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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3833/2017 Reg. Gen. e vertente tra
- , nato a [...] il cinque ottobre 1972, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via Cadorna, 2, presso C.F._1
lo studio dell'Avv. Marco Di Mauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellante –
E
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Bologna, P. IVA. , elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Messina, via Felice Bisazza, 20, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Filiberto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellata –
E - , nato a [...], il dieci maggio 1946, C.F.: Controparte_2
; C.F._2
– appellato contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Messina la Parte_1
e , esponendo che, in data 14 Controparte_3 Controparte_2
dicembre 2013, alle ore 11:00 circa, percorreva a bordo del proprio motociclo, targato
AE04070, la via Piemonte, in Messina, quando, all'altezza del civico 20, veniva colpito sul lato sinistro dall'autovettura Golf, targata BM973AS, di proprietà di CP_2
che stava uscendo dal parcheggio effettuato sul lato sinistro della strada.
[...]
Più esattamente, il dichiarava che il conducente dell'autovettura, non Pt_1
utilizzando la prudenza necessaria, compiva una manovra di retromarcia, investendo il motociclo e così facendolo cadere rovinosamente a terra.
Il , a seguito della caduta, veniva trasportato, tramite autoambulanza, al Pt_1
pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di Messina. Sul posto interveniva, altresì, una pattuglia della Polizia Municipale.
Ciò posto, il chiedeva di accertare la responsabilità del conducente Pt_1
dell'autovettura Golf, targata BM973AS, di proprietà di , nella Controparte_2
causazione del sinistro per cui è causa. Per l'effetto, chiedeva il risarcimento dei danni da lui subiti e provocati al mezzo in occasione dell'incidente de quo. L'assicurazione, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Non si costituiva il che veniva dichiarato contumace. CP_2
Espletata la prova per testi, il Giudice di Pace, con sentenza del 13 dicembre
2016, rigettava la domanda risarcitoria dell'attore.
Il proponeva appello, illustrando un unico motivo di gravame. Pt_1
Si costituiva la (poi ), che replicava e Controparte_3 CP_1
chiedeva, fra l'altro, il rigetto dell'appello.
Non si costituiva . Controparte_2
All'udienza dell'11 aprile 2025, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n.
56.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il primo Giudice riteneva che l'attore non avesse provato l'effettiva dinamica del sinistro e la conseguenziale responsabilità dell'incidente in capo alla parte convenuta.
In particolare, il Giudice di prime cure precisava che le dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare, fossero contraddittorie ed Testimone_1
assolutamente divergenti rispetto alla descrizione del sinistro offerta dall'attore nell'atto di citazione, nonché dalle sommarie informazioni raccolte dagli agenti della
Polizia Municipale.
Col motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, ritenendo che, dall'esame della documentazione prodotta in atti e dalle prove testimoniali, l'occorso sia pienamente dimostrato.
In particolare, il evidenzia – da ultimo con le note depositate in data uno Pt_1
aprile 2025 – che le dichiarazioni rese dalle altre testimoni, e , che Tes_2 Tes_3
hanno negato l'esistenza del sinistro per cui è causa, devono ritenersi inattendibili, in quanto costoro sono state condannate dal Tribunale di Messina con sentenza del 7
marzo 2017, confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 18 febbraio 2019,
passata in giudicato, per i reati di omissione di soccorso (art. 189, co. 1 e 7, D. Lgs.
285/92) e di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) riguardanti fatti conseguenti all'incidente stradale per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l'art. 651, co. 1, c.p.p. dispone che “la
sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha
efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti
del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale”. La suddetta norma disciplina, quindi, l'efficacia della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, prevedendo che tale pronuncia produca un vincolo di giudicato nei giudizi civili e amministrativi risarcitori promossi nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o intervenuto nel processo penale.
Pertanto, affinché il giudicato penale possa essere fatto valere nei confronti del responsabile civile è necessario che egli abbia partecipato compiutamente al giudizio penale, operando i limiti soggettivi del giudicato qualora tale parte eventuale non intervenga nel processo ovvero ne sia esclusa.
Sul punto, l'art. 651 c.p.p. identifica espressamente nell'imputato e nel responsabile civile le parti nei cui confronti può essere fatta valere la sentenza irrevocabile. Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto sia con le garanzie del diritto di difesa, sia con il divieto di interpretazione analogica della disposizione
(Cass. 12115/2016).
Nel caso di specie, la sentenza irrevocabile di condanna prodotta in atti, emessa dalla Corte di Appello Penale di Messina, è stata pronunciata nei confronti di
[...]
e , ma non anche nei confronti della società Controparte_4 Parte_2
e di , che non risulta siano intervenuti in quel giudizio. CP_3 Controparte_2
Ne discende, quindi, che il giudicato penale di condanna non può avere valore preclusivo nei loro confronti nel presente giudizio civile.
Ciò chiarito, alla luce del motivo di gravame, deve procedersi ad una nuova valutazione dei fatti oggetto di causa. Ebbene, come correttamente affermato dal primo decidente, la descrizione del sinistro effettuata dal nell'atto introduttivo non trova conferma con quanto Pt_1
dichiarato dalla teste Più precisamente, costei, come detto Testimone_1
testimone oculare dell'occorso, ha riferito che il sinistro si è verificato “[…] tra la
primavera e l'estate, mi ricordo che ero con le maniche corte […]”. L'attore, invece,
ha riferito che il sinistro si è verificato il giorno 14 dicembre 2013.
La teste ha aggiunto che, al momento dell'incidente, stava percorrendo a piedi una traversa parallela al viale Europa, sulla sinistra dell'ospedale Piemonte, che questa traversa era stretta e permetteva il passaggio di un'unica autovettura e aveva senso obbligatorio di percorrenza.
In particolare, la teste ha ricordato che “[…] nella destra di tale traversa,
procedendo con direzione da mare verso monte, era parcheggiato un motociclo
MAJESTIC di colore blu;
lo stesso era fermo ed a bordo vi era il conducente, un uomo
sulla quarantina che parlava con un'altra persona”.
Su tale specifico punto, invece, l'attore aveva esposto, nella citazione, che al momento del sinistro stava percorrendo la via Piemonte e non che era parcheggiato.
Peraltro, secondo quanto risulta dal rapporto di polizia, il motociclo condotto dal era un e non un MAJESTIC. Pt_1 Controparte_5
Ulteriormente, la teste ha dichiarato che “in corrispondenza del Tes_1
motociclo, ma dall'altro lato della strada, quindi sul lato sinistro, era parcheggiata
una Lancia di colore grigio metallizzato, con alla guida una donna di mezz'età, la
quale, nell'uscire dal parcheggio in retromarcia, si spostava sul lato destro della strada e andava a colpire con il lato posteriore centrale la parte anteriore del
motociclo. A seguito dell'urto sia il motociclo che la persona che vi era a bordo
cadevano per terra”.
Anche in questa dichiarazione vi sono delle evidenti incongruenze con quanto contenuto nell'atto introduttivo ove il veicolo investitore viene individuato in una Golf
e non una Lancia.
Inoltre, l'attore ha riferito che veniva colpito dall'autovettura sul lato sinistro e non nella parte anteriore del motociclo.
Le dichiarazioni testimoniali rese dalla confliggono, altresì, con quanto Tes_1
dichiarato dalla stessa in sede di sommarie informazioni dinanzi agli agenti della
Polizia Municipale, ove la stessa riferisce che il motociclo era in movimento al momento del sinistro e che il veicolo investitore era una Golf di colore grigio metallizzato.
Ebbene, tutti questi elementi di contraddizione inficiano inequivocabilmente l'attendibilità della teste.
Peraltro, deve evidenziarsi che le discrasie che emergono tra la dichiarazione testimoniale, le dichiarazioni spontanee e quanto descritto dall'attore in citazione, non attengono a dati marginali del sinistro, ma riguardano la verificazione della dinamica stessa del sinistro.
Infatti, la teste dinanzi al Giudice di primo grado ha fornito una Tes_1
descrizione dei fatti -con riguardo ad alcuni elementi rilevanti, primo fra tutti quello temporale e, poi, quello dell'atteggiamento del inspiegabilmente diversa Pt_1
rispetto a quella fornita agli agenti di polizia e a quanto narrato dall'attore.
Così rilevata e confermata l'inattendibilità del teste deve aggiungersi che non vi sono ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare la verificazione del sinistro per cui è causa secondo quanto prospettato dall'attore.
Le altre due testimoni, invero, hanno negato il loro coinvolgimento nella vicenda.
In atti, peraltro, non vi sono delle foto raffiguranti i veicoli o lo stato dei luoghi che permettano di accertare i danni subiti dai veicoli e, conseguentemente, di verificare se le scalfitture presenti sui mezzi e sull'asfalto fossero compatibili con la dinamica del sinistro descritta dall'attore.
Inoltre, gli agenti di polizia nel rapporto hanno descritto soltanto genericamente le circostanze che loro stessi hanno appurato sul luogo dei fatti.
Invero, i verbalizzanti hanno rilevato una traccia di scalfittura metallica prodotta dalla caduta di un motorino, senza indicare nello specifico il luogo in cui l'hanno rinvenuta. L'indicazione del luogo in cui è stata rilevata la scalfittura sarebbe stata rilevante, in ragione del fatto che il motociclo è stato spostato dal posto in cui è
avvenuto l'occorso ed è stato parcheggiato su un marciapiede vicino ad una edicola.
Inoltre, i verbalizzanti della polizia stradale hanno riferito che il motorino presentava dei danni conseguenti a un sinistro stradale, ma non hanno indicato le parti del veicolo che hanno in concreto subito dei danni. Anche questo elemento avrebbe permesso di poter verificare la compatibilità dei danni sul motociclo con la dinamica del sinistro descritta dall'attore.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Nulla sulle spese per l'appellato contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata che liquida in euro 1.701,00, per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Nulla per l'appellato contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.