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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3458/2024 vertente
TRA
(C.F.: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
TIZIANA TROIANI.
Appellante
E
(C.F.: ), con gli avv.ti Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE MOSA e MAURO VENTURINO.
Appellata
CONCLUSIONI: Nelle note in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1746/2023 pubblicata il 25.07.2023 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha accertato la lesione della quota di legittima spettante all'attrice e Controparte_1 per l'effetto ha disposto che la predetta quota venga reintegrata dall'importo di euro
47.466,00 ; ha condannato il convenuto a versare l'importo predetto all'attrice CP_1
oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale;
ha condannato
[...] altresì il convenuto al pagamento delle spese legali a favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari e che ha liquidato in euro 570,00 per spese;
euro 850,00 per la fase di studio;
euro 650,00 per la fase introduttiva;
euro 950,00 per l'istruttoria e trattazione ed euro 1.500,00 per la fase decisionale;
oltre IVA, c.p.a e 15% per spese forfettarie;
ha disposto che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico del convenuto così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.
2.- deduce innanzitutto la nullità della notifica Parte_1 dell'atto di citazione e la conseguente rimessione in termini per l'appello per non aver mai avuto conoscenza effettiva del giudizio sebbene la notifica fosse “apparentemente perfezionata”.
Il motivo non ha pregio, dal momento che, dalla documentazione allegata dalla convenuta nell'odierno giudizio, risulta la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.) in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
A fronte della presunzione legale di conoscenza a nulla rileva la mancata conoscenza effettiva da parte dell'odierno appellante.
Conseguentemente, in mancanza di giustificati motivi per disporre la rimessione in termini, l'appello è tardivo.
La sentenza del Tribunale di Latina n. 1746 del 2023 è stata difatti pubblicata il
25.07.2023, mentre la citazione è stata depositata in data 27.06.2024 e dunque ben oltre lo spirare del termine semestrale stabilito dal 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello.
3.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e per l'effetto la sentenza del
Tribunale ordinario di Latina n. 1746 del 2023 deve essere confermata.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1746 del Parte_2
2023:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'appellata, liquidate in € 2800, per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29 gennaio 2025 Il Consigliere relatore
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3458/2024 vertente
TRA
(C.F.: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
TIZIANA TROIANI.
Appellante
E
(C.F.: ), con gli avv.ti Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE MOSA e MAURO VENTURINO.
Appellata
CONCLUSIONI: Nelle note in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1746/2023 pubblicata il 25.07.2023 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha accertato la lesione della quota di legittima spettante all'attrice e Controparte_1 per l'effetto ha disposto che la predetta quota venga reintegrata dall'importo di euro
47.466,00 ; ha condannato il convenuto a versare l'importo predetto all'attrice CP_1
oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale;
ha condannato
[...] altresì il convenuto al pagamento delle spese legali a favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari e che ha liquidato in euro 570,00 per spese;
euro 850,00 per la fase di studio;
euro 650,00 per la fase introduttiva;
euro 950,00 per l'istruttoria e trattazione ed euro 1.500,00 per la fase decisionale;
oltre IVA, c.p.a e 15% per spese forfettarie;
ha disposto che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico del convenuto così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.
2.- deduce innanzitutto la nullità della notifica Parte_1 dell'atto di citazione e la conseguente rimessione in termini per l'appello per non aver mai avuto conoscenza effettiva del giudizio sebbene la notifica fosse “apparentemente perfezionata”.
Il motivo non ha pregio, dal momento che, dalla documentazione allegata dalla convenuta nell'odierno giudizio, risulta la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.) in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
A fronte della presunzione legale di conoscenza a nulla rileva la mancata conoscenza effettiva da parte dell'odierno appellante.
Conseguentemente, in mancanza di giustificati motivi per disporre la rimessione in termini, l'appello è tardivo.
La sentenza del Tribunale di Latina n. 1746 del 2023 è stata difatti pubblicata il
25.07.2023, mentre la citazione è stata depositata in data 27.06.2024 e dunque ben oltre lo spirare del termine semestrale stabilito dal 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello.
3.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e per l'effetto la sentenza del
Tribunale ordinario di Latina n. 1746 del 2023 deve essere confermata.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1746 del Parte_2
2023:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'appellata, liquidate in € 2800, per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29 gennaio 2025 Il Consigliere relatore
Il Presidente