Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 16304 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2018 – avente a oggetto: contratti bancari tra in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 [...]
e Per_1 Parte_3 Parte_4 i Attori Contro
(già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 ifesa Convenuta
Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
********** Con atto di citazione, notificato il 05.11.2018, gli odierni attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la . Controparte_2 Esponevano di av ell'odierna convenuta, consistenti acquisti di titoli azionari ed obbligazionari, per i quali la non aveva rispettato gli obblighi Controparte_2 informativi prescritti per legge. Nello specifico, sostenevano che la banca non li avesse dettagliatamente ed adeguatamente informati circa l'elevato rischio di perdita di capitale e la situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
la banca non solo non aveva consegnato la documentazione necessaria, ma aveva qualificato i prodotti acquistati come a basso rischio. Dettagliatamente esponevano che:
- , , e erano titolari conto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 d t o zioni di acquisto di azioni della banca immesse nelle rispettive rubriche dell'unico dossier titoli n. 00133/0000020020444;
- inoltre, era titolare del conto titoli n. 133/20020484 – collegato al conto Persona_1 c 000688- su cui erano depositate azioni della e Controparte_2 obbligazioni subordinate;
- era titolare del conto corrente personale acceso presso la filiale Parte_4 CP_3 d ierna convenuta, n. 103/41008800 su c debitate operazioni di acquisto di azioni della stessa depositate sul conto titoli n. 00100/0000020020914 pari a CP_2 5357 azioni e obbligazioni per u e nominale di € 26.082,005. Riferivano di aver sollevato contestazioni circa le suddette operazioni finanziarie, chiedendo alla banca copia di tutta la documentazione non consegnata al momento dell'acquisto e che la
inoltre, che le operazioni di investimento erano inadeguate rispetto agli obiettivi di investimento degli attori, trattandosi di titoli illiquidi e non quotati in un mercato regolamentato, circostanza di cui non erano stati messi a conoscenza;
contestavano la violazione delle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104 del 2009, CP_4 con conseguente violazione degli obblighi di buona fede e correttezza Chiedevano, quindi, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno pari agli importi addebitati, non avendo i titoli alcun valore effettivo. In merito alle operazioni relative agli ultimi tre aumenti di capitale cui gli attori avevano aderito, sostenevano la responsabilità ex art. 94 d. lgs. n. 58/1998 dell'intermediario per aver omesso di individuare i criteri per la formazione del prezzo di vendita, del calcolo dei crediti deteriorati e la loro incidenza sulla situazione economica della Ne chiedevano, dunque, l'annullamento per CP_2 vizio del consenso ai sensi degli artt. 1429 e 14 Concludevano, quindi, chiedendo la nullità o la risoluzione del contratto quadro, con conseguente ripetizione degli importi addebitati per l'acquisto dei titoli o, in subordine, il risarcimento del danno;
in subordine, quanto alla sottoscrizione, da parte di e , degli Persona_1 Parte_4 aumenti di capitale del 2014 ne chiedevano l'annull zi e, con conseguente risarcimento del danno quantificato in quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e obbligazioni subordinate. Nello specifico: per € 25.736,50 oltre interessi legali e danno da svalutazione Parte_1 monetaria;
per e € 27.665,00 oltre interessi legali e danno da Parte_2 Parte_3 sval per € 187.081,81 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, o in via Persona_1 gra 0 in conseguenza dell'annullamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2014, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
per € 74.624,95 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, o in via Parte_4 gra conseguenza dell'annullamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2014, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 22.01.2019 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2 [...]
), chiedendo l'integrale rigetto della domanda at CP_1
l'inapplicabilità della disciplina di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998, essendo gli investimenti stati effettuati nell'arco temporale 2007 – 2015. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli odierni attori, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, gli attori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, aveva fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2012 e 2014, gli attori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi inoltre illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori. Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, gli odierni attori erano divenuti titolari rispettivamente di: complessivamente di n.
3.070 azioni BPB, di cui 37 a titolo gratuito e 1.244 a titolo Parte_1 di azioni per riscatto obbligazioni;
complessivamente di n.
3.231 azioni BPB, di cui 38 a titolo gratuito e 1.249 a Parte_2 one di azioni per riscatto obbligazioni;
complessivamente di n.
3.231 azioni BPB, di cui 38 a titolo gratuito e 1.249 a Parte_3 e di azioni per riscatto obbligazioni;
complessivamente di n. 15.945 azioni BPB di cui 665 a titolo gratuito e 2.576 a Persona_1 ione di azioni per riscatto obbligazioni;
complessivamente di n.
5.691 azioni BPB, di cui 334 a titolo gratuito. Parte_4 ttori avevano periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione agli stessi e che, in ogni caso, avevano percepito somme a titolo di dividendi e cedole, nella specie:
- € 349,29 a titolo di dividendi ed € 876,70 a titolo di cedole;
Parte_1
- € 371,44 a titolo di dividendi ed € 880,57 a titolo di cedole;
Parte_2
- € 371,44 a titolo di dividendi ed € 880,57 a titolo di cedole;
Parte_3
- 71,44 a titolo di dividendi ed € 8.245,75; Persona_1
- € 95,63 a titolo di dividendi, ed € 3.763,68 a titolo di cedole. Parte_4 C la prescrizione quinquennale delle domande di nullità, annullamento e risarcimento del danno esperite da parte attrice, relativamente agli investimenti posti in essere nel periodo 2007 – 2013, nonché la prescrizione decennale delle domande di risoluzione e di restituzione delle somme investite, relativamente agli investimenti effettuati tra il 2007 e il 2008. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice modificava e precisava gli importi relativi alle azioni ed obbligazioni in possesso degli attori, rideterminando conseguentemente la richiesta di restituzione delle somme e risarcimento del danno in:
- per € 25.864,50; Parte_1
- per e € 27.361,50, o € 27.665,00 per risarcimento del Parte_2 Parte_3 danno
- per € 185.477,10, in subordine € 121.922,00 a seguito di annullamento della Persona_1 sottos nto di capitale del 2014;
- per € 74.624,95, in subordine 64.987,65 a seguito di annullamento della Parte_4 sottos o di capitale del 2014. Con ordinanza del 18.02.2021 veniva disposta la separazione del giudizio, con formazione di autonomo fascicolo relativamente alla posizione di . Parte_4 In comparsa conclusionale parte attrice precisav del giudizio, le obbligazioni emesse in occasione dell'aumento di capitale del 2014 sottoscritto dagli attori erano state rimborsate, e abbandonava formalmente la relativa domanda di risarcimento del danno;
inoltre, parte attrice, rinunciando alle domande di nullità, risoluzione, annullamento e restituzione, modificava il quantum in ordine alla richiesta risarcitoria, individuato nella differenza tra il capitale investito e le somme percepite a titolo di cedole e dividendi, nella specie:
- per € 23.697,50; Parte_1
- per € 26.103,95; Parte_2
- per € 26.103,95; Parte_3
- per 35.532,67 Persona_1 oltre anno da svalutazione monetaria. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, istruita con prove documentali e orali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_4 da parte della di tutta una serie di obblighi infor relazione alla determinazione del CP_2 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_2 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (05.11.2018) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 04.06.2018 e 03.07.2018. Ciò posto, avendo parte attrice espressamente rinunciato sia alla domanda di nullità che alla domanda di risoluzione, oggetto della presente controversia residua la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_2 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_4 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La suddetta normativa ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento interpretativo sui doveri di CP_4 correttezza e trasparenza stribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_4 Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un merc lamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Constatata la regolare sottoscrizione dei relativi contratti quadro, il ctu ha verificato l'assolvimento da parte della banca convenuta degli obblighi di informazione posti a suo carico, risultati assolti per quanto attiene al contratto quadro, ma non assolti per quanto attiene ai singoli ordini di acquisto. Nel contratto quadro regolarmente sottoscritto il 10.10.2012 da Parte_1 Parte_2 e è espressamente in Persona_1 Parte_3 co nsegnati ai clienti i documenti informativi previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare, tra cui specificamente quelli riguardanti la politica di gestione del conflitto di interessi, la descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, la Policy di Valutazione di Adeguatezza nella prestazione del servizio di Consulenza in materia di Investimenti. Risulta, altresì, la consegna ai clienti sia della copia del contratto che dell'informativa precontrattuale: pertanto gli obblighi informativi anteriormente alla sottoscrizione del contratto quadro posso dirsi assolti (pag. 11 elaborato peritale). Il ctu ha, poi, accertato che gli odierni attori hanno effettuato i seguenti ordini di investimento, di cui vi è documentazione in atti: Benché dai documenti elencati risulti che i clienti abbiano preso conoscenza ed accettato le disposizioni di cui allo statuto sociale, nonché abbiano preso atto della sussistenza di un conflitto di interessi, essendo la banca allo stesso tempo emittente ed intermediario, non vi è, però, attestazione circa l'assolvimento dell'informazione preventiva. Quest'ultimo risulta essere stato assolto esclusivamente per l'adesione all'aumento di capitale del 2014, in relazione al quale, però, parte attrice ha rinunciato formalmente alla domanda di risarcimento per le obbligazioni emesse in quella occasione, in quanto rimborsate in data 30.12.2021. Per quanto attiene, invece, all'aumento di capitale del 2013, le relative schede prodotto non possono considerarsi valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informazione preventiva, in quanto ricevute e sottoscritte dagli attori contestualmente alla sottoscrizione delle operazioni di investimento. La mancanza di un tempo congruo tra la ricezione da parte del cliente della scheda prodotto, seppur esaustiva delle caratteristiche del titolo che si intende acquistare, e la sottoscrizione dell'operazione di investimento, non consente al cliente, nemmeno se preparato e con esperienza, di comprenderne adeguatamente il contenuto e di compiere, di conseguenza, una scelta consapevole. Circa i questionari di profilatura, quello del 06.07.2007 è stato sottoscritto soltanto da
[...]
mentre quello del 23.10.2012 è stato sottoscritto congiuntamente da tutti gli od Parte_1 tessi questionari evidenziano una incongruenza nella misura in cui nel secondo questionario il cliente affermava di non conoscere gli strumenti derivati, laddove Parte_1 nel primo aveva invec oscerli. Ulteriore anomalia, segnalata dal ctu, è data dal fatto che la raccomandazione personalizzata di acquisto dei titoli sia stata effettuata successivamente rispetto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto. Nella specie, l'adesione all'aumento di capitale del 2013 è stata sottoscritta da in Parte_1 data 07.01.2013, mentre la raccomandazione personalizzata è stata ese il 11.01.2013, data coincidente con la sottoscrizione dell'adesione all'aumento di capitale del 2013 e della raccomandazione personalizzata da parte di e Parte_2 Persona_1 [...]
. Parte_3 03.2013 veniva sottoscritta la domanda di acquisto di ulteriori azioni e contestualmente la raccomandazione personalizzata. Quanto alle prescrizioni di cui alla Comunicazione n. 9019104/2009, il ctu ne ha verificato il CP_4 rispetto esclusivamente per la domanda di adesio mento di capitale del 2014, sottoscritta in data 05.012.2014 (pagg. 34 e 35 elaborato peritale). Ha, altresì, sottolineato che, alla luce dell'obbligo di informazione non meramente formale per l'intermediario, le azioni non quotate e le obbligazioni convertibili subordinate presentano un elevato grado di rischiosità che desta perplessità in termini di adeguatezza dell'investimento, atteso il profilo di rischio medio attribuito dalla banca ai clienti. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_2 subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economica deriv alla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, va operata la detrazione dal capitale inizialmente investito delle somme percepite a titolo di cedole e dividendi, così come risultanti dai calcoli effettuati dal ctu e di seguito riportati: Nel dettaglio, quindi, la banca convenuta dovrà restituire le seguenti somme:
- a € 135.131,86 (differenza tra € 136.937,08 quale capitale investito ed € Persona_1
1.80 olo di dividendi e cedole al lordo della ritenuta);
- a € 25.743,16 (differenza tra € 27.361,60 quale capitale investito ed € 1.618,44 Parte_2 per videndi e cedole al lordo della ritenuta);
- a € 25.743,16 (differenza tra € 27.361,60 quale capitale investito ed € Parte_3
1.6 di dividendi e cedole al lordo della ritenuta);
- a € 17.959,90 (differenza tra € 19.544,40 quale capitale investito ed € 1.584,50 Parte_1 per ividendi e cedole al lordo della ritenuta). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per CP_2 concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa degli attori, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea va parzialmente accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme precedentemente indicate in favore CP_2 dei singoli attori lo di risarcimento del danno. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte di cui una, quella separata, riferita a soggetto estraneo al rapporto bancario riferito agli altri attori Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
e , con citazione notifi Parte_2 Persona_1 Parte_3 a così provvede: Controparte_5 Controparte_1
1. ACCOGLI per A la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento di della somma di €.17.959,90, in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2 vore di della somma di € favore di Persona_1 [...]
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indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di e , in solido, delle spese Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3 pr a enerali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 17.07.2022, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 06/02/2025
Il Giudice Assunta Napoliello