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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5203/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 16.4.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra (c.f rappresentata e difesa come da Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Maria Grazia Setta (cf ) el. Dom. C.F._2 presso lo studio del difensore in Roma viale Beethoven 52, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec:
fax 0688977717 appellante Email_1
E
n. Roma il 9/1/1962 (cf. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marcella Carciofali (cf ) e dall'Avv. Fabrizio C.F._4
De Paolis (cf giusta procura in atti, el. Dom. presso lo studio C.F._5 dei difensori in Roma via Federico Cesi 72 con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi , Email_2
fax 0623328540 appellato Email_3
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 10414/2019
Oggetto: mediazione Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha chiamato in giudizio per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 8.400,00 oltre IVA e interessi, a favore dell'attrice, a titolo di compenso per l'attività di mediazione prestata in suo favore con riferimento alla compravendita dell'immobile sito in Roma via Labicana n.35 della cui vendita era stato incaricato in data 30/9/2014 dalla sig.ra . Persona_1
Si costituivano gli opposti che chiedevano il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
In particolare l'attrice sosteneva di aver portato a termine il proprio incarico di mediazione in quanto in data 9/5/2015 riceveva la proposta di acquisto dell'immobile formulata dallo per il corrispettivo di €280.000,00, proposta che in data CP_1
11/5/2015 veniva accettata dalla venditrice ma alla quale non seguiva la stipula del preliminare per fatto addebitabile allo . CP_1
Si costituiva in primo grado lo il quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
dell'attrice deducendo di aver avuto solo contatti con tale che si Persona_2
presentava fin dall'inizio quale incaricato della vendita e forniva le informazioni sull'immobile, avendo incontrato la er la prima volta solo al momento della Pt_1
firma della proposta di acquisto, consegnando alla stessa la somma di €5.000,00.
Lo precisava di aver rifiutato la stipula del preliminare in quanto solo dopo la CP_1
firma della proposta riceveva la documentazione relativa all'immobile dalla quale emergeva la provenienza dello stesso da atti di donazione oltre che l'esistenza di irregolarità urbanistiche.
Con sentenza n. 10414/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda della on condanna dell'opponente alle spese di primo grado. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone la Pt_1
riforma con richiesta di condanna della controparte alle spese del doppio grado.
Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
All'udienza del 16/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la proposta di acquisto non avrebbe costituito tra le parti un vincolo giuridicamente rilevante in quanto si sarebbero verificate le due condizioni
(provenienza da donazioni e mancanza dell'abitabilità) cui sarebbe stata subordinata la validità della proposta di acquisto.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che non fa maturare il diritto alla provvigione la stipula del c.d.
“contratto preliminare di preliminare”, ovvero di quell'accordo con cui le parti - servendosi dei moduli predisposti dal mediatore- sottoscrivono una scrittura privata, così manifestando l'interesse alla stipula del contratto preliminare del definitivo e successivamente al perfezionamento dell'accordo definitivo.
Ciò, in quanto la conclusione dell' ”affare” che fa scattare il diritto alla provvigione si verifica quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che le abiliti ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c. o con il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
Si deve conseguentemente escludere il diritto alla provvigione se tra le parti si sia costituito solo un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come accade nel caso in cui sia stato stipulato un cd. "preliminare di preliminare" il quale, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, non legittima la parte ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare in forma specifica, o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, bensì soltanto ad invocare una responsabilità contrattuale risarcitoria verso la parte inadempiente (v. Cass. Sez. II n. 30083/2019, sez. VI n. 7781/2020, sez. II
n. 39377/2021, sez. VI n. 8879/2022, sez II n. 15559/2022, sez. III n. 22012/2023).
Orbene, nel caso in esame, avendo le parti sottoscritto solo la proposta di acquisto, peraltro condizionata all'assenza di precedenti atti di donazione dell'immobile ed alla regolarità urbanistica dello stesso, e la relativa accettazione e non avendo stipulato il contratto preliminare, unico strumento giuridico che abiliti all'esecuzione in forma specifica del negozio ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può ritenersi maturato il diritto
3 alla provvigione del mediatore, odierno appellante, con conseguente infondatezza dell'appello.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che laddove il contratto di mediazione anticipi il diritto alla provvigione ad un momento antecedente alla conclusione dell'affare, quale è ad esempio la stipula di un contratto preliminare di preliminare, tale clausola deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del medesimo Codice del
Consumo, così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti (Cass. sez. II, n. 9612/2023).
L'infondatezza dell'appello con riferimento al profilo inerente la maturazione del diritto alla provvigione da parte del mediatore è assorbente di ogni altra questione sollevata con riferimento alla mancata stipula del contratto preliminare da parte dello a CP_1
causa della provenienza dell'immobile da atto di donazione e della presenza di irregolarità urbanistiche dell'immobile oggetto di compravendita, in considerazione del fatto che oggetto del presente giudizio è soltanto la sussistenza o meno del diritto del mediatore alla provvigione, nonché delle istanze istruttorie formulate in via subordinata dalle parti.
Conclusivamente l'appello proposto da deve essere rigettato Parte_1
con conseguente conferma della sentenza n. 10414/2019 del Tribunale di Roma.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 5.201 ad €
26.000 sulla base del valore della causa (€ 8.400) dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione della causa, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 10414 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
4 a)rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza b)condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 oltre 15% per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA
c)condanna altresì l'appellante al pagamento di una somma pari Parte_1
al contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
Roma, li 24 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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