico di l'obbligo di versare in Parte_1 proprio favore, a decorrere dalla presentazione della domanda (maggio 2017), l'importo mensile pari ad Euro 3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, insistendo in istanze di indagini di polizia tributaria, d'ordine di esibizione documentale e di prove orali;
ha chiesto Parte_2 prevedersi a carico della madre un contributo al proprio mantenimento pari CP_1 all'ammontare mensile di Euro 1.200,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 13 marzo 2017 allegava di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario con il 28 gennaio 1979 (in Sala Baganza), aggiungeva che dall'unione CP_1 coniugale erano nate tre figlie , il 19 agosto 1986, , il 28 febbraio 1988, e Persona_1 Per_2
, il 17 febbraio 2000), tutte prive di indipendenza economica ma solo rimasta a Pt_2 Pt_2 convivere con i genitori, e deduceva una sopravvenuta crisi matrimoniale riconducendone la responsabilità al comportamento (oltraggioso, violento e minaccioso) contrario ai doveri coniugali serbato dalla moglie.
Sulla base di tali premesse chiedeva pertanto emettersi sentenza di separazione giudiziale con addebito alla moglie, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo della figlia minorenne e l'assegnazione della casa familiare nonché porsi a carico della madre l'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento di mediante il versamento di importi mensili pari ad Euro Pt_2
300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso incidentale depositato il 2 maggio 2017 lo stesso ricorrente evidenziava di vivere in condizioni di forte stress e di malessere generale in conseguenza delle altrui condotte aggressive e, valorizzando di soffrire seri problemi cardiologici da cui grave rischio per la propria salute, chiedeva emettersi ordini di protezione a tutela anche della figlia nella specie, in Pt_2 particolare, dell'allontanamento della moglie dalla casa familiare e del divieto di avvicinare o contattare marito e figlia.
Con atto scritto presentato il 26 maggio 2017 forniva un'alternativa ricostruzione CP_1 dei fatti e una diversa spiegazione della crisi matrimoniale, attribuendola all'infedeltà del marito.
Aderendo alla domanda di separazione, ne chiedeva pertanto l'addebito di responsabilità a controparte;
sotto altri profili, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della figlia e la sua Pt_2 collocazione presso sé medesima, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa familiare e porsi a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento della suddetta figlia minorenne mediante la corresponsione mensile dell'importo pari ad Euro 3.000,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento, ex art. 156 c.c., di un importo variabile tra 10.000,00 e 14.000,00 Euro (a seconda dell'assegnazione o meno della casa familiare), tenuto conto della sproporzione delle rispettive risorse economiche e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sotto altro aspetto, chiedeva la reiezione del ricorso inteso all'emissione degli ordini di protezione.
Celebrata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'ascolto della minorenne . Parte_2 Con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 8 agosto 2017, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati, era disposto l'affidamento condiviso di ad Pt_2 entrambi i genitori e la sua collocazione preferenziale presso il padre al quale veniva attribuito il godimento della casa familiare (assorbito ogni profilo attinente agli invocati ordini di protezione); quanto alle contribuzioni economiche, era posto l'obbligo a carico di di versare per CP_1 il mantenimento della minorenne l'importo mensile di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, e l'obbligo a carico di di corrispondere alla moglie un Parte_1 assegno di mantenimento mensile pari all'importo di Euro 1.000,00, sempre rivalutabile secondo indici Istat.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con memoria integrativa del 5 ottobre 2017 Parte_1 insisteva nelle deduzioni e domande già formulate in ricorso, salvo il regime di affidamento condiviso della figlia . Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata il 3 novembre 2017 la stessa insisteva in CP_1 ogni deduzione e domanda già formulate nel primo atto difensivo.
Con sentenza (n. 484/2018) non definitiva depositata il 4 aprile 2018 era dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
Il 2 novembre 2018 la Corte di Appello di Bologna confermava l'ordinanza presidenziale respingendo il reclamo principale proposto nell'interesse di e quello incidentale CP_1 presentato nell'interesse di . Parte_1
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'esame di testimoni ( , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
, , , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
, , , , , e Tes_9 Tes_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13 Tes_14 Tes_15
e con l'assunzione dell'interrogatorio formale di .
[...] Parte_1
Con ricorso incidentale depositato il 29 luglio 2022 il medesimo ricorrente chiedeva modificarsi i provvedimenti temporanei e urgenti in relazione alla determinazione delle contribuzioni economiche poste a carico delle parti;
costituendosi nel relativo subprocedimento CP_1 formulava a propria volta domanda riconvenzionale chiedendo revocarsi l'obbligo di versare a controparte la somma mensile di Euro 250,00 per il mantenimento della figlia per avere Pt_2 quest'ultima cessato il rapporto di convivenza con il padre dal luglio 2021.
Le domande in oggetto erano dichiarate inammissibili in ragione dell'emersa instaurazione del procedimento di divorzio e, in particolare, della pronuncia in tale sede processuale dei provvedimenti presidenziali (ordinanza del 27 maggio 2019), tali da avere superato la vigenza della genetica ordinanza emessa il giorno 8 agosto 2017.
Con ricorso presentato il 15 giugno 2018 aveva effettivamente adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato con , deducendo il passaggio in giudicato della sentenza non CP_1 definitiva di separazione e il decorso del termine legale dei dodici mesi dall'udienza presidenziale tenuta nel corrispondente procedimento.
Sotto altri aspetti, poi, chiedeva prendersi atto della convivenza con la figlia , divenuta Pt_2 maggiorenne, e, pertanto, confermarsi l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
chiedeva, ancora, escludersi il diritto della moglie di percepire contributi a titolo di mantenimento e di divorzio e porsi a carico della stessa l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 della figlia mediante la dazione di importi mensili pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento Pt_2 del 50% delle spese straordinarie. Con memoria depositata il 18 gennaio 2019 chiedeva porsi a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento della figlia e di versare in
[...] Pt_2 favore di sé medesima un assegno divorzile pari all'importo di Euro 8.000,00, deducendo una sproporzione delle rispettive risorse economiche e la presenza dei requisiti per conferire a tale contribuzione una funzione perequativa, compensativa e risarcitoria.
Sentite le parti nel corso dell'udienza presidenziale del 27 marzo 2019 e fallito il tentativo di conciliazione, era quindi emessa l'ordinanza del 27 maggio 2019 con la quale non si adottavano provvedimenti temporanei e urgenti diversi da quelli derivanti dal procedimento di separazione attesa la ritenuta infondatezza delle domande modificative rispettivamente proposte dalle parti.
Con atti integrativi di quelli introduttivi depositati il 15 gennaio 2020 e il 14 febbraio 2020 le parti insistevano in ogni difesa, deduzione e domanda già formulate.
Con sentenza non definitiva n. 775/2020, pubblicata il 24 settembre 2020, era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi, dandosi atto, contrariamente alla domanda proposta dalla convenuta, della perdita del cognome del marito.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'escussione di testimoni , , , , Testimone_4 Testimone_16 Tes_9 Testimone_17 Tes_7
, , , , , ,
[...] Parte_2 Testimone_12 Tes_18 Tes_10 Testimone_19 Tes_20
, , , , e ),
[...] Testimone_3 Testimone_21 Testimone_13 Tes_11 Tes_22 con l'assunzione dell'interrogatorio formale di , con l'ordine di esibizione Parte_1 documentale rivolto a parte ricorrente, nonché mediante indagini di Polizia tributaria.
Con ricorso depositato il 7 aprile 2023 nell'interesse di era invocata una modifica Parte_1 dei provvedimenti temporanei in vigore con la revoca del mantenimento in favore della moglie e con l'incremento ad Euro 1.200,00 al mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, del contributo da porsi a carico della stessa convenuta per il mantenimento della figlia . Pt_2
Si costituiva nel subprocedimento resistendo ed opponendosi al ricorso avversario CP_1
e chiedendo a propria volta revocarsi l'obbligo di corrispondere a controparte il contributo destinato al mantenimento della figlia non più convivente con il padre dal luglio 2021. Pt_2
Ogni valutazione al riguardo era devoluta alla decisione del Collegio.
In accoglimento dell'istanza proposta da parte ricorrente il procedimento avente ad oggetto la domanda di divorzio era riunito a quello relativo alla separazione dei coniugi con provvedimento del 24 gennaio 2024.
In data 8 maggio 2024 interveniva volontariamente in giudizio deducendo la Parte_2 propria carenza di indipendenza economica, poiché occupata in esecuzione di contratto di apprendistato per emolumenti mensili pari a soli Euro 500,00, e di essere sostenuta grazie alle elargizioni del solo padre , adoperatosi anche nel soddisfare le esigenze del di lei Parte_1 figlio minorenne (nato il [...]); in conseguenza di siffatte premesse, ER chiedeva porsi a carico della madre l'obbligo di corresponsione di un contributo CP_1 mensile pari ad Euro 1.200,00.
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni depositando note scritte autorizzate nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
* * * Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che, una volta pronunciate la sentenza non definitiva n. 484/2018, depositata il 4 aprile 2018 (pubblicata in pari data), con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, e la sentenza non definitiva n. 775/2020, depositata il 10 settembre 2020 (pubblicata il 24 settembre 2020), con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato dai coniugi, l'attuale thema decidendum è unicamente rappresentato dall'addebito della separazione e dalle contribuzioni economiche a vario titolo invocate dalle parti e dall'intervenuta . Parte_2
Con riferimento all'addebito della separazione, invero, conviene osservare che , Parte_1 pur non avendo reiterato espressamente la corrispondente domanda in sede di precisazione delle conclusioni, nemmeno ne ha manifestato formale rinuncia e, anzi, ha articolato deduzioni sulla responsabilità di nella verificazione della crisi coniugale pure nella comparsa CP_1 conclusionale e nella memoria di replica depositate all'esito del procedimento.
Con riferimento al merito del tema in questione, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Grava, per vero, sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (in termini, da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 16691 del 5 agosto 2020).
ha chiesto, dunque, addebitarsi la separazione alla moglie convenuta sostenendo Parte_1 la di lei responsabilità in ordine a ripetuti comportamenti incongrui tenuti tra le mura domestiche che, tra l'altro, avrebbero indotto ad allontanarsi da casa le figlie e e Persona_1 Per_2 avrebbero assunto connotazioni di vera e propria contrarietà agli obblighi (eminentemente riconducibili all'assistenza morale) derivanti dal matrimonio.
Il ricorrente ha infatti allegato di essere stato costantemente oltraggiato, insultato e denigrato dalla moglie con fare minaccioso e provocatorio.
Le offese subìte sarebbero state, d'altra parte, condivise dalla donna con le amiche e con i comuni amici, nella prospettiva di una relativa diffusione anche ad amici e colleghi del solo marito.
L'aggressività della moglie avrebbe peraltro causato la crisi cardiaca per la quale lo stesso Parte_1
aveva deciso di recarsi al Pronto Soccorso il 2 marzo 2017.
[...]
Le violenze di avrebbero attinto, poi, ripetutamente anche la figlia (che, nel CP_1 Pt_2 caso del 14 febbraio 2017, si sarebbe rifugiata in camera da letto per sottrarsi all'aggressione materna).
Le condotte così ascritte a controparte, vale la pena osservare, avevano radicato la domanda di ordini di protezione presentata con il ricorso incidentale del 2 maggio 2017.
ha invece chiesto addebitarsi la separazione al marito attribuendogli un contegno CP_1
d'infedeltà coniugale a decorrere quanto meno dall'inizio dell'anno 2017.
La resistente, segnatamente, ha esposto che, in tale frangente temporale, il coniuge aveva iniziato ad assentarsi sistematicamente, a prodursi in casa in gravi comportamenti maltrattanti e a coinvolgere le figlie nel conflitto coniugale. Ha dedotto che tali agiti sarebbero riconducibili alla relazione extraconiugale intrapresa all'epoca da con tale e, in quanto tale, emersa dalle risultanze di una Parte_1 Testimone_1 indagine investigativa da lei medesima commissionata ad agenzia privata.
Così compendiate le ragioni poste a supporto delle reciproche domande, ritiene il Collegio che soltanto quella proposta nell'interesse di presenti adeguato fondamento. CP_1
Gli esiti istruttori escludono, in primo luogo, che i comportamenti di , anche CP_1 laddove eventualmente contrari ai doveri matrimoniali, possano avere causato quella crisi coniugale che ha dedotto a sostegno della domanda di separazione formulata nel Parte_1 ricorso depositato il 13 marzo 2017.
La figlia , andata ad abitare da sola nell'anno 2009, pur affermando che la madre Persona_1 appellava consuetamente il padre con espressioni del tipo “pezzo di merda”, “bastardo”,
“ignorante”, “coglione”, “ladro”, “scemo”, “cretino”, “vaffanculo”, ha precisato che tanto era sempre accaduto nel corso della vita familiare e che ha fatto parte di un costante modo di fare della stessa CP_1
Nello stesso senso, ha riferito che la madre non si era mai distinta per un atteggiamento molto affettuoso e materno nei confronti delle tre figlie, essendosi anche prodotta in atti aggressivi e di costrizione fisica fin da quando esse erano piccole.
La testimone ha quindi spiegato di avere stretto, come le sorelle, un legame di affetto senz'altro più intenso con il padre il quale, peraltro, aveva sempre cercato di mantenere integra la famiglia nei momenti di difficoltà con messaggi e gesti pacificatori.
Dello stesso tenore, per quanto d'interesse, è la deposizione della figlia la quale ha Per_2 confermato il continuo comportamento offensivo praticato dalla madre nei confronti di tutti i congiunti e il suo carattere violento, peggiorato dopo la nascita dell'ultimogenita e Pt_2 concentratosi in aggressioni anche fisiche proprio in pregiudizio di quest'ultima.
La teste, per vero, non ha negato che la madre perseguitasse il padre e che quest'ultimo si fosse determinato durevolmente, per evitare la litigiosità del coniuge, a passare il tempo e anche le notti nell'appartamento posto sotto il suo studio professionale.
Le dichiarazioni in questione si saldano con quelle di la quale, a propria volta, ha Parte_2 affermato che la madre si era sempre comportata in casa in termini polemici e offensivi.
La ragazza ha ribadito che il padre si era fatto promotore di iniziative affettuose per conservare l'unione familiare, che dormiva nell'ufficio sottostante l'abitazione, adibito ad archivio notarile, per fuggire alle occasioni di lite e che, d'altra parte, aveva avvertito diverse volte dei malori in coincidenza con le discussioni avute con la moglie.
Senza la necessità di valorizzare le testimonianze assunte a prova contraria (dalle quali è emerso in maniera alquanto plausibile un atteggiamento prettamente normativo della madre nei confronti delle figlie, a fronte di un approccio più permissivo del padre;
cfr., segnatamente, deposizione della teste testimone di nozze delle parti), il quadro ricavabile dall'escussione delle Tes_13 testimoni, partecipi e a conoscenza diretta delle vicende domestiche, riporta con nitore un comportamento intransigente, severo e anche aggressivo di , come tale articolatosi CP_1 con sostanziale costanza nel corso della vita familiare e senza alcuna manifestazione di particolare serietà o gravità da determinare la risolutiva crisi coniugale.
E tanto ha trovato conferma, in termini davvero decisivi, nelle propalazioni rese dallo stesso nel corso del suo interrogatorio formale laddove, contrariamente all'ipotesi di Parte_1 una intollerabilità ultima della convivenza eventualmente riconducibile ai contegni di parte convenuta, ha esposto: “…Mia moglie non abbandonava l'idea di andare via di casa. Infine nel 2016 ha chiesto che fossi io a farlo. Mi insultava ripetutamente. Le ingiurie sono iniziate circa dieci anni fa dopo la morte dei miei genitori…la crisi vera e propria è iniziata forse nel 1992…”.
Argomentazioni ben dissimili valgono invece rispetto alla domanda di addebito della separazione proposta da la quale, appunto, ha ricondotto l'irreversibile crisi matrimoniale alla CP_1 relazione extraconiugale intrapresa dal marito quanto meno a far tempo dal gennaio 2017 (e, almeno rispetto a quel tempo, contestata da ). Parte_1
L'investigatore privato , dopo avere premesso di avere ricevuto da Testimone_5 CP_1
l'incarico di verificare e seguire i comportamenti del marito al di fuori dell'abitazione
[...] familiare, ha dato conferma della propria relazione evidenziando che, la sera del 9 marzo 2017,
aveva cenato unitamente a presso un ristorante di Parma e si Parte_1 Testimone_1 era trattenuto successivamente con costei all'interno di un Bed & Breakfast per quasi due ore e fino alle ore 00,27 del 10 marzo 2017, che, lo stesso 10 marzo 2017, era andato a Parte_1 ricevere alla stazione ferroviaria, si era recato in sua compagnia presso una Testimone_1 pasticceria di Sorbolo, aveva fatto ritorno a Parma e aveva raggiunto, a lei abbracciato, il consueto ristorante cittadino, per poi riparare nuovamente nel B&B per tre ore fino alle 00,03, che, il seguente 11 marzo 2017, aveva condotto presso lo studio di Parte_1 Testimone_1
Borgo val di Taro, si era intrattenuto in sua compagnia in una locale trattoria e si era poi soffermato a passeggiare a braccetto nella località di Cassio, e che infine, il 14 marzo 2017, il medesimo ricorrente aveva fatto accesso serale al locale “Blue Note” di Milano, sempre in compagnia con , con la quale si era poi incamminato a braccetto scambiandosi Testimone_1 effusioni verso la zona di corso Como.
Le dichiarazioni in questione hanno trovato supporto nella deposizione della collega Tes_6
e risultano integrate esaustivamente, anche a livello fotografico, dalla relazione investigativa
[...] prodotta agli atti nell'interesse di . CP_1
Tali risultanze valgono allora a comprovare che, in tempi sostanzialmente coincidenti con la presentazione del ricorso introduttivo, aveva già allacciato una relazione Parte_1 extraconiugale con che, in effetti, diverrà in seguito la sua nuova moglie. Testimone_1
Per un verso, infatti, non può essere sorta dal nulla, dopo oltre trentacinque anni di matrimonio, la determinazione di di incaricare una agenzia di investigazione privata, se non, CP_1 appunto, perché insospettita dai comportamenti anomali (di inopinata assenza e ostilità) palesati ultimamente dal marito.
Per altro verso, la descrizione, anche fotografica, delle uscite del ricorrente con Testimone_1 attestano univocamente un rapporto di intimità al tempo già collaudata, manifestatosi ripetutamente, nello scarto di pochi giorni, sia in luoghi pubblici posti in diverse località del territorio (Parma, Borgo Val di Taro, Cassio, Sorbolo e Milano), che nelle prolungate permanenze riservate al menzionato Bed & Breakfast.
Circostanze queste che, spiegando l'assenza coniugale del ricorrente, non possono essere affatto ricondotte all'esistenza di un mero rapporto professionale tra gli interessati, così come invece evocato da e sostenuto, senza margini di plausibilità, dallo stesso Testimone_1 CP_2
[...] Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, si ha pertanto ragione di ritenere fondata la domanda di addebito formulata da parte resistente, ben potendosi opinare che l'irreversibile crisi coniugale ha trovato causa nella relazione extraconiugale intrapresa dal marito e, così, nel comportamento di quest'ultimo violativo del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c.
Con riferimento alla materia delle contribuzioni, va anzitutto considerata la domanda proposta da
, intervenuta nel procedimento in data 8 maggio 2024, la quale, deducendo la Parte_2 propria condizione di figlia non indipendente a livello economico e allegando di trovare sostegno nel padre anche nelle spese sostenute per il mantenimento del di lei figlio di nome ER
(nato il [...]), ha chiesto porsi a carico della madre l'obbligo di corrispondere in proprio favore importi mensili pari ad Euro 1.200,00.
La domanda è infondata, non avendo l'interessata fornito dimostrazione del requisito fondante l'invocato diritto.
In altri termini, ella non ha provato di non essere indipendente sotto l'aspetto economico.
L'intervenuta ha allegato sul punto di essere impiegata presso con contratto di CP_3 apprendistato CA NI part-time (e con un inquadramento corrispondente al livello 5 apprendista/operaio), dal febbraio 2024, e ha sostenuto di percepire emolumenti mensili rapportati a una paga base di Euro 500,00.
Incontroverso l'impiego remunerato prestato da diversi mesi ad oggi, invero, l'interessata ha omesso di documentare o di dimostrare altrimenti le condizioni del contratto in oggetto e, in particolare, proprio quella relativa all'ammontare dei compensi mensili di propria spettanza, comunque da parametrare ad un tempo lavorato di 32 ore settimanali.
In ogni caso, e meramente ad abundantiam, può fondatamente escludersi che il dedotto stato di dipendenza economica sia riferibile a causa incolpevole.
ristorante e ci siamo spostati a parlare in un appartamentino, compreso nel B&B, ove io mi sono sfogato nel raccontarle le mie vicende. La dott. tava lì quando veniva a Parma” Tes_1 Cap. 10:” sicuramente mi sono allontanato dall'appartamento di cui ho parlato per fare ritorno a casa” Cap. 11:” confermo di essere andato a prendere la dott. alla stazione e che insieme siamo stati in Tes_1 pasticceria. Parlavamo del suo acquisto, preceduto da un preliminare stipulato in maniera imprudente dalla dott.
che aveva dato luogo a diversi problemi. “
Tes_1
Cap. 12:” probabilmente avrò avuto una mano sulla spalla della dott non eravamo abbracciati. Siamo stati
Tes_1 a cena sicuramente. Il problema della dott con l'incauto acquisto dell'appartamento a Milano è andato
Tes_1 avanti per mesi”
Cap. 13: “ Confermo la cena e l'occasione del dopo cena trascorsi con la dott discutere dei suoi problemi
Tes_1 per l'acquisto dell'immobile a Milano e dei miei familiari”
Cap. 14:” io avevo degli appuntamento a Borgotaro, nella mia sede secondaria. Ho mandato nel frattempo la dott a discutere delle questioni relative al preliminare che aveva stipulato col Geom di mia fiducia.
Tes_1 CP_4 Dopo non ricordo se siamo andati a mangiare o a casa.”
Cap. 15:” ho già risposto. Probabilmente se mi hanno visti a braccetto con la dott arà così, non c'è nulla di
Tes_1 male”
Cap. 16:” quel giorno sono stata a Milano da un Legale per parlare di una vicenda relativa a mia moglie, la quale aveva presentato una querela per essere stata aggredita in casa. Volevo sapere quali potevano essere le conseguenze se fosse emerso che era coinvolta mia figlia quale autrice dell'aggressione. A sera ho preso parte al concerto di cui mi si chiede con la dott poi sono tornato a Parma.”
Tes_1
Cap. 17:” se mi hanno ripreso vuol dire che sono stato visto dall'investigatore. Ricordo che sono stato in Corso Como a trovare mia figlia e il suo moroso. Io ero in compagnia della dott Tes_1 In altri termini, si esclude che la stessa (nata il [...]), da un durevole Parte_2 tempo ad oggi, si sia adoperata secondo la diligenza esigibile in relazione al caso di specie per raggiungere una diversa condizione di indipendenza.
Giova ricordare che, nella materia in esame, vale il principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 12952 del 22 giugno 2016) secondo cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'interessato, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
In altri termini e per converso, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – per il quale, all'età progressivamente più elevata si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021).
Tanto premesso, è stato allegato e in parte documentato che si è diplomata nel Parte_2 giugno 2019 presso l'IS alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore Terme, ha frequentato dal 25 marzo 2019 la Scuola Privata Internazionale di Cucina denominata “ALMA”, ha svolto un brevissimo periodo (dal giorno 11 novembre 2019 al giorno 11 febbraio 2020) di tirocinio da personale addetto al banco presso l'esercizio , non ha svolto lavorazione alcuna nel Parte_3 corso della gravidanza precedente alla nascita di e ha cessato definitivamente la ER convivenza con il padre dal luglio 2021.
Fino al febbraio 2024 l'interessata è rimasta occupata al lavoro soltanto per brevi periodi e per impegni del tutto estemporanei (tanto che i suoi redditi netti per l'anno 2022 ammontano a circa Euro 4.000,00).
Applicando i superiori canoni di giudizio alla fattispecie in esame, va allora rimarcato che Parte_2
si è adoperata fattivamente nel reperire uno stabile impegno lavorativo soltanto a 24 anni
[...]
(appunto, nel febbraio 2024) e dopo quattro anni almeno dal termine dei suoi studi superiori e di perfezionamento professionale.
Non si ignora che, in tale lasso temporale (in particolare, gli anni 2020 e 2021, peraltro connotati dalla notoria crisi pandemica), ella ha portato a termine la gravidanza e ha dovuto senz'altro prodigarsi nel primo accudimento del piccolo . ER
E, tuttavia, dall'uscita della casa paterna del luglio 2021 al febbraio 2024 ella risulta avere serbato una non giustificabile inerzia, non avendo allegato, né dimostrato in alcun modo, di essersi eventualmente impegnata in ulteriori percorsi di maturazione professionale e neppure nella ricerca di una qualsivoglia occupazione stabilmente retribuita.
Nondimeno, ha scelto di vivere in un immobile condotto in locazione, i cui costi abitativi ammontano a circa Euro 1.000,00 al mese tra canoni e spese, e, tra l'altro, unitamente al padre di ha optato per l'iscrizione del figlio ad un asilo nido privato per una retta mensile di Euro ER
700,00.
Tutto ciò, all'evidenza, potendo ben contare sul costante sostegno economico del padre Parte_1
il quale, ad un tempo, ha sostenuto nell'interesse della figlia ulteriori ingenti spese quali, ad
[...] esempio, quelle relative all'acquisto dell'autovettura e alla relativa assicurazione, all'arredamento della casa e a ripetute prestazioni mediche.
Si deve pertanto ritenere conclusivamente che, già da diverso tempo prima del suo intervento nel giudizio, non sia titolare del diritto di beneficiare dai genitori di contributi Parte_2 destinati al proprio mantenimento, diritto che invece ha senz'altro mantenuto – per le incolpevoli ragioni che fino ad allora avevano saputo giustificare la sua condizione di economica dipendenza – quanto meno sino alla cessazione del legame di coabitazione con il padre del luglio 2021.
Con riguardo agli obblighi di corresponsione monetaria reciprocamente invocati dalle parti, vanno senz'altro ponderate le rispettive risorse economiche che le produzioni documentali, integrate dalle indagini di polizia giudiziaria, hanno consentito di ricostruire in termini congrui senza necessità di ulteriori accertamenti.
Come osservato nell'ordinanza presidenziale pronunciata nel procedimento di separazione dei coniugi, ha potuto disporre negli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015 di un reddito Parte_1 netto pari a un ammontare medio di Euro 70.641,00.
Con particolare riguardo all'anno d'imposta 2015, il suo reddito netto è stato pari ad Euro 75.189,00 ed è stato quasi esclusivamente originato dalla sua attività professionale di notaio.
I redditi netti sono stati superiori negli anni 2016 e 2017, in quanto pari, rispettivamente, ad Euro 207.780,00 e ad Euro 95.292,00.
Dal 2018 in poi, in sostanziale concomitanza con gli esordi dei procedimenti qui riuniti, i redditi dichiarati hanno avuto una marcata deflessione, in quanto ridottisi ad Euro 5.115,00 nel 2018, ad Euro 37.688,00 nel 2019, ad Euro 44.223,00 nel 2020, ad Euro 7.713,00 nel 2021 e al valore negativo di Euro 68.279 nel 2022.
E tale riduzione reddituale, invero, può essere spiegata soltanto parzialmente dalle gravi complicanze di salute che hanno afflitto il ricorrente negli ultimi anni (in particolare, un episodio di infarto nel corso dell'anno 2016, seguito da intervento chirurgico, una neoplasia maligna alle corde vocali nell'anno 2019, una asportazione di parte del colon nel corso dell'anno 2020), se si considera che, proprio nell'anno 2016, la grave compromissione cardiaca non gli ha impedito di accrescere e, addirittura, quasi triplicare i redditi rispetto alla media degli anni precedenti.
D'altra parte, nonostante avesse presentato domanda di dispensa in data 18 ottobre 2021 e i suoi valori reddituali non fossero più quelli degli anni precedenti, nel corso dell'anno 2022 Parte_1
ha deciso di trasferire temporaneamente la sede di Parma del suo studio notarile
[...]
(all'indirizzo di Borgo Antini n. 4) sostenendo spese locatizie non propriamente comprensibili (così come talune di quelle riportate nello schema autoprodotto di cui al doc. n. 113 depositato nel procedimento divorzile).
Con riferimento agli anni 2022 e 2023 sono state per altro verso allegate spese nell'interesse delle figlie maggiorenni per circa 77.000,00 Euro.
In ogni caso, dal giorno 1 gennaio 2023 egli percepisce unicamente provvidenze pensionistiche pari ad importi mensili di Euro 4.682,00.
Le sue effettive capacità di spesa mensili, al netto delle liberalità eventualmente accordate alle figlie, sono ora pari ad Euro 2.332,80, giacché, pur a fronte del venir meno dei costi locatizi per la conduzione degli studi notarili, ha contratto finanziamenti e un leasing per Parte_1
l'acquisto di un'autovettura che lo espongono mensilmente a una trattenuta sulla pensione pari ad Euro 936,00, alla restituzione di ratei per Euro 500,00 e al pagamento di canoni per Euro 913,20. Tanto ricostruito con riguardo all'aspetto propriamente reddituale, vanno quindi ponderate le vicende attinenti al patrimonio.
In relazione agli immobili, il ricorrente ha venduto (il 9 novembre 2017) la quota di proprietà di un immobile sito in Venezia al prezzo di Euro 37.500,00, il 20 gennaio 2020 ha venduto un'autorimessa sita in borgo Regale, a Parma, al prezzo di Euro 20.000,00, il 7 marzo 2022 ha venduto l'immobile destinato a studio notarile sito alla via del Consorzio (piazza Duomo), in Parma, al prezzo di Euro 750.000 e il 29 aprile 2022 ha ceduto anche l'immobile dapprima adibito a casa d'abitazione, sito in borgo San Vitale, sempre a Parma, per il controvalore di Euro 1.600.000,00.
Tali introiti sono stati parzialmente utilizzati per estinguere i mutui in essere con (per CP_5 un residuo di Euro 175.665,00) e con DI OL (per Euro 258.902,78).
ha parallelamente acquistato, il 9 aprile 2021, l'usufrutto di due cantine con Parte_1 terreni in località Portovenere (SP) al prezzo di Euro 26.000,00 e un immobile sito nella medesima località al prezzo di Euro 180.000,00, il 15 marzo 2022 ha concluso il contratto preliminare di acquisto dell'abitazione cittadina di viale Palestro, in Parma, per il controvalore di Euro 670.000,00 e il 27 maggio 2022 ha acquistato un immobile in località Tornolo (PR) al prezzo di Euro 28.000,00.
Il progressivo processo di trasformazione del patrimonio immobiliare, compendiato nei termini che precedono, ha consentito al ricorrente di conseguire liquidità pari ad oltre 1 milione di Euro e un valore di poco inferiore risulta anche computando le spese di chiusura dello studio (per Euro 158.016,64) e di estinzione del mutuo contratto con l'IS NT PA (con un residuo di Euro 160.067,11) e, in positivo, la liquidazione conseguita per Euro 225.716,16.
I dati delle movimentazioni bancarie, che riportano attualmente saldi inconsistenti e, anzi, negativi (cfr. conti personali ), testimoniano che , durante la gestione dello CP_5 Parte_1 studio notarile, era titolare di conti presso DI OL (con un saldo complessivo pari a circa Euro 36.000,00 al 31 dicembre 2021) e, per quanto più conta, che, nel lasso temporale compreso tra il 2018 e il 2021, è riuscito ad introitare oltre Euro 110.000,00 per la vendita di beni artistici e oltre Euro 150.000,00 in altri versamenti senza causale.
Meno significativo, per quanto oggettivamente apprezzabile, è il patrimonio mobiliare dello stesso ricorrente il quale, oltre all'incontroversa disponibilità di arredi di pregio (cfr. deposizione del teste
) e all'autovettura in leasing, è titolare soltanto di un motociclo e di una imbarcazione di Tes_17 contenuto valore venale.
Con riguardo alla posizione della convenuta , va ribadita anche in questa sede la CP_1 prima disamina dell'ordinanza presidenziale ove si è dato conto di come ella abbia potuto disporre negli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 di un reddito netto mediamente pari ad Euro 28.744,00.
Nell'anno d'imposta 2016, segnatamente, il reddito netto, essenzialmente di natura fondiaria, era stato pari ad Euro 27.951,00.
In particolare, a tali redditi rispondevano i canoni di locazione versati dal coniuge per la conduzione dell'unità immobiliare ad uso ufficio sita in borgo San Vitale, in Parma, e dell'ulteriore immobile (concessogli in godimento fino al giugno 2019) adibito a studio notarile sito in Borgo Val di Taro.
Negli anni a seguire ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 38.293,00 per l'anno CP_1
d'imposta 2018, pari ad Euro 38.371 per l'anno 2019, pari ad Euro 27.418,00 per l'anno 2020 e pari ad Euro 28.708,00 per l'anno 2021. Può dirsi incontroverso che, a decorrere dal novembre 2022, abbia avuto estinzione il contratto di locazione relativo all'unità immobiliare di borgo San Vitale che rappresentava la fonte maggiormente consistente dei redditi dichiarati dall'interessata.
Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, è titolare della casa di abitazione, CP_1 con plurime pertinenze, sita in località Albareto (PR), di terreni ubicati nella medesima località, dei menzionati immobili un tempo destinati ad ufficio del marito, in Borgo Val di Taro e in Parma, borgo San Vitale n. 6, di una quota di proprietà sull'unità abitativa adibita a casa del custode, con relativa autorimessa, sempre all'indirizzo di borgo San Vitale, di un immobile cittadino con due pertinenze sito in Parma, borgo del Correggio nn. 22-24, di un appartamento, tre posti auto e terreni in località ON (SP).
Negli anni 2020-2021 la stessa convenuta ha venduto proprietà immobiliari sempre in ON per un controvalore complessivo pari ad Euro 510.000.
Ella è poi titolare di un'autovettura immatricolata nel 2023 e acquistata al prezzo di Euro 18.100,00.
Le disponibilità liquide di conto corrente e finanziarie (fondi, dossier titoli e polizze) si assestano, ancora, su un valore globale accertato di almeno Euro 180.000,00.
Le movimentazioni dei rapporti di conto corrente accesi in sequenza presso e DI CP_6
OL registrano, quanto al primo (negli anni 2017-2020), entrate derivanti dalla locazione degli immobili di ON per quasi Euro 20.000,00 e dalla cessione di quadri per Euro 18.500,00 circa, oltre a versamenti di altra matrice per circa Euro 40.000,00, mentre, quanto al secondo (negli anni 2020-2023), ulteriori entrate a titolo di locazioni a terzi e uscite di denaro per circa Euro 450.000,00 solo parzialmente restituite.
Compendiate in tali termini le risorse economiche delle parti, può, quindi, prendersi in disamina la domanda, intesa alla percezione dell'assegno di mantenimento, formulata da . CP_1
Ai fini d'interesse, conviene incidentalmente ricordare, è regola generale quella secondo cui, pronunciando la separazione, occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
L'assegno accordato in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice accerti positivamente la sussistenza del corrispondente diritto sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente l'assegno idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
Si ha fondata ragione di ravvisare, nel caso di specie, tutti i requisiti in oggetto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione a , non può non convenirsi con le CP_1 argomentazioni illustrate nell'ordinanza presidenziale del giorno 8 agosto 2017, confermata il 2 novembre 2018 dalla Corte di Appello di Bologna. Dirimente, in particolare, è la marcata sperequazione reddituale tra le parti nel corso e nei tempi appena anteriori alla loro separazione.
, in piena attività lavorativa, aveva infatti dichiarato redditi pari ad oltre 70.000,00 Parte_1
Euro nel triennio 2013-2015 e, addirittura, Euro 207.780,00 nell'anno 2016 ed Euro 95.292,00 nell'anno 2017.
La convenuta, beneficiaria di redditi fondiari, aveva invece registrato nel triennio 2014-2016 un valore netto annuo ben inferiore, mediamente pari ad Euro 28.744,00 e, come tale, si è sostanzialmente mantenuto fino all'anno 2021.
Non si ignora, invero, che il ricorrente ha esposto redditi fortemente contratti per gli anni d'imposta a seguire (in particolare, per quanto d'interesse, gli anni 2018 e 2021).
In difetto di altre evidenze, invero, un siffatto decremento reddituale coincidente con i procedimenti in corso può essere solo parzialmente spiegato alla luce delle complicanze di salute, pur gravi, che hanno attinto reiteratamente lo stesso interessato e, in ogni caso, deve rimarcarsi come le ragguardevoli positività reddituali dichiarate fino all'anno 2017 compreso non possano essere valutate in termini di stretta rigidità cronologica, avendo per necessità protratto i loro ampi effetti favorevoli almeno per i primi anni seguenti.
Alla stregua di tali considerazioni, e tenuto comunque conto della consistenza delle risorse patrimoniali di entrambi i coniugi (di cui meglio si dirà oltre), si ritiene congruo confermare l'obbligo – dalla domanda del 26 maggio 2017 al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del divorzio – a carico di di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1 mediante il versamento di un assegno mensile pari all'importo di Euro 1.000,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Anche con riguardo al mantenimento della figlia fino alla cessazione del suo Parte_2 rapporto di convivenza con il padre va primariamente ribadita la sperequazione reddituale dei genitori.
Dandosi dunque applicazione anche agli ulteriori parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., considerato l'elevato tenore delle condizioni di vita godute in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenuto conto che le esigenze di vanno rapportate essenzialmente alla sua età e al Pt_2 suo percorso di formazione professionale dell'epoca e rimarcata la sua permanenza assorbente con il padre, può confermarsi anche ai fini d'interesse l'obbligo – dalla domanda del 13 marzo 2017 alla cessazione del rapporto di convivenza paterna del 30 giugno 2021 – a carico di CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione al padre
[...] Parte_1
di un importo mensile pari ad Euro 250,00, sempre soggetto a rivalutazione annuale
[...] secondo indici Istat.
Resta da osservare che una siffatta liquidazione onnicomprensiva (ossia comprensiva anche delle spese straordinarie), oltre ad avere trovato conforto nel provvedimento della Corte territoriale pronunciato il 2 novembre 2018, non può nemmeno comportare ora alcuna prospettiva di nocumento alla prole – né tanto risulta essersi verificato concretamente – trattandosi di una determinazione avente efficacia per il passato.
Va poi senz'altro revocato espressamente il suddetto obbligo di mantenimento della figlia posto a carico di a decorrere dal giorno 1 luglio 2021, giacché, con l'uscita definitiva della CP_1 maggiorenne dall'abitazione del padre, è venuta meno per quest'ultimo ogni spesa di mantenimento diretto derivante dal legame di coabitazione. Con riguardo alla domanda proposta da intesa alla percezione di un assegno CP_1 divorzile, va anzitutto osservato come la stessa parte abbia dedotto a fondamento la disparità tra la sua posizione economica in raffronto a quella del coniuge, la derivazione di tale sperequazione dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione del ruolo endofamiliare e del contributo prestato in favore dello studio professionale del marito, oltre all'impossibilità di colmare il divario tra le rispettive posizioni economiche a causa della propria età e delle proprie condizioni di precaria salute (cfr. comparsa di costituzione, contenente la domanda riconvenzionale, del 18 gennaio 2019, comparsa integrativa del 14 febbraio 2020 e, infine, comparsa conclusionale ultima del 5 settembre 2024).
Tanto premesso, è notorio che, ai fini d'interesse, la disposizione normativa di riferimento è quella di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70.
Rispetto ad essa, invero, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel dare spiegazione a tale principio, in particolare, si è argomentato che il fondamento costituzionale dei criteri indicati nella stessa disposizione evoca e impone una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive che sia effettivamente fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è poi da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dello stesso art. 5 comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio.
In altri termini, “il principio di solidarietà posto a base del riconoscimento del diritto impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari”.
E l'accertamento del giudice, si è rimarcato al riguardo, “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto sull'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare”.
Come ancor più chiaramente spiegato in altri arresti dalla Suprema Corte, “…gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma parametri certi sui quali ancorarsi.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale cosi come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.).
In conclusione “…la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro…”.
Dovendosi dare attuazione nella fattispecie ai superiori criteri esegetici e ai relativi canoni applicativi, può fondatamente escludersi il diritto di di beneficiare dell'assegno CP_1 divorzile.
Le condizioni economiche della medesima convenuta, invero, escludono in radice l'assolvimento di qualsivoglia funzione assistenziale dell'invocata contribuzione e, anzi, il confronto stesso con le risorse economiche di controparte nemmeno consente di cogliere quella significativa sperequazione reiteratamente dedotta a sostegno della domanda.
Come già illustrato in precedenza, è titolare di un'ampia casa di abitazione (di ben CP_1
13,5 vani), con plurime pertinenze, sita in località Albareto (PR), di terreni ubicati nella medesima località, di due immobili in Parma e Borgo Val di Taro un tempo destinati ad uffici del marito, di una quota di proprietà sull'unità abitativa adibita a casa del custode, con relativa autorimessa, all'indirizzo di borgo San Vitale, di un immobile cittadino di ragguardevoli dimensioni (18 vani), provvisto di due pertinenze, sito in Parma, borgo del Correggio nn. 22-24 (che l'interessata aveva posto vanamente in vendita fissando quale prezzo l'importo di Euro 1.200.000,00; cfr. deposizione del teste , di un appartamento, tre posti auto e terreni in località ON (SP). Tes_12
Ella è poi titolare di un'autovettura immatricolata nel 2023 e acquistata al prezzo di Euro 18.100,00. Per effetto di vendite di ulteriori immobili perfezionate nel corso degli anni 2020-2021, ella ha conseguito un controvalore monetario pari ad Euro 510.000,00, al quale vanno assommate le disponibilità liquide di conto corrente e finanziarie (fondi, dossier titoli e polizze) per un valore di almeno Euro 180.000,00.
Le movimentazioni dei rapporti di conto corrente registrate nel corso del procedimento attestano, poi, entrate complessive per oltre Euro 80.000,00.
Quanto a , il suo patrimonio immobiliare è ora rappresentato dalla casa Parte_1
d'abitazione, sita in Parma, viale Palestro n. 20, acquistata al prezzo di Euro 670.000,00, dall'usufrutto di due cantine con terreni in località Portovenere (SP), acquistato al prezzo di Euro 26.000,00, da un immobile sito nella medesima località, acquistato al prezzo di Euro 180.000,00, e da un immobile ubicato in località Tornolo (PR), acquistato al prezzo di Euro 28.000,00.
Tali acquisti hanno fatto seguito alla vendita di altri immobili e, all'esito di un siffatto avvicendamento di beni (con estinzione dei rapporti di mutuo fondiario), il ricorrente ha ottenuto liquidità pari ad oltre 1 milione di Euro;
un valore di poco inferiore, come già considerato, risulta anche computando le spese di chiusura dello studio (per Euro 158.016,64) e di estinzione del mutuo contratto presso l'IS NT PA (con un residuo di Euro 160.067,11) e, in positivo, la liquidazione conseguita per Euro 225.716,16.
Meno significativo, per quanto oggettivamente apprezzabile, è il patrimonio mobiliare dello stesso ricorrente il quale, oltre all'incontroversa disponibilità di arredi di pregio (cfr. deposizione del teste
) e all'autovettura in leasing, è titolare soltanto di un motociclo e di una imbarcazione di Tes_17 contenuto valore venale.
I dati delle movimentazioni bancarie, che riportano attualmente saldi inconsistenti e, anzi, negativi (cfr. conti personali ), testimoniano che , durante la gestione dello CP_5 Parte_1 studio notarile, era titolare di conti presso DI OL (con un saldo complessivo pari a circa Euro 36.000,00 al 31 dicembre 2021) e, per quanto più conta, che, nel lasso temporale compreso tra il 2018 e il 2021, è riuscito ad introitare oltre Euro 110.000,00 per la vendita di beni artistici e oltre Euro 150.000,00 in altri versamenti senza causale.
Così analizzate le rispettive posizioni patrimoniali, si osserva allora che, a fronte di una disponibilità monetaria di in certa misura superiore a quella di , e Parte_1 CP_1 in una pari inconsistenza dei beni mobili registrati, la convenuta è titolare di cespiti immobili di portata e complessivo valore senz'altro ben superiore a quelli di controparte.
Non si ignora che il ricorrente beneficia mensilmente di provvidenze pensionistiche pari ad Euro 4.682,00 e che controparte, per ragioni di età anagrafica, di condizioni di salute e di mancanza di specifici titoli professionali, non è concretamente in grado di impegnarsi in attività lavorativa retribuita, né possiede requisiti previdenziali o assistenziali.
Vanno tuttavia considerate al riguardo le seguenti circostanze.
La suddetta capacità reddituale di – peraltro da contemperare con i menzionati Parte_1 costi mensili per circa Euro 2.350,00 derivanti dai finanziamenti e dal leasing contratto per l'acquisto della sua autovettura – è senz'altro irrisoria rispetto all'entità dei complessivi patrimoni posti a confronto.
Per converso, va rimarcato che il patrimonio immobiliare di , ben superiore a quello CP_1 di controparte, è senz'altro suscettibile di produrre reddito (eccezion fatta per l'immobile di borgo del Correggio, in attuali condizioni di inabitabilità) e che, effettivamente, la stessa interessata ha percepito anche da ultimo canoni per la locazione dell'appartamento e dei posti auto di ON (cfr., anche in relazione agli anni 2022 e 2023, movimentazioni del conto corrente DI OL).
Se le argomentazioni che precedono in merito all'assenza di un significativo squilibrio economico- patrimoniale sono già di per sé risolutive nel deprivare di fondamento la domanda in oggetto, può nondimeno escludersi, meramente ad abundantiam, una eventuale funzione compensativa o perequativa dell'invocato assegno divorzile.
Gli esiti istruttori hanno dimostrato che, nel corso della vita matrimoniale, si è CP_1 dedicata alle esigenze familiari e della prole per tempi senz'altro maggiori a quelli del marito (sebbene comunque attento alla cura, specie affettiva, delle figlie, come dalle stesse affermato), quotidianamente impegnato al lavoro dal mattino alla sera.
L'attività prestata dalla stessa nello studio notarile (per quanto potuto ricostruire, CP_1 concentratasi in un affiancamento del personale addetto alla contabilità, alla verifica delle fatture insolute e alla formazione delle dichiarazioni dei redditi, specie sua e del coniuge, con relazioni intercorse con il commercialista cfr. deposizioni dei testi , Testimone_4 Tes_4 Tes_9
e ) si è infatti contraddistinta per una marcata flessibilità, anche Testimone_19 Testimone_20 discontinuità e contrazione degli orari di lavoro che le hanno indubbiamente permesso di garantire la sua presenza nella cura domestica.
E, tuttavia, non è stato provato in alcun modo (e, per vero, nemmeno è stato specificamente allegato) che una siffatta dedizione abbia eventualmente comportato un sacrificio di concrete aspettative professionali o di lavoro retribuito.
Per converso, la suddetta attività prestata nello studio del marito – la cui eventuale mancata retribuzione avrebbe dovuto essere oggetto di doglianza in altra sede d'accertamento giurisdizionale – può dirsi abbia concorso alla formazione del patrimonio comune e, ad un tempo, a quello, anche professionale, del coniuge in una misura senz'altro compensata ampiamente dal tenore di vita garantito dal ricorrente alla famiglia mediante la sua elevata capacità reddituale.
Con riferimento ai rapporti tra e , infine, la pari soccombenza Parte_1 CP_1 reciproca – ai fini d'interesse considerandosi anche gli esiti dei sub-procedimenti incidentali introdotti dall'una e dall'altra parte – giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
In relazione al rapporto tra e l'intervenuta , le spese processuali CP_1 Parte_2 seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori medi per la fase decisionale).
P. Q. M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo, preso atto della sentenza non definitiva n. 484/2018, depositata il 4 aprile 2018 (pubblicata in pari data), con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, e della sentenza non definitiva n. 775/2020, depositata il 10 settembre 2020 (pubblicata il 24 settembre 2020), con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi:
- addebita la separazione a;
Parte_1
- a decorrere dalla domanda del 26 maggio 2017 al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del divorzio, conferma l'obbligo a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento di mediante il versamento di un assegno mensile pari all'importo di CP_1 Euro 1.000,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, con ogni conseguente obbligo restitutorio di quanto ulteriormente percepito dall'avente diritto;
- a decorrere dalla domanda del 13 marzo 2017 al 30 giugno 2021, conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia mediante la CP_1 Parte_2 corresponsione al padre di un importo mensile pari ad Euro 250,00, soggetto a Parte_1 rivalutazione annuale secondo indici Istat;
- revoca il suddetto obbligo di mantenimento della figlia posto a carico di a CP_1 decorrere dal giorno 1 luglio 2021;
- rigetta la domanda del ricorrente intesa all'addebito a controparte della separazione;
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- rigetta la domanda formulata da intesa alla percezione di contribuzioni CP_1 economiche a titolo di assegno divorzile;
- con riferimento ai rapporti tra e , compensa tra le parti le spese Parte_1 CP_1 processuali;
- con riferimento al rapporto tra e , condanna quest'ultima alla CP_1 Parte_2 rifusione, in favore di controparte, delle spese processuali, liquidate in Euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. interrogatorio formale del 27 ottobre 2021, ove il ricorrente ha dichiarato: “…a fine 2016 ho assistito la dott nell'acquisto di un appartamento a Milano. Lei si è rivolta a me in quanto Notaio di fiducia della sua Tes_1 famiglia. Abbiamo cenato insieme, le ho raccontato le mie vicende e ho anche pianto. Non potevamo stare al