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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Rilevato che l'udienza del 27/05/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note di trattazione scritta;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia la seguente sentenza costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2848/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato il [...] in [...]. Sciarratta Calogera)
[...]
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Augello Carmen) CP_1
Parte convenuta
, nato a [...] il [...] (Avv. Antonio Ragusa) Controparte_2
Parte convenuta
Oggetto: accertamento della proprietà-condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 27.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio e premettendo che:
[...] CP_1 Controparte_2
-con atto di compravendita in notar di Licata dell'11 novembre 2020, Rep. n. Persona_1
42885, Racc. n. 22396, avevano acquistato da la piena proprietà ed il possesso di CP_1
2 una casa sita in Licata, contrada Santa Zita, censito in catasto dei fabbricati fg. 94, sub 1, nonché la quota di 122/1000 indivisi di un terreno attiguo al fabbricato, distinto al catasto terreni del comune di Licata al fg. 94, part. 275;
-nonostante la venditrice avesse garantito la proprietà e il materiale godimento, in data 6 marzo 2021, veniva notificato ad essi attori atto di precetto con intimazione a rilasciare il predetto bene;
tale precetto si basava su una ordinanza di questo Tribunale, taciuta agli acquirenti, con la quale veniva riconosciuto a , marito di il possesso del Controparte_2 CP_1 bene;
-iniziava quindi un iter giudiziario che si concludeva con ordinanza resa ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., con la quale veniva disposta l'attuazione della reintegra;
-gli attori pertanto, consegnavano le chiavi degli immobili nelle mani del il quale da CP allora lo aveva detenuto;
su questi presupposti, chiedevano di accertare che essi attori erano proprietari del bene oggetto di causa e di condannare al rilascio dello stesso;
chiedevano inoltre di dichiarare CP
l'inadempimento di all'obbligo di garantire agli attori la piena proprietà ed il CP_1 possesso esclusivo del bene e condannarla, quindi al risarcimento del danno da essi subito.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva che l'immobile oggetto di causa, Controparte_2 sebbene intestato solo alla moglie, in realtà gli apparteneva per una quota, per avere lo stesso contribuito all'acquisto con il proprio denaro;
che la moglie aveva violato il patto con cui gli stessi si erano impegnati a riconoscere la comproprietà sul bene. Assumeva, in particolare, che l'immobile era stato acquistato per permettere alla famiglia di avere una residenza estiva;
che a seguito della separazione tra le parti, erano insorte delle vicende giudiziarie in esito alle quali stante lo spoglio subito dalla moglie, otteneva una ordinanza che lo reintegrava nel CP possesso del bene;
che la moglie aveva cercato di raggirare tale ordinanza vendendo il bene agli attori. Chiedeva pertanto di accertare l'interposizione reale di persona, la nullità dell'atto di compravendita compiuto dalla moglie, di condannare la stessa al risarcimento dei danni derivatigli dalla violazione del patto anzidetto.
Si costituiva in giudizio anche che eccepiva l'infondatezza della domanda attorea CP_1 assumendo che gli attori erano stati messi al corrente della situazione in cui si trovava l'immobile prima della stipula dell'atto. Con note del 21.3.2022, eccepiva l'inammissibilità CP_1 della domanda trasversale formulata da per violazione dell'art 269 c.p.c. CP
3 Così brevemente delineata la res litigiosa, occorre osservare, esaminando in primo luogo la domanda degli attori proposta nei confronti di che gli stessi, chiedendo di accertare il CP loro diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa nonché l'inesistenza di qualsiasi titolo in capo a con la conseguente condanna di quest'ultimo a rilasciare il bene, hanno CP introdotto un giudizio petitorio, a seguito delle vicende intercorse tra le parti -di natura possessoria - conclusesi con l'ordinanza che aveva ordinato agli attori di attuare il provvedimento di reintegra in favore di CP
In questa sede pertanto, non avendo più alcuna valenza le situazioni di carattere possessorio, dovrà procedersi esclusivamente ad accertare quale delle parti vanti un valido titolo di proprietà sul bene.
