Art. 2.
La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall' art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.
La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall' art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.