Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1775/2022 promossa da:
(CF/Piva: ) con il patrocinio dell'Avv. PADULA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e con elezione di domicilio presso il suo studio in Agnone, Via San Lorenzo n. 1
-ATTORE OPPONENTE-
contro
(CF/Piva: ) con il patrocinio dell'Avv. FEDERICI PIERLUIGI CP_1 P.IVA_2
e con elezione di domicilio presso il di lui domicilio digitale all'indirizzo pec:
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-CONVENUTO OPPOSTO-
-
Oggetto: Vendita di cose mobili – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2024 depositate telematicamente il 16.10.2024, che richiamano le conclusioni dei precedenti scritti (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), in particolare:
“Voglia il Tribunale di Pesaro, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, -accertato il contenuto del contratto tra le parti concluso nell'anno 2019; -accertato che l'attività di autoinvio sudetta era nel contratto concluso nell'anno 2019 (e nel programma presupposto al contratto)
-accertato che nell'anno 2020 è intervenuta illecita modica sul programma ridetto, siccome unilaterale e clandestina e finalizzata alla trasformazione delle attività di auto invio da attività in esenzione ad attività extra ed a pagamento suppletivo e ciò in spregio rispetto al regime contrattuale vigente all'epoca della sottoscrizione;
-revochi il decreto ingiuntivo
n.469/2022 siccome illegittimo ed infondato , con vittoria di spese”.
Per parte convenuta opposta, conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del
23.10.2024 depositate telematicamente il 21.10.2024, in particolare:
“piaccia all.Ill.mo Giudice di pace di Milano, contrariis reiectis, In via principale rigettare la presente opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, e, per
l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 469/2022 (R.G. 1302/2022) emesso dal
Tribunale Ordinario di Pesaro, in data 06.06.2022 ed oggi opposto condannando Parte_1
(p. iva ), in 86081 Agnone (IS), zona artigianale Via G.Paolo II , in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. a pagare in favore della la somma CP_2 CP_1 pari ad € 30.110,57oltre interessi come da domanda le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1305,00 per compenso professionale, in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto condannare (p. iva , in 86081 Agnone Parte_1 P.IVA_1
(IS), zona artigianale Via G. Paolo II, in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2
pagamento della somma di Euro 30.110,57 in favore della per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 469/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro il
[...]
06.06.2022 nel procedimento R.G. n. 1302/2022 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 30.110,57 oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese di procedura come liquidate.
L'opponente deduceva di aver acquistato on line nel 2019 un pacchetto relativo a servizi di fatturazione elettronica, da utilizzarsi solo per importazione da file esterno in modo manuale e non automatico per importazione prima nota. In relazione a tale servizio venivano emesse le relative fatture (docc. da 2 a 5 in citazione) portanti una complessiva somma di € 189,10. Deduceva, altresì, che, a parità di utilizzo del servizio, emetteva per l'anno 2020/2021 la fattura n. 3751 CP_1 del 29.04.2021 di € 15.192,90 e per l'anno 2021/2022 la fattura n. 3838 del 29.04.2022 di € 14.887,17, fatture che venivano contestate e su cui venivano avanzate richieste di chiarimenti, mai resi.
L'opponente deduceva di aver chiesto a l'esibizione del contratto, ma anche tale CP_1
richiesta rimaneva inevasa. sosteneva, quindi, che, anche in forza di quanto Parte_1
riferito dalla sig.ra (per ) in sede di una conference call – di cui il file audio CP_3 CP_1
prodotto al doc. 10 – nel 2020 sarebbe intervenuta una modifica unilaterale e clandestina del programma che gestisce il servizio e che proprio in conseguenza di tale modifica ciò che nel 2019 era considerato utilizzo ordinario ed in esenzione, era divenuto successivamente utilizzo straordinario, passando quindi da servizio in esenzione a costo extra e determinando dei valori economici non rispondenti alla realtà.
All'esito della prima udienza di comparizione veniva dichiarata la contumacia della e CP_1 concessi i termini ex art. 183 cpc con rinvio all'udienza del 5.04.2023. Con provvedimento di pari data reso fuori udienza, veniva revocata la dichiarazione di contumacia, con rinvio per prima udienza di comparizione al 22.03.2023. al fine di verificare la bontà della notifica. Successivamente, a seguito di istanza di parte opponente, con provvedimento del 9.03.2023, confermata la bontà della notifica della citazione, si dichiarava la contumacia dell'opposto, si revocava il decreto del 14.12.2022 reso fuori udienza e si concedevano i termini ex art. 183 cpc, con rinvio all'udienza cartolare del
13.9.2023, con termine sino a tale data per note di trattazione scritta.
Nelle more dei termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, con comparsa di costituzione depositata l'11.05.2023 si costituiva in giudizio deducendo che il CP_1
contratto sottoscritto tra le parti prevedeva un servizio di generazione di fatture comprensivo di un pacchetto di n. 200 fatture, con possibilità di generare fatture extrasoglia. Deduceva, in particolare, che nel 2019 l'opponente utilizzava il gestionale per l'autoinvio di n. 143 fatture (ovvero CP_1 sotto la soglia delle 200 fatture), per l'anno 2020 di n. 13.481 fatture e per l'anno 2021 per autoinvio di n. 16.587 fatture, effettuando così autoinvii molto maggiori di quelli acquistati. Deduceva, quindi, la correttezza delle fatture di cui al monitorio. Veniva poi disconosciuto il valore probatorio della trascrizione in citazione e del file audio allegato relativi alla conference call tra e Parte_1
per il tramite della sig.ra non emergendo, comunque, dal contenuto della CP_1 CP_3
conversazione una qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa. Chiedeva, quindi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc e le note scritte per l'udienza cartolare precedentemente fissata, con ordinanza del 14.09.2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con rinvio all'udienza del 18.10.2023 per la decisione istruttoria. Sciolta la riserva assunta all'esito di tale udienza, si ammetteva la prova orale richiesta dall'opponente (limitatamente ai capitoli 1, 2 e 4) e si ordinava a parte opposta l'esibizione del contratto del 2019, riservando la decisione su ctu fonica e informatica all'esito di tale istruttoria e fissando udienza al 14.02.2024 per escussione testi. Espletata la prova testimoniale, all'esito di tale udienza, veniva dato atto che non era stato ancora depositato il contratto oggetto di ordine di esibizione, rinviando al 23.10.2024 per l'udienza, cartolare, di pc, con termine sino a 2 giorni prima per note di trattazione scritta.
Con ordinanza emessa il 24.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione e si concedevano i termini ridotti di 40+20 giorni, ex art. 190 c.p.c., stante la data di iscrizione risalente.
L'opposizione proposta da è da respingersi. Parte_1
in corso di causa deposita (doc. 3 della comparsa) file relativo ai consumi di CP_1 Parte_1
degli anni 2019, 2020 e 2021 (allegazione non specificatamente contestata da parte
[...]
opponente).
Per quanto riguarda l'anno 2019, dall'esame di tale allegazione emerge che l'opponente ha avuto un flusso selfsend complessivo di n. 143 fatture.
Nella fattura n. 2863 del 30.04.2020 prodotta dalla stessa opponente (doc. 5 in citazione) vi è una unica voce come descrizione del servizio: “200 FT - Dal 29/04/2020 al 28/04/2021”.
In merito agli anni 2020 e 2021, dal medesimo file allegato dall'opposta (doc. 3), emergono dei flussi selfsend molto più consistenti (per il 2020: 13.481 fatture;
per il 2021: 16.587 fatture).
Le fatture relative a tali annualità, azionate nel monitorio, a differenza di quella del 2020 di cui sopra, oltre alla voce 200 FT, relativa ai diversi periodi di riferimento, contengono altresì la voce “consumi”
(fattura n. 3751) ovvero “Extrasoglia” (fattura n. 3838). Nelle suddette voci viene indicato il numero preciso di fatture inviate/ricevute nel periodo di riferimento, con indicazione del prezzo unitario applicato a tale tipo di servizio.
Ebbene, esaminando le fatture in atti (sia quelle azionate in monitorio che quelle prodotte dall'opponente) nonché i dati emergenti dal file sui flussi di fatture prodotto dall'opposta, si evince che quando il flusso di fatture non superava quota 200, alle stesse veniva applicato un prezzo unitario di € 0,40; quando, invero, veniva superata tale soglia, veniva applicato un costo unitario a fattura di
€ 0,70.
Tale impostazione viene esplicitamente evidenziata nella comunicazione via mail del 5.05.2021 inviata da in risposta ad una richiesta di chiarimento di in punto alla fattura CP_1 Parte_1 portante la somma di € 15.192,90 (doc. 12 in memoria di replica). In particolare, nella sopradetta comunicazione si legge: “Le mail con la notifica di mancato pagamento che avete ricevuto si riferiscono alla fattura n. 3751/ZU relativa alla vostra sottoscrizione per un piano di Parte_2 sola ricezione di 200 fatture/anno. Oltre al costo base del piano, nell'importo è compreso il costo di
17686 fatture eccedenti le 200 fatture del piano sottoscritto. Ogni fattura eccedente il vostro piano viene addebitata a 0,70 EURO. Vi preghiamo di controllare i consumi dal vostro pannello in piattaforma. La fattura relativa all'altra vostra sottoscrizione per solo invio di fatture è stata invece regolarmente pagata”.
Il contenuto di tale comunicazione non veniva dettagliatamente contestato dall'opponente, che si limitava ad evidenziare: “abbiamo questo servizio attivo per l'import dal 2019 (ex import PN), guidandoci all'acquisto un vs tecnico, e non ci è mai stato fatturato nulla di simile”. Non veniva specificatamente contestato il conteggio ivi esplicitato né la descrizione del piano di ricezione di n.
200 fatture all'anno.
Vi è quindi una corrispondenza tra quanto portato dalle fatture in atti e quanto emerge dal file relativo ai consumi degli anni di riferimento.
Invero, parte opponente non ha dato fondamento alle proprie doglianze.
In particolare, la società opponente deduce che sia stata apportata una modifica (unilaterale e clandestina) dal fornitore sul programma che gestisce il servizio, modifica che, a parità di impiego, avrebbe determinato il passaggio da utilizzo ordinario del servizio ad utilizzo straordinario. Parte opponente trae tale assunto dal contenuto della conversazione di cui alla conference call del
15.04.2022, di cui alla traccia audio prodotta al doc. 10 e trascritta in atto di citazione.
Preliminarmente, si evidenzia che nella conversazione vengono usati termini quali “imp”, “exp”,
“econs” che non hanno riscontro né nel contatore né nelle fatture. Non si trova, quindi, un preciso collegamento tra quanto detto in tale sede sui detti argomenti con la questione di cui trattasi.
Ad ogni modo, nel testo del dialogo, come trascritto, tra ed il non si trovano precisi CP_3 Parte_1 riscontri di quanto affermato dall'opponente.
Ed anzi, in tale sede, la in risposta a quanto detto da un rappresentante del in CP_3 Parte_1 merito al contatore (“…quando è stato fatto il primo invio, l'abbiamo sempre fatto con econs con il contatore dopo un anno sempre fermo a zero…”) evidenzia che gli autoinvii dovevano risultare nel contatore, non riuscendosi a spiegare perché eventualmente non risultassero, tanto da offrirsi di richiedere alla fabbrica i contatori del 19 e 20 per valutare la situazione. Contatori che, prodotti in corso di causa, hanno evidenziato che tali invii erano stati effettivamente conteggiati anche per l'anno
2019 (n. 143 fatture), smentendo, di fatto che lo stesso fosse fermo a zero.
Sotto altro aspetto, non si può dedurre dal dialogo come trascritto una intervenuta modifica del programma che gestisce il servizio, come sostenuto dall'opponente. Non solo non c'è stata alcuna ammissione da parte della ma quest'ultima contraddice quanto detto sul punto dal CP_3 rappresentante del (“…ok perfetto questa è stata la modifica che è stata fatta nel 2020, Parte_1 ok…”) affermando che imp exp ed econs fossero due cose diverse.
Le risultanze che parte opponente vorrebbe trarre da tale conversazione sono state peraltro sconfessate in sede di escussione della teste all'udienza del 14.02.2024. CP_3
In risposta al capitolo 2 di parte opponente, con cui si chiedeva alla teste se, in tale conversazione, avesse confermato quanto sostenuto dai rappresentanti di in ordine alla Parte_1 intervenuta modifica sul programma in questione dopo il 2019, la stessa rispondeva “non è vero, non
è intervenuta la modifica;
il flusso delle fatture che sono state registrate nel contatore è sempre stato lo stesso senza alcuna modifica”. In risposta al capitolo 4, con cui veniva chiesto se il contenuto della trascrizione riproducesse le esatte parole proferite in sede di conference call, la teste rispondeva che
“…non rispecchia la conversazione..” ed ADR: “la conversazione è durata un'ora e mezza (ndr: contro i circa 5 minuti del file audio); nella call si è parlato del contatore ma nella trascrizione sembra che nel contatore ci sia un flusso che deve andare ad intaccarlo ma nell'azienda questo flusso non esiste (…) quello che leggo è solo una parte della lunga conversazione che c'è stata, non è
l'integrale conversazione (…) manca tutta la parte iniziale della call, dove si è andati ad esaminare specificatamente del contatore (…) manca la parte principale del discorso. Quindi nella trascrizione ci sono solo degli stralci che non riproducono il mio pensiero”.
Dalla escussione del teste non solo emerge che non vi era stata alcuna modifica del programma e del flusso di fatture, ma anche che “i contatti 2019/2020 e 2021 hanno un flusso self send, flusso che ha sempre intaccato il contatore senza alcuna modifica” (al cap. 4), non risultando, di contro, alcun flusso impexp nei contatori analizzati.
Non è stata raggiunta la prova della modifica sul programma che gestisce il servizio dedotta dall'opponente.
L'opponente deduce, altresì, che le condizioni di utilizzo del servizio da parte dello stesso sono state invariate nell'entità e nei volumi tra l'anno 2019, 2020 e 2021.
Invero, tale assunto non è stato provato. Dall'esame dei consumi risultanti dal file di parte opposta nonché dalle stesse fatture (come sopra specificato), si evince esattamente l'opposto, ovvero un utilizzo maggiore del servizio medesimo ed un diverso quantitativo di consumi.
deduce, altresì, che nel 2019 gli autoinvii erano in esenzione e che tali operazioni Parte_1
erano rimaste neutre dal punto di vista della spesa.
Tale circostanza rimane non provata. Dalle produzioni documentali in atti ovvero da quanto emerso in escussione testi non emerge nulla a sostegno di tale circostanza, che viene, anzi, smentita. Ciò che infatti emerge, come già evidenziato, è che era previsto un pacchetto di invio/ricezione di n.
200 fatture a cui veniva applicato un determinato costo. Al di sopra di tale quantitativo, per tale servizio veniva applicato un costo maggiore a fattura. Le fatture n. 2863/2020, n. 3751/2021 e
3838/2022 sono strutturate nel medesimo modo e con descrizione identica del servizio, con la differenza che nella prima non sono indicati costi extrasoglia in quanto, come da contatore dei consumi in atti, non è stata superata la detta soglia delle n. 200 fatture.
Irrilevante, infine, la circostanza che abbia utilizzato negli anni di riferimento Parte_1
altro gestionale (programma SAP) per la fatturazione elettronica con invio al sistema di interscambio
SDI. Non incide, infatti, su quanto emerso documentalmente e da escussione testi né è attinente al servizio di cui è causa, essendo servizio altro e diverso (il sistema di interscambio con l'Agenzia delle
Entrate non è mai emerso in corso di causa).
Tanto evidenziato, emerge come l'opponente, in quanto convenuto sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio, sullo stesso incombente, di provare i fatti impeditivi del diritto azionato e gli elementi di supporto alle proprie contestazioni.
L'inosservanza di parte opposta dell'ordine di esibizione del contratto, che, peraltro, non richiede la forma scritta, è da valutarsi come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
Nel caso di specie, vista la documentazione in atti nonché l'istruttoria orale, da un lato, e il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'opponente, dall'altro, si ritiene che la mancata esibizione del contratto non superi le risultanze probatorie raggiunte in corso di causa. “In tema di prove, non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art.
116, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Civ.Sent. n. 20104 del 18/09/2009).
Alla luce delle risultanze istruttorie, l'opposizione promossa da non può Parte_1
trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 469/2022 del 6.06.2022 dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 14.09.2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opponente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, Dott.ssa Sabrina Carbini, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
469/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro il 06.06.2022 nel procedimento R.G. n. 1302/2022;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite della Parte_1 CP_1 presente procedura che liquida complessivamente in € 6400,00,di cui € 1700,00 per la fase di studio,
1200 euro per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase istruttoria, euro 1700 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp.gen.
Così deciso in data 7.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini