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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/07/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 26 luglio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 46 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 3 luglio 2025; letto il ricorso depositato in data 22 maggio 2025 da , nata a [...] l'11 Parte_1 gennaio 1968, C.F. , in proprio e in nome e per conto della figlia minore C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , entrambi Persona_1 C.F._2 residenti in [...]alla Contrada Piana San Bernardino 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Acconcia, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 22 maggio 2025 , sia in proprio sia in nome e per Parte_1 conto della minore ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi Persona_1 degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che la ricorrente è debitrice e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del
Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del
Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice (risulta che la percepisce un reddito medio mensile Pt_1 nell'ultimo triennio pari ad € 799,01, come attestato dalla relazione, e che la minore Per_1 non percepisce redditi;
il nucleo familiare è composto dalle sole ricorrenti;
ne consegue
[...] che può ritenersi congruo fissare la soglia necessaria al mantenimento secondo quanto richiesto) deve essere stabilito in € 1.500,00;
considerato che:
in ragione del fatto l'immobile oggetto di liquidazione risulta essere l'immobile di abitazione del nucleo familiare, vi sono i presupposti di cui all'art. 270 comma 2 lett. e) Codice della Crisi, affinché possa essere omesso l'ordine di rilascio dell'immobile in questione e la ricorrente sia autorizzata a viverci sino all'alienazione;
p.q.m.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di , nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, in proprio e in nome e per conto della minore nata C.F._1 Persona_1 a Ortona il 29 dicembre 2009, C.F. , entrambi residenti in [...]alla C.F._2
Contrada Piana San Bernardino 1;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, Avv. Diego Bracciale del
Foro di Chieti, con studio in Ortona alla via Caldora n. 2, salvo eventuali cause di incompatibilità;
ORDINA alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo l'immobile sito nel Comune di Orsogna e distinto al NCEU al foglio 11 particella 4244 sub. 8, che la ricorrente è autorizzata ad utilizzare fino alla vendita.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.; che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.500,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al
Liquidatore nominato.
Chieti, 26 luglio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 26 luglio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 46 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 3 luglio 2025; letto il ricorso depositato in data 22 maggio 2025 da , nata a [...] l'11 Parte_1 gennaio 1968, C.F. , in proprio e in nome e per conto della figlia minore C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , entrambi Persona_1 C.F._2 residenti in [...]alla Contrada Piana San Bernardino 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Acconcia, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 22 maggio 2025 , sia in proprio sia in nome e per Parte_1 conto della minore ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi Persona_1 degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che la ricorrente è debitrice e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del
Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del
Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice (risulta che la percepisce un reddito medio mensile Pt_1 nell'ultimo triennio pari ad € 799,01, come attestato dalla relazione, e che la minore Per_1 non percepisce redditi;
il nucleo familiare è composto dalle sole ricorrenti;
ne consegue
[...] che può ritenersi congruo fissare la soglia necessaria al mantenimento secondo quanto richiesto) deve essere stabilito in € 1.500,00;
considerato che:
in ragione del fatto l'immobile oggetto di liquidazione risulta essere l'immobile di abitazione del nucleo familiare, vi sono i presupposti di cui all'art. 270 comma 2 lett. e) Codice della Crisi, affinché possa essere omesso l'ordine di rilascio dell'immobile in questione e la ricorrente sia autorizzata a viverci sino all'alienazione;
p.q.m.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di , nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, in proprio e in nome e per conto della minore nata C.F._1 Persona_1 a Ortona il 29 dicembre 2009, C.F. , entrambi residenti in [...]alla C.F._2
Contrada Piana San Bernardino 1;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, Avv. Diego Bracciale del
Foro di Chieti, con studio in Ortona alla via Caldora n. 2, salvo eventuali cause di incompatibilità;
ORDINA alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo l'immobile sito nel Comune di Orsogna e distinto al NCEU al foglio 11 particella 4244 sub. 8, che la ricorrente è autorizzata ad utilizzare fino alla vendita.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.; che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.500,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al
Liquidatore nominato.
Chieti, 26 luglio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)