Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/11/2025, n. 21236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21236 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7824 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 21 marzo 2025, notificato al ricorrente il 3 giugno 2025, con il quale è stata decretata l'irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione presentata in data 15 giugno 2023, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Roma in data 21 marzo 2025, notificato in data 3 giugno 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione presentata in data 15 giugno 2023, in ragione della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina (“SUI”);
- il ricorrente ha dedotto, a giustificazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla Questura di Roma, l’imputabilità in capo al promissario datore di lavoro (non presentatosi alla convocazione fissata presso il SUI per il giorno 5 marzo 2025) della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e, tuttavia, di essere perfettamente integrato nel tessuto socio-economico nazionale, avendo una occupazione e un alloggio stabile almeno dal maggio 2024;
- il ricorrente ha rappresentato che, sulla base del gravato decreto di irricevibilità del 21 marzo 2025, in data 3 giugno 2025 il Prefetto di Roma ha emesso nei suoi confronti il decreto di espulsione dal territorio nazionale, non convalidato dal giudice di pace, e di esser stato trattenuto presso il Centro di Permanenza e dei Rimpatri di Ponte Galeria;
- in data 24 luglio 2025 l’Amministrazione si è costituita nel presente giudizio, depositando una memoria difensiva con cui, ricostruito puntualmente l’iter amministrativo svolto, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
- nella camera di consiglio del 30 luglio 2025, l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente è stata accolta con ordinanza pubblicata in data 1° agosto 2025, n. 4160, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione resistente;
- in data 22 novembre 2025 la Questura di Roma ha rappresentato che, da ulteriore verifica, non ha ravvisato alcun nuovo elemento utile ad una favorevole determinazione dell’istanza di parte ricorrente, ritenendo a tal fine insufficiente la sussistenza di una occupazione e di una dimora stabile, attesa l’insussistenza ab origine del contratto di soggiorno e non ravvisando in proposito di una causa di forza maggiore, non potendosi qualificare tale la sopravvenuta indisponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro;
- nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritiene il Collegio che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisca un atto dovuto e vincolato da parte della Questura;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Prefettura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente abbia fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- la dedotta imputabilità al datore di lavoro, e non anche al ricorrente, del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulti inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento oggetto del gravame;
- in ogni caso, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31, comma 1 e 2, e 117 cod. proc. amm.) e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (Tar del Lazio, sezione I-ter, sent. n. 33650 /2025; id. sent. n. 12831/2025);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada pertanto respinto;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della vicenda e l’andamento processuale della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
IL IM, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IM | AN ON |
IL SEGRETARIO