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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N.
2781/2023
SENT.
CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
il giorno 9 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio tenuta a seguito della trattazione scritta del procedimento ha emesso la seguente
SENTENZA
nella presente controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al numero 2781 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023, vertente
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zambardino - C.F. C.F._1
e dall'avv. Florida Iervolino C.F. che la C.F._2 C.F._3 rappresentano congiuntamente o disgiuntamente - con studio in 80014 - Giugliano in
Campania (Na) alla Via Ripuaria, 149, presso i quali elettivamente domicilia in virtù di procura in allegato telematico al presente atto;
l'avv. Zambardino dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec e/o indirizzo di posta elettronica Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Email_2
DPR 11 febbraio 2005 n. 68
PARTE APPELLANTE
1 E
, con sede in Roma Via Ciro il Controparte_1
Grande 21 (C.F ) in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Di Feo Agostino (C.F.:
C.F.: ) e dall' Avv. Ilaria Raffanti (C.F. – C.F._4 C.F._5 pec: t) in virtù di procura generale alle liti del Email_3 notaio in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 Persona_1 elettivamente domiciliato in Via Alcide de Gasperi n. 55 80133 NAPOLI, presso il proprio Ufficio Legale
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4137/2023 pubblicata il giorno 21.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro - decidendo sul ricorso proposto dalla stessa avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo dal 2010 al 2013 con conseguente recupero del debito pensionistico (relativo alla prestazione IO n.
16013354) di euro 54.130,17- aveva respinto la domanda evidenziando che a seguito del provvedimento di disconoscimento della maggior parte delle giornate di lavoro relative agli anni 2010-2011-2012 e 2013 risultava insussistente il requisito contributivo, costituente elemento fondate della prestazione erogatale. Il primo giudice, inoltre, evidenziava che la parte ricorrente non aveva fornito il necessario apporto probatorio alla domanda incardinata.
L'appellante affidava il gravame ad un unico motivo lamentando come il primo giudice, nonostante la tardiva costituzione dell'Istituto, avesse dato ingresso e fondamento all'eccezione di decadenza, e cioè ad un'eccezione in senso proprio tardivamente sollevata. Per tali ragioni, chiedeva che in riforma della sentenza gravata fossero accolte le proprie ragioni, con ogni conseguenza in tema di spese giudiziali.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che eccepiva l'inammissibilità del gravame, dato che aveva CP_1 Parte_1 addotto motivazioni del tutto inidonee ad attingere il percorso motivazionale posto a base della decisione del giudice di prime cure.
2 Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione dell'udienza del giorno 9.06.2023. Quindi, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva nei termini di seguito esposti.
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 - applicabile ai ricorsi (come quello di specie) depositati a far data dall'11 settembre
2012- che ha riformulato sia l'art. 342, comma 1, c.p.c., che l'art. 434 c.p.c., concernente l'appello in relazione alle controversie in materia di lavoro.
In particolare, la disposizione in parola così testualmente recita: "Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali (cfr. Corte di Appello di Roma 15 gennaio 2013, n. 377; Corte di Appello Genova S.L., 11-16 gennaio 2013, n. 17; Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è voluto rimarcare come la riformulazione della disposizione in esame abbia significativamente sancito l'obbligo di motivazione dell'appello, stabilendo altresì che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, la
“specificazione analitica delle parti impugnate della sentenza gravata, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L'enunciazione espressa di due cause di inammissibilità dell'appello collegate alla parte motiva dell'atto medesimo ha portato quindi a ritenere che la nuova formulazione dell'art. 434 1° comma c.p.c impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C.
(Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251, Cass., 24 novembre 2005, n. 24834 n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 cpc, ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ha imposto “che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”; di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si
3 condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate.
Pertanto “l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto
(profilo argomentativo) e il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità).
Dunque, la ricostruzione del modello legale dell'atto di appello fattane dalle
Corti territoriali non sembra solo recepire, sotto forma di codificazione, quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di impugnazione, che ritiene necessario che la domanda contenga “un'esposizione chiara e specifica delle ragioni e delle censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato” (invero, già le Sezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n.23299 del
2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non
è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, ma sembra piuttosto imporre un'articolazione dell'atto che, rispondendo a precisi requisiti di forma e di contenuto, consenta al giudice di individuare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Sicché la finalità di agevolazione e sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell'art. 434
c.p.c con l'introduzione dell'art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt.
348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d. “filtro” di ammissibilità dell'appello a seconda
4 della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacché è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall'appellante (C.d.A. Salerno cit.).
Ciò nell'ottica, secondo la volontà del legislatore, di semplificare l'attività del giudice di seconde cure “che vedrà agevolato il proprio compito di esame” così fugando “il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento” (così nella relazione illustrativa all'emendamento approvato in Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 23 luglio 2012 all'art. 54 del d.l. n. 83/2012 in sede di conversione).
Di recente la S.C. (SS.UU. 13/12/2022, n. 36481) ha affermato che “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”;
(Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023) “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Alla stregua di tali considerazioni, sembra ragionevole pervenire ad un interpretazione che sia la più aderente al significato letterale della norma tuttavia armonizzata al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2,
Cost., secondo la quale l'appellante è tenuto indefettibilmente ad indicare le “parti del provvedimento che si intende appellare”: ciò, evidentemente, al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di gravame (tantum appellatum, quantum devolutum).
Inoltre, si richiede che nell'atto introduttivo del giudizio d'appello siano dichiarate le
“modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, vale a dire che l'appellante dovrà censurare la ricostruzione in fatto
5 operata dal giudice di prime cure, evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
La rielaborazione del dato fattuale, id est l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta, sembra essere il dato fondamentale e rilevante, posto che, come
è stato perspicuamente osservato, “ l'errore in fatto se non è fonte di un concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire fondamento dell'impugnazione: per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, occorre indicare quale sarebbe stata la corretta valutazione dei fatti e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte”.
Parimenti, l'ammissibilità dell'appello, alla stregua dell'ulteriore requisito formale imposto dall'art. 434 c.1°, n. 2, c.p.c., è condizionato all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; quindi l'appellante avrà anche l'onere di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Appare dunque evidente, così come è stato già rimarcato nelle decisioni sopra richiamate, il trasparire di tre profili caratterizzanti il nuovo atto di appello, il cui difetto, anche di uno solo di essi, conduce irrimediabilmente alla pronuncia di inammissibilità del gravame: la specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato (profilo volitivo), l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza pertinenti alla ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni per cui si ritiene violata la legge (profilo argomentativo-censorio), la giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la conseguenza della violazione di legge evidenziata (profilo causale).
Per le suesposte argomentazioni, che la Corte ritiene di condividere, è pertanto necessario che nell'atto di appello sia assolto l'onere di indicare specificamente ed espressamente, sia le parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede, con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le modifiche, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano apportate al provvedimento corredate dalla precisa e chiara indicazione degli aspetti di censura alle denunciate violazioni della legge e della loro rilevanza dell'errore di diritto sulla correttezza della decisione impugnata.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierno ricorrente è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate in quanto la difesa appellante si limita ad eccepire un error in iudicando per accoglimento di un'eccezione tardiva di decadenza che, invece, è stata disattesa dal primo giudice il quale è entrato nel merito, rilevando il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova.
6 Su tale questione l'appellante nulla ha dedotto, omettendo di specificare quali (e quanti) dei documenti il GL avrebbe omesso di valutare e quali sarebbero state le conseguenze (in contrasto con il decisum) da trarsi dalla valutazione degli stessi rispetto alle argomentazioni addotte dal GL a sostegno del rigetto della domanda.
Preme considerare come l'appellante non enunci assolutamente le modifiche che dovrebbero essere apportate alla decisione con riguardo alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, non deduce come dovrebbe essere modificata la sentenza appellata e, quindi, come dovrebbe essere decisa la controversia, limitandosi a richiamare le conclusioni di primo grado.
Ne consegue che non essendo l'appello conforme alle previsioni di cui agli artt.
434 e 342 cpc esso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1 quater comma, DPR
115/2002 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 4.996,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 9 giugno 2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio d.ssa Anna Carla Catalano
7
2781/2023
SENT.
CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
il giorno 9 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio tenuta a seguito della trattazione scritta del procedimento ha emesso la seguente
SENTENZA
nella presente controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al numero 2781 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023, vertente
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zambardino - C.F. C.F._1
e dall'avv. Florida Iervolino C.F. che la C.F._2 C.F._3 rappresentano congiuntamente o disgiuntamente - con studio in 80014 - Giugliano in
Campania (Na) alla Via Ripuaria, 149, presso i quali elettivamente domicilia in virtù di procura in allegato telematico al presente atto;
l'avv. Zambardino dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec e/o indirizzo di posta elettronica Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Email_2
DPR 11 febbraio 2005 n. 68
PARTE APPELLANTE
1 E
, con sede in Roma Via Ciro il Controparte_1
Grande 21 (C.F ) in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Di Feo Agostino (C.F.:
C.F.: ) e dall' Avv. Ilaria Raffanti (C.F. – C.F._4 C.F._5 pec: t) in virtù di procura generale alle liti del Email_3 notaio in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 Persona_1 elettivamente domiciliato in Via Alcide de Gasperi n. 55 80133 NAPOLI, presso il proprio Ufficio Legale
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4137/2023 pubblicata il giorno 21.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro - decidendo sul ricorso proposto dalla stessa avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo dal 2010 al 2013 con conseguente recupero del debito pensionistico (relativo alla prestazione IO n.
16013354) di euro 54.130,17- aveva respinto la domanda evidenziando che a seguito del provvedimento di disconoscimento della maggior parte delle giornate di lavoro relative agli anni 2010-2011-2012 e 2013 risultava insussistente il requisito contributivo, costituente elemento fondate della prestazione erogatale. Il primo giudice, inoltre, evidenziava che la parte ricorrente non aveva fornito il necessario apporto probatorio alla domanda incardinata.
L'appellante affidava il gravame ad un unico motivo lamentando come il primo giudice, nonostante la tardiva costituzione dell'Istituto, avesse dato ingresso e fondamento all'eccezione di decadenza, e cioè ad un'eccezione in senso proprio tardivamente sollevata. Per tali ragioni, chiedeva che in riforma della sentenza gravata fossero accolte le proprie ragioni, con ogni conseguenza in tema di spese giudiziali.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che eccepiva l'inammissibilità del gravame, dato che aveva CP_1 Parte_1 addotto motivazioni del tutto inidonee ad attingere il percorso motivazionale posto a base della decisione del giudice di prime cure.
2 Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione dell'udienza del giorno 9.06.2023. Quindi, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva nei termini di seguito esposti.
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 - applicabile ai ricorsi (come quello di specie) depositati a far data dall'11 settembre
2012- che ha riformulato sia l'art. 342, comma 1, c.p.c., che l'art. 434 c.p.c., concernente l'appello in relazione alle controversie in materia di lavoro.
In particolare, la disposizione in parola così testualmente recita: "Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali (cfr. Corte di Appello di Roma 15 gennaio 2013, n. 377; Corte di Appello Genova S.L., 11-16 gennaio 2013, n. 17; Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è voluto rimarcare come la riformulazione della disposizione in esame abbia significativamente sancito l'obbligo di motivazione dell'appello, stabilendo altresì che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, la
“specificazione analitica delle parti impugnate della sentenza gravata, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L'enunciazione espressa di due cause di inammissibilità dell'appello collegate alla parte motiva dell'atto medesimo ha portato quindi a ritenere che la nuova formulazione dell'art. 434 1° comma c.p.c impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C.
(Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251, Cass., 24 novembre 2005, n. 24834 n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 cpc, ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ha imposto “che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”; di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si
3 condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate.
Pertanto “l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto
(profilo argomentativo) e il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità).
Dunque, la ricostruzione del modello legale dell'atto di appello fattane dalle
Corti territoriali non sembra solo recepire, sotto forma di codificazione, quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di impugnazione, che ritiene necessario che la domanda contenga “un'esposizione chiara e specifica delle ragioni e delle censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato” (invero, già le Sezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n.23299 del
2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non
è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, ma sembra piuttosto imporre un'articolazione dell'atto che, rispondendo a precisi requisiti di forma e di contenuto, consenta al giudice di individuare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Sicché la finalità di agevolazione e sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell'art. 434
c.p.c con l'introduzione dell'art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt.
348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d. “filtro” di ammissibilità dell'appello a seconda
4 della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacché è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall'appellante (C.d.A. Salerno cit.).
Ciò nell'ottica, secondo la volontà del legislatore, di semplificare l'attività del giudice di seconde cure “che vedrà agevolato il proprio compito di esame” così fugando “il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento” (così nella relazione illustrativa all'emendamento approvato in Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 23 luglio 2012 all'art. 54 del d.l. n. 83/2012 in sede di conversione).
Di recente la S.C. (SS.UU. 13/12/2022, n. 36481) ha affermato che “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”;
(Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023) “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Alla stregua di tali considerazioni, sembra ragionevole pervenire ad un interpretazione che sia la più aderente al significato letterale della norma tuttavia armonizzata al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2,
Cost., secondo la quale l'appellante è tenuto indefettibilmente ad indicare le “parti del provvedimento che si intende appellare”: ciò, evidentemente, al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di gravame (tantum appellatum, quantum devolutum).
Inoltre, si richiede che nell'atto introduttivo del giudizio d'appello siano dichiarate le
“modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, vale a dire che l'appellante dovrà censurare la ricostruzione in fatto
5 operata dal giudice di prime cure, evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
La rielaborazione del dato fattuale, id est l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta, sembra essere il dato fondamentale e rilevante, posto che, come
è stato perspicuamente osservato, “ l'errore in fatto se non è fonte di un concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire fondamento dell'impugnazione: per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, occorre indicare quale sarebbe stata la corretta valutazione dei fatti e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte”.
Parimenti, l'ammissibilità dell'appello, alla stregua dell'ulteriore requisito formale imposto dall'art. 434 c.1°, n. 2, c.p.c., è condizionato all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; quindi l'appellante avrà anche l'onere di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Appare dunque evidente, così come è stato già rimarcato nelle decisioni sopra richiamate, il trasparire di tre profili caratterizzanti il nuovo atto di appello, il cui difetto, anche di uno solo di essi, conduce irrimediabilmente alla pronuncia di inammissibilità del gravame: la specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato (profilo volitivo), l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza pertinenti alla ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni per cui si ritiene violata la legge (profilo argomentativo-censorio), la giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la conseguenza della violazione di legge evidenziata (profilo causale).
Per le suesposte argomentazioni, che la Corte ritiene di condividere, è pertanto necessario che nell'atto di appello sia assolto l'onere di indicare specificamente ed espressamente, sia le parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede, con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le modifiche, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano apportate al provvedimento corredate dalla precisa e chiara indicazione degli aspetti di censura alle denunciate violazioni della legge e della loro rilevanza dell'errore di diritto sulla correttezza della decisione impugnata.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierno ricorrente è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate in quanto la difesa appellante si limita ad eccepire un error in iudicando per accoglimento di un'eccezione tardiva di decadenza che, invece, è stata disattesa dal primo giudice il quale è entrato nel merito, rilevando il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova.
6 Su tale questione l'appellante nulla ha dedotto, omettendo di specificare quali (e quanti) dei documenti il GL avrebbe omesso di valutare e quali sarebbero state le conseguenze (in contrasto con il decisum) da trarsi dalla valutazione degli stessi rispetto alle argomentazioni addotte dal GL a sostegno del rigetto della domanda.
Preme considerare come l'appellante non enunci assolutamente le modifiche che dovrebbero essere apportate alla decisione con riguardo alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, non deduce come dovrebbe essere modificata la sentenza appellata e, quindi, come dovrebbe essere decisa la controversia, limitandosi a richiamare le conclusioni di primo grado.
Ne consegue che non essendo l'appello conforme alle previsioni di cui agli artt.
434 e 342 cpc esso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1 quater comma, DPR
115/2002 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 4.996,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 9 giugno 2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio d.ssa Anna Carla Catalano
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