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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/09/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2023 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Gentile Parte_1
opponente e
, in persona del RO legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott. Vincenzo Parrello e dott.ssa Rosaria Leuzzi ex art. 417-bis c.p.c. opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2023, in qualità di legale rappresentante Parte_1 della ditta “Chantilly di Ruga Annamaria” con sede legale in Sellia Marina (CZ), proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 134/2022 prot. n. 017695, emessa in data
12.12.2022 e notificata in data 21.12.2022, con la quale l' RO
ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di € 24.999,90 a titolo di
[...] sanzione amministrativa, oltre ad € 17,75 a titolo di spese di notifica per una somma complessiva di € 25.017,65, per non avere il datore di lavoro corrisposto ai dipendenti la retribuzione attraverso mezzi tracciabili, in violazione dell'art. 1, commi 910-912, L. n.
205/2017.
A sostegno dell'azione proposta eccepiva: a) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti del ai funzionari ispettivi dell'Agenzia delle Entrate;
Parte_2
b) la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione opposta per carenza dei requisiti prescritti dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 41/2010
e per la mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione applicata;
c) violazione
1 dell'art.
8. L. 689/81, stante la mancata applicazione del beneficio del cumulo giuridico in sede di applicazione della sanzione irrogata.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, sospendere l'ordinanza- ingiunzione n°134/2022 - Protocollo n°017695, emessa in data 12.12.2022 e notificata in data
21.12.2022, con la quale il Direttore dell' ingiungeva alla RO
Sig.ra di pagare la somma di € 24.999,90 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad Parte_1
€ 17,75 a titolo di spese di notifica per una somma complessiva di € 25.017,65, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della Legge 24.11.1981, n°689, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per come sopra motivato;
2) nel merito, fissare udienza di comparizione per ivi sentire, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, annullare e/o revocare, sulla scorta dei motivi che precedono, l'ordinanza-ingiunzione n°134/2022 Protocollo n°017695, emessa in data
12.12.2022 e notificata in data 21.12.2022. 3) In via del tutto subordinata applicare il disposto di cui dell'art. 8 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e quindi rideterminare la sanzione applicando il criterio del cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo). 4) In via ancora subordinata rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dalla norma di cui dall'art. 1, comma
913 della Legge 27 dicembre 2017, n°205 (Legge di Bilancio 2018) “Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l RO
, argomentando per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
[...]
La causa veniva istruita mediante l'esame della documentazione in atti.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che con ordinanza ingiunzione n. 134/2022 prot. n.
017695 del 12.12.2022 l' ha ingiunto alla parte RO opponente il pagamento della somma di € 24.999,90 a titolo di sanzione amministrativa, addebitandole di non aver corrisposto ai dipendenti (sig.ri , Controparte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e ) la retribuzione attraverso
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 mezzi tracciabili, per il periodo dal luglio del 2018 al settembre del 2019, in violazione dell'art. 1, commi 910 (“A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento
2 elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta
o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni) e comma 911 (I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato) della L. n. 205/2017.
Ciò posto, premesso che grava sull'amministrazione opposta l'onere di provare la fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto, ritiene il giudicante che la commissione del fatto materiale contestato sia stata sufficientemente dimostrata.
Giova rilevare, in primo luogo, che al momento dell'accesso ispettivo la sig.ra titolare Pt_1 dell'esercizio commerciale “Chantilly”, ha dichiarato: “Per quanto riguarda i pagamenti delle retribuzioni posso dire che, anche se gli stessi vengono retribuiti in contanti poiché chiedono acconti, poi alla fine effettuo i pagamenti con bonifici intestati agli stessi”.
L'opponente, pertanto, ha ammesso di corrispondere in contanti acconti sulla retribuzione ai propri dipendenti, sostenendo di saldare la restante parte mediante bonifico (sebbene, come si dirà, alcuna prova è stata fornita al riguardo).
Tale dichiarazione è qualificabile come dichiarazione confessoria resa in sede stragiudiziale alla controparte. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 8611 del 9 aprile 2013 ha precisato che tale confessione, essendo rivolta a un terzo (in questo caso l'
[...]
), può essere liberamente valutata dal giudice (“L'elemento soggettivo della RO confessione (animus confitendi) si configura come mera volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, senza che sia necessaria
l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare”).
Le dichiarazioni rese dall'odierna opponente nell'immediatezza dell'accesso (e che, per tale motivo, devono senz'altro considerarsi genuine) trovano riscontro nelle dichiarazioni dei Pa lavoratori (sig.ri , , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_3 Controparte_4
e ) rese agli ispettori verbalizzanti (cfr. all. 1 della memoria di costituzione Controparte_5 di parte opposta).
Ciò posto si osserva che, se da un lato, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, dall'altro, l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di
3 qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei lavoratori mediante prova testimoniale, ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche (cfr. Cass. 10427/2014).
Peraltro, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 15073/2008).
Nel caso di specie, i lavoratori ascoltati nell'immediatezza dell'accesso ispettivo hanno dichiarato, tutti, di ricevere il pagamento della retribuzione in contanti.
Orbene, le univoche dichiarazioni dei lavoratori, unitamente all'ammissione della stessa datrice di lavoro, consentono a questo giudice di attribuire alle risultanze del verbale ispettivo un contenuto di veridicità, rendendo superflua la prova testimoniale chiesta in ricorso.
A ciò si aggiunga che, l'odierna opponente, non ha prodotto in sede amministrativa né nel corso del presente giustizio, documentazione comprovante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile.
Peraltro, la circostanza che l'opponente intende dimostrare mediante l'articolazione dei capitoli di prova indicati in ricorso, ossia che, al momento dell'accesso (settembre 2019), non erano state ancora corrisposte le retribuzioni relative alle mensilità da giugno a settembre
2019, è smentita dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla dipendente , Controparte_2 la quale ha dichiarato di essere stata assunta nel luglio del 2019 e di aver ricevuto la retribuzione in contanti, sicché deve ritenersi che almeno sino al mese luglio i pagamenti erano già stati effettuati.
Per le mensilità da agosto a settembre 2019, l'opponente ben avrebbe potuto documentare, in sede amministrativa o nel corso del presente giudizio, l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento tracciabili, ma ciò non è avvenuto, sicché infondata si appalesa la ricostruzione attorea.
Sono dunque sussistenti le violazioni contestate.
Deve essere respinta, inoltre, l'eccepita nullità del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione impugnata per carenza dei requisiti prescritti dal
Ministero del Lavoro con Circolare n. 41/2010 e per la mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione applicata. Ciò in quanto gli eventuali vizi motivazionali del verbale ispettivo e della conseguente ordinanza ingiunzione non rilevano nel giudizio di opposizione a quest'ultima, perché esso non è un giudizio sull'atto, bensì sul rapporto. Cosicché i vizi degli atti della procedura sanzionatoria non costituiscono l'oggetto dell'accertamento
4 giudiziale che, invece, verte sulla sussistenza della violazione contestata (cfr. Cass. S.U. n.
1786/2010).
Riguardo alla quantificazione della sanzione, contrariamente alla prospettazione attorea,
l'istituto del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, L. n. 689/1981 non è applicabile al regime sanzionatorio previsto all'art. 1, comma 913, L. n. 205/2017, in quanto le condotte non sono riconducibili ad una configurazione unitaria e atteso che gli obblighi di cui all'art. 1, commi
910 e ss., L. n. 205/2017, e le relative sanzioni, appaiono estranei alla materia previdenziale e assistenziale;
pertanto, ad essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'art. 8, comma 2, L. n. 689/1981.
Inoltre, la pretesa di contenimento della sanzione nel minimo edittale (formulata soltanto in sede di conclusioni del ricorso) non può trovare accoglimento, atteso che parte opponente non censura un qualche profilo di errore nella sua commisurazione, formulando così una generica doglianza sul quantum della sanzione inflitta, il cui importo appare corretto tenuto conto della gravità delle infrazioni e del numero dei lavoratori ai quali esse si riferiscono.
