Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2022, proposto da LA AR LI MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. PVA/ L/N/2020/101825 Area VI – SUI emesso il 29/11/2021 dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Varese, con il quale veniva disposta l'archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare della domanda di emersione dal lavoro irregolare, inoltrata ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, in favore del ricorrente signor MA LA AR LI dal datore di lavoro e di ogni atto prodromico, successivo o comunque collegato allo stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 1.7.2020 la signora ZI SA inviava alla Prefettura di Varese, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lett. c), del d.l. n. 34/2020, istanza di conclusione del rapporto di “lavoro domestico” con il signor LA AR LI MA cittadino egiziano (protocollata al n. 2020/101825).
Lo Sportello Unico della Prefettura di Varese convocava le parti per l’espletamento degli incombenti volti ad accertare i requisiti di legge nelle seguenti date: 23.7.2021, 7.9.2021, 18.10.2021.
Poiché il lavoratore non si presentava presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) senza alcuna ragione, in data 29.10.2021 il datore di lavoro (nuovamente convocato) comunicava alla Prefettura di rinunciare all’istanza a causa della irreperibilità del lavoratore.
In seguito, il datore di lavoro, con comunicazione del 4.11.2021 rivolta all’INPS, dichiarava che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio in data 1.11.2020 e che era cessato in data 1.7.2021.
La Prefettura con provvedimento del 29.11.2021 adottava l'archiviazione della istanza atteso che il lavoratore risultava “irreperibile”.
Il signor LA AR LI MA ha impugnato il provvedimento del 29.11.2021 per difetto di un’adeguata motivazione e per eccesso di potere in quanto l’atto non dimostra che l’amministrazione ha preso in considerazione “tutti i documenti forniti prima e nel corso dell'istruttoria”. Inoltre, “non è possibile porre a sostegno del provvedimento prefettizio, la sola ed unica, e per di più meramente presunta, irreperibilità del lavoratore a causa della quale è stata licenziato”. Infine evidenzia che “i lavoratori in attesa di conclusione della procedura di emersione che perdono il lavoro possono essere assunti anche da altri datori di lavoro o chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione” e che “nel caso in cui non ci sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore … è previsto che possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Il Ministero dell’interno ha depositato in giudizio la documentazione posta a fondamento del provvedimento gravato e ha svolto in resistenza attività difensionale.
Con ordinanza n. 344 del 17.3.2022, la Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari.
All’udienza del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia va inquadrata all’interno della seguente cornice normativa.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 103 cit. “1. Al fine di … favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro … possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri” presenti nel territorio italiano all'8 marzo 2020.
Il comma 15 dell’art. 103 cit. stabilisce che “15. Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.
Il comma 16 dell’art. 15 cit. prevede che “16. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all' interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Dunque, il legislatore ha previsto la possibilità di istaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro con persone straniere già “presenti sul territorio nazionale” consentendo al contempo al lavoratore di ottenere il “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.
L’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione è tuttavia subordinata all’accertamento di alcuni presupposti e alla convocazione delle parti presso lo SUI “per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”, con l’avvertenza che la “mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.
Il provvedimento di archiviazione del procedimento a causa della “mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo” ha natura vincolata. Spetta alla parte che intende contestare il presupposto del potere di archiviazione allegare e mostrare che la mancata presentazione presso lo SUI è avvenuta per giustificato motivo.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto al proprio indirizzo di residenza tre convocazioni presso la SUI dove non si è presentato senza aver mai indicato le ragioni di impedimento. Né, del resto, nel corso nel giudizio parte ricorrente ha fornito una documentata ragione idonea a giustificare la sua assenza in sede di convocazione presso la SUI, limitandosi ad affermare che nel mese di ottobre 2021 si era allontanato dal posto di lavoro per motivi di salute non dimostrati.
D’altronde, non può neppure invocarsi la disciplina di cui all’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro in essere abilita lo straniero a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione “per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.
La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che si sia instaurato un regolare rapporto di lavoro il quale poi sia cessato per varie ragioni. Si tratta di un’ipotesi diversa da quella riguardante il caso di specie dove il rapporto con il datore di lavoro non si è ancora instaurato a causa della mancata presenza del ricorrente presso lo SUI e comunque per a seguito della rinuncia all’istanza di costituzione del rapporto di lavoro presentata dal datore di lavoro.
Dunque, la Questura, preso atto della mancata volontaria presenza del ricorrente in sede di SUI, ha disposto l’archiviazione dell’istanza di regolarizzazione richiamando la ragione dell’archiviazione, motivando in questo modo, sufficientemente, il provvedimento negativo.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO