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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 851/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851/2022 R.G., promossa da
C.F. ), elettivamente domiciliato in Maida al Parte_1 C.F._1
Vico VIII° Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Tamara De Fazio, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio alla Via Firenze n. 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Pupo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore
Opposto contumace
avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03020229001543352000, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020120011496665000 e n. 03020130007138786000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n. 33020130000431356000 e n.
33020140000094014000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.07.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001543352000, notificata in data 8.07.2022, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020120011496665000 e n. 03020130007138786000, aventi ad oggetto contributi dovuti al nonché agli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n. CP_3
33020130000431356000 e n. 33020140000094014000, aventi ad oggetto contributi previdenziali
, eccependo: a) l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, quali atti CP_1 prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva per l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione delle somme pretese, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto alla riscossione.
2. In data 22.02.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria estraneità rispetto alle questioni concernenti vizi della procedura di riscossione dei crediti azionati, in quanto di competenza esclusiva dell' nonché unica responsabile nell'ipotesi di prescrizione e/o altro CP_4 motivo di perdita del credito sopravvenuti alla trasmissione del ruolo;
d) nel merito, la rituale notifica degli avvisi di addebito, specificando che l'avviso di addebito n. 33020140000094014000 era già stato impugnato nel procedimento di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020179004388336000 (R.G. 2124/2017), promosso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme e concluso con sentenza di rigetto n. 82/2022 del 18.03.2022; e) la conformità delle copie fotostatiche degli atti notificati agli originali analogici;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che i crediti azionati di competenza dell' , al momento della formazione del ruolo, non erano CP_1 prescritti;
evidenziava che, nella denegata ipotesi di prescrizione delle somme previdenziali, la stessa doveva intendersi maturata successivamente alla formazione del ruolo e, di conseguenza, la legittimazione passiva spettava solo all' CP_4
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del credito per responsabilità connesse alla gestione chiedeva di accertare l'assenza di responsabilità in capo all'Istituto opposto, con condanna al CP_4 pagamento delle spese di lite, nonché alla corresponsione degli importi di cui all'atto impugnato.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) il difetto di giurisdizione del Giudice adito CP_4 relativamente alla cartella n. 03020120011496665000 per la parte che attiene a tributi iscritti a ruolo dalla Camera di Commercio, nonché alle cartelle di pagamento n. 03020110021310210000, n.
03020120007410531000, n. 03020120014769962000, n. 03020130006002671000 e n.
03020140006654967000, afferenti a crediti di natura tributaria, con conseguente inammissibilità della domanda avversaria in parte qua; b) la rituale notifica delle cartelle esattoriali;
c) l'esclusiva competenza dell' per la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento CP_1 opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva che venisse dichiarata inammissibile e/o improcedibile l'opposizione, con conseguente rigetto della domanda nei confronti di CP_4
4. Con ordinanza depositata il 22.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti costituite hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell Controparte_3 il quale non ha inteso costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del
[...] pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
6. Prima di entrare nel merito della controversia, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'ente della riscossione, avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, in favore del Giudice tributario relativamente ai crediti di cui al “diritto annuale Camera di Commercio”, oltre che alla sanzione pecuniaria ed interessi, portati dalla cartella n. 03020120011496665000.
Tale eccezione deve essere disattesa poiché la domanda proposta da è limitata Parte_1 all'impugnativa dell'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti di natura previdenziale portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, per come si evince dall'esame del ricorso introduttivo del presente giudizio.
7. Ciò posto, dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 30.01.2025, CP_4 emerge che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001408075000 (avente ad oggetto contributivi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali relativi agli anni 2009 e 2011, oltre somme aggiuntive ed interessi), n. 33020130000431356000 (avente ad oggetto contributi IVS operai a tempo determinato-comp. individuali per gli anni 2010 e 2011, oltre somme aggiuntive ed interessi)
e n. 33020140000094014000 (avente ad oggetto contributi IVS operai a tempo determinato-comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2011 e 2012) risultano integralmente sgravati.
Ed invero, su sollecitazione del Tribunale, l' ha dedotto, con le note di trattazione scritta CP_4 depositate il 17.04.2025, che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n.
33020130000431356000 e n. 33020140000094014000 - essendo di importo residuo inferiore ad €
1.000 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - sono stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma CP_4
222 della L. n. 197/2022.
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_4 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n. 33020130000431356000 e n. 33020140000094014000. 8. Circoscrivendo, quindi, l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dal giova evidenziare CP_3 che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 26.07.2022 (e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'8.07.2022), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nello specifico, parte opponente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, né ancora il regime sanzionatorio applicato, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle n. 03020120011496665000 e n. 03020130007138786000.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dagli enti convenuti emerge che:
a) la cartella n. 03020120011496665000, avente ad oggetto le quote contributive relative agli CP_3 anni 2007, 2008 e 2009, è stata spedita con lettera raccomandata n. 67095379345-8 del 12.06.2012 ed è stata consegnata a mani di (qualificatasi come figlia del destinatario) in data CP_5
14.06.2012;
b) la cartella n. 03020130007138786000, avente ad oggetto le quote contributive relative CP_3 all'anno 2010, è stata spedita con lettera raccomandata n. 67107046287-5 del 5.04.2013 ed è stata consegnata a mani di (qualificatasi come figlia del destinatario) in data 08.04.2013. CP_5
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento al quale si riferiscono
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle carte di pagamento sopra richiamate;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione delle suddette cartelle esattoriali entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione delle cartelle), il credito contributivo sotteso agli atti impugnati è divenuto irretrattabile.
9. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, giova precisare che questi non si duole dell'intervenuta estinzione dei crediti in data antecedente alla notifica delle cartelle e degli avvisi a debito, ma assume che le somme iscritte a ruolo si siano prescritte per il mancato compimento di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la data di notifica degli atti prodromici, di cui assume essere stata omessa la notifica, e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Per quel che concerne i contributi dovuti al nelle note di trattazione scritta depositate il CP_3
30.01.2025 l' ha evidenziato che le cartelle n. Controparte_2
03020120011496665000 e n. 03020130007138786000 recano carico tuttora dovuto, come risulta dagli estratti di ruolo aggiornati al 30.01.2025, poiché la sospensione è stata revocata in data
30.04.2023.
Inoltre, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò posto, quanto alla cartella di pagamento n. 03020120011496665000, l' non ha dato prova CP_4 del compimento di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella (risalente al
14.06.2012) e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (8.07.2022), sicché i crediti vantati dal a titolo di quota contributiva anni 2007, 2008 e 2009 si sono estinti per intervenuta CP_3 prescrizione quinquennale.
Quanto, invece, alla cartella di pagamento n. 03020130007138786000, l' Controparte_2
ha interrotto il corso della prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti:
[...]
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179002934203000, inviata con lettera raccomandata n.
57303398322-1 del 29.11.2017, depositata presso la Casa comunale, come da avviso di deposito spedito con raccomandata n. 57303398322-1 del 29.11.2017, consegnata a mani del destinatario il
12.12.2017;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020199000707522000, inviata con lettera raccomandata n.
57324792796-8 ricevuta in data 6.07.2019 da dichiaratasi figlia dell'odierna opponente. CP_5
Ne consegue che, rispetto ai crediti dovuti al a titolo di quota contributiva anno 2010, portati CP_3 dalla succitata cartella di pagamento (notificata l'8.04.2013), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'odierna intimazione opposta (8.07.2022), posto che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica in data 12.12.2017 dell'intimazione di pagamento n. 03020179002934203000 e dalla notifica in data 6.07.2019 della successiva intimazione di pagamento n. 03020199000707522000 ed è, comunque, rimasto sospeso per complessivi 311 giorni nel vigore della normativa emergenziale.
10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere parzialmente accolta, con conseguente annullamento della cartella n. 03020120011496665000, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse vadano compensate tra tutte le parti, trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass.
Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024) e stante la reciproca soccombenza per quel che attiene ai crediti CP_3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
33020120001408075000, n. 33020130000431356000 e n. 33020140000094014000;
- dichiara estinte per intervenuta prescrizione le quote contributive di cui alla cartella esattoriale n.
03020120011496665000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo e dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento delle quote contributive di cui alla cartella esattoriale n. 03020130007138786000, sottesa all'intimazione CP_3 di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 27.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851/2022 R.G., promossa da
C.F. ), elettivamente domiciliato in Maida al Parte_1 C.F._1
Vico VIII° Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Tamara De Fazio, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio alla Via Firenze n. 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Pupo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore
Opposto contumace
avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03020229001543352000, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020120011496665000 e n. 03020130007138786000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n. 33020130000431356000 e n.
33020140000094014000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.07.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001543352000, notificata in data 8.07.2022, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020120011496665000 e n. 03020130007138786000, aventi ad oggetto contributi dovuti al nonché agli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n. CP_3
33020130000431356000 e n. 33020140000094014000, aventi ad oggetto contributi previdenziali
, eccependo: a) l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, quali atti CP_1 prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva per l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione delle somme pretese, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto alla riscossione.
2. In data 22.02.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria estraneità rispetto alle questioni concernenti vizi della procedura di riscossione dei crediti azionati, in quanto di competenza esclusiva dell' nonché unica responsabile nell'ipotesi di prescrizione e/o altro CP_4 motivo di perdita del credito sopravvenuti alla trasmissione del ruolo;
d) nel merito, la rituale notifica degli avvisi di addebito, specificando che l'avviso di addebito n. 33020140000094014000 era già stato impugnato nel procedimento di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020179004388336000 (R.G. 2124/2017), promosso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme e concluso con sentenza di rigetto n. 82/2022 del 18.03.2022; e) la conformità delle copie fotostatiche degli atti notificati agli originali analogici;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che i crediti azionati di competenza dell' , al momento della formazione del ruolo, non erano CP_1 prescritti;
evidenziava che, nella denegata ipotesi di prescrizione delle somme previdenziali, la stessa doveva intendersi maturata successivamente alla formazione del ruolo e, di conseguenza, la legittimazione passiva spettava solo all' CP_4
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del credito per responsabilità connesse alla gestione chiedeva di accertare l'assenza di responsabilità in capo all'Istituto opposto, con condanna al CP_4 pagamento delle spese di lite, nonché alla corresponsione degli importi di cui all'atto impugnato.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) il difetto di giurisdizione del Giudice adito CP_4 relativamente alla cartella n. 03020120011496665000 per la parte che attiene a tributi iscritti a ruolo dalla Camera di Commercio, nonché alle cartelle di pagamento n. 03020110021310210000, n.
03020120007410531000, n. 03020120014769962000, n. 03020130006002671000 e n.
03020140006654967000, afferenti a crediti di natura tributaria, con conseguente inammissibilità della domanda avversaria in parte qua; b) la rituale notifica delle cartelle esattoriali;
c) l'esclusiva competenza dell' per la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento CP_1 opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva che venisse dichiarata inammissibile e/o improcedibile l'opposizione, con conseguente rigetto della domanda nei confronti di CP_4
4. Con ordinanza depositata il 22.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti costituite hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell Controparte_3 il quale non ha inteso costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del
[...] pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
6. Prima di entrare nel merito della controversia, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'ente della riscossione, avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, in favore del Giudice tributario relativamente ai crediti di cui al “diritto annuale Camera di Commercio”, oltre che alla sanzione pecuniaria ed interessi, portati dalla cartella n. 03020120011496665000.
Tale eccezione deve essere disattesa poiché la domanda proposta da è limitata Parte_1 all'impugnativa dell'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti di natura previdenziale portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, per come si evince dall'esame del ricorso introduttivo del presente giudizio.
7. Ciò posto, dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 30.01.2025, CP_4 emerge che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001408075000 (avente ad oggetto contributivi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali relativi agli anni 2009 e 2011, oltre somme aggiuntive ed interessi), n. 33020130000431356000 (avente ad oggetto contributi IVS operai a tempo determinato-comp. individuali per gli anni 2010 e 2011, oltre somme aggiuntive ed interessi)
e n. 33020140000094014000 (avente ad oggetto contributi IVS operai a tempo determinato-comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2011 e 2012) risultano integralmente sgravati.
Ed invero, su sollecitazione del Tribunale, l' ha dedotto, con le note di trattazione scritta CP_4 depositate il 17.04.2025, che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n.
33020130000431356000 e n. 33020140000094014000 - essendo di importo residuo inferiore ad €
1.000 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - sono stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma CP_4
222 della L. n. 197/2022.
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_4 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33020120001408075000, n. 33020130000431356000 e n. 33020140000094014000. 8. Circoscrivendo, quindi, l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dal giova evidenziare CP_3 che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 26.07.2022 (e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'8.07.2022), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nello specifico, parte opponente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, né ancora il regime sanzionatorio applicato, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle n. 03020120011496665000 e n. 03020130007138786000.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dagli enti convenuti emerge che:
a) la cartella n. 03020120011496665000, avente ad oggetto le quote contributive relative agli CP_3 anni 2007, 2008 e 2009, è stata spedita con lettera raccomandata n. 67095379345-8 del 12.06.2012 ed è stata consegnata a mani di (qualificatasi come figlia del destinatario) in data CP_5
14.06.2012;
b) la cartella n. 03020130007138786000, avente ad oggetto le quote contributive relative CP_3 all'anno 2010, è stata spedita con lettera raccomandata n. 67107046287-5 del 5.04.2013 ed è stata consegnata a mani di (qualificatasi come figlia del destinatario) in data 08.04.2013. CP_5
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento al quale si riferiscono
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle carte di pagamento sopra richiamate;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione delle suddette cartelle esattoriali entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione delle cartelle), il credito contributivo sotteso agli atti impugnati è divenuto irretrattabile.
9. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, giova precisare che questi non si duole dell'intervenuta estinzione dei crediti in data antecedente alla notifica delle cartelle e degli avvisi a debito, ma assume che le somme iscritte a ruolo si siano prescritte per il mancato compimento di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la data di notifica degli atti prodromici, di cui assume essere stata omessa la notifica, e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Per quel che concerne i contributi dovuti al nelle note di trattazione scritta depositate il CP_3
30.01.2025 l' ha evidenziato che le cartelle n. Controparte_2
03020120011496665000 e n. 03020130007138786000 recano carico tuttora dovuto, come risulta dagli estratti di ruolo aggiornati al 30.01.2025, poiché la sospensione è stata revocata in data
30.04.2023.
Inoltre, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò posto, quanto alla cartella di pagamento n. 03020120011496665000, l' non ha dato prova CP_4 del compimento di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella (risalente al
14.06.2012) e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (8.07.2022), sicché i crediti vantati dal a titolo di quota contributiva anni 2007, 2008 e 2009 si sono estinti per intervenuta CP_3 prescrizione quinquennale.
Quanto, invece, alla cartella di pagamento n. 03020130007138786000, l' Controparte_2
ha interrotto il corso della prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti:
[...]
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179002934203000, inviata con lettera raccomandata n.
57303398322-1 del 29.11.2017, depositata presso la Casa comunale, come da avviso di deposito spedito con raccomandata n. 57303398322-1 del 29.11.2017, consegnata a mani del destinatario il
12.12.2017;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020199000707522000, inviata con lettera raccomandata n.
57324792796-8 ricevuta in data 6.07.2019 da dichiaratasi figlia dell'odierna opponente. CP_5
Ne consegue che, rispetto ai crediti dovuti al a titolo di quota contributiva anno 2010, portati CP_3 dalla succitata cartella di pagamento (notificata l'8.04.2013), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'odierna intimazione opposta (8.07.2022), posto che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica in data 12.12.2017 dell'intimazione di pagamento n. 03020179002934203000 e dalla notifica in data 6.07.2019 della successiva intimazione di pagamento n. 03020199000707522000 ed è, comunque, rimasto sospeso per complessivi 311 giorni nel vigore della normativa emergenziale.
10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere parzialmente accolta, con conseguente annullamento della cartella n. 03020120011496665000, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse vadano compensate tra tutte le parti, trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass.
Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024) e stante la reciproca soccombenza per quel che attiene ai crediti CP_3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
33020120001408075000, n. 33020130000431356000 e n. 33020140000094014000;
- dichiara estinte per intervenuta prescrizione le quote contributive di cui alla cartella esattoriale n.
03020120011496665000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo e dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento delle quote contributive di cui alla cartella esattoriale n. 03020130007138786000, sottesa all'intimazione CP_3 di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 27.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino