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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1982/21 RG in data 9.3.21 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Matilde Milite, presso il cui studio domicilia in Cava dè Tirreni alla via Virno n. 21;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Alfonso Mancuso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via A.M. De Luca n.6;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 16.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.3.21, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 29.6.11 in Amalfi con e che dalla loro unione Controparte_1 era nato il figlio (27.6.14), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, con affido Persona_1 congiunto del minore ad entrambi i genitori e collocazione prevalente presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale e previsione di un assegno di mantenimento per il minore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione, pur ricostruendo in modo diverso le cause della crisi coniugale, proponendo domanda di addebito, deducendo che era stata la ricorrente che, a causa di “invadenti frequentazioni ed amicizie intrattenute sul posto di lavoro, manifestava malumori ed insofferenza, costringendo la famiglia, in ragione dei propri interessi lavorativi di impiegata, a trasferirsi in una nuova casa a Cava dei Tirreni”, così alterando anche la convivenza tra i coniugi per le difficoltà lavorative del resistente.
All'esito della comparizione dei coniugi all'udienza del 19.10.21, con ordinanza depositata in data
22.12.21, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui assegnava la casa coniugale sita in Cava dè Tirreni, determinando in
€ 500,00 il mantenimento per il figlio;
infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per la trattazione del processo.
Rigettate le richieste di prova orale, disposti accertamenti da parte della Guardia di Finanza, all'udienza del 16.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella di addebito proposta dal resistente.
In particolare, questi lamenta che la moglie lo avrebbe costretto a trasferirsi a Cava dè Tirreni, con conseguenti ripercussioni negative per la sua attività professionale (egli è imprenditore in Costiera con attività di idraulico), ciò determinando l'allontanamento della coppia e la decisione di ritornare a vivere in Costiera.
Ritiene tuttavia il Tribunale che la domanda proposta sia infondata e come tale vada rigettata.
È noto, difatti, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte
(cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, già dalla narrazione dei fatti nella memoria, si comprende che il resistente ha accettato inizialmente tale decisione e che tuttavia il menage non ha funzionato senza individuare una condotta precisa che sia stata la causa della rottura del vincolo affettivo.
Le stesse prove articolate appaiono essere generiche ed irrilevanti ai fini della decisione, non essendosi focalizzate anche sulla sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo e la rottura matrimoniale.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di addebito.
Quanto all'affido del minore, considerando che trai genitori non vi è stata mai contestazione sull'affido condiviso (essendo controverso solo il quantum dell'assegno di mantenimento), ritiene il
Tribunale di dover confermare l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Ciascuno dei genitori potrà nei tempi di permanenza con il minore assumere da solo ogni decisione di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indiritto concordato.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
Quanto al diritto di visita del genitore collocatario, i tempi di permanenza del minore Persona_1 presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo tenendo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sè il figlio minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16;30 alle 21;00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore;
il figlio minore trascorrerà il fine settimana con pernotto (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 21:00 (ora solare/ora legale) della domenica comprensivo della cena e durante il periodo non scolastico dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00
(ora solare/ora legale) della domenica comprensivo di cena;
durante il periodo delle festività
Natalizie, di Fine Anno e Pasquali il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà.
La casa coniugale, sita in Cava dè Tirreni di proprietà della madre, è assegnata alla ricorrente che vi abita unitamente al minore.
In proposito si ricorda che la disciplina della casa familiare è dettata dall'art. 337 sexies c.c. che prevede che il “godimento” della casa familiare sia attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e che della assegnazione “il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporto economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Deve, poi, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore del figlio, dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c.
La norma de qua, difatti, prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando il materiale probatorio acquisito, tra cui la documentazione prodotta dalle parti e gli accertamenti compiuti.
Orbene dalla documentazione de qua risulta che la ricorrente svolge attività di lavoratore dipendente con una retribuzione mensile di € 1800,00 circa. Ella ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito di €
30427,00, per l'anno 2020 di € 31180,00, per l'anno 2021 di € 31671,00 e per l'anno 2022 di €
33066,00. Ella è piena proprietaria dell'immobile in Cava dè tirreni sul quale grava un mutuo con rata mensile di € 850,00 circa. È proprietaria di auto ed ha un conto corrente a lei intestato con una giacenza discreta (€ 30000,00 circa).
Il resistente è piccolo imprenditore, come idraulico. È proprietario di una casa ad Amalfi con relativo garage, oltre a diverse comproprietà per la quota di 1/3 di beni immobili ad Amalfi con i fratelli pervenutegli dalla successione materna.
Ha dichiarato per l'anno 2018 un reddito di € 63.481,00 e per l'anno 2019 un reddito di € 73865,00.
Per la casa acquistata in Amalfi paga una rata di mutuo mensile di € 377,17.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale, considerando il tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale e, dunque, le accresciute esigenze per il minore (quale fatto notorio), ritiene il Tribunale di dover determinare dalla presente pronuncia la somma di € 600,00 a titolo di mantenimento per il minore che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, ciascun genitore dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], uniti in matrimonio in data 29.6.11 in Amalfi;
[...]
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ciascuno dei genitori potrà nei tempi di permanenza con il minore assumere da solo ogni decisione di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indiritto concordato. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
- dispone che i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai Persona_1 genitori di comune accordo tenendo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sè il figlio minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16;30 alle 21;00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore;
il figlio minore trascorrerà il fine settimana con pernotto (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 21:00 (ora solare/ora legale) della domenica comprensivo della cena e durante il periodo non scolastico dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 (ora solare/ora legale) della domenica comprensivo di cena;
durante il periodo delle festività Natalizie, di Fine Anno e Pasquali il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- determina dalla presente pronuncia in € 600,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per il figlio che il resistente è tenuta a corrispondere al resistente entro il
5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amalfi per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio dell'8.4.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi