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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 22.3.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Romano
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 16
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) accertato che, in relazione al rapporto di apprendistato intercorso tra la ricorrente
ed il signor tra il 7.1.2020 ed il 14.10.2021 non sussiste alcun CP_2
inadempimento imputabile al datore di lavoro dell'obbligo formativo in violazione dell'art. 47 comma 1 DLgs 81/2015, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 41220240000019881000 formato il 9.2.2024 dall' Sede CP_1
di Trento;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che le sanzioni civili applicate dall' CP_1
in relazione alle differenze contributive vanno determinate in applicazione di quanto previsto della lettera a) dell'art. 116 comma 8 Legge 23.12.2000, n. 388 e non di
quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma 8, condannando, di conseguenza,
l' a rideterminare l'importo delle sanzioni civili;
CP_1
3) condannare l' a rifondere al ricorrente le spese di causa (diritti, onorari, CP_1
spese) oltre al contributo previdenziale, all'Iva se dovuta ed al rimborso del contributo previdenziale di € 43,00”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito: pagina 2 di 16 rigettarsi il ricorso in opposizione e tutte le domande ivi formulate nei confronti dell' in quanto infondato e infondate, con conferma dell'avviso di addebito CP_1
impugnato e con conseguente condanna della parte opponente al pagamento delle
somme ivi indicate, ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta.
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 la domanda proposta dalla società ricorrente
La società propone opposizione ex art. 24 Parte_1
d.lgs. 26.2.1999, n. 46 ed ex art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in data 9.2.2024 sub n. 412 2024 CP_1
0000019881 000 (doc. 1 fasc. ric.), notificato in data 15.2.2024 e avente a oggetto contributi previdenziali in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili, in relazione al periodo gennaio 2020 – ottobre 2021, per complessivi €
12.794,88.
§2 le ragioni della decisione
1. i fatti sottesi alle pretese avanzate dall' mediante l'avviso di addebito CP_1
opposto
E' incontestato che l' pone a fondamento delle pretese avanzate con l'avviso di CP_1
addebito qui opposto i fatti individuati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022 001771/DDL, elevato dall' presso sede di Trento in data CP_3 CP_1
9.11.2022, che risulta richiamato nello stesso avviso di addebito. pagina 3 di 16 Il contenuto di detto verbale è il seguente (limitatamente a quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia):
“Con segnalazione proveniente dall'Agenzia del Lavoro, Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese, Ufficio Formazione e Sviluppo dell'Occupazione inviata con prot. 5178/24.6 - 2020.6 al CP_ Servizio Lavoro della P.a.T. e da questi comunicato a questo Istituto, veniva segnalato alI , per le valutazioni di competenza contributiva, il mancato adempimento dell'obbligo formativo in relazione al dipendente , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._1
assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dalla ditta Parte_1
in data 07/01/2020.
[...]
A seguito di tale segnalazione si è proceduto ad effettuare in data 16/05/2022 un accesso ispettivo nei confronti della ditta, che effettua attività di commercio autovetture, presso la sede legale in
Mezzolombardo, Via Trento 35/A….
In esito alla verifica è emerso che il lavoratore IC VG - assunto con contratto di apprendistato dal 07/01/2020 al 14/10/2021, data in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento per giusta causa - non ha effettuato la prevista formazione.
Il contratto di apprendistato è stato attivato per acquisire la qualifica di commesso di vendita, inquadrato al quarto livello del CCNL del settore Terziario. Dal punto di vista retributivo il contratto prevedeva l'inquadramento dell'apprendista al sesto livello del CCNL per i primi 18 mesi, ed al quinto livello per i successivi 18 mesi.
Nel corso del primo anno di lavoro l'apprendista avrebbe dovuto completare il corso di formazione per apprendisti di durata pari a 32 ore. Tale adempimento, tuttavia, non è stato ottemperato.
Come già comunicato nella nota dell'Agenzia per il Lavoro, il lavoratore, in accordo con il datore di lavoro, ha incaricato per la formazione l'Ente Bilaterale Artigianato Trentina, sottoscrivendo il piano formativo individuale in data 13/04/2021. La formazione avrebbe dovuto essere erogata mediante voucher entro il 06/01/2021 ovvero a carico della ditta datrice di lavoro entro il 06/09/2021. Il pagina 4 di 16 lavoratore ha invece trasmesso all'amministrazione la richiesta del voucher in data 11/09/2021, allorché entrambi i termini erano scaduti.
Al riguardo deve osservarsi che la ditta datrice di lavoro non ha adempiuto adeguatamente il dovere di verifica circa la formazione svolta dall'apprendista.
Si segnala, per completezza, che dalla lettura del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo inviati allo scrivente, non risulta neppure l'indicazione del tutor aziendale che avrebbe dovuto verificare la coerenza del percorso formativo assegnato all'apprendista.
Stante la cessazione del rapporto di lavoro in data 14/10/2021 l'apprendista non ha definitivamente potuto effettuare la formazione obbligatoria prevista per la tipologia contrattuale.
Conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo formativo è che il lavoratore deve essere considerato qualificato sin dall'inizio del rapporto di lavoro, essendo decaduto il beneficio contributivo relativo al contratto di apprendistato che è tipicamente a causa mista, prevedendo l'obbligo lavorativo assieme a quello formativo.
A tal riguardo, pertanto, con il presente atto si procede all'addebito della maggiore contribuzione dovuta per il lavoratore IC VG considerandolo lavoratore qualificato sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
In particolare, la retribuzione imponibile verrà ricalcolata secondo con riferimento al quarto livello del CCNL sulla base dei dati di presenza e delle voci retributive contenuti sul Libro Unico del
Lavoro per il periodo lavorato.
Il dettaglio del ricalcato della retribuzione imponibile è contenuto nell'allegata tabella relativa agli
2020 e 2021.
All'imponibile così determinato verrà applicata l'aliquota prevista per la qualifica di dipendente ordinario, e detratto quanto dichiarato dalla ditta nelle denunce Uniemens in relazione alla qualifica di apprendista.
Il dettaglio della maggiore contribuzione dovuta è contenuto nell'allegato Prospetto di pagina 5 di 16 Regolarizzazione Contributiva, che forma parte integrante del presente atto.
Con il presente atto sono inoltre addebitate le sanzioni civili per il mancato pagamento della corretta contribuzione alle scadenze previste dalla legge. Sono inoltre aggiornate le denunce
Uniemens del dipendente con le caratteristiche contributive ordinarie ed i nuovi imponibili previdenziali…”.
2. il thema decidendum
a)
Alla luce delle allegazioni e deduzioni svolte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi il
thema decidendum consiste nello stabilire se – in relazione al rapporto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 15.6.2015, n. 81, costituito tra la società datrice qui ricorrente e il lavoratore Parte_1 CP_2
mediante il contratto stipulato in data 7.1.2020 (doc. 1 fasc. ric.) – risulti integrata la fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs. 81/2015, secondo cui: “In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui
egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalità' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza
tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo
di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione”.
Con riferimento ad altra norma (art. 53 d.lgs. 10.9.2003, n. 276 previgente, ma di contenuto pressoché identico), la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 21.1.2013 ha condivisibilmente osservato che essa “evidenzia il duplice
pagina 6 di 16 requisito della esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell'obiettivo formativo”.
b)
In punto obblighi formativi nell'ambito del rapporto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81/2015 il comma 3 di questa norma dispone:
“La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di
lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta
formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi
ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista”;
l'“Avviso”, allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 924 del 3.7.2020 e modificato dalla deliberazione della stessa Giunta n. 1603 del 16.10.2020, ha disposto, al punto 14, penultimo periodo, in relazione alla formazione pubblica esterna all'azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, che “le ore di formazione della prima annualità sono massimo 32 ore nel caso di rischio specifico basso”);
il contratto di apprendistato, stipulato in data 7.1.2020 da
[...]
con il lavoratore prevedeva: Parte_1 CP_2
“Durata della formazione: il periodo formativo dell'apprendistato ha una durata di 36 mesi e termina pertanto il 06/01/2023…
Formazione: la durata complessiva della formazione professionalizzante sarà effettuata
con le modalità e con le tempistiche indicate nel piano formativo individuale allegato
virgola che costituisce parte integrante del presente contratto.
Il referente per l'apprendistato è …. (tutore)”; pagina 7 di 16 nel piano formativo era convenuto:
“La formazione indicata nel presente piano formativo e quella da testare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore a 180 ore medie annue….
articolazione e modalità di erogazione della formazione:
On the job
Affiancamento
Formazione in azienda e in aula”.
c)
Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022 001771/DDL, elevato in data
9.11.2022, l'ispettore ha ritenuto che la società Controparte_4 [...]
non avesse adempiuto gli obblighi su di essa incombenti in qualità Parte_1
di datrice di lavoro:
1) di “verifica circa la formazione svolta dall'apprendista”, per quanto concerne la formazione
“in aula” (ossia all'esterno dell'azienda), che nel primo anno del rapporto di lavoro consisteva nella frequenza di un corso di formazione per apprendisti di durata pari a
32 ore (seppur non espressamente specificato, appare evidente il riferimento alla prescrizione ex punto 14, penultimo periodo dell'“Avviso” cit. già menzionato);
2) di indicare nel contratto di apprendistato e nel relativo piano formativo il nominativo del “tutor aziendale che avrebbe dovuto verificare la coerenza del percorso formativo assegnato all'apprendista”.
3. in ordine all'asserito inadempimento dell'obbligo di “verifica circa la formazione svolta dall'apprendista”
a)
pagina 8 di 16 In proposito l' deduce che come segnalato dall'Agenzia del lavoro della Provincia CP_1
Autonoma nella nota del 30.9.2021 prot. S178/24.6.-2020.6, pervenuta Parte_2
all'Istituto dal Servizio Lavoro della stessa Provincia mediante nota del 2.11.2021 prot.
N. S021/787879/24.1/1/MaC (doc. 1 fasc. conv.):
α
la formazione esterna riguardante il primo anno di lavoro avrebbe dovuto essere erogata mediante voucher entro il 7.1.2021 ovvero a carico della società datrice entro il 7.9.2021;
l'assunto è corretto in considerazione che il rapporto di apprendistato de quo è iniziato il
7.1.2020 e alla luce delle previsioni contenute al punto 14 del predetto “Avviso”, secondo cui: “L'obbligo della formazione annuale e assolto con la frequenza delle ore previste nel corso dei 12 mesi di riferimento, calcolati dalla data di assunzione… la formazione di base e trasversale obbligatoria svolta successivamente ai 12 mesi di riferimento …
ancorché non finanziabile dal voucher di agenzia del lavoro, può essere riconosciuto
quale attività formativa analoga a quella pubblica se rispetta i seguenti requisiti: a) il
relativo costo deve essere totalmente pagato dall'azienda; b) deve essere completata entro gli 8 mesi successivi ai periodi sopra indicati…”;
β in data 13.4.2021 il lavoratore IC VG, “in accordo” con la società datrice ha incaricato per la formazione esterna Parte_1
(formazione pubblica di base e trasversale) l'EBAT - Ente Bilaterale Artigianato
Trentina, sottoscrivendo il piano formativo individuale;
la circostanza emerge dalla documentazione prodotta dall' sub doc. 1; CP_1
γ
solo in data 11.9.2021 il lavoratore IC VG ha trasmesso all'Agenzia del lavoro la richiesta del voucher; pagina 9 di 16 la circostanza emerge dalla documentazione prodotta dall' sub doc. 1. CP_1
b)
Alla luce delle previsioni ex punto 14 dell'“Avviso” cit. menzionate sub α, la formazione esterna avrebbe potuta essere erogata da EBAT, essendo il relativo incarico stato conferito a EBAT entro venti mesi a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro
(7.9.2021), ma il relativo costo avrebbe dovuto essere “totalmente pagato dall'azienda”
datrice, risalendo il conferimento di detto incarico a data successiva al primo anno dell'inizio del rapporto (7.1.2021).
Ciò nonostante, affinché la formazione potesse essere erogata da EBAT, il lavoratore avrebbe comunque dovuto presentare all'Agenzia del Lavoro la richiesta CP_2
di assegnazione di voucher.
Infatti la teste ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro alle dipendenze di EBAT dal 2017 con mansioni di impiegata.
E' vera la circostanza di cui al cap. 5 di parte ricorrente, che mi viene letto (“vero che l'avvio dei corsi di formazione per l'apprendista relativi al primo anno di CP_2
apprendistato poteva avvenire solo dopo che il lavoratore avesse completato la procedura di registrazione ai corsi”).
Specifico ulteriormente che la partecipazione del lavoratore ai corsi di formazione organizzati da EBAT esige l'adempimento pregresso di due incombenti.
In primo luogo, il datore di lavoro e il lavoratore devono conferire a EBAT l'incarico di svolgimento dei corsi integranti la formazione esterna all'azienda; a tal fine, viene
sottoscritto, da parte del datore, del lavoratore e di EBAT, un atto di conferimento dell'incarico.
Nella vicenda in esame, tale incombente è stato adempiuto in relazione alla prima
annualità; ciò è avvenuto nel mese di aprile 2021; riconosco nel documento che mi viene pagina 10 di 16 esibito (doc. 1 – allegato alla comunicazione del Servizio Lavoro), la lettera di CP_1
conferimento incarico relativo alla prima annualità.
Tale atto è stato redatto, come emerge documentalmente, il 13 aprile 2021, e quindi entro il termine prescritto di 20 mesi dall'assunzione, ossia entro l'8 settembre 2021.
Preciso che EBAT accoglie il conferimento dell'incarico solo nell'ipotesi in cui la
richiesta di datore e lavoratore sia presentata tempestivamente, ossia non troppo a
ridosso dalla scadenza del termine previsto dalla normativa provinciale di riferimento
(20 mesi dall'assunzione dell'apprendista); considerato che, nella vicenda in esame,
EBAT ha accolto la richiesta di conferimento dell'incarico afferente allo svolgimento
della formazione esterna, ciò significa che detta richiesta era stata presentata
tempestivamente.
Il secondo incombente è costituito dalla richiesta, da parte del lavoratore, al Fondo
Sociale Europeo, dell'emissione del buono formativo, che viene curata dall'Agenzia del
Lavoro; a tal fine il lavoratore deve collegarsi a un sito, farsi identificare mediante
SPID, e compilare la maschera che gli si presenta.
Si tratta di incombente che deve essere adempiuto dal lavoratore apprendista, il quale, solo in casi particolari, può delegare l'EBAT.
Di contro, non può essere surrogato da condotte del datore di lavoro.”
Vengono esibiti al teste i documenti nn. 9 e 10 di parte ricorrente, il teste dichiara:
“Alla luce della documentazione che mi viene esibita e che ho redatto personalmente,
posso dire che, alla data del 23 agosto 2021, nella vicenda in esame il lavoratore
apprendista non aveva ancora adempiuto il secondo incombente che ho più sopra CP_2
illustrato.
Detto lavoratore lo ha fatto, ma in epoca successiva alla scadenza del suddetto termine di
venti mesi dalla data di assunzione, ossia dopo il 8 settembre 2021. pagina 11 di 16 Per questa ragione, l'Agenzia del Lavoro ha negato al lavoratore l'emissione del buono
formativo.
La mancata tempestiva esecuzione di tale secondo incombente da parte del lavoratore, ha impedito che l'incarico di svolgimento della formazione esterna, conferito nell'aprile
2021 dal datore e dal lavoratore a EBAT, avesse attuazione”.
In riferimento a questa deposizione è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, considerato che non appare compiutamente chiarito se il secondo incombente menzionato dal teste , vale a dire la richiesta di emissione del buono Testimone_1
formativo da parte dell'Agenzia del Lavoro, potesse essere adempiuta entro il termine di mesi venti dall'assunzione, come sembra emergere sia dalla deposizione di Tes_1
sia dalla documentazione proveniente da EBAT e prodotta sub doc. 9 e 10, o se invece, come sembra risultare dalla comunicazione dell'Agenzia del Lavoro prot. n. S178/24.6-
2020.6, dovesse essere adempiuto entro il termine di mesi dodici dall'assunzione, dispone l'audizione di un rappresentante dell'Agenzia del Lavoro a chiarimenti della comunicazione prot. n. S178/24.6-2020.6…”.
All'udienza del 17.12.2024 è stata sentita la teste quale Testimone_2
“rappresentante dell'Agenzia del Lavoro”, che, “in riferimento alla nota Agenzia del
Lavoro prot. N. S178/24.6-2020.6”, ha dichiarato:
“Nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico venga effettuato dopo la scadenza del termine annuale a decorrere dall'inizio del rapporto, il costo della formazione viene
posto a carico del datore di lavoro.
pagina 12 di 16 Ciò nonostante, il lavoratore è tenuto a richiedere all'Agenzia del Lavoro l'assegnazione di un voucher che, peraltro, l'Agenzia del Lavoro non versa, dato che il costo della formazione, come ho detto, rimane a carico del datore di lavoro”.
Risulta così compiutamente accertato che la formazione pubblica esterna all'azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, riguardo al primo anno del rapporto di lavoro, non si è potuta erogare per il fatto che il lavoratore CP_2
ha presentato all'Agenzia del Lavoro la richiesta di assegnazione di voucher oltre il termine massimo entro il quale detta formazione poteva essere erogata (20 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro ossia entro il 7.9.2021, mentre il lavoratore ha presentato quella richiesta solo in data 11.9.2021).
Tale incombente non avrebbe potuto essere espletato dalla società datrice qui convenuta,
come hanno precisato i testi escussi.
L'ispettore nel corso della sua deposizione, ha dichiarato: Controparte_4
“Ho ritenuto, nel verbale di accertamento del 9.11.2022, pag. 3, che “la ditta datrice di lavoro non ha adempiuto adeguatamente il dovere di verifica circa la formazione svolta dall'apprendista”, in quanto la datrice non ha prodotto atti di sollecito e/o di irrogazione di sanzioni disciplinari.”
Vengono esibiti al teste i docc. 8, 9, 10 e 11 di parte ricorrente, il teste dichiara:
“In merito ai docc. sub 8, non mi consta che la società datrice li abbia messi a disposizione di nel corso dell'attività ispettiva. CP_1
Di contro, ciò è avvenuto in riferimento ai docc. 9, 10 e 11.”.
Orbene, se i documenti sub 9 e 10 riguardano solleciti inviati al lavoratore da EBAT e non dalla società datrice, il doc. 11 concerne, invece, una lettera del 26.8.2021, inviata dalla società datrice a EBAT, sottoscritta dal lavoratore e avente il CP_2
seguente tenore: pagina 13 di 16 “Con la presente siamo a comunicare che il dipendente (che ci legge in CP_2
copia) non ha adempiuto alla creazione dello Spid richiesto da voi per completare l'iter burocratico e dare inizio alla sua formazione.
A partire dal 27/05/2021 abbiamo sollecitato più e più volte il signor a fornirci tale CP_2
documentazione senza nessun risultato.
Pertanto Vi informiamo che l'inadempienza non è dovuta alla nostra società, ma al dipendente per questo motivo qualsiasi sanzione amministrativa non potrà essere addebitata alla scrivente società ma esclusivamente al sign.re ”. CP_2
Quindi non è corretto l'assunto dell'ispettore secondo cui “la datrice non Controparte_4
ha prodotto atti di sollecito e/o di irrogazione di sanzioni disciplinari”.
In definitiva, deve ritenersi compiutamente accertato che la mancata erogazione della formazione pubblica esterna all'azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, riguardo al primo anno del rapporto di apprendistato, non è imputabile alla società all'epoca datrice (difettando Parte_1
così uno dei requisiti costitutivi della fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs.
81/2015), essendo, di contro, riconducibile all'inerzia del lavoratore il CP_2
quale, nonostante le sollecitazioni ricevute sia dal datore che da EBAT, non ha tempestivamente presentato all'Agenzia del Lavoro la richiesta di assegnazione di
voucher, incombente questo che rappresentava uno dei presupposti necessari affinché
EBAT potesse erogare detta formazione.
3. in ordine alla mancata indicazione del nominativo del “tutor aziendale” nel contratto di apprendistato e nel relativo piano formativo
Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022 001771/DDL del 9.11.2022
l'ispettore di evidenzia che la società datrice Controparte_4 Parte_1
pagina 14 di 16 ha omesso di indicare nel contratto di apprendistato e nel relativo Parte_1
piano formativo il nominativo del “tutor aziendale che avrebbe dovuto verificare la coerenza del percorso formativo assegnato all'apprendista”.
Tuttavia in memoria di costituzione la difesa dell' ha correttamente e lealmente CP_1
svolto il condivisibile assunto secondo cui si tratta di “una mancanza non determinante in sé”; infatti rappresenta una circostanza inidonea, di per sé sola, a integrare la fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs. 81/2015.
4. conclusioni
In definitiva – alla luce delle statuizioni che precedono (quindi senza la necessità di stabilire se nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi afferenti la formazione pubblica esterna e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali si fosse perfezionata la fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs. 81/2015, tenendo presente la diversa portata precettiva di questa norma rispetto a quella ex art. 16 co. 2, primo periodo L. 24.6.1997, n. 196 (“Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni
contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli
apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente”) – deve essere dichiarata, in accoglimento dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 e dell'art. 30 D.L. 78/2010, dalla società ricorrente l'insussistenza delle Parte_1
pretese avanzate dall' mediante l'avviso di addebito emesso in data 9.2.2024 sub CP_1
n. 412 2024 0000019881 000 e notificato in data 15.2.2024.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 26.2.1999, n.
46 e dell'art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122, dalla società ricorrente dichiara l'insussistenza delle Parte_1
pretese avanzate dall' mediante l'avviso di addebito emesso in data 9.2.2024 CP_1
sub n. 412 2024 0000019881 000 e notificato in data 15.2.2024.
2. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente in opposizione, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del
15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 13 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 22.3.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Romano
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 16
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) accertato che, in relazione al rapporto di apprendistato intercorso tra la ricorrente
ed il signor tra il 7.1.2020 ed il 14.10.2021 non sussiste alcun CP_2
inadempimento imputabile al datore di lavoro dell'obbligo formativo in violazione dell'art. 47 comma 1 DLgs 81/2015, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 41220240000019881000 formato il 9.2.2024 dall' Sede CP_1
di Trento;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che le sanzioni civili applicate dall' CP_1
in relazione alle differenze contributive vanno determinate in applicazione di quanto previsto della lettera a) dell'art. 116 comma 8 Legge 23.12.2000, n. 388 e non di
quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma 8, condannando, di conseguenza,
l' a rideterminare l'importo delle sanzioni civili;
CP_1
3) condannare l' a rifondere al ricorrente le spese di causa (diritti, onorari, CP_1
spese) oltre al contributo previdenziale, all'Iva se dovuta ed al rimborso del contributo previdenziale di € 43,00”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito: pagina 2 di 16 rigettarsi il ricorso in opposizione e tutte le domande ivi formulate nei confronti dell' in quanto infondato e infondate, con conferma dell'avviso di addebito CP_1
impugnato e con conseguente condanna della parte opponente al pagamento delle
somme ivi indicate, ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta.
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 la domanda proposta dalla società ricorrente
La società propone opposizione ex art. 24 Parte_1
d.lgs. 26.2.1999, n. 46 ed ex art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in data 9.2.2024 sub n. 412 2024 CP_1
0000019881 000 (doc. 1 fasc. ric.), notificato in data 15.2.2024 e avente a oggetto contributi previdenziali in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili, in relazione al periodo gennaio 2020 – ottobre 2021, per complessivi €
12.794,88.
§2 le ragioni della decisione
1. i fatti sottesi alle pretese avanzate dall' mediante l'avviso di addebito CP_1
opposto
E' incontestato che l' pone a fondamento delle pretese avanzate con l'avviso di CP_1
addebito qui opposto i fatti individuati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022 001771/DDL, elevato dall' presso sede di Trento in data CP_3 CP_1
9.11.2022, che risulta richiamato nello stesso avviso di addebito. pagina 3 di 16 Il contenuto di detto verbale è il seguente (limitatamente a quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia):
“Con segnalazione proveniente dall'Agenzia del Lavoro, Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese, Ufficio Formazione e Sviluppo dell'Occupazione inviata con prot. 5178/24.6 - 2020.6 al CP_ Servizio Lavoro della P.a.T. e da questi comunicato a questo Istituto, veniva segnalato alI , per le valutazioni di competenza contributiva, il mancato adempimento dell'obbligo formativo in relazione al dipendente , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._1
assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dalla ditta Parte_1
in data 07/01/2020.
[...]
A seguito di tale segnalazione si è proceduto ad effettuare in data 16/05/2022 un accesso ispettivo nei confronti della ditta, che effettua attività di commercio autovetture, presso la sede legale in
Mezzolombardo, Via Trento 35/A….
In esito alla verifica è emerso che il lavoratore IC VG - assunto con contratto di apprendistato dal 07/01/2020 al 14/10/2021, data in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento per giusta causa - non ha effettuato la prevista formazione.
Il contratto di apprendistato è stato attivato per acquisire la qualifica di commesso di vendita, inquadrato al quarto livello del CCNL del settore Terziario. Dal punto di vista retributivo il contratto prevedeva l'inquadramento dell'apprendista al sesto livello del CCNL per i primi 18 mesi, ed al quinto livello per i successivi 18 mesi.
Nel corso del primo anno di lavoro l'apprendista avrebbe dovuto completare il corso di formazione per apprendisti di durata pari a 32 ore. Tale adempimento, tuttavia, non è stato ottemperato.
Come già comunicato nella nota dell'Agenzia per il Lavoro, il lavoratore, in accordo con il datore di lavoro, ha incaricato per la formazione l'Ente Bilaterale Artigianato Trentina, sottoscrivendo il piano formativo individuale in data 13/04/2021. La formazione avrebbe dovuto essere erogata mediante voucher entro il 06/01/2021 ovvero a carico della ditta datrice di lavoro entro il 06/09/2021. Il pagina 4 di 16 lavoratore ha invece trasmesso all'amministrazione la richiesta del voucher in data 11/09/2021, allorché entrambi i termini erano scaduti.
Al riguardo deve osservarsi che la ditta datrice di lavoro non ha adempiuto adeguatamente il dovere di verifica circa la formazione svolta dall'apprendista.
Si segnala, per completezza, che dalla lettura del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo inviati allo scrivente, non risulta neppure l'indicazione del tutor aziendale che avrebbe dovuto verificare la coerenza del percorso formativo assegnato all'apprendista.
Stante la cessazione del rapporto di lavoro in data 14/10/2021 l'apprendista non ha definitivamente potuto effettuare la formazione obbligatoria prevista per la tipologia contrattuale.
Conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo formativo è che il lavoratore deve essere considerato qualificato sin dall'inizio del rapporto di lavoro, essendo decaduto il beneficio contributivo relativo al contratto di apprendistato che è tipicamente a causa mista, prevedendo l'obbligo lavorativo assieme a quello formativo.
A tal riguardo, pertanto, con il presente atto si procede all'addebito della maggiore contribuzione dovuta per il lavoratore IC VG considerandolo lavoratore qualificato sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
In particolare, la retribuzione imponibile verrà ricalcolata secondo con riferimento al quarto livello del CCNL sulla base dei dati di presenza e delle voci retributive contenuti sul Libro Unico del
Lavoro per il periodo lavorato.
