Articolo 2 della Legge 11 gennaio 1952, n. 33
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 febbraio 1952
Art. 2.
La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall' art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1952
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