Decreto cautelare 17 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01394/2026REG.PROV.COLL.
N. 05753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5753 del 2025, proposto da
New Unity s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IC Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stock Point Snc di SA SA & C, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22496/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. ER IC RI e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente – titolare di un esercizio di vicinato del settore misto (alimentare e non alimentare) sito in Via Principe Amedeo – ha impugnato il provvedimento del 22.4.2024, n. rep. CA/68029/2024, con cui OM Capitale ha ordinato la chiusura dell’esercizio per 30 giorni, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della DAC n. 109/2023, recante il Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, OM Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 22496/24 il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato, e compensando le spese di lite.
Avverso tale statuizione giudiziale l’appellante ha interposto l’odierno gravame, lamentando l’ingiustizia della pronuncia appellata, relativamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite, nonché all’omissione di pronuncia sul rimborso del contributo unificato.
Ha chiesto pertanto, a parziale riforma della sentenza appellata, la condanna di OM Capitale al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nonché del contributo unificato. Il tutto con vittoria delle spese di appello.
Costituitasi in giudizio, OM Capitale ha dato atto dell’avvenuto rimborso del contributo unificato, e per il resto ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 5.2.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Prende atto il Collegio dell’avvenuto rimborso del contributo unificato da parte di OM Capitale, sicché su tale capo di domanda va dichiarata la cessazione della materia del contendere
3. Per il resto, l’appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 12 giugno 2024, n. 5265. In termini confermativi, ex alia, C.d.S, V, 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
4. Nel caso di specie, non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, avuto riguardo al carattere di novità delle questioni esaminate, involgenti il giudizio di proporzionalità dell’irrogata sanzione amministrativa.
Per tali ragioni, la pronuncia impugnata deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere esercitato in maniera non irragionevole.
5. Ne consegue il rigetto del relativo capo di appello.
6. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, e in parte lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LO GI LO TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
ER IC RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IC RI | LO GI LO TI |
IL SEGRETARIO