Il dettaglio del ricalcato della retribuzione imponibile è contenuto nell'allegata tabella relativa agli
2020 e 2021.
All'imponibile così determinato verrà applicata l'aliquota prevista per la qualifica di dipendente ordinario, e detratto quanto dichiarato dalla ditta nelle denunce Uniemens in relazione alla qualifica di apprendista.
Il dettaglio della maggiore contribuzione dovuta è contenuto nell'allegato Prospetto di pagina 5 di 16 Regolarizzazione Contributiva, che forma parte integrante del presente atto.
Con il presente atto sono inoltre addebitate le sanzioni civili per il mancato pagamento della corretta contribuzione alle scadenze previste dalla legge. Sono inoltre aggiornate le denunce
Uniemens del dipendente con le caratteristiche contributive ordinarie ed i nuovi imponibili previdenziali…”.
2. il thema decidendum
a)
Alla luce delle allegazioni e deduzioni svolte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi il
thema decidendum consiste nello stabilire se – in relazione al rapporto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 15.6.2015, n. 81, costituito tra la società datrice qui ricorrente e il lavoratore Parte_1 CP_2
mediante il contratto stipulato in data 7.1.2020 (doc. 1 fasc. ric.) – risulti integrata la fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs. 81/2015, secondo cui: “In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui
egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalità' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza
tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo
di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione”.
Con riferimento ad altra norma (art. 53 d.lgs. 10.9.2003, n. 276 previgente, ma di contenuto pressoché identico), la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 21.1.2013 ha condivisibilmente osservato che essa “evidenzia il duplice
pagina 6 di 16 requisito della esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell'obiettivo formativo”.
b)
In punto obblighi formativi nell'ambito del rapporto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81/2015 il comma 3 di questa norma dispone:
“La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di
lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta
formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi
ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista”;
l'“Avviso”, allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 924 del 3.7.2020 e modificato dalla deliberazione della stessa Giunta n. 1603 del 16.10.2020, ha disposto, al punto 14, penultimo periodo, in relazione alla formazione pubblica esterna all'azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, che “le ore di formazione della prima annualità sono massimo 32 ore nel caso di rischio specifico basso”);
il contratto di apprendistato, stipulato in data 7.1.2020 da
[...]
con il lavoratore prevedeva: Parte_1 CP_2
“Durata della formazione: il periodo formativo dell'apprendistato ha una durata di 36 mesi e termina pertanto il 06/01/2023…
Formazione: la durata complessiva della formazione professionalizzante sarà effettuata
con le modalità e con le tempistiche indicate nel piano formativo individuale allegato
virgola che costituisce parte integrante del presente contratto.
Il referente per l'apprendistato è …. (tutore)”; pagina 7 di 16 nel piano formativo era convenuto:
“La formazione indicata nel presente piano formativo e quella da testare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore a 180 ore medie annue….
articolazione e modalità di erogazione della formazione:
On the job
Affiancamento
Formazione in azienda e in aula”.
c)
Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022 001771/DDL, elevato in data
9.11.2022, l'ispettore ha ritenuto che la società Controparte_4 [...]
non avesse adempiuto gli obblighi su di essa incombenti in qualità Parte_1
di datrice di lavoro:
1) di “verifica circa la formazione svolta dall'apprendista”, per quanto concerne la formazione
“in aula” (ossia all'esterno dell'azienda), che nel primo anno del rapporto di lavoro consisteva nella frequenza di un corso di formazione per apprendisti di durata pari a
32 ore (seppur non espressamente specificato, appare evidente il riferimento alla prescrizione ex punto 14, penultimo periodo dell'“Avviso” cit. già menzionato);
2) di indicare nel contratto di apprendistato e nel relativo piano formativo il nominativo del “tutor aziendale che avrebbe dovuto verificare la coerenza del percorso formativo assegnato all'apprendista”.
3. in ordine all'asserito inadempimento dell'obbligo di “verifica circa la formazione svolta dall'apprendista”
a)
pagina 8 di 16 In proposito l' deduce che come segnalato dall'Agenzia del lavoro della Provincia CP_1
Autonoma nella nota del 30.9.2021 prot. S178/24.6.-2020.6, pervenuta Parte_2
all'Istituto dal Servizio Lavoro della stessa Provincia mediante nota del 2.11.2021 prot.
N. S021/787879/24.1/1/MaC (doc. 1 fasc. conv.):
α
la formazione esterna riguardante il primo anno di lavoro avrebbe dovuto essere erogata mediante voucher entro il 7.1.2021 ovvero a carico della società datrice entro il 7.9.2021;
l'assunto è corretto in considerazione che il rapporto di apprendistato de quo è iniziato il
7.1.2020 e alla luce delle previsioni contenute al punto 14 del predetto “Avviso”, secondo cui: “L'obbligo della formazione annuale e assolto con la frequenza delle ore previste nel corso dei 12 mesi di riferimento, calcolati dalla data di assunzione… la formazione di base e trasversale obbligatoria svolta successivamente ai 12 mesi di riferimento …
ancorché non finanziabile dal voucher di agenzia del lavoro, può essere riconosciuto
quale attività formativa analoga a quella pubblica se rispetta i seguenti requisiti: a) il
relativo costo deve essere totalmente pagato dall'azienda; b) deve essere completata entro gli 8 mesi successivi ai periodi sopra indicati…”;
β in data 13.4.2021 il lavoratore IC VG, “in accordo” con la società datrice ha incaricato per la formazione esterna Parte_1
(formazione pubblica di base e trasversale) l'EBAT - Ente Bilaterale Artigianato
Trentina, sottoscrivendo il piano formativo individuale;
la circostanza emerge dalla documentazione prodotta dall' sub doc. 1; CP_1
γ
solo in data 11.9.2021 il lavoratore IC VG ha trasmesso all'Agenzia del lavoro la richiesta del voucher; pagina 9 di 16 la circostanza emerge dalla documentazione prodotta dall' sub doc. 1. CP_1
b)
Alla luce delle previsioni ex punto 14 dell'“Avviso” cit. menzionate sub α, la formazione esterna avrebbe potuta essere erogata da EBAT, essendo il relativo incarico stato conferito a EBAT entro venti mesi a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro
(7.9.2021), ma il relativo costo avrebbe dovuto essere “totalmente pagato dall'azienda”
datrice, risalendo il conferimento di detto incarico a data successiva al primo anno dell'inizio del rapporto (7.1.2021).
Ciò nonostante, affinché la formazione potesse essere erogata da EBAT, il lavoratore avrebbe comunque dovuto presentare all'Agenzia del Lavoro la richiesta CP_2
di assegnazione di voucher.
Infatti la teste ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro alle dipendenze di EBAT dal 2017 con mansioni di impiegata.
E' vera la circostanza di cui al cap. 5 di parte ricorrente, che mi viene letto (“vero che l'avvio dei corsi di formazione per l'apprendista relativi al primo anno di CP_2
apprendistato poteva avvenire solo dopo che il lavoratore avesse completato la procedura di registrazione ai corsi”).
Specifico ulteriormente che la partecipazione del lavoratore ai corsi di formazione organizzati da EBAT esige l'adempimento pregresso di due incombenti.
In primo luogo, il datore di lavoro e il lavoratore devono conferire a EBAT l'incarico di svolgimento dei corsi integranti la formazione esterna all'azienda; a tal fine, viene
sottoscritto, da parte del datore, del lavoratore e di EBAT, un atto di conferimento dell'incarico.
Nella vicenda in esame, tale incombente è stato adempiuto in relazione alla prima
annualità; ciò è avvenuto nel mese di aprile 2021; riconosco nel documento che mi viene pagina 10 di 16 esibito (doc. 1 – allegato alla comunicazione del Servizio Lavoro), la lettera di CP_1
conferimento incarico relativo alla prima annualità.
Tale atto è stato redatto, come emerge documentalmente, il 13 aprile 2021, e quindi entro il termine prescritto di 20 mesi dall'assunzione, ossia entro l'8 settembre 2021.
Preciso che EBAT accoglie il conferimento dell'incarico solo nell'ipotesi in cui la
richiesta di datore e lavoratore sia presentata tempestivamente, ossia non troppo a
ridosso dalla scadenza del termine previsto dalla normativa provinciale di riferimento
(20 mesi dall'assunzione dell'apprendista); considerato che, nella vicenda in esame,
EBAT ha accolto la richiesta di conferimento dell'incarico afferente allo svolgimento
della formazione esterna, ciò significa che detta richiesta era stata presentata
tempestivamente.
Il secondo incombente è costituito dalla richiesta, da parte del lavoratore, al Fondo
Sociale Europeo, dell'emissione del buono formativo, che viene curata dall'Agenzia del
Lavoro; a tal fine il lavoratore deve collegarsi a un sito, farsi identificare mediante
SPID, e compilare la maschera che gli si presenta.
Si tratta di incombente che deve essere adempiuto dal lavoratore apprendista, il quale, solo in casi particolari, può delegare l'EBAT.
Di contro, non può essere surrogato da condotte del datore di lavoro.”
Vengono esibiti al teste i documenti nn. 9 e 10 di parte ricorrente, il teste dichiara:
“Alla luce della documentazione che mi viene esibita e che ho redatto personalmente,
posso dire che, alla data del 23 agosto 2021, nella vicenda in esame il lavoratore
apprendista non aveva ancora adempiuto il secondo incombente che ho più sopra CP_2
illustrato.
Detto lavoratore lo ha fatto, ma in epoca successiva alla scadenza del suddetto termine di
venti mesi dalla data di assunzione, ossia dopo il 8 settembre 2021. pagina 11 di 16 Per questa ragione, l'Agenzia del Lavoro ha negato al lavoratore l'emissione del buono
formativo.
La mancata tempestiva esecuzione di tale secondo incombente da parte del lavoratore, ha impedito che l'incarico di svolgimento della formazione esterna, conferito nell'aprile
2021 dal datore e dal lavoratore a EBAT, avesse attuazione”.
In riferimento a questa deposizione è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice, considerato che non appare compiutamente chiarito se il secondo incombente menzionato dal teste , vale a dire la richiesta di emissione del buono Testimone_1
formativo da parte dell'Agenzia del Lavoro, potesse essere adempiuta entro il termine di mesi venti dall'assunzione, come sembra emergere sia dalla deposizione di Tes_1
sia dalla documentazione proveniente da EBAT e prodotta sub doc. 9 e 10, o se invece, come sembra risultare dalla comunicazione dell'Agenzia del Lavoro prot. n. S178/24.6-
2020.6, dovesse essere adempiuto entro il termine di mesi dodici dall'assunzione, dispone l'audizione di un rappresentante dell'Agenzia del Lavoro a chiarimenti della comunicazione prot. n. S178/24.6-2020.6…”.
All'udienza del 17.12.2024 è stata sentita la teste quale Testimone_2
“rappresentante dell'Agenzia del Lavoro”, che, “in riferimento alla nota Agenzia del
Lavoro prot. N. S178/24.6-2020.6”, ha dichiarato:
“Nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico venga effettuato dopo la scadenza del termine annuale a decorrere dall'inizio del rapporto, il costo della formazione viene
posto a carico del datore di lavoro.
pagina 12 di 16 Ciò nonostante, il lavoratore è tenuto a richiedere all'Agenzia del Lavoro l'assegnazione di un voucher che, peraltro, l'Agenzia del Lavoro non versa, dato che il costo della formazione, come ho detto, rimane a carico del datore di lavoro”.
Risulta così compiutamente accertato che la formazione pubblica esterna all'azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, riguardo al primo anno del rapporto di lavoro, non si è potuta erogare per il fatto che il lavoratore CP_2
ha presentato all'Agenzia del Lavoro la richiesta di assegnazione di voucher oltre il termine massimo entro il quale detta formazione poteva essere erogata (20 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro ossia entro il 7.9.2021, mentre il lavoratore ha presentato quella richiesta solo in data 11.9.2021).
Tale incombente non avrebbe potuto essere espletato dalla società datrice qui convenuta,
come hanno precisato i testi escussi.
L'ispettore nel corso della sua deposizione, ha dichiarato: Controparte_4
“Ho ritenuto, nel verbale di accertamento del 9.11.2022, pag. 3, che “la ditta datrice di lavoro non ha adempiuto adeguatamente il dovere di verifica circa la formazione svolta dall'apprendista”, in quanto la datrice non ha prodotto atti di sollecito e/o di irrogazione di sanzioni disciplinari.”
Vengono esibiti al teste i docc. 8, 9, 10 e 11 di parte ricorrente, il teste dichiara:
“In merito ai docc. sub 8, non mi consta che la società datrice li abbia messi a disposizione di nel corso dell'attività ispettiva. CP_1
Di contro, ciò è avvenuto in riferimento ai docc. 9, 10 e 11.”.
Orbene, se i documenti sub 9 e 10 riguardano solleciti inviati al lavoratore da EBAT e non dalla società datrice, il doc. 11 concerne, invece, una lettera del 26.8.2021, inviata dalla società datrice a EBAT, sottoscritta dal lavoratore e avente il CP_2
seguente tenore: pagina 13 di 16 “Con la presente siamo a comunicare che il dipendente (che ci legge in CP_2
copia) non ha adempiuto alla creazione dello Spid richiesto da voi per completare l'iter burocratico e dare inizio alla sua formazione.
A partire dal 27/05/2021 abbiamo sollecitato più e più volte il signor a fornirci tale CP_2
documentazione senza nessun risultato.
Pertanto Vi informiamo che l'inadempienza non è dovuta alla nostra società, ma al dipendente per questo motivo qualsiasi sanzione amministrativa non potrà essere addebitata alla scrivente società ma esclusivamente al sign.re ”. CP_2
Quindi non è corretto l'assunto dell'ispettore secondo cui “la datrice non Controparte_4
ha prodotto atti di sollecito e/o di irrogazione di sanzioni disciplinari”.
In definitiva, deve ritenersi compiutamente accertato che la mancata erogazione della formazione pubblica esterna all'azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, riguardo al primo anno del rapporto di apprendistato, non è imputabile alla società all'epoca datrice (difettando Parte_1
così uno dei requisiti costitutivi della fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs.
81/2015), essendo, di contro, riconducibile all'inerzia del lavoratore il CP_2
quale, nonostante le sollecitazioni ricevute sia dal datore che da EBAT, non ha tempestivamente presentato all'Agenzia del Lavoro la richiesta di assegnazione di
voucher, incombente questo che rappresentava uno dei presupposti necessari affinché
EBAT potesse erogare detta formazione.
3. in ordine alla mancata indicazione del nominativo del “tutor aziendale” nel contratto di apprendistato e nel relativo piano formativo
Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022 001771/DDL del 9.11.2022
l'ispettore di evidenzia che la società datrice Controparte_4 Parte_1
pagina 14 di 16 ha omesso di indicare nel contratto di apprendistato e nel relativo Parte_1
piano formativo il nominativo del “tutor aziendale che avrebbe dovuto verificare la coerenza del percorso formativo assegnato all'apprendista”.
Tuttavia in memoria di costituzione la difesa dell' ha correttamente e lealmente CP_1
svolto il condivisibile assunto secondo cui si tratta di “una mancanza non determinante in sé”; infatti rappresenta una circostanza inidonea, di per sé sola, a integrare la fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs. 81/2015.
4. conclusioni
In definitiva – alla luce delle statuizioni che precedono (quindi senza la necessità di stabilire se nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi afferenti la formazione pubblica esterna e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali si fosse perfezionata la fattispecie ex art. 47 co. 1, primo periodo d.lgs. 81/2015, tenendo presente la diversa portata precettiva di questa norma rispetto a quella ex art. 16 co. 2, primo periodo L. 24.6.1997, n. 196 (“Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni
contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli
apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente”) – deve essere dichiarata, in accoglimento dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 e dell'art. 30 D.L. 78/2010, dalla società ricorrente l'insussistenza delle Parte_1
pretese avanzate dall' mediante l'avviso di addebito emesso in data 9.2.2024 sub CP_1
n. 412 2024 0000019881 000 e notificato in data 15.2.2024.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 26.2.1999, n.
46 e dell'art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122, dalla società ricorrente dichiara l'insussistenza delle Parte_1
pretese avanzate dall' mediante l'avviso di addebito emesso in data 9.2.2024 CP_1
sub n. 412 2024 0000019881 000 e notificato in data 15.2.2024.
2. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente in opposizione, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del
15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 13 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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