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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/12/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 585/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
16/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. De Stasio Parte_1 P.IVA_1
Giovanni, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Follonica, via dell'Industria n.
1070, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pianigiani Alessandro, giusta procura in atti presso il cui studio sito in Grosseto, viale Porciatti n. 28, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: all'udienza del 16/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 68/2022 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di Controparte_1 della somma pari ad € 55.158,22, oltre interessi e spese.
[...]
Parte opponente esponeva in fatto che: - le parti avevano stipulato un contratto di appalto in data 29.05.2014 per l'attività di escavazione di materiali inerti dalla “Cava Poggio
Pelato – Settore Ovest”, sita nel Comune di Monterotondo Marittimo, secondo il progetto di coltivazione e ripristino ambientale redatto dal geologo - l'art. 3 del CP_2 contratto prevedeva che “Il corrispettivo dell'appalto è determinato in euro 1,50/MC oltre iva se dovuta, per ogni metro cubo di materiale calcareo estratto a partire dal secondo anno di estrazione, ovvero dal 01/06/2015”; - in conseguenza di ciò il materiale estratto prima del 01.06.2015 configurava un'estrazione a prezzo “quietanzato” voluta e concordata tra le parti in una valutazione complessiva degli oneri contrattuali incombenti su ciascuna parte;
- quanto alla prima fattura emessa dalla del Controparte_1
24.07.2015, dalla stessa si rileva che alla data del 31.12.2014 risultava estratto un volume di materiali inerti per MC 29.098,00 per un importo di € 53.249,34; - dalla successiva fattura emessa del 04.02.2016 risultava che nell'anno solare 2015 sarebbero stati estratti materiali per MC 21.584,34 per un prezzo complessivo di € 39.499,34; - pertanto, alla data del 01.06.2015 il materiale estratto poteva essere stato di MC 10.792,17, per un importo di € 19.749,67; - pertanto, le fatture emesse sino alla data del 01.06.2015 non dovevano essere emesse e addebitate nel loro totale ammontare;
- il saldo dichiarato da in € 55.158,22 doveva essere rettificato attraverso l'accredito Controparte_1 contabile di € 72.999,01, operazione che attesta un credito di € 17.840,79 in capo a
- in ogni caso, la modalità di rilievo del materiale estratto e la relativa Parte_1 fatturazione non seguiva il dettato contrattuale, non rispettando modalità e tempi ivi previsti.
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, in via principale:
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e in applicazione delle pattuizioni risultanti dal contratto di appalto 29/05/2014, l'inesistenza del credito ex ad-verso azionato ovvero;
in via subordinata, accertare, senza alcun inversione dell'onere della prova e in applicazione delle pattuizioni risultanti dal contratto di appalto 29/05/2014, l'eventuale diverso e reale
- 2 -
ammontare del presunto credito azionato da Controparte_1
contro la comparente.
[...]
Per l'effetto e in ogni caso revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: - aveva chiesto il Controparte_1 pagamento del materiale estratto dal 2016 in poi e non di quello precedente;
- così si evidenziava dai calcoli inviati dal annualmente al Comune Parte_2 di Monterotondo Marittimo i volumi soggetti a contributo, già effettuata la decurtazione del 10% riferita al materiale di scarto, ammontavano a MC 17.125 per il 2016, MC 8.046 per il 2017, MC 13.344 per il 2018 e MC 5.700 per il 2019, per un valore complessivamente pari ad € 66.322,50, il quale, detratti gli acconti versati, arrivava a quanto azionato in sede monitoria;
- il calcolo del materiale estratto non era stato effettuato semestralmente poiché le parti consensualmente avevano deciso di prendere come dato certo quello che sarebbe scaturito dal calcolo annuale dell'arch. Per_1 incaricato da come da contratto;
- i dati venivano poi inviati al dal Parte_1 CP_3 che vi sottraeva il 10%; - con lettera del 12.11.2021 Parte_2 Parte_1 rispondeva ad una comunicazione inviata dall'opposta, ove quest'ultima dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore per vari motivi, tra i quali il mancato pagamento di € 55.158,21, non contestando il debito e limitandosi ad affermare che “richiesta di pagamento e costituzione in mora del 19.3.2021 che risulta anch'essa pregiudizievole considerato il fermo cava e l'impossibilità di ripresa da parte della dovuto a cause e “responsabilità” inerenti le Parte_1 Controparte_4 polizze fideiussori… rimanendo inoltre disponibili a concordare un piano di rientro sul debito residuo…”.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto in tesi respingere l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare il decreto opposto, in ipotesi condannare controparte al pagamento della somma di € 55.158,22 oltre interessi commerciali di mora dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di causa”.
- 3 -
All'udienza del 23.11.2022 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 27.07.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie.
All'udienza del 16.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025).
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il quale si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni ex adverso.
Ulteriore conseguenza dell'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione è che le parti assumono la propria ed effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio;
dunque, l'opposto mantiene la veste di attore e l'opponente di convenuto.
Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore.
- 4 -
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
L'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dall'opposta a fondamento della domanda.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., n.
8376/2020, Cass. Civ., S.S.U.U., n. 76/2002).
Ebbene, nel caso di specie, risulta incontestato, oltre che provato per tabulas, che le parti hanno stipulato, in data 29.05.2014, un contratto di appalto avente ad oggetto l'attività di escavazione di materiali inerti dalla “Cava Poggio Pelato – Settore Ovest” ubicata nel
Comune di Monterotondo Marittimo, secondo il progetto di coltivazione e ripristino ambientale redatto dal geologo, dott. (all. 2 all'atto di citazione). CP_2
L'art. 3 del contratto di appalto, relativo alla determinazione del corrispettivo, prevedeva che: “il corrispettivo dell'Appalto è determinato in Euro 1,50/MC […], oltre IVA se dovuta, per ogni metro cubo di materiale calcareo estratto a partire dal secondo anno di estrazione, ovvero dal 01/06/2015”.
- 5 -
Orbene, sulla base di tale circostanza parte opponente ha specificamente contestato all'opposta l'emissione di fatture, quali la n. 5/2015 del 24.07.2015 e la n. 2/2016 del
04.02.2016, per materiale estratto prima della data del 01.06.2015, in quanto relative agli anni 2014 e 2015 (all.ti 3 e 4 all'atto di citazione). Ed infatti, la prima riporta la dicitura
“Calcolo Volumi Materiale in Banco Estratto a tutto il 31/12/2014”, mentre la seconda la dicitura “Calcolo Volumi Materiale in Banco Estratto ANNO 2015”.
Sulla base di ciò, l'opponente contesta il pagamento di somme indebite per gli anni 2014
e 2015, producendo anche i relativi estratti conto e le ricevute di pagamento, dai quali risultano pagamenti fatti nei confronti di relativi all'attività di Controparte_1 escavazione (all. 4 all'atto di citazione e all.ti 5 e 6 alla memoria n. 2 di parte opponente).
Dinanzi all'allegazione e prova di tali fatti l'opposta non ha preso posizione, bensì si è limitata a dedurre che i crediti azionati in sede monitoria attenevano, in realtà, al materiale estratto dal 2016 in poi e non a quello precedente.
La stessa, inoltre, si è limitata a produrre estratti relativi a singole fatture, quali la n.
5/2017, la n. 2/2018 e la n. 2/2020, con l'autentica notarile (all.ti 6, 7 e 8 al fascicolo monitorio), senza produrre l'estratto conto concernente l'intero rapporto di dare e avere tra le parti, al fine di determinare l'esatto ammontare del credito.
Dunque, a fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, parte opposta non ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Quanto alla lettera del 12.11.2021, con la quale rispondeva ad una Parte_1 comunicazione inviata da del 04.11.2021, con cui quest'ultima Controparte_1 dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della prima, anche rispetto all'obbligo di pagamento della merce per la somma azionata in sede monitoria, la stessa non può valere quale riconoscimento del debito (all.ti 10 e 11 alla comparsa di costituzione).
Com'è noto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti (Cass.
Civ. n. 2104/2012).
- 6 -
La suddetta comunicazione di non può assolutamente costituire Parte_1 riconoscimento del debito posto che, a fronte della comunicazione della dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto di la prima contestava Controparte_1 specificamente ogni asserito proprio inadempimento, dichiarandosi, tuttavia, disponibile ad un piano rientro, ma chiaramente al solo fine di garantire la prosecuzione dei rapporti.
Pertanto, non risulta alcun specifico intento dell'opponente di costituirsi debitore dell'opposta quanto al credito avente ad oggetto la somma azionata in sede monitoria.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e per la fase decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 68/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto il 06.02.2022;
b) Condanna parte opposta al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
16/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. De Stasio Parte_1 P.IVA_1
Giovanni, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Follonica, via dell'Industria n.
1070, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pianigiani Alessandro, giusta procura in atti presso il cui studio sito in Grosseto, viale Porciatti n. 28, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: all'udienza del 16/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 68/2022 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di Controparte_1 della somma pari ad € 55.158,22, oltre interessi e spese.
[...]
Parte opponente esponeva in fatto che: - le parti avevano stipulato un contratto di appalto in data 29.05.2014 per l'attività di escavazione di materiali inerti dalla “Cava Poggio
Pelato – Settore Ovest”, sita nel Comune di Monterotondo Marittimo, secondo il progetto di coltivazione e ripristino ambientale redatto dal geologo - l'art. 3 del CP_2 contratto prevedeva che “Il corrispettivo dell'appalto è determinato in euro 1,50/MC oltre iva se dovuta, per ogni metro cubo di materiale calcareo estratto a partire dal secondo anno di estrazione, ovvero dal 01/06/2015”; - in conseguenza di ciò il materiale estratto prima del 01.06.2015 configurava un'estrazione a prezzo “quietanzato” voluta e concordata tra le parti in una valutazione complessiva degli oneri contrattuali incombenti su ciascuna parte;
- quanto alla prima fattura emessa dalla del Controparte_1
24.07.2015, dalla stessa si rileva che alla data del 31.12.2014 risultava estratto un volume di materiali inerti per MC 29.098,00 per un importo di € 53.249,34; - dalla successiva fattura emessa del 04.02.2016 risultava che nell'anno solare 2015 sarebbero stati estratti materiali per MC 21.584,34 per un prezzo complessivo di € 39.499,34; - pertanto, alla data del 01.06.2015 il materiale estratto poteva essere stato di MC 10.792,17, per un importo di € 19.749,67; - pertanto, le fatture emesse sino alla data del 01.06.2015 non dovevano essere emesse e addebitate nel loro totale ammontare;
- il saldo dichiarato da in € 55.158,22 doveva essere rettificato attraverso l'accredito Controparte_1 contabile di € 72.999,01, operazione che attesta un credito di € 17.840,79 in capo a
- in ogni caso, la modalità di rilievo del materiale estratto e la relativa Parte_1 fatturazione non seguiva il dettato contrattuale, non rispettando modalità e tempi ivi previsti.
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, in via principale:
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e in applicazione delle pattuizioni risultanti dal contratto di appalto 29/05/2014, l'inesistenza del credito ex ad-verso azionato ovvero;
in via subordinata, accertare, senza alcun inversione dell'onere della prova e in applicazione delle pattuizioni risultanti dal contratto di appalto 29/05/2014, l'eventuale diverso e reale
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ammontare del presunto credito azionato da Controparte_1
contro la comparente.
[...]
Per l'effetto e in ogni caso revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: - aveva chiesto il Controparte_1 pagamento del materiale estratto dal 2016 in poi e non di quello precedente;
- così si evidenziava dai calcoli inviati dal annualmente al Comune Parte_2 di Monterotondo Marittimo i volumi soggetti a contributo, già effettuata la decurtazione del 10% riferita al materiale di scarto, ammontavano a MC 17.125 per il 2016, MC 8.046 per il 2017, MC 13.344 per il 2018 e MC 5.700 per il 2019, per un valore complessivamente pari ad € 66.322,50, il quale, detratti gli acconti versati, arrivava a quanto azionato in sede monitoria;
- il calcolo del materiale estratto non era stato effettuato semestralmente poiché le parti consensualmente avevano deciso di prendere come dato certo quello che sarebbe scaturito dal calcolo annuale dell'arch. Per_1 incaricato da come da contratto;
- i dati venivano poi inviati al dal Parte_1 CP_3 che vi sottraeva il 10%; - con lettera del 12.11.2021 Parte_2 Parte_1 rispondeva ad una comunicazione inviata dall'opposta, ove quest'ultima dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore per vari motivi, tra i quali il mancato pagamento di € 55.158,21, non contestando il debito e limitandosi ad affermare che “richiesta di pagamento e costituzione in mora del 19.3.2021 che risulta anch'essa pregiudizievole considerato il fermo cava e l'impossibilità di ripresa da parte della dovuto a cause e “responsabilità” inerenti le Parte_1 Controparte_4 polizze fideiussori… rimanendo inoltre disponibili a concordare un piano di rientro sul debito residuo…”.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto in tesi respingere l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare il decreto opposto, in ipotesi condannare controparte al pagamento della somma di € 55.158,22 oltre interessi commerciali di mora dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di causa”.
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All'udienza del 23.11.2022 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 27.07.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie.
All'udienza del 16.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025).
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il quale si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni ex adverso.
Ulteriore conseguenza dell'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione è che le parti assumono la propria ed effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio;
dunque, l'opposto mantiene la veste di attore e l'opponente di convenuto.
Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore.
- 4 -
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
L'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dall'opposta a fondamento della domanda.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., n.
8376/2020, Cass. Civ., S.S.U.U., n. 76/2002).
Ebbene, nel caso di specie, risulta incontestato, oltre che provato per tabulas, che le parti hanno stipulato, in data 29.05.2014, un contratto di appalto avente ad oggetto l'attività di escavazione di materiali inerti dalla “Cava Poggio Pelato – Settore Ovest” ubicata nel
Comune di Monterotondo Marittimo, secondo il progetto di coltivazione e ripristino ambientale redatto dal geologo, dott. (all. 2 all'atto di citazione). CP_2
L'art. 3 del contratto di appalto, relativo alla determinazione del corrispettivo, prevedeva che: “il corrispettivo dell'Appalto è determinato in Euro 1,50/MC […], oltre IVA se dovuta, per ogni metro cubo di materiale calcareo estratto a partire dal secondo anno di estrazione, ovvero dal 01/06/2015”.
- 5 -
Orbene, sulla base di tale circostanza parte opponente ha specificamente contestato all'opposta l'emissione di fatture, quali la n. 5/2015 del 24.07.2015 e la n. 2/2016 del
04.02.2016, per materiale estratto prima della data del 01.06.2015, in quanto relative agli anni 2014 e 2015 (all.ti 3 e 4 all'atto di citazione). Ed infatti, la prima riporta la dicitura
“Calcolo Volumi Materiale in Banco Estratto a tutto il 31/12/2014”, mentre la seconda la dicitura “Calcolo Volumi Materiale in Banco Estratto ANNO 2015”.
Sulla base di ciò, l'opponente contesta il pagamento di somme indebite per gli anni 2014
e 2015, producendo anche i relativi estratti conto e le ricevute di pagamento, dai quali risultano pagamenti fatti nei confronti di relativi all'attività di Controparte_1 escavazione (all. 4 all'atto di citazione e all.ti 5 e 6 alla memoria n. 2 di parte opponente).
Dinanzi all'allegazione e prova di tali fatti l'opposta non ha preso posizione, bensì si è limitata a dedurre che i crediti azionati in sede monitoria attenevano, in realtà, al materiale estratto dal 2016 in poi e non a quello precedente.
La stessa, inoltre, si è limitata a produrre estratti relativi a singole fatture, quali la n.
5/2017, la n. 2/2018 e la n. 2/2020, con l'autentica notarile (all.ti 6, 7 e 8 al fascicolo monitorio), senza produrre l'estratto conto concernente l'intero rapporto di dare e avere tra le parti, al fine di determinare l'esatto ammontare del credito.
Dunque, a fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, parte opposta non ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Quanto alla lettera del 12.11.2021, con la quale rispondeva ad una Parte_1 comunicazione inviata da del 04.11.2021, con cui quest'ultima Controparte_1 dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della prima, anche rispetto all'obbligo di pagamento della merce per la somma azionata in sede monitoria, la stessa non può valere quale riconoscimento del debito (all.ti 10 e 11 alla comparsa di costituzione).
Com'è noto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti (Cass.
Civ. n. 2104/2012).
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La suddetta comunicazione di non può assolutamente costituire Parte_1 riconoscimento del debito posto che, a fronte della comunicazione della dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto di la prima contestava Controparte_1 specificamente ogni asserito proprio inadempimento, dichiarandosi, tuttavia, disponibile ad un piano rientro, ma chiaramente al solo fine di garantire la prosecuzione dei rapporti.
Pertanto, non risulta alcun specifico intento dell'opponente di costituirsi debitore dell'opposta quanto al credito avente ad oggetto la somma azionata in sede monitoria.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e per la fase decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 68/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto il 06.02.2022;
b) Condanna parte opposta al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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