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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 553/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ORSA MARIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.223,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 il ricorrente in epigrafe impugnava il licenziamento comunicato con pec del 2.1.2025 e chiedeva, previa declaratoria di nullità del medesimo, la condanna del convenuto a reintegrarlo “nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, CP_1 ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio i convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il licenziamento impugnato è stato irrogato a seguito della condanna del ricorrente alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, euro 18.200,00 di multa ed interdizione dai pubblici uffici per anni
5; il ricorrente contesta il licenziamento per carenza di proporzionalità “sancito dall'art. 5 TUE e recepito dall'Ordinamento Italiano”.
Orbene, è inconferente il richiamo all'art. 5 del TUE che prevede “
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.
In materia disciplinare il principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata contemplato dall'art. 2106 c.c. a tenore del quale “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative]” viene esplicitato dalla contrattazione collettiva mediante la specifica previsione delle condotte sanzionabili e delle sanzioni irrogabili a seconda della gravità delle prime, costituendo peraltro un parametro di esplicazione concreta del principio di proporzionalità per le ipotesi non specificamente contemplate.
Nella fattispecie all'esame l'art. 25 del CCNL 2019-2021 prevede il licenziamento senza preavviso per “a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165 del 2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale); c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
Orbene, risulta pacifico ed emerge documentalmente che con sentenza della Sezione Prima della Corte di Appello di Palermo n. 4433/2022, divenuta irrevocabile in data 26.02.2023, il ricorrente è condannato per i seguenti reati:
1. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” (fatto commesso dall'1.07.2019 all'1.09.2019 in Palermo);
2. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e artt. 2, 4 e 7 della L. n. 895/1967 relativa al controllo delle armi
(fatto commesso dal 07.04.2020 al 05.05.2020 in Palermo);
3. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 699 c.p. rubricato “porto abusivo di armi” (fatto commesso il 05.05.2020 in Palermo);
4. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2, art. 699 c.p. rubricato “porto abusivo di armi” e art. 697
c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso dal 07.04.2020 al 05.05.2020 in Palermo);
5. art. 110 c.p. e art. 23 della L. n. 110/1975 riportante la disciplina sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (fatto commesso il 30.04.2020 in Palermo);
6. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 648 c.p. rubricato “ricettazione” (fatto commesso il
30.04.2020 in Palermo);
7. art. 110 c.p. e art. 697 c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso il
30.04.2020 in Palermo)
8. art. 110 c.p. e art. 697 c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso il
30.04.2020 in Palermo);
9. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 73 comma 1 e 4 del D.P.R. n. 309/1990 rubricato
“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” (fatto commesso il 30.04.2020 in Palermo);
10. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e art. 23 della L. n. 110/1975 riportante la disciplina sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (fatto commesso il 04.05.2020 in Palermo);
11. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 648 c.p. rubricato “ricettazione” (fatto commesso il 04.05.2020 in Palermo);
12. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e artt. 2 e 7 della L. n. 895/1967 relativa al controllo delle armi (fatto commesso il 25.05.2020 in Palermo);
13. art. 110 c.p. e art. 697 c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso il
25.05.2020 in Palermo);
14. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 648 c.p. rubricato “ricettazione” (fatto commesso in epoca anteriore o prossima al 25.05.2020 in Palermo).
L'art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 235/2012, richiamato dall'art. 25, comma 9, titolo II, lett. e), del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019 – 2021, si riferisce a coloro che “hanno riportato condanna definitiva per il delitto […] di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati”.
Deve quindi ritenersi integrata nella fattispecie all'esame vuoi l'ipotesi di cui all'art. 25 CCNL
2019/2021, comma 9, titolo II, lettera e), vuoi l'ipotesi di cui alla lettera c), essendo stati commessi i reati fuori servizio ma trattandosi di condotte che, in relazione alle mansioni di collaboratore scolastico specificamente espletate dal ricorrente, non consentono la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto proprio in ragione del contatto con gli studenti.
Infine, deve osservarsi che il ricorrente aveva già subito un altro procedimento disciplinare (cfr. doc. 1 e 8 del fascicolo di parte resistente).
Al cospetto delle superiori evidenze documentali, le prove orali richieste dal ricorrente, atteso il loro carattere valutativo e generico, non avrebbero potuto far ritenere insussistente la proporzionalità tra le condotte contestate e la sanzione irrogata, né tantomeno ciò emerge dall'ulteriore produzione documentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), non potendosi applicare l'art. 152 disp. att. c.p.c. relativo a giudici “promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 553/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ORSA MARIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.223,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 il ricorrente in epigrafe impugnava il licenziamento comunicato con pec del 2.1.2025 e chiedeva, previa declaratoria di nullità del medesimo, la condanna del convenuto a reintegrarlo “nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, CP_1 ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio i convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il licenziamento impugnato è stato irrogato a seguito della condanna del ricorrente alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, euro 18.200,00 di multa ed interdizione dai pubblici uffici per anni
5; il ricorrente contesta il licenziamento per carenza di proporzionalità “sancito dall'art. 5 TUE e recepito dall'Ordinamento Italiano”.
Orbene, è inconferente il richiamo all'art. 5 del TUE che prevede “
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.
In materia disciplinare il principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata contemplato dall'art. 2106 c.c. a tenore del quale “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative]” viene esplicitato dalla contrattazione collettiva mediante la specifica previsione delle condotte sanzionabili e delle sanzioni irrogabili a seconda della gravità delle prime, costituendo peraltro un parametro di esplicazione concreta del principio di proporzionalità per le ipotesi non specificamente contemplate.
Nella fattispecie all'esame l'art. 25 del CCNL 2019-2021 prevede il licenziamento senza preavviso per “a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165 del 2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale); c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
Orbene, risulta pacifico ed emerge documentalmente che con sentenza della Sezione Prima della Corte di Appello di Palermo n. 4433/2022, divenuta irrevocabile in data 26.02.2023, il ricorrente è condannato per i seguenti reati:
1. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” (fatto commesso dall'1.07.2019 all'1.09.2019 in Palermo);
2. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e artt. 2, 4 e 7 della L. n. 895/1967 relativa al controllo delle armi
(fatto commesso dal 07.04.2020 al 05.05.2020 in Palermo);
3. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 699 c.p. rubricato “porto abusivo di armi” (fatto commesso il 05.05.2020 in Palermo);
4. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2, art. 699 c.p. rubricato “porto abusivo di armi” e art. 697
c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso dal 07.04.2020 al 05.05.2020 in Palermo);
5. art. 110 c.p. e art. 23 della L. n. 110/1975 riportante la disciplina sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (fatto commesso il 30.04.2020 in Palermo);
6. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 648 c.p. rubricato “ricettazione” (fatto commesso il
30.04.2020 in Palermo);
7. art. 110 c.p. e art. 697 c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso il
30.04.2020 in Palermo)
8. art. 110 c.p. e art. 697 c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso il
30.04.2020 in Palermo);
9. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 73 comma 1 e 4 del D.P.R. n. 309/1990 rubricato
“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” (fatto commesso il 30.04.2020 in Palermo);
10. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e art. 23 della L. n. 110/1975 riportante la disciplina sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (fatto commesso il 04.05.2020 in Palermo);
11. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 648 c.p. rubricato “ricettazione” (fatto commesso il 04.05.2020 in Palermo);
12. art. 110 c.p., art. 81 c.p. e artt. 2 e 7 della L. n. 895/1967 relativa al controllo delle armi (fatto commesso il 25.05.2020 in Palermo);
13. art. 110 c.p. e art. 697 c.p. titolato “detenzione abusiva di armi” (fatto commesso il
25.05.2020 in Palermo);
14. art. 110 c.p., art. 81 c.p. comma 2 e art. 648 c.p. rubricato “ricettazione” (fatto commesso in epoca anteriore o prossima al 25.05.2020 in Palermo).
L'art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 235/2012, richiamato dall'art. 25, comma 9, titolo II, lett. e), del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019 – 2021, si riferisce a coloro che “hanno riportato condanna definitiva per il delitto […] di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati”.
Deve quindi ritenersi integrata nella fattispecie all'esame vuoi l'ipotesi di cui all'art. 25 CCNL
2019/2021, comma 9, titolo II, lettera e), vuoi l'ipotesi di cui alla lettera c), essendo stati commessi i reati fuori servizio ma trattandosi di condotte che, in relazione alle mansioni di collaboratore scolastico specificamente espletate dal ricorrente, non consentono la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto proprio in ragione del contatto con gli studenti.
Infine, deve osservarsi che il ricorrente aveva già subito un altro procedimento disciplinare (cfr. doc. 1 e 8 del fascicolo di parte resistente).
Al cospetto delle superiori evidenze documentali, le prove orali richieste dal ricorrente, atteso il loro carattere valutativo e generico, non avrebbero potuto far ritenere insussistente la proporzionalità tra le condotte contestate e la sanzione irrogata, né tantomeno ciò emerge dall'ulteriore produzione documentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), non potendosi applicare l'art. 152 disp. att. c.p.c. relativo a giudici “promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno