CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1334/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. DANIELE DRAGO, giusta procura in atti.; C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 3 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._3
MARINO, giusta procura in atti;
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SANTO SPAGNOLO, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con atto di citazione del 2 ottobre 2024, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza pubblicata il 13.8.2024 resa nel procedimento RG 4286/2020, emessa dal Tribunale di Ragusa.
Si sono costituiti con distinte difese gli appellati, e la compagnia assicuratrice CP_1
, per resistere al gravame. Controparte_3
All'udienza del 14 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 7 luglio 2025, né alla successiva udienza del 14 luglio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt.
309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1334/2024 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 22 luglio
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1334/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. DANIELE DRAGO, giusta procura in atti.; C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 3 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._3
MARINO, giusta procura in atti;
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SANTO SPAGNOLO, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con atto di citazione del 2 ottobre 2024, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza pubblicata il 13.8.2024 resa nel procedimento RG 4286/2020, emessa dal Tribunale di Ragusa.
Si sono costituiti con distinte difese gli appellati, e la compagnia assicuratrice CP_1
, per resistere al gravame. Controparte_3
All'udienza del 14 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 7 luglio 2025, né alla successiva udienza del 14 luglio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt.
309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1334/2024 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 22 luglio
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3