Le spese di lite - già ridotte del 20% ex art. dell'art. 9 comma 2, D. Lgs. 149/2015 - liquidate come in dispositivo sono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in € 1.360,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 25.09.2024
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2023 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Gentile Parte_1
opponente e
, in persona del RO legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott. Vincenzo Parrello e dott.ssa Rosaria Leuzzi ex art. 417-bis c.p.c. opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2023, in qualità di legale rappresentante Parte_1 della ditta “Chantilly di Ruga Annamaria” con sede legale in Sellia Marina (CZ), proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 134/2022 prot. n. 017695, emessa in data
12.12.2022 e notificata in data 21.12.2022, con la quale l' RO
ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di € 24.999,90 a titolo di
[...] sanzione amministrativa, oltre ad € 17,75 a titolo di spese di notifica per una somma complessiva di € 25.017,65, per non avere il datore di lavoro corrisposto ai dipendenti la retribuzione attraverso mezzi tracciabili, in violazione dell'art. 1, commi 910-912, L. n.
205/2017.
A sostegno dell'azione proposta eccepiva: a) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti del ai funzionari ispettivi dell'Agenzia delle Entrate;
Parte_2
b) la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione opposta per carenza dei requisiti prescritti dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 41/2010
e per la mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione applicata;
c) violazione
1 dell'art.
8. L. 689/81, stante la mancata applicazione del beneficio del cumulo giuridico in sede di applicazione della sanzione irrogata.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, sospendere l'ordinanza- ingiunzione n°134/2022 - Protocollo n°017695, emessa in data 12.12.2022 e notificata in data
21.12.2022, con la quale il Direttore dell' ingiungeva alla RO
Sig.ra di pagare la somma di € 24.999,90 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad Parte_1
€ 17,75 a titolo di spese di notifica per una somma complessiva di € 25.017,65, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della Legge 24.11.1981, n°689, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per come sopra motivato;
2) nel merito, fissare udienza di comparizione per ivi sentire, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, annullare e/o revocare, sulla scorta dei motivi che precedono, l'ordinanza-ingiunzione n°134/2022 Protocollo n°017695, emessa in data
12.12.2022 e notificata in data 21.12.2022. 3) In via del tutto subordinata applicare il disposto di cui dell'art. 8 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e quindi rideterminare la sanzione applicando il criterio del cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo). 4) In via ancora subordinata rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dalla norma di cui dall'art. 1, comma
913 della Legge 27 dicembre 2017, n°205 (Legge di Bilancio 2018) “Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l RO
, argomentando per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
[...]
La causa veniva istruita mediante l'esame della documentazione in atti.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che con ordinanza ingiunzione n. 134/2022 prot. n.
017695 del 12.12.2022 l' ha ingiunto alla parte RO opponente il pagamento della somma di € 24.999,90 a titolo di sanzione amministrativa, addebitandole di non aver corrisposto ai dipendenti (sig.ri , Controparte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e ) la retribuzione attraverso
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 mezzi tracciabili, per il periodo dal luglio del 2018 al settembre del 2019, in violazione dell'art. 1, commi 910 (“A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento
2 elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta
o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni) e comma 911 (I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato) della L. n. 205/2017.
Ciò posto, premesso che grava sull'amministrazione opposta l'onere di provare la fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto, ritiene il giudicante che la commissione del fatto materiale contestato sia stata sufficientemente dimostrata.
Giova rilevare, in primo luogo, che al momento dell'accesso ispettivo la sig.ra titolare Pt_1 dell'esercizio commerciale “Chantilly”, ha dichiarato: “Per quanto riguarda i pagamenti delle retribuzioni posso dire che, anche se gli stessi vengono retribuiti in contanti poiché chiedono acconti, poi alla fine effettuo i pagamenti con bonifici intestati agli stessi”.
L'opponente, pertanto, ha ammesso di corrispondere in contanti acconti sulla retribuzione ai propri dipendenti, sostenendo di saldare la restante parte mediante bonifico (sebbene, come si dirà, alcuna prova è stata fornita al riguardo).
Tale dichiarazione è qualificabile come dichiarazione confessoria resa in sede stragiudiziale alla controparte. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 8611 del 9 aprile 2013 ha precisato che tale confessione, essendo rivolta a un terzo (in questo caso l'
[...]
), può essere liberamente valutata dal giudice (“L'elemento soggettivo della RO confessione (animus confitendi) si configura come mera volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, senza che sia necessaria
l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare”).
Le dichiarazioni rese dall'odierna opponente nell'immediatezza dell'accesso (e che, per tale motivo, devono senz'altro considerarsi genuine) trovano riscontro nelle dichiarazioni dei Pa lavoratori (sig.ri , , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_3 Controparte_4
e ) rese agli ispettori verbalizzanti (cfr. all. 1 della memoria di costituzione Controparte_5 di parte opposta).
Ciò posto si osserva che, se da un lato, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, dall'altro, l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di
3 qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei lavoratori mediante prova testimoniale, ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche (cfr. Cass. 10427/2014).
Peraltro, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 15073/2008).
Nel caso di specie, i lavoratori ascoltati nell'immediatezza dell'accesso ispettivo hanno dichiarato, tutti, di ricevere il pagamento della retribuzione in contanti.
Orbene, le univoche dichiarazioni dei lavoratori, unitamente all'ammissione della stessa datrice di lavoro, consentono a questo giudice di attribuire alle risultanze del verbale ispettivo un contenuto di veridicità, rendendo superflua la prova testimoniale chiesta in ricorso.
A ciò si aggiunga che, l'odierna opponente, non ha prodotto in sede amministrativa né nel corso del presente giustizio, documentazione comprovante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile.
Peraltro, la circostanza che l'opponente intende dimostrare mediante l'articolazione dei capitoli di prova indicati in ricorso, ossia che, al momento dell'accesso (settembre 2019), non erano state ancora corrisposte le retribuzioni relative alle mensilità da giugno a settembre
2019, è smentita dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla dipendente , Controparte_2 la quale ha dichiarato di essere stata assunta nel luglio del 2019 e di aver ricevuto la retribuzione in contanti, sicché deve ritenersi che almeno sino al mese luglio i pagamenti erano già stati effettuati.
Per le mensilità da agosto a settembre 2019, l'opponente ben avrebbe potuto documentare, in sede amministrativa o nel corso del presente giudizio, l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento tracciabili, ma ciò non è avvenuto, sicché infondata si appalesa la ricostruzione attorea.
Sono dunque sussistenti le violazioni contestate.
Deve essere respinta, inoltre, l'eccepita nullità del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione impugnata per carenza dei requisiti prescritti dal
Ministero del Lavoro con Circolare n. 41/2010 e per la mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione applicata. Ciò in quanto gli eventuali vizi motivazionali del verbale ispettivo e della conseguente ordinanza ingiunzione non rilevano nel giudizio di opposizione a quest'ultima, perché esso non è un giudizio sull'atto, bensì sul rapporto. Cosicché i vizi degli atti della procedura sanzionatoria non costituiscono l'oggetto dell'accertamento
4 giudiziale che, invece, verte sulla sussistenza della violazione contestata (cfr. Cass. S.U. n.
1786/2010).
Riguardo alla quantificazione della sanzione, contrariamente alla prospettazione attorea,
l'istituto del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, L. n. 689/1981 non è applicabile al regime sanzionatorio previsto all'art. 1, comma 913, L. n. 205/2017, in quanto le condotte non sono riconducibili ad una configurazione unitaria e atteso che gli obblighi di cui all'art. 1, commi
910 e ss., L. n. 205/2017, e le relative sanzioni, appaiono estranei alla materia previdenziale e assistenziale;
pertanto, ad essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'art. 8, comma 2, L. n. 689/1981.
Inoltre, la pretesa di contenimento della sanzione nel minimo edittale (formulata soltanto in sede di conclusioni del ricorso) non può trovare accoglimento, atteso che parte opponente non censura un qualche profilo di errore nella sua commisurazione, formulando così una generica doglianza sul quantum della sanzione inflitta, il cui importo appare corretto tenuto conto della gravità delle infrazioni e del numero dei lavoratori ai quali esse si riferiscono.
Le spese di lite - già ridotte del 20% ex art. dell'art. 9 comma 2, D. Lgs. 149/2015 - liquidate come in dispositivo sono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in € 1.360,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 25.09.2024
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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