Orbene, è documentalmente provato -e non è oggetto di contestazione -che gli attori hanno acquistato da con atto notarile del 11 novembre 2020 hanno acquistato da l'immobile CP_1 CP_1 in contrada S. Zita e l'annesso terreno.
Risulta invece indimostrata la sussistenza di un titolo in capo a CP
Questi ha sostenuto di essere in realtà comproprietario del bene, spiegando domanda riconvenzionale.
Prima di passare all'esame di tale domanda, occorre rilevare che è infondata l'eccezione di inammissibilità della stessa formulata da sull'assunto che trattandosi di domanda CP_1 CP proposta da convenuto nei confronti di altro convenuto, avrebbe richiesto il rispetto delle forme di cui all'art 269.c.p.c.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal cui indirizzo non vi è ragione per doversi discostare (Cassazione civile 23/03/2022, n.9441), deve qualificarsi "domanda riconvenzionale":
(a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore;
(b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo.
In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro
4 - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio.
Tali principi vennero affermati già da Sez. 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1969, e poi ribaditi da Sez.
3, Sentenza n. 894 del 26/03/1971; Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980; Sez. 3, Sentenza n.
6800 del 15.6.1991; Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27.9.1999; Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999;
Sez. 3, Sentenza n. 9210 del 06/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 6846 del 16.3.2017.
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze n.
12558 del 1999 e n. 6846 del 2017, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.
Non e', invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Sez. 3, Sentenza n. 2848 del
29/04/1980).
Ciò debitamente premesso, deve ora procedersi alla qualificazione della domanda formulata da
CP
Il convenuto ha allegato che “L'acquisto veniva operato solo dalla sig.ra – ferma CP_1
l'intesa tra i coniugi, nota anche ai venditori, che l'acquisto di fatto veniva operato da entrambi”… e che “Essendo già il sig. titolare di immobile, per mere ragioni di carattere CP fiscale, i coniugi si accordavano, dopo aver il solo intavolato le trattative con gli allora CP proprietari della casa di c.da Santa Zita ed aver curato gli adempimenti prodromici all'atto di compravendita, per la sottoscrizione da parte di entrambi dell'Atto di Accettazione di proposta contrattuale di Mutuo e di Costituzione di Ipoteca, l'uno come parte finanziata ( e l'altro CP_1 come fideiussore solidale ( , e per la intestazione formale (fittizia) dell'immobile alla sola CP
Si badi bene, l'acquisto veniva operato al prezzo di 80.000,00 e gli acconti del prezzo e le CP_1 rate del mutuo, sino al mese di dicembre del 2018, sono state pagate utilizzando il denaro proveniente da conti cointestati ai coniugi e, in gran parte, di esclusiva proprietà del CP
; ha poi dedotto che, nella fattispecie in esame, si sarebbe in presenza di una ipotesi
[...] di interposizione reale di persona. In particolare, tra le parti vi sarebbe stato un accordo in forza del quale dopo aver trattato con gli allora proprietari della villetta, aveva CP
5 acquistato e pagato il bene anche con denaro proprio, con impegno da parte di di CP_1 riconoscere al marito la proprietà indivisa (nella misura del 50%) del bene.
Essendo queste le prospettazioni di è evidente come lo stesso non abbia chiesto di CP accertare la simulazione relativa soggettiva del negozio, domanda che, peraltro, avrebbe richiesto l'evocazione in giudizio dell'alienante nonché la prova dell'accordo simulatorio tra le parti della compravendita mediante la produzione della controdichiarazione sottoscritta dalle stesse;
diversamente, ciò che il convenuto ha chiesto è di accertare che vi fosse tra e tra di CP_1 esso un patto in base al quale la prima riconosceva al secondo la titolarità, in parte del bene.
Il convenuto, in particolare, fa riferimento all'istituto dell'interposizione reale.
Nell'ipotesi di interposizione reale l'alienante (a differenza di ciò che avviene nella simulazione relativa soggettiva) non partecipa agli accordi tra acquirente (persona interposta) e terzo, cosicchè l'alienazione non è simulata ma realmente voluta e gli effetti dell'atto si producano regolarmente in capo all'acquirente restando indifferente per l'alienante che quest'ultimo non intende acquistare per sé ma per conto di un terzo, con cui l'alienante non entra in rapporto. In altri termini, in siffatta ipotesi l'alienazione tra le parti che risultano dall'atto è effettivamente voluta mentre dall'altra parte vi è un altro negozio tra acquirente e terzo con cui il primo si impegna a trasferire il bene al secondo.
Invero, nel caso in esame il convenuto, pur invocando l'istituto dell'interposizione reale, non assume che vi fosse un accordo in base al quale si fosse impegnata a ritrasferire il bene;
ciò CP_1 che assume è che vie era un patto con il quale la moglie si impegnava a riconoscerlo CP come proprietario (pro quota).
Alla luce delle prospettazioni attoree, deve quindi certamente escludersi che lo stesso abbia chiesto di accertare la simulazione della vendita, ciò che avrebbe privato di effetto la vendita di conseguentemente l'acquisto da parte degli attori. CP_1
Ove il convenuto avesse chiesto di dichiarare che le parti della compravendita erano intenzionate a trasferire il bene (in quota) a quest'ultimo e non interamente alla moglie, avrebbe dato prova di essere anch'esso titolare del diritto di proprietà e conseguentemente avrebbe potuto sostenere che la vendita effettuata da era affetta da nullità perché il bene, per una CP_1 quota, non le apparteneva.
6 Siccome detta domanda non è stata proposta, consegue che al contrario degli attori, CP non può vantare alcun diritto.
Né la nullità dedotta da potrebbe derivare dall'asserito patto fiduciario, giacchè una CP eventuale violazione dello stesso produrrebbe effetti solo tra le parti che lo hanno contratto.
Alla luce di ciò deve quindi essere disattesa la domanda di nullità proposta da nei CP confronti di parte attrice.
Accertata quindi il diritto di proprietà sul bene da parte degli attori e non essendo contestato che detiene il possesso dello stesso, quest'ultimo deve essere condannato a rilasciare in CP favore degli attori gli immobili oggetto di causa.
Adesso, per comodità espositiva, si deve passare all'esame della domanda con la quale CP ha chiesto l'accertamento della violazione del pactum fiducie da parte di CP_1
In linea generale (v. Cassazione civile sez. VI, 18/01/2022, n.1501), deve essere ricordato che il patto fiduciario è fonte di un assetto di rapporti sul piano obbligatorio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato.
È stato sottolineato come la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offra un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto. Ed allora condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia “cum amico”, dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico.
Su queste basi è stato sottolineato che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione
7 specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020 n.
6459).
Nel caso in esame, assume che tra i coniugi vi era una intesa, nota anche ai venditori, in CP base alla quale, sebbene l'immobile fosse stato intestato unicamente per ragioni fiscali, lo CP_1 stesso di fatto era stato acquistato anche da il quale aveva esborsato diverse somme, CP aveva curato le trattative coi venditori e partecipato al contratto di mutuo quale fideiussore.
In merito al contenuto del patto, il convenuto non ha chiarito quali obblighi esso avesse ad oggetto: non è stato affermato che il patto comprendesse ad esempio l'obbligo di trasferimento di una quota del bene o il divieto di alienare a terzi o ancora l'obbligo di corrispondere, in caso di vendita a terzi, una parte delle somme incassate.
Il convenuto infatti, si è limitato a sostenere che il patto fiduciario avrebbe avuto ad oggetto l'obbligo da parte di di riconoscere in capo al marito la contitolarità del bene. CP_1
Stando così le cose, non potendo individuare sulla base di tali prospettazioni i contorni del patto fiduciario, non è possibile accertare quali fossero gli obblighi assunti da e dunque CP_1 accertare la loro violazione.
In particolare, non è stato specificamente allegato che avesse il divieto di vendere il bene a CP_1 terzi, sicchè la vendita effettuata in favore degli attori non può certo dirsi posta in violazione del dedotto pactum fiduciae tra le parti.
A ciò si aggiunga che tutte le prove offerte da (v. in particolare le prove per testi non CP ammesse) tendevano a provare che avesse partecipato con denaro proprio all'acquisto CP dell'immobile mentre in nessun modo è stato offerta la prova del fatto che, a fronte del contributo del marito, i fosse impegnata a adempiere una qualche obbligazione. CP_1
La domanda è dunque infondata.
Da ciò consegue anche l'infondatezza delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate da CP nei confronti di CP_1
A questo punto, dopo aver dato priorità, a beneficio di una trattazione più lineare, alle domande degli attori e riguardanti l'accertamento della proprietà e alla domanda avente CP ad oggetto il patto fiduciario, si deve passare all'esame delle altre domande proposte da CP nei confronti di CP_1
8 Gli attori hanno chiesto di accertare che è stata inadempiente alle garanzie offerte con la CP_1 compravendita relative al diritto di proprietà e al pacifico godimento del bene e hanno chiesto la sua condanna a tenerli indenni da ogni pretesa formulata da CP
Hanno inoltre chiesto la condanna di al risarcimento dei “danni subiti e che subiranno per CP_1 quanto nella superiore narrativa oltre alle spese affrontate a causa dei giudizi subiti e quelli che dovessero derivare dagli stessi giudizi, per la mala fede della stessa, che si quantificano complessivamente nella somma di €. 100.000,00, o in quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia o a seguito di disponenda consulenza tecnica”.
La domanda è infondata.
Intanto occorre notare come gli attori abbiano conseguito effettivamente l'acquisto del bene, poiché l'alienante, avendone titolo, lo ha validamente trasferito agli stessi.
Quanto al materiale godimento del bene e alle turbative subite da occorre evidenziare CP che l'assunto degli attori secondo cui gli stessi sarebbero stati ignari di eventuali problemi legati al trasferimento non appare credibile alla luce della deposizione del teste (notaio che ha Per_1 rogato l'atto) il quale, pur avendo affermato di non avere avuto contezza dell'ordinanza di reintegra in favore di ha dichiarato di essere a conoscenza delle preoccupazione di CP CP_1 in merito alle vicende legate alla separazione col marito, delle quale aveva parlato pure con gli acquirenti e che, per tale motivo, si era accordato con le parti nel senso che prima di procedere alla stipula, lo stesso avrebbe effettuato i controlli ipocatastali.
In ogni caso, a prescindere da tale rilievo, deve osservarsi come la domanda risarcitoria sia infondata per essere oltremodo generica o comunque non provata.
Gli attori hanno chiesto il danno per le spese legali legate ai vari giudizi che hanno dovuto sostenere senza tuttavia dar prova di tali spese;
hanno poi chiesto gli altri danni derivanti dalla condotta illecita di senza però indicare in alcun modo la tipologia e entità dei pregiudizi CP_1 subiti.
La domanda risarcitoria deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite nel rapporto tra gli attori e vanno poste a carico di quest'ultimo il quale CP deve essere pure condannato a sostenere le spese sostenute da le spese nel rapporto tra gli CP_1 attori e anno poste a carico dei primi. CP_1
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara che gli attori hanno la proprietà dell'immobile sito in Licata, contrada Santa Zita, censito in catasto dei fabbricati fg. 94, sub 1, nonché della quota di 122/1000 indivisi diel terreno attiguo al fabbricato, distinto al catasto terreni del comune di Licata al fg. 94, part. 275;
per l'effetto, condanna a rilasciare gli immobili di cui al punto che precede libero da CP persone e cose;
rigetta la domanda riconvenzionale di CP
condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano nella CP complessiva somma di € 6.055,00 di cui € 5.500,00 per compenso di avvocato e € 555,00 per spese, oltre accessori di legge;
condanna e gli attori al rimborso in favore di delle spese di lite che si liquidano CP CP_1 nella complessiva somma di € 5.500,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge.
Agrigento, 27/05/2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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