TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice EL Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1064/2025 EL R.A.C.C. in data
03 giugno 2025, iniziata con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 11 giugno 2025,
d a
- AVV. IN PROPRIO, C.F. Parte_1
, con studio in Pordenone (PN), Corso Vittorio C.F._1
Emanuele II n. 48, e con domicilio eletto presso il proprio studio,
-ricorrente-
c o n t r o
- , C.F. nato a [...] CP_1 C.F._2
(UD) il 14/08/1990 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Weil EL Foro di Udine, C.F.
, con domicilio eletto presso il suo studio sito in C.F._3
Udine (UD), Viale Giacomo Leopardi n. 43/C, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
-resistente- avente per oggetto: pagamento prestazioni professionali, trattenuta in decisione all'udienza di data 26 settembre 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, accertate le prestazioni professionali descritte in narrativa condannarsi - C.F.: - nato a [...] C.F._2
ON EL RI (UD) il 14 agosto 1990 e residente in [...], a pagare all'AVV. IN PROPRIO - Parte_1
C.F.: – fax: 0434523470 – pec: C.F._1
con studio in Pordenone (PN), Corso Email_1
Vittorio Emanuele II n. 48, per le causali di narrativa, la somma di euro
17.128,80 iva e casa comprese, oltre interessi ex DL 231/2002 dalla cessazione ELla prestazione (28 ottobre 2023) al saldo.
Spese rifuse.
Riservata ogni ulteriore eventuale diversa istanza istruttoria nei termini di Legge”.
Per parte resistente:
“Nel merito: rigettarsi la domanda attorea siccome infondata per le ragioni cui in narrativa con il favore ELle spese.
Mezzi istruttori: Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
Vero che non il convenuto ha acconsentito ad una transazione che non prevedesse l'integrale compensazione ELle spese fra le parti? Si indica quale teste il Sig. da LI (UD), con riserva di altri. Tes_1
Ulteriori mezzi istruttori riservati nei termini ad alle condizioni di legge”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma ELl'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 ELla L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
***
Pag. 2 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l'Avv. in Parte_1
proprio citava in giudizio il Sig. al fine di ottenere, previo CP_1
accertamento ELle prestazioni professionali svolte in suo favore, la condanna ELlo stesso al pagamento ELla somma di euro 17.128,80 iva e cassa comprese, oltre interessi ex D.L. n. 231/2002 dalla cessazione ELla prestazione (28 ottobre 2023) al saldo.
La vicenda traeva origine da talune prestazioni di assistenza professionale giudiziale civile e stragiudiziale svolte dall'avv. in Pt_1
favore EL Sig. . CP_1
Nel dettaglio, con mail di data 17 marzo 2023 l'avv. Marzona aveva chiesto al ricorrente di essere coadiuvato in una vertenza fra il resistente e il
EN Ghiaia Colfosco, dichiarato dal Tribunale di Treviso. Alla mail era allegato un promemoria sintetico (v. all. 1 - , oltre a due revoche Pt_1
di aggiudicazione comunicate dalla Curatela al sig. nelle date EL 9 e CP_1
EL 15 marzo 2023.
Il Sig. si era infatti aggiudicato gli immobili di proprietà EL CP_1
EN e precisamente:
- il lotto 2 in data 14 dicembre 2021 al prezzo di euro 248.000;
- il lotto 1 in data 27 gennaio 2022 al prezzo di euro 239.000.
Successivamente, per quanto riguarda il lotto 1, con PEC EL 9 marzo
2023(v. all.
2 - Casucci) il Curatore ne revocava l'aggiudicazione rilevando la tardività EL pagamento, avvenuto solo il 31 marzo rispetto al termine perentorio EL 28 marzo.
Alla luce di tale fatto sopravvenuto il professionista ricorrente, con email di data 17 aprile 2023, consigliava al cliente, odierno resistente, una soluzione transattiva (v. all. 3 - . Pt_1
Per quanto concerne il lotto 2, con PEC EL 15 marzo 2023 il Curatore ne revocava l'aggiudicazione (v. all.
4 - sulla base EL punto 10 Pt_1
ELl'avviso di vendita, il quale espressamente prevedeva che qualora
Pag. 3 l'aggiudicatario non avesse adempiuto al versamento EL saldo EL prezzo nei termini, lo stesso - previa comunicazione da parte EL curatore tramite racc.
A/R – sarebbe decaduto e la cauzione sarebbe stata definitivamente incamerata EL fallimento (salva la richiesta di eventuali maggiori danni disponendosi una nuova procedura competitiva). Se il prezzo ricavato da tale nuova procedura competitiva, unito alla cauzione incamerata, fosse risultato inferiore a quello ELla vendita precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarebbe stato tenuto al pagamento ELla differenza.
Sulla base di tali presupposti, l'avv. riteneva necessario per il Pt_1
cliente perseguire una soluzione transattiva al fine di evitare di perdere il compendio dei due lotti. Tale soluzione – previa anticipazione EL testo al cliente e all'Avv. Marzona - veniva inviata via e-mail al legale ELla procedura fallimentare, avv. Pastorelli, il quale tuttavia declinava la proposta
(v. all 5, 6 e 7 – . Pt_1
Nello stesso periodo l'avvocato Marzona segnalava che in una procedura di accertamento tecnico preventivo da lui promossa avanti al
Tribunale di Treviso contro la procedura fallimentare, l'avv. Pastorelli per il
EN aveva depositato provvedimento 8 maggio 2023 EL Giudice
Delegato EL Tribunale di Treviso, dott. Munaro, di formale revoca ELle due aggiudicazioni. Un tanto si rivelava pregiudizievole per il Sig. , il CP_1
quale di un lotto aveva pagato l'intero prezzo, anche se in ritardo (termine di versamento pacificamente perentorio) e ELl'altro lotto aveva pure pagato l'intero prezzo, discutendosi EL versamento ELl'IVA e di poche altre questioni.
La revoca ELle aggiudicazioni comportava la perdita definitiva dei beni, con concreto rischio di azione risarcitoria nei confronti EL . CP_1
Alla luce di ciò l'avv. predisponeva una proposta formale, Pt_1
sottoscritta personalmente dal sig. , di definizione ELla vicenda da CP_1
inviare direttamente alla Curatela.
Pag. 4 Detta proposta veniva sottoscritta dal resistente in data 24 maggio
2023 e in pari data inviata via PEC alla (v. all. 8 - Controparte_2
. I termini ELla proposta erano i seguenti: Pt_1
- stipula ELl'atto notarile di vendita (dal fallimento GH
Colfosco spa a ) dei lotti uno e due;
CP_1
- versamento ELl'imposta per i terreni non agricoli di cui al lotto due, avanti al notaio , opzione EL Sig. per l'imposta di Per_1 CP_1
registro; ove l'opzione non fosse possibile, imposta iva versata, avanti al notaio, nella somma quantificata dalla curatela in euro 4.540,00;
- rinuncia EL Sig. ad ogni azione di risarcimento CP_1
EL danno per i lotti uno e due e rinuncia all'accertamento tecnico preventivo.
Come da indicazioni ELla curatela il rogito sarebbe stipulato avanti al notaio . Per_1
Dai dati EL fascicolo EL giudizio ATP instaurato dall'Avv. Marzona contro la procedura fallimentare era emerso come il decreto EL giudice ELegato prodotto dall'avv. Pastorelli indicava come data di deposito il giorno
11 maggio 2023, ma con visibilità dal 16 maggio 2023 (v. all. 9 - , Pt_1
per cui il termine EL reclamo ex art. 26 legge fallimentare scadeva il 26 maggio 2023.
Il reclamo doveva essere assolutamente depositato entro il termine indicato al fine di evitare che la revoca ELle aggiudicazioni diventasse definitiva.
Sulla base di tali presupposti il Sig. sottoscriveva dunque in CP_1
data 24 maggio 2023 il mandato EL reclamo ex art. 26 legge fall. avanti al
Tribunale di Treviso, il quale veniva depositato il giorno successivo (v. all.
10 – . Pt_1
Lo scopo EL reclamo era di fatto quello di premere sulla procedura ad accettare la proposta EL nei termini sopra riportati: fino a che la CP_1
revoca ELle due aggiudicazioni non fosse divenuta definitiva la procedura
Pag. 5 fallimentare sarebbe rimasta ferma, non potendo porre in vendita i beni dei due lotti.
Dalla memoria difensiva di data 28 giugno 2023 e dalla documentazione ad essa allegata dall'Avv. Pastorelli in sede di costituzione nel procedimento di reclamo emergeva palesemente la volontà ELla Curatela di confermare la revoca ELle due aggiudicazioni (v. all. 12 e 13 – . Pt_1
Il ricorrente partecipava alla discussione orale EL reclamo in data 4 luglio 2023 (v. all. 14 – . All'esito, il Tribunale di Treviso Pt_1
respingeva il reclamo con provvedimento EL 4 luglio 2023, comunicato in data 7 luglio 2023, confermando la revoca ELle due aggiudicazioni (v. all. 15
– . Pt_1
Non essendoci in materia fallimentare sospensione dei termini processali, il deposito EL ricorso per cassazione appariva all'Avv. Pt_1
indispensabile per impedire la definitività ELla revoca ELle due aggiudicazioni e lo stesso andava notificato durante il periodo feriale, entro il
6 agosto 2023.
Con mandato speciale rilasciato dal sig. il ricorso per Pt_2
cassazione veniva notificato in data 21 luglio 2023 (v. all. 16 - . Pt_1
A seguito ELla notifica EL ricorso veniva dunque ottenuto il risultato auspicato, ovverosia l'accettazione ELla proposta transattiva a firma CP_1
di data 24 maggio 2023. Infatti, con mail di data 4 agosto 2023 (v. all. 17 -
l'avv. Pastorelli riapriva di fatto le trattative e, successivamente, Pt_1
inviava il provvedimento datato 11 agosto 2023 EL Giudice Delegato EL
Tribunale di Treviso che revocava la revoca ELle aggiudicazioni. Venivano tuttavia poste talune condizioni (v. all. 18 – e precisamente: Pt_1
1. la rinuncia al ricorso per accertamento tecnico preventivo;
2. la rinuncia EL ricorso per cassazione.
L'obiettivo da raggiungere, ovverosia la revoca ELla revoca ELle due aggiudicazioni, sarebbe stato così raggiunto.
Pag. 6 Iniziava dunque successivamente la fase preliminare di attuazione ELl'accordo (v. corrispondenza allegata al doc. 19 – : l'Avv. Pt_1
rinunciava al ricorso per cassazione in data 24 agosto 2023 (v. all. 20 Pt_1
- , mentre l'avv. Marzona rinunciava all'accertamento tecnico Pt_1
preventivo in data 1 settembre 2023 (v. all. 21 – . In data 6 ottobre Pt_1
2023 il ricorrente inviava al sig. e all'avv. Marzona una mail di data CP_1
5 ottobre 2023 ELl'avv. Pastorelli, nella quale venivano riepilogate le attività svolte, tra le quali rientrava la rinuncia al ricorso per Cassazione, e quelle ancora da svolgere (v. all. 22 – . Pt_1
Con mail di data 18 ottobre 2023, il sig. confermava la CP_1
stipula notarile – notaio di Treviso - per il giorno 31 ottobre 2023 ore Per_1
16 (v. all. 24 - . La volontà di stipulare era peraltro confermata con Pt_1
mail EL 16 ottobre 2023 al ricorrente (v. all. 25 - . Pt_1
Il ricorrente aveva redatto una bozza di convenzione transattiva in cui prevedeva la rinuncia EL EN a pretese risarcitorie verso il (v. CP_1
all. 26 - . Un tanto per puro scrupolo, in quanto la stipula degli atti Pt_1
notarili di acquisto eseguiva ex se la transazione col EN GH
Colfosco.
Intuite le perplessità EL , in data 28 ottobre 2023 (sabato, con CP_1
un atto di vendita da stipulare per il successivo martedì 31) il ricorrente inviava al e all'avv. Marzona una mail riassuntiva ELl'operato CP_1
svolto (v. all. 27 – . Pt_1
A quel punto il Sig. comunicava all'Avv. per le vie CP_1 Pt_1
brevi che non intendeva ulteriormente avvalersi ELle sue prestazioni professionali, ma procedeva comunque con la stipula degli atti di vendita dei lotti 1 e 2 presso notaio (le cui bozze erano state ricevute dal ricorrente Per_1
qualche giorno prima ELla stipula, v. all. 28 e 29 – : atti di vendita Pt_1
che eseguivano la transazione raggiunta.
Pag. 7 Alla luce ELle attività svolte, l'Avv. esponeva un conteggio Pt_1
di euro 13.500,00, oltre iva e cassa con rinuncia EL 15% (v. all. 30 -
. Pt_1
Nello specifico:
- per la fase di reclamo avanti al Tribunale di Treviso richiedeva l'importo di euro 5.000, evidenziando come il valore ELla causa, dato dalla somma ELle due aggiudicazioni, fosse pari a euro
487.000,00 (248.000,00 + 239.000,00).
- Sotto i minimi era poi la pretesa per la redazione e notifica EL ricorso per cassazione (identico il valore ELla somma ELle due aggiudicazioni).
- Per la consulenza e la transazione raggiunta col EN, attuata con la stipula dei due atti avanti al notaio (cui il ricorrente Per_1
non era presente) era stata invece richiesta la somma di euro
6.000.
Il preavviso di parcella, calcolato come sopra, era stato inviato il 21 febbraio 2024 (v. all. 31 - e sollecitato più volte, da ultimo in data Pt_1
27 marzo 2025 (v. all. 32 - . Pt_1
Considerata l'attività svolta così come sopra descritta, l'Avv. Pt_1
riteneva EL tutto illegittimo il mancato pagamento EL suo compenso, fondato di fatto sulla richiesta di documentare una circostanza inesistente, ovverosia un'autorizzazione scritta alla rinuncia al ricorso per cassazione, autorizzazione concessa oralmente e non per iscritto.
Tuttavia – rilevava pare ricorrente - la rinuncia al ricorso per cassazione era indispensabile per ottenere la revoca ELla revoca ELle due aggiudicazioni da parte EL Giudice Delegato, il quale era stato in tal senso perentorio nel provvedimento 8 agosto 2023.
Del resto, lo scopo EL ricorso per cassazione era appunto quello di far revocare la revoca ELle due aggiudicazioni, per ribadire che le stesse erano
Pag. 8 entrambe valide, e far diventare il sig. proprietario dei due lotti dallo CP_1
stesso pagati.
In realtà il provvedimento EL Giudice ELegato di data 8 agosto 2023 sotto il profilo pratico aveva poi accolto il ricorso per cassazione, confermando le validità ELle due aggiudicazioni, rendendo il ricorso per cassazione a quel punto completamente inutile. Ed è documentalmente provato, ribadiva l'Avv. che senza la rinuncia al ricorso non vi Pt_1
sarebbe stata nessuna revoca ELla revoca ELle due aggiudicazioni.
Il Sig. , alla luce di quanto sopra, veniva dunque convocato CP_1
nello studio EL ricorrente il giorno ELla rinuncia al ricorso per cassazione: tale rinuncia veniva ivi sottoscritta in sua presenza nello studio ELlo scrivente.
Del resto, il Sig. aveva rinunciato all'accertamento tecnico CP_1
preventivo, proprio in attuazione EL provvedimento 8 agosto 2023.
Alla luce di ciò, ancor più strana si rivelava – secondo l'Avv. Pt_1
- questa presa di posizione EL , contraria a quanto stipulato dal CP_1
notaio , in assenza EL ricorrente. Per_1
Nel caso di specie, il pagamento di un lotto era stato tardivo, con le conseguenze a carico ELl'aggiudicatario inadempiente, che l'accordo transattivo aveva evitato. Dell'altro lotto il aveva pagato il prezzo, CP_1
ma l'aggiudicazione pure essa era stata revocata.
La revoca ELla revoca ELle due aggiudicazioni era stata, dunque, un successo di rilevante valore economico, poiché se le stesse non fossero state confermate (con la revoca ELla revoca) il convenuto non sarebbe divenuto proprietario dei beni di cui ai citati lotti 1 e 2.
Sulla base ELla ricostruzione dei fatti così come sopra descritti,
l'Avv. riteneva EL tutto comprovata la realizzazione e la bontà ELla Pt_1
propria attività, giustificando dunque la richiesta EL proprio compenso.
Pag. 9 Con comparsa depositata in data 15 settembre 2025 si costituiva il
Sig. , il quale contestava la pretesa attorea in quanto EL tutto CP_1
infondata.
Nel dettaglio, veniva in primis rilevata la correttezza ELla ricostruzione fattuale ELla vicenda avente ad oggetto l'incarico professionale conferito all'Avv. dal Sig. così come esposta da parte Pt_1 CP_1
ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Ciò premesso, veniva tuttavia rilevato come parte resistente non avesse mai acconsentito all'abbandono EL ricorso per cassazione sub n.
15667/2023, rinunciato dall'Avv. in data 24/08/2023 con estinzione Pt_1
EL procedimento (v. all. 1 - ). Il Sig. , al contrario, faceva dal CP_1 CP_1
canto suo affidamento sul buon esito EL rimedio rescindente per recuperare le spese liquidate in suo danno nel procedimento di reclamo avanti al
Tribunale di Treviso (come peraltro esposto da parte ricorrente nella missiva di data 25/07/2023, v. all. 2 - ). CP_1
La rinuncia al ricorso per cassazione sopra citato aveva avuto come conseguenza diretta la definitività ELla condanna alle spese in danno EL Sig.
così come liquidate nel procedimento di reclamo e, indirettamente, CP_1
aveva comportato, nell'economia ELl'accordo raggiunto, la rinuncia EL convenuto a qualsivoglia pretesa discendente dalla condotta tenuta dalla procedura fallimentare (leggasi revoca illegittima ELl'aggiudicazione).
Pertanto, se è pur vero che parte resistente aveva ipotizzato un accordo nel senso di rinunciare alle pretese nei confronti EL fallimento
Ghiaia di Colfosco S.p.A. a fronte ELla revoca ELla revoca ELl'aggiudicazione dei lotti, ciò era stato ipotizzato dal Sig. prima CP_1
ELla condanna alle spese nel procedimento di reclamo: tale evenienza, per nulla irrilevante per la parte, aveva riaperto ogni discussione in materia di definizione bonaria ELla vertenza e qualsivoglia ipotesi percorribile non poteva non tenere conto EL debito per spese liquidate a carico EL convenuto.
Pag. 10 Ciò rilevato, dunque, quella conclusa dall'Avv. senza Pt_1
interpellare il Sig. appariva più come una totale soccombenza che CP_1
una transazione (rinuncia ad ogni diritto e pagamento ELle spese di lite): il resistente pertanto mai avrebbe accondisceso ad una definizione così sbilanciata, anche in considerazione ELla sostenibile fondatezza EL ricorso per cassazione e ELla possibilità di agire per conseguire il risarcimento EL danno subito per il ritardato trasferimento dei beni aggiudicati.
Una simile gestione ELl'incarico, dunque, non poteva – secondo parte resistente - fondare la pretesa al compenso, discendendone l'infondatezza ELl'azione esercitata da parte ricorrente.
Alla prima udienza di data 26 settembre 2025 i procuratori ELle parti esponevano oralmente il contenuto dei propri scritti introduttivi contestando reciprocamente quelli avversari, precisavano le conclusioni come in atti e insistevano per l'accoglimento ELle rispettive conclusioni.
In particolare, l'avvocato si riportava al ricorso introduttivo e Pt_1
si opponeva alla prova per testi come formulata da controparte, mentre l'avvocato Weil insisteva per l'ammissione ELle istanze istruttorie come formulate.
Il Giudice non ammetteva la prova per testi come richiesta da parte resistente in quanto formulata in modo negativo e in modo generico.
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere oralmente la causa ai sensi ELl'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportavano agli atti di causa. Il Giudice tratteneva dunque la causa in decisione e si riservava di depositare ex art. 281, comma 3, sexies
c.p.c. la sentenza nel termine di giorni 30.
La domanda avanzata da parte ricorrente è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
***
Pag. 11 La difesa EL Sig. adduce sostanzialmente, a giustificazione CP_1
EL mancato pagamento ELl'onorario al professionista ricorrente, una condotta “lesiva” tenuta dal professionista stesso nei suoi confronti, deducendo che la rinuncia al ricorso per Cassazione – in attuazione ELl'accordo transattivo - eseguita dal legale abbia apportato a parte resistente un ingente danno, dovuto alla definitività ELla condanna alle spese così come liquidate nel procedimento di reclamo. A tale condizione, evidenzia il Sig.
nella propria memoria difensiva, mai avrebbe acconsentito CP_1
all'accordo.
Una simile ricostruzione, tuttavia, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
La norma di riferimento che regola la circostanza di cui al caso di specie va rinvenuta nell'art. 1176 comma 2 c.c., il quale fissa i parametri di diligenza che devono essere rispettati dal professionista nell'espletamento EL proprio mandato. Tale articolo prevede espressamente che
“nell'adempimento ELle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura ELl'attività esercitata”.
Tale articolo, peraltro, nell'ambito di prestazioni professionali di particolare difficoltà, va letto in combinato disposto con il successivo art. 2236 c.c., a norma EL quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Solo in caso di mancato rispetto dei parametri fissati dai citati articoli, per il professionista può configurarsi un inadempimento contrattuale e una conseguente responsabilità professionale.
La Corte di Cassazione ha precisato che “l'eccezione
d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la
Pag. 12 negligenza sia idonea a incidere sugli interessi EL primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole EL giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio EL potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25894 EL
15/12/2016; v. conformi Sez. 2, Sentenza n. 11304 EL 05/07/2012).
La suprema Corte ha anche precisato che “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari EL danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11304 EL 05/07/2012).
Ne deriva che l'Avvocato può ritenersi responsabile, ai sensi degli art. 1176 c.c. e 2236 c.c., nei casi in cui la sua negligenza o imperizia siano tali da compromettere il buon esito EL giudizio, mentre nei casi di interpretazione di legge o di soluzione di questioni controverse deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non emerga che lo stesso abbia agito con dolo o colpa grave.
Un tanto rilevato a livello strettamente giuridico, nel caso di specie non può ravvisarsi in capo all'Avv. una mala gestio, ovverosia una Pt_1
mancanza di diligenza “professionale”, tale da comportare l'accertamento ELl'inadempimento ELlo stesso.
Invero, quando parte resistente invoca la presunta mala gestio processuale EL legale, fondata sulla circostanza che non avrebbe mai acconsentito all'abbandono EL ricorso per Cassazione sub 15667/2023, facendo invece affidamento sul buon esito ELla procedura per poter recuperare le spese liquidate nel procedimento di reclamo avanti al Tribunale di Treviso, omette di contestualizzare e soprattutto valutare le circostanze nella quale va inserita la rinuncia al ricorso avanti la Suprema Corte.
Pag. 13 Invero, la rinuncia – come emerge dagli atti di causa, v. missive tra il ricorrente e il legale ELla procedura fallimentare - fa parte di una più ampia strategia [comunicata e condivisa dal cliente] posta in essere dall'avv.
e che ha portato a parte resistente il beneficio ELl'acquisizione Pt_1
definitiva dei beni di cui ai lotti 1 e 2 citati in parte narrativa. Beneficio che, invece, non era scontato ottenere, e soprattutto ottenere nei tempi realizzati, basandosi unicamente sull'esito [auspicabilmente positivo] EL ricorso avanti alla Suprema Corte
Appare EL tutto pretestuoso ex post lamentare la circostanza che, a seguito ELla condanna alle spese nel procedimento di reclamo, il CP_1
mai avrebbe acconsentito a una soluzione transattiva come quella posta in essere, atteso che ex ante l'obiettivo principale era apertamente quello di ottenere la definitiva aggiudicazione dei beni (di rilevante valore): obiettivo ottenuto nei fatti dall'Avv. ponendo in essere alcune concessioni - Pt_1
come insito di per sé nel termine “transazione” - in favore ELla procedura
Fallimentare e di cui al documento 18 depositato da parte ricorrente, tra le quali rientra la rinuncia al ricorso per Cassazione.
Peraltro va rilevato, per inciso, come nel mandato rilasciato dal Sig.
all'Avv. per la fase dinnanzi alla Corte di Cassazione (v. all. CP_1 Pt_1
16 – sia prevista espressamente la concessione al legale di “ogni più Pt_1
ampio potere, incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire”. Sicché la transazione posta in essere dall'Avv. appare in tal senso anche formalmente EL Pt_1
tutto legittima.
Alla luce ELla ricostruzione ivi effettuata, la richiesta ELl'Avv. appare fondata e, conseguentemente, il Sig. dovrà procedere Pt_1 CP_1
al pagamento ELle di lui competenze relative all'attività svolta in suo favore.
Pag. 14 Sul quantum richiesto dall'Avv. si osserva che lo stesso, oltre Pt_1
che non essere oggetto di puntuale contestazione da parte di controparte, appare conforme ai parametri forensi.
La disciplina sul ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
(d. lgs. 231/2002) si applica anche ai contratti d'opera professionale. La normativa definisce l'imprenditore come “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione” (art. 2 c. 1 lett. c, d. lgs. cit.), quindi, vi rientra anche l'avvocato. L'art. 1284 c. 4 c.c. dispone che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Sulla somma dovuta all'Avv. andranno, pertanto, calcolati gli Pt_1
interessi moratori, come sopra determinati, a far data dal 27 marzo 2025, cioè dalla diffida ad adempiere inviata a parte resistente (v. all. 32 – . Pt_1
***
Le spese EL presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi EL D.M. n. 37 EL 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per la fase di studio e introduttiva, mentre per la fase decisoria si possono applicare i minimi tariffari alla luce ELla circostanza che si è proceduto unicamente alla discussione orale.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accertate, per le ragioni di cui in parte motiva, le prestazioni professionali eseguite dall'Avv. condanna il Sig. a Pt_1 CP_1
Pag. 15 pagare a parte ricorrente la somma di € 17.128,80, iva e cassa comprese, oltre interessi ex D.L. 231/2002 dal 27 marzo 2025 al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese legali EL presente procedimento che si liquidano in € 264,00 per spese anticipate e in € 2.547,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso ELle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 EL 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
Pag. 16