Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
-Giudice ·
Dott.ssa Viviana Criscuolo
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22187 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 SO 1
,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BOVE IDA presso la quale elettivamente domicilia in Mugnano (NA), alla Via Martiri di Ungheria, n. 5,
E
a Napoli il 07.01.1987, C.F. C.F. 2 CP 1
,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOVE IDA presso la quale elettivamente domicilia in Mugnano (NA), alla Via Martiri di Ungheria, n. 5,
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Persona 1 eCon ricorso depositato il 10/12/2024, CP_1 premettendo di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio dal 2017 ad aprile 2022, e che dalla loro relazione era nata la figlia R_ (nata a [...] il
05.08.2018), riconosciuta da entrambi i genitori, rappresentavano la volontà di
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
"1) La figlia minore Persona 3 è affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre CP_1
2) Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
, ,unitamente alla figlia R_ continuerà ad abitare nella 3) La sig.ra CP_1 casa di proprietà della medesima sita a Napoli in Vico S. Mandato n. 6, Pi. Terra, Int.
24, Quartiere Avvocata;
verserà alla sig.ra CP_1 a titolo di contributo al 4) Il sig. Persona 1
,
, la complessiva somma di € 500,00 mantenimento della figlia SO 3
(cinquecento/00), tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat;
,oltre la summenzionata somma di cui al punto 4), 5) Inoltre, il sig. Persona 1 si farà carico delle spese di abbigliamento della minore concordandole con la madre
(come già di fatto i ricorrenti concordano);
6) Per le spese straordinarie ciascun genitore sosterrà, nella misura del 50%, le necessarie spese mediche non coperte dal S.S.N.; le spese scolastiche;
le spese sportive e ludiche e comunque tutte quelle previste nell'interesse della minore secondo i criteri di cui al protocollo del Tribunale di Napoli;
7) Il sig. Persona 1 vedrà la figlia il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 18:00
e 2 week end (alternati) per ciascun mese dal venerdì sera o sabato mattina alla domenica sera. La minore, nel week end che non trascorrerà con il padre, pernotterà presso il padre il martedì o il giovedì, salvo diversi accordi dei genitori in considerazione delle reciproche esigenze lavorative;
8) Nel periodo delle festività natalizie e/o pasquali, in applicazione del principio di reciprocità la figlia R_ trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza settimanale, tutte le festività; 9) Per le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane consecutive o alternate del mese di agosto da concordare entro il trenta giugno;
10) I ricorrenti, sin d'ora, prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore SO 3 ;
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti."
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 ess cpc e raccolte le conclusioni favorevoli del PM del 14.01.2025, il Tribunale si riservava la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia ER
[...] , nata a [...] il [...];
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/3/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino