Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10061/2018 R.G., avente per oggetto:
“diritto di proprietà”;
TRA
,c.f. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Spina giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, c.f. , entrambi rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2
dall'Avv. Domenico Battiato,, rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. in persona Controparte_3 P.IVA_2
del pro tempore,rappresentata e difesa, Controparte_4
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Nicita e Nicola
Alleruzzo giusta procura in atti
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11 giugno 2018 il comune di conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Pt_1 [...]
e e chiedeva di dichiarare che esso ente era CP_1 CP_2
proprietario del tratto di terreno costituente relitto stradale della vecchia strazzera comunale “Praiola” in catasto al foglio 13, particella 667, e di conseguenza di dichiarare che i coniugi non Controparte_5
avevano alcun diritto sulla cosa e di condannarli al rilascio del bene e al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano Controparte_1
e e chiedevano il rigetto della domanda di controparte in CP_2
quanto avevano acquistato il bene dal legittimo proprietario la Provincia
Regionale, che con atto di compravendita del 3 agosto 2015, a rogito del Segretario Generale, aveva venduto il relitto ad essi convenuti;
in ogni caso, chiedevano di chiamare in causa la TR
, oggi , e chiedevano di essere
[...] Controparte_3
garantiti, in caso di accoglimento della domanda, con la condanna al restituzione del prezzo di acquisto e al risarcimento dei danni con la restituzione di tutte le somme spese per la bonifica dell'area, per un totale di euro 18.959,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_3
ed eccepiva l'improcedibilità dell'azione per il mancato
[...]
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di
2 essa parte;
in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda anche eventualmente di quella di garanzia.
Esperita la procedura di mediazione ed espletata consulenza tecnica di ufficio, all'udienza dell'1 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, va detto che la presente controversia non attiene alla proprietà della c.d. Strada 6 Praiola, che collega il comune di alla frazione di Carrubba e Praiola, bensì l'area Pt_1
sdemanializzata oggetto del contratto concluso tra l'odierna
[...]
e i coniugi convenuti . Controparte_3 Controparte_5
Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio, espletata nel presente procedimento, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, emerge che l'area per cui è causa fa parte dell'originaria trazzera e che la stessa non è da considerare come area relitta ma parte integrate e continuativa della stessa anche se non interessata da viabilità diretta (cfr. in particolare relazione depositata il 4 novembre 2024).
Infatti, nella relazione depositata il 27 luglio 2021 il consulente di ufficio ha evidenziato che l'area in oggetto era – prima cioè dell'acquisto dei congiugi – originariamente parte Controparte_5
integrante della sede stradale e si presentava parzialmente ricoperta da un manto bituminoso.
Il consulente ha fornito un'ampia spiegazione delle sue conclusioni riferendo di aver provveduto a sovrapporre lo stralcio del PRG con l'Aerofotogrammetria: l'immagine sovrapposta tra il PRG del 1976 e il
3 disegno vettoriale dell'aerofotogrammetria dei luoghi con la rappresentazione delle aree nello stato in cui si trovano oggi pone a comparazione e verifica i mutamenti che nel tempo il tratto stradale ha subito (cfr. fotografia di cui alla pag. 3 della relazione del 4 novembre
2024). Dalle sovrapposizioni e coloriture del ciano (Regia Trazzera) e del giallo (Strada 6 Praiola) risultano le diverse sagome dei tratti stradali oggetto di valutazione: risulta evidente, a dire del consulente di ufficio,
come la trazzera nella zona in questione, per quanto inizi e finisca in maniera coincidente, non sia pienamente sovrapponibile con quello della nuova Strada, in quanto il suo percorso era non rettilineo,
presumibilmente per necessità orografiche, ma curvilineo con la presenza di deviazioni e tornanti.
Indi, dall'ingrandimento delle fotografie (cfr. 4 della relazione del
4 novembre 2024), a dire del consulente «si può desumere che il raddrizzamento e l'allargamento della strada abbia in questa porzione generato due aree di risulta che furono inglobate dal nuovo sedime
stradale, aree interamente asfaltate (come desumibile dalle foto
acquisite in atti al fascicolo) … » (pag. 4 relazione cit.).
In definitiva, la Strada 6 Praiola, realizzata, a dire dello stesso comune di , dall'ESA (Ente Regionale per lo Sviluppo Pt_1
Agricolo), è stata realizzata al posto dell'originaria “regia trazzera”
inglobandola, in parte, e, per motivi di costruzione in modo rettilineo,
lasciandola in parte non destinata alla viabilità, ma comunque,
funzionale alla strada.
La prova della proprietà dell'originaria trazzera in capo al comune di non è stata fornita. Pt_1
4 Infatti, le cd. "regie trazzere"siciliane erano antichissime vie armentizie per il transito di greggi e mandrie, che con il tempo assunsero la funzione di importanti assi di comunicazione tra città, paesi e contrade.
La loro acquisizione al demanio aveva lo scopo di consentire ai pastori di transitarvi liberamente con i propri animali senza pagare nessun diritto di pedaggio ai possessori dei terreni attraversati.
A tal fine, esse sono state oggetto di una specifica disciplina normativa, che fa capo al R.D. 30.12.1923 n. 3244.
Con l'art. 1 del citato Decreto si è stabilito che “le trazzere di Sicilia
continuano ad essere di demanio pubblico dello Stato e passano dalla
dipendenza diretta del Ministero delle finanze a quella del Ministero delle politiche agricole e forestali”, fermo restando che quelli, tra essi, non più utilizzati o non più utili potrebbero essere oggetto di alienazione agli enti pubblici locali per la trasformazione in strade ordinarie o vicinali (art. 3 e ss. R.D. 3244/1923).
Già demanio pubblico dello Stato, le trazzere sono state assegnate al demanio pubblico della Regione in forza dell'art 32 dello Statuto.
Con la l.r. n. 39/1949 la Regione Sicilia all'art. 1 stabilisce che
“L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio
pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e
dell'industria armentizia, anche in rapporto ai programmi di
trasformazione fondiaria dei terreni espropriati a norma della legge
regionale 27 dicembre 1950, n. 104 ed ai programmi di opere straordinarie di cui alla L. 10 agosto 1950, n.646. …” e all'art. 2 “In relazione alle esigenze della viabilità rurale ed al grado di
5 intensificazione colturale conseguibile nelle singole zone, l'Assessorato
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato regionale per la
bonifica, determina i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la
trasformazione in rotabile o la sistemazione delle trazzere di cui all'art.
1”.
Ed effettivamente come anche ammesso dal di agli Pt_1 Pt_1
inizi degli anni '70 l'ESA (Ente regionale per lo Sviluppo Agricolo)
provvede alla trasformazione in rotabile della trazzera in questione, e alla realizzazione della Strada Priola 6 in modo rettilineo e accorpando anche questa area, non principalmente funzionale alla viabilità, area che, unitamente, a tutta la rete viaria restava appartenente al demanio regionale.
Con l'art. 13 della l.r. n. 1 del 02/01/1979 ai comuni risultano attribuiti solo le funzioni di mera vigilanza del demanio armentizio (art. 13: “In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai comuni le
competenze relative a: - vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;
…”); quindi, una disposizione diversa dal successivo art. 16, che statuisce che “In materia di lavori pubblici sono attribuite ai Comuni le competenze di finanziamento relative a:….
……costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a
verde, servizi del sottosuolo, compresi quelli igienici, ed impianti di illuminazione di interesse comunale;
…”.
Quindi, sul demanio armentizio ai comuni viene attribuita solo la vigilanza, che non fa assumere in capo ai medesimi diritti di alcun genere sul bene demaniale regionale che rimane in capo alla Regione.
6 In seguito con l.r. n 9 del 06/03/1986, sempre la Regione Sicilia, istituisce l'ente Provincia Regionale e ai sensi dell'art. 13 comma 3, assegna a quest'ultimo ente la gestione delle strade provinciali e delle
Regie Trazzere: “Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di
indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia
regionale provvede sulle seguenti materie: … 3) organizzazione del
territorio e tutela dell'ambiente: a) costruzione e manutenzione della
rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale,
rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto
previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio
1979, n. 1; …”
Indi, la vigilanza del demanio armentizio, prima, attribuita ai comuni, viene con la suddetta legge attribuita alla provincia regionale.
A seguito di ciò, come da documentazione allegata al fascicolo, in data 26/06/1993, come da ordine di servizio n 5482 del 07/06/1993 del direttore del 2° Servizio l'ing. , la provincia regionale Persona_1
redige verbale di consegna del tratto stradale al Capo Cantoniere
preposto.
L'art. 25 della l.r. n. 10 del 27/04/1999 (sostituito dall'art. 13 della
L.R. 4/2003, modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 9/2004
modificato e integrato dall'art. 14 della L.R. 17/2004 , e modificato dall'art. 55, comma 16, della L.R. 2/2007 ) stabilisce che “L'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla
legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto
come sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle
porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non
7 risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico”.
In definitiva, il comune di non ha indicato il titolo di Pt_1
provenienza del suolo dell'originaria regia trazzera;
né, peraltro, può farsi riferimento al suindicato art. 13 l. r. 4/2003 che al comma 7 e al comma 8 così recita: “7.Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in
consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite
dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche
rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come
regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito
decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del del 1968.” Pt_2
Infatti, questa area relitta non è accorpata di fatto ad un corpo stradale comunale, essendo pacifico – ed ammesso dallo stesso comune
– che il corpo stradale in questione è assunto in consistenza della
[...]
essendo incontestato che la Strada 6 è una Controparte_3
strada provinciale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, a prescindere dalla legittimità, o meno, della successiva attività posta in essere dalla
[...]
(sdemanializzazione dell'area in questione e CP_3
trasferimento a terzi dell'area de qua) e alla sussistenza, o meno, del vincolo imposto al momento dell'alienazione, trattandosi di questioni che esulano dal presente procedimento, comunque il Parte_1
non ha fornito la prova della proprietà del tratto di area in questione e,
8 pertanto, la domanda, relativa alla declaratoria di proprietà in capo al suddetto comune del tratto di terreno costituente relitto stradale della vecchia trazzera "Praiola ", in catasto al foglio 13, particella 667, deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del Pt_1
valore della controversia (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022 e ciò anche nei confronti del terzo chiamato considerato che «In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda
principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente
che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione
del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo» (Cass. n.
2520/2025).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
10061/2018 R.G.,
rigetta la domanda formulata dal . Parte_1
Condanna il al rimborso delle spese processuali Parte_1
nei confronti della parte convenuta e del terzo chiamato in causa, spese che liquida in favore di ciascuna delle due parti suindicate in complessivi euro 2.552,00 per compensi, di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 per
9 fase di trattazione/istruttoria, ed euro 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico del le spese di consulenza tecnica Parte_1
di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 17 maggio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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