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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/12/2025 alle ore 10,05 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nella causa di lavoro iscritta al n. 869/2024 promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
(avv.ti TO TI ed AN BU) contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Sono presenti:
l'avv. AN BU;
la dott.ssa Donatella Bancallaro per delega dell'Avvocatura dello Stato che deposita.
La dott.ssa Bancallaro contesta la CTU, chiede un supplemento di indagini peritali previa acquisizione di ulteriore documentazione e/o la convocazione a chiarimenti del consulente.
L'avv. BU si oppone al supplemento e alla convocazione a chiarimenti.
Le parti discutono.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2024 le ricorrenti, rispettivamente vedova (Galli) e figlie ( di deceduto il 26.6.2023, già dipendente del Pt_2 Persona_1 [...]
dal 29.3.1961 al 31.5.1993 presso l'Arsenale Militare della Spezia, fino CP_1 al 1978 con mansioni di elettricista circuitista e installatore, hanno esposto che il loro congiunto era morto per mesotelioma pleurico causato da esposizione professionale
1 all'amianto e hanno chiesto, iure hereditario, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius (biologico, morale e terminale) e del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, assumendo le seguenti conclusioni:
“…dichiarare ed accertare che ha contratto neoplasia polmonare Persona_1
(mesotelioma) a causa dell'inalazione delle fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro e della mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio, a fronte della riconosciuta nocività dell'ambiente per la diffusione di fibre di amianto liberate a causa dell'uso di tale materiale nei cantieri di proprietà e gestiti dal convenuto;
CP_1 accertare e dichiarare che il convenuto , in persona del Controparte_1 CP_2 quale legale rappresentante pro tempore, ha violato l'art.2087 C.C. cagionando, quindi, al un danno alla integrità psicofisica che può essere valutata Persona_1 nella misura dell'80% di invalidità, conseguentemente dichiarare tenuto e per gli effetti condannare il , in persona del Ministro quale legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire il danno nella misura che risulterà acclarata in esito alla espletanda istruttoria, da corrispondere in favore dei ricorrenti sia in proprio sia nella qualità di legittimi eredi di […], oltre rivalutazione Persona_1 monetaria ed interessi come per legge nei termini meglio illustrati nella narrativa del presente atto…”.
Il resiste, assumendo le seguenti conclusioni: “…in via pregiudiziale, CP_1 dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
ovvero il difetto di competenza per territorio del Tribunale della
Spezia, in favore di quello di Genova, nella qualità di Giudice civile ordinario in relazione alla domanda iure proprio; in subordine, rigettare il ricorso con riferimento al danno attivato iure hereditatis in quanto prescritto;
in subordine, nel merito, rigettare ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto, ovvero dichiarare la nullità del ricorso introduttivo ordinando al ricorrente di integrarlo ex art. 164 c.p.c.; in estremo subordine, limitare come meglio visto in parte motiva il risarcimento, anche previa detrazione dal montante di quanto riconosciuto a titolo di benefici di qualsivoglia natura alla persona dei ricorrenti, ovvero a quella del de cuius per i fatti di cui in ricorso”.
1.1. Il ricorso era stato originariamente proposto anche da e Controparte_3
, nipoti ex filia di che chiedevano il risarcimento Controparte_4 Persona_1 del solo danno iure proprio.
Con ordinanza in data 29.10.2024, previa separazione, il giudice ha dichiarato la
2 propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Genova quale foro erariale in relazione alla causa proposta da e da Controparte_3 CP_4
.
[...]
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo non è condivisibile.
Il ricorso espone in modo sufficiente, ancorché succinto, i fatti su cui la domanda si fonda e cioè il rapporto d'impiego, la nocività dell'ambiente di lavoro, le violazioni ascritte all'amministrazione e la patologia che ha condotto a morte il sig. Pt_2
3. In merito alla giurisdizione va premesso che era dipendente civile del Pt_2
, e quindi non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice Controparte_1 amministrativa per le controversie relative al personale militare.
3.1. In materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è regolata dall'art. 69 comma 7 D. Lgs. 165/01: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
3.2. La giurisprudenza di legittimità è ormai ampiamente consolidata nel senso che le controversie relative al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998 appartengono alla giurisdizione amministrativa quando si faccia valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quando si faccia valere una responsabilità extracontrattuale.
3.3. È anche consolidato il principio secondo cui, quando la vicenda si è svolta in parte prima del 30.6.1998, e in parte dopo, sussiste un principio di infrazionabilità della tutela giudiziaria che conduce ad attribuirla interamente al giudice ordinario.
3.4. Questo ufficio (quanto meno a partire da Trib. Spezia, sent. 393/18, confermata da App. Genova, sent. 312/19; in termini anche la successiva App. Genova, sent.
10/20) ha affermato, sulla scorta di una parte della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di risarcimento del danno da violazione dell'art. 2087 c.c., laddove il rapporto di lavoro sia cessato prima del 30.6.1998 ma la malattia sia insorta dopo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, osservando in particolare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che, per verificare, ai fini del riparto di giurisdizione, se la controversia sia anteriore o posteriore al 30.6.1998, occorre
3 guardare al momento in cui sorge il diritto e la pretesa diventa azionabile, e che, in quanto il diritto al risarcimento del danno sorge dall'evento di danno, e non dalla sola condotta, si deve concludere che le azioni per risarcimento del danno appartengono alla giurisdizione ordinaria quando siano sorte, nel senso che l'evento di danno si è verificato, dopo il 30.6.1998.
3.5. Nella richiamata sentenza 10/2020 la Corte distrettuale ha osservato: “Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22034/2014... hanno delineato il quadro del riparto di giurisdizione nei seguenti termini: 'Queste Sezioni Unite hanno più volte precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 15 maggio 2012 n. 7504) che, in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. In altre parole, secondo il suddetto orientamento che deve essere in questa sede pienamente ribadito, la giurisdizione deve essere determinata 'quoad tempus' in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione. Con riferimento al caso di specie, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno deve essere necessariamente individuato nell'insorgenza della patologia atteso che prima di tale momento e, segnatamente, al momento della cessazione dell'esposizione all'amianto, non era ipotizzabile (e comunque non è stato ipotizzato) un danno risarcibile [...] Deve sottolinearsi che la soluzione accolta è coerente con l'orientamento ormai consolidato di queste Sezioni
Unite (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 23 novembre 2012 n. 20726) secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 69, comma 7, stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998
o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che
4 riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta [...]' ...
E che si debba tener conto del momento in cui il lavoratore si ammala è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 23 maggio
2019 n° 13984 [...] Si consideri, tra l' altro, che ancorare il fatto storico alla condotta omissiva del datore di lavoro non ha proprio alcun senso logico e giuridico, posto che essa consiste in una condotta di pericolo, con cui si è esposto il lavoratore al rischio di ammalarsi;
ma ciò che conta è il verificarsi della malattia, che avrebbe potuto anche non avvenire. È quindi con l'insorgenza della tecnopatia che si concretizza il fatto storico da cui sorge il diritto al risarcimento del danno a carico del soggetto inadempiente;
fatto storico rilevante ai fini della individuazione della giurisdizione sulla controversia in questione...”.
3.6. Il giudice intende dare continuità alla giurisprudenza dell'ufficio e della Corte distrettuale.
3.7. Dato che, com'è pacifico, il mesotelioma è stato diagnosticato soltanto nel 2023, la giurisdizione appartiene allora al giudice ordinario.
3.8. Diversamente da quanto argomentato dal , non è invece rilevante che CP_1 già nel 1982 abbia presentato domanda per ottenere il riconoscimento Persona_1 della silicosi o silico-asbestosi di origine professionale, perché in questa causa l'evento di danno non è la silicosi (o silico-asbestosi), ma la neoplasia.
In particolare, la neoplasia si deve considerare una nuova malattia, e non un aggravamento dell'asbestosi (sul punto si rinvia anche a quanto si argomenterà in seguito quando si esaminerà l'eccezione di prescrizione).
4. In merito alla competenza per territorio il giudice ha osservato nell'ordinanza
29.10.2024:
“premesso che:
- l'art. 6 comma 1 RD 1611/33 dispone: 'Salva la disposizione dell'articolo seguente
[che manteneva ferme le ordinarie norme di competenza davanti ai pretori e ai conciliatori, nonché nei casi di intervento volontario, opposizione di terzo, procedimenti esecutivi e fallimentari e nei giudizi di cui all'art. 873 dell'abrogato
Codice di commercio – pignoramento di navi – e all'art. 94 del c.p.c. del 1865 – azioni ereditarie], la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello
Stato, anche nel caso di più convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che
5 sarebbe competente secondo le norme ordinarie';
- l'art. 25 c.p.c. dispone: 'Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello
Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie…';
- nelle controversie di lavoro, tuttavia, le disposizioni che stabiliscono il foro erariale non si applicano per effetto dell'art. 413 comma 6 c.p.c. ('Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611') e si seguono le regole ordinarie di competenza;
“osservato che, in linea di principio, in tema di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la domanda di risarcimento del danno iure hereditario appartiene alle attribuzioni del giudice del lavoro, sicché per essa, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., non opera il foro erariale;
“osservato che quindi, nel presente giudizio, come peraltro riconosciuto dalla difesa erariale, la competenza sulla domanda iure hereditario proposta da Parte_1
e spetta senz'altro al Tribunale della Spezia in Parte_2 Parte_3 quanto l'ultima sede di servizio del lavoratore (Arsenale Militare della Spezia) si trovava nel relativo circondario;
“osservato che viceversa, secondo giurisprudenza di legittimità ampiamente consolidata, la domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti del lavoratore deceduto per malattia professionale o infortunio sul lavoro è estranea alle attribuzioni del giudice del lavoro, perché con essa non si fa valere una responsabilità contrattuale fondata sul rapporto di lavoro, ma una responsabilità extracontrattuale;
“premesso ancora che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. la riunione fra cause assoggettate a riti diversi è possibile – con applicazione del rito di cui agli artt. 409 sgg. c.p.c. qualora fra le cause riunite ve ne sia una in materia di lavoro o di previdenza – soltanto in presenza di una connessione c.d. qualificata (accessorietà, garanzia, pregiudizialità, compensazione, riconvenzione): 'Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409
6 e 442…';
“rilevato che, in tema di infortunio lavorativo mortale o malattia professionale mortale, questo ufficio ha ravvisato la possibilità di mantenere riunite nello stesso processo la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (che in sé costituisce causa di lavoro) e quella di risarcimento del danno iure proprio subito dai congiunti per la perdita del rapporto familiare, perché ha ritenuto che sussista fra le due domande una connessione qualificata: 'premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la causa proposta dagli eredi del lavoratore per il risarcimento del danno iure proprio non è devoluta alla cognizione del giudice del lavoro (Cass., 907/18, con richiamo fra l'altro di Cass., 20355/05 e ivi con richiami di ulteriore giurisprudenza più risalente)… sulla scorta di Cass., 8531/20, Cass., 7654/19 e Cass., 10578/18, si deve ritenere che la pronuncia sul nesso causale fra l'attività lavorativa e la malattia compiuta nella causa relativa al danno iure hereditario faccia stato nella causa relativa al danno iure proprio, il che comporta quanto meno una connessione per titolo e anzi una connessione per pregiudizialità (in quanto Cass., 10578/18 precisa in motivazione che la riunione delle cause è possibile, il che ai sensi dell'art. 40 comma 3 c.p.c. implicitamente comporta il riconoscimento di un motivo di connessione qualificata)… un analogo argomento è speso di rinforzo da App.
Genova, 540/19… dopo aver ritenuto in primo luogo, e in consapevole contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità o di parte di essa, che la causa relativa al danno iure proprio rientri nel fuoco dell'art. 409 c.p.c.' (Trib.
Spezia, 3.2.2023 n. 22);
“ritenuto di dare seguito a questa lettura;
“ritenuto allora che, in relazione alla posizione dei ricorrenti Pt_1 Parte_2
e , che propongono sia azione iure hereditatis, sia azione iure Parte_3 proprio, la competenza su entrambe le domande appartenga al Tribunale adito per connessione alla stregua dei principi sopra esposti”.
4.1. Si deve soltanto precisare sul punto che, come già rilevato da questo ufficio nella sentenza 22/23, cit., “…giurisprudenza più recente ha concluso diversamente: '...ci si deve domandare se nell'ipotesi di connessione fra le due domande proposte nello stesso giudizio, fra le stesse parti e riguardanti lo stesso fatto, la competenza per territorio inderogabile possa cedere il passo al criterio di connessione, derogando a tale competenza. La risposta è positiva. Può, infatti affermarsi che alla luce dell'art.
38, primo comma, c.p.c. si assiste ad una tendenziale parificazione fra competenza
7 per territorio derogabile ed inderogabile, posto che anche quest'ultima ha dei ristretti limiti di tempo nei quali può essere rilevata. La nuova formulazione dell'art. 38, primo comma c.p.c., infatti, prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28, sono rilevate, anche d'ufficio, ma ora entro il ristretto ambito temporale della 'prima udienza di trattazione'. Ulteriore elemento è dato poi da nuovi commi 4 e 5 dell'art. 40 c.p.c.. Si constata, pertanto, un superamento della regola della inderogabilità delle competenze c.d. 'forti' ed una loro sostanziale parificazione alle competenze deboli ai fini della derogabilità per ragioni di connessione. Ai nostri fini fra competenza per territorio inderogabile e competenza per territorio derogabile. Una volta, infatti, modificato l'art. 38 c.p.c. deve ritenersi che per l'interprete non vi sia un limite alla possibilità di deroga alla competenza per territorio anche inderogabile, per ragioni di connessione fra le domande con la conseguente realizzazione del simultaneus processus. La tesi opposta, d'altronde
(mantenere cioè separate le due cause), comporterebbe che gli stessi accertamenti dovrebbero essere fatti in due autonomi giudizi con evidente violazione del principio di economia processuale e con possibilità di giudizi divergenti sullo stesso fatto'
(Cass., 21.9.2005 n. 18606). Le due cause, pertanto, possono essere proposte cumulativamente davanti al giudice del lavoro (ai sensi dell'art. 40 c.p.c. prevalendo il rito del lavoro quando le cause riunite sono assoggettate a riti diversi)…”.
5. L'eccezione di prescrizione è evidentemente infondata.
Se la neoplasia è stata diagnosticata nel 2023, la prescrizione (decennale, quanto all'azione iure hereditatis, o anche quinquennale quanto all'azione iure proprio) non può essere maturata.
L'azione per il risarcimento del danno conseguente alla neoplasia, infatti, non può essere esercitata prima che la neoplasia si sia manifestata, mentre il momento precedente della diagnosi dell'asbestosi resta irrilevante.
5.1. In particolare, come si è detto, la neoplasia si deve considerare una nuova malattia, e non un aggravamento dell'asbestosi.
Ed è lo stesso a rammentare che l'aggravamento del danno non sposta il CP_1 termine iniziale della prescrizione se derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto anziché essere manifestazione di una lesione nuova e autonoma.
È il caso di rilevare che Cass., 21.2.2004 n. 3498, richiamata dalla difesa pubblica a sostegno dell'argomentazione, si riferiva a un caso in cui si discuteva di un'unica malattia, e cioè l'ipoacusia, e analogamente Cass., 13.2.1998 n. 1520, la cui autorità
8 è richiamata dalla sent. 3498, si riferiva a un caso in cui si discuteva di un'unica malattia, e cioè la silicosi;
anche la pronuncia della Corte distrettuale richiamata in comparsa si riferiva a un caso in cui si discuteva di un'unica malattia, e cioè la spondiloartrosi.
6. È pacifico che abbia lavorato nell'Arsenale Militare della Spezia fra Persona_1 il 1961 e il 1993, svolgendo mansioni di elettricista fino al 1978, secondo i ricorrenti,
o fino al 1.11.1973, secondo il . CP_1
6.1. Per la verità, il Ministero afferma che fu assegnato a mansioni di ufficio Pt_2 dal 1.11.1973, ma nella documentazione prodotta dalle ricorrenti (doc. 3, stato di servizio) il medesimo risulta elettricista specializzato fino al 31.10.1978; anche nella documentazione prodotta dallo stesso (doc. 1, foglio matricolare) si ricava CP_1 che il profilo professionale di operatore amministrativo decorre dal 1.1.1978.
In effetti, nella comparsa del Ministero si afferma che a decorrere dal 1973 Pt_2 aveva la qualifica di operaio specializzato (ora presso la Manutenzione), e solo dal
1978 quella di operatore amministrativo, ma contemporaneamente si fa risalire al
1973 l'inizio del lavoro d'ufficio.
Per vero, nella dichiarazione allegata alla denuncia di malattia professionale del 1982
(doc. 2 del ) si espone che, a far data dal 1.11.1973 e a tutto il 1982 CP_1 Pt_2 era in servizio presso la 5° Sezione Gestione Materiali, conservando tuttavia la qualifica di elettricista specializzato.
6.2. La presenza di amianto nell'Arsenale Militare spezzino non è neppure seriamente contestata dal , che anzi nella sua comparsa di risposta CP_1 riconosce espressamente l'utilizzo di amianto quanto meno sulle navi militari e per la manutenzione delle componenti di vari mezzi navali.
L'esposizione ad amianto era anzi espressamente riconosciuta, quanto meno fino al
31.10.1973, nella denuncia di malattia professionale (doc. 3 bis delle ricorrenti).
6.2.1. Si ricava comunque dal rapporto relativo a Valutazione tecnica CP_5 dell'esposizione ad amianto (doc. 8) che il personale civile che svolgeva mansioni di elettricista o mansioni similari presso l'Arsenale della Spezia – e quindi anche
[...]
– era soggetto a esposizione qualificata (cfr. tabelle 3 e 4, pagg. 52 sgg.). Per_1
6.2.2. Risulta poi che l aveva costituito a favore del sig. una rendita per CP_6 Pt_2 mesotelioma polmonare (doc. 11).
La decisione dell' non è opponibile al , ma è comunque utilizzabile CP_7 CP_1 dal giudice come elemento di prova e se ne ricava ulteriore conferma dell'esposizione
9 professionale ad amianto.
6.3. La nocività dell'ambiente di lavoro si deve quindi ritenere certa.
7. È stata svolta una consulenza tecnica medico-legale.
Il consulente ha motivatamente concluso: “Abbiamo visto che il signor Persona_1 ha lavorato presso l della Spezia presso il reparto elettronico 'impianti Parte_4 elettrici' di bordo, come operaio qualificato elettricista circuitista, riparatore, installatore specializzato. Successivamente, sino alla data del 01/05/93 come Part Operatore Ammnistrativo. Nell'attività di elettricista era addetto, come attesta la alla 'Riparazione ed installazione impianti ed apparecchiature elettroniche di bordo.
Cavi elettrici in genere, ferro ed alluminio per gaffe. Ed inoltre lavorando anche a bordo delle Unità Navali, pur non essendo stato adibito direttamente a lavorazioni nocive, è stato esposto a rischio ambientale per inalazioni di polveri di amianto, durante i lavori di coibentazione eseguiti da altre maestranze'. Pertanto il rischio lavorativo è certo ed ampiamente documentato… la diagnosi di mesotelioma pleurico era certa, non solo per il riscontro anatomo patologico, ma anche per la clinica che si manifesta sempre con un versamento a un solo emitorace, per sintomatologia dispnoica ed anche, e soprattutto, per l'intensa sintomatologia dolorosa correlata all'infiltrazione della parete toracica da parte della neoplasia. In base a quanto sopra
è possibile affermare che il signor , era affetto da Mesotelioma pleurico Persona_1 maligno, che la neoplasia era correlata all'esposizione all'amianto in forma diretta ed ambientale presso l'Arsenale MM della Spezia ove il de cuius aveva svolto l'attività lavorativa e che la causa dell'exitus è sicuramente correlata al mesotelioma pleurico”.
Il consulente ha anche già adeguatamente riscontrato le osservazioni della consulente di parte del . CP_1
7.1. In sede di discussione orale il ha criticato le conclusioni del consulente, CP_1 chiedendo un supplemento di indagini, previa acquisizione di ulteriore documentazione (e segnatamente il primo certificato necroscopico, il verbale di invalidità civile, gli accertamenti medici degli anni antecedenti), o la convocazione a chiarimenti.
In particolare, il , premesso che l'esposizione non sarebbe diretta, ma CP_1 ipotetica e ambientale e che era cessata cinquant'anni prima della manifestazione della malattia, ha osservato che il consulente non svolge riferimenti temporali in ordine ai periodi di esposizione e non si confronta con il periodo di latenza.
Ha poi ritenuto ipotetico che la morte fosse causata dalla progressione del
10 mesotelioma e ha contestato le carenze del certificato necroscopico, sottolineando l'età particolarmente avanzata di e le sue condizioni ampiamente defedate e Pt_2 osservando che il versamento pleurico poteva essere causato dalla stenosi aortica.
7.1.1. Quanto alla prima contestazione, che il mesotelioma pleurico sia causato quasi esclusivamente dall'esposizione ad amianto è dato che si ricava dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e, per il tramite di questa, dalla letteratura scientifica.
Ciò premesso, l'esposizione è tutt'altro che ipotetica, come si è già visto.
D'altra parte, lo stesso ha ricordato che i periodi di latenza sono in media CP_1 di quarant'anni, il che significa evidentemente che in alcuni casi sono più alti e in altri più bassi.
Pertanto, ammesso che l'esposizione sia cessata nel 1978, data in cui iniziò Pt_2
a lavorare in ufficio, il fatto che il mesotelioma si sia manifestato nel 2023, cioè 45 anni dopo, non si può ritenere un'anomalia statistica, ma, anche ammesso che sia cessata nel novembre 1973, data in cui iniziò a lavorare in ufficio secondo il Pt_2
Ministero, non si potrebbe considerare un'anomalia statistica che il mesotelioma si sia manifestato poco meno di 50 anni dopo.
7.1.1.1. Sembra il caso di rilevare che in comparsa il medesimo aveva CP_1 ipotizzato che la neoplasia potesse essere causalmente connessa a un'esposizione presso altri datori di lavoro e necessariamente anteriore al 1961, rispetto alla quale la malattia si sarebbe manifestata a distanza di oltre 60 anni.
7.1.2. Quanto al secondo punto, va premesso che già da un punto di vista logico appare difficile negare che un decesso che si verifica circa tre mesi dopo la diagnosi di mesotelioma polmonare non sia, quanto meno, concausato dalla neoplasia. Al riguardo, va ricordato che, secondo il principio di equivalenza che si desume dall'art. 41 c.p., solo la dimostrazione positiva dell'intervento di un fattore causale estraneo e di per sé solo idoneo a provocare l'evento consentirebbe di escludere il nesso causale fra il mesotelioma e la morte, mentre, laddove anche si dovesse ritenere che il mesotelioma ha operato in sinergia con altre patologie, il nesso causale non verrebbe meno.
Tutte le concause sono infatti cause dell'evento.
7.1.2.1. L'ipotesi che il versamento pleurico fosse dovuto ad altra causa, peraltro esposta senza un puntuale richiamo a dati scientifici, rappresenta un semplice dissenso diagnostico a fronte di quanto chiaramente riferito dal consulente (la diagnosi di mesotelioma pleurico è “certa” e questa neoplasia si manifesta “sempre”
11 con un versamento a un solo emitorace).
7.1.3. Non si ravvisa pertanto motivo per accogliere le odierne istanze del CP_1 sopra ricordate.
7.2. Il Ministero aveva anche osservato in comparsa di risposta che non si hanno dati sulle attività lavorative svolte da prima dell'assunzione in Arsenale. Pt_2
Ma in giurisprudenza è stato affermato che, qualora una patologia si possa ritenere concausata da una pluralità di esposizioni ad amianto avvenute alle dipendenze di diversi datori di lavoro, e non sia possibile scindere le rispettive responsabilità, tutti rispondono in solido dei danni (cfr. Cass., 11.3.2019 n. 6939 che ha affermato il seguente principio di diritto: "Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicarnente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire").
Solo quando sia possibile scindere le responsabilità, perché, secondo il criterio della maggior probabilità, è possibile individuare quale sia il datore di lavoro alle dipendenze del quale la patologia è stata contratta, questo principio non opera.
7.2.1. Ne discende che l'incertezza sul punto, nel processo civile, si riverbera a sfavore del convenuto.
Nel processo penale, infatti, occorre verificare se sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la malattia sia stata causata dall'esposizione ascrivibile all'imputato, al fine di affermare la sua responsabilità.
Nel processo civile, invece, occorre verificare se sia possibile affermare, secondo il criterio della maggior probabilità, che la malattia sia stata causata da esposizioni non ascrivibili al convenuto, al fine di negare la sua responsabilità.
7.2.2. Il nella propria comparsa aveva anche rammentato che il consenso CP_1 attuale distingue due fasi, quella dell'induzione in cui ogni successiva esposizione è rilevante sul piano causale ai fini del prodursi del mesotelioma pleurico maligno e quella della c.d. progressione o latenza in cui il processo carcinogenetico è
12 irreversibile e ogni successiva esposizione all'amianto è ormai irrilevante, con lo spartiacque fra le due fasi costituito dal c.d. failure time.
Ma non vi sono elementi in forza di cui ritenere, con maggior probabilità, che il failure time si sia verificato anteriormente al 1961; anzi, proprio il fatto che la latenza media sembra essere di circa quarant'anni induce a ritenere più probabile il contrario.
7.3. Con le precisazioni sopra svolte, il giudice fa proprie le conclusioni del consulente, che ritiene logiche, argomentate e persuasive.
8. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della responsabilità, deve prendersi atto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Si vedano: “In materia di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da asbesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro
- anni dal 1968 al 2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa)” (Cass., 13.10.2017 n. 24217, che in motivazione precisa: “Venendo ora alla seconda parte della censura, concernente l'aver, la Corte territoriale, omesso il fatto controverso e decisivo per il giudizio della mancata conoscenza storica, da parte dell'Autorità Portuale, delle misure da adottare per prevenire l'insorgere della patologia medicalmente accertata, questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013;
Cass. n. 18041/2014; Cass. 17258/ 2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa
Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di
13 amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra
i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata
o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente (1968-2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per
i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa”);
“In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, 'threshold limit value') poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (Cass., 21.9.2016 n. 18503, che in motivazione precisa: “…Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all'adozione di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. 'È necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita' [Cass., 988/02]... Pertanto il datore di lavoro se vuol andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo;
14 quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori
e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art.2087 c.c. e del d.p.r. 3003/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall' amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo… Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorra fare riferimento al concetto di "agente modello" (homo eiusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli… le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza del mesotelioma, con un indice di seria probabilità (Cass. sez IV
38991/2010). Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi. Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali - numericamente assai estesi, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose;
e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare)… Non si vede, in ogni caso, come sia possibile sostenere qui che le cautele dettate dal D.P.R. 303/56 potessero essere tranquillamente omesse dal datore di lavoro ricorrente. Quando, va ribadito, da una parte, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo alla necessità di osservare per la protezione contro le polveri dell'amianto, tutte le misure di protezione stabilite dai dpr 303/56 essendo tale richiamo contenuto negli artt.174 e 155 del TU 1124/65. E, dall'altra, va riconosciuto che la regola cautelare di cui all'art. 21 D.P.R. n. 303 dei 1956 non miri
15 a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura) ma a prevenire proprio le malattie che possono conseguire all'inalazione di polveri (come, in relazione a quelle di amianto, afferma Cass. Sez. 4, sentenza n. 38991 del
10/06/2010)”);
“La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto (cfr. Cass. n. 2491 del 2008, che ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro considerando come noto al tempo dei fatti di causa, ossia 1975 -
1995, il rischio da inalazione di polveri di amianto;
Cass. n. 644 del 2005, con riguardo agli anni sessanta;
da ultimo, Cass. n. 18626 del 2013, secondo cui la responsabilità dell'imprenditore non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, comprendendo anche l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico;
in senso conforme, Cass. n. 18267 del 2013 in fattispecie di esposizione ad amianto e tabagismo, Cass. n. 10425 del 2014, Cass. n. 18503 del
2016, Cass. n. 24217 del 2017, Cass. n. 27952 del 2018). Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”
(Cass., 10.6.2019 n. 15561, in motiv.).
A tali principi il giudice, dando seguito ai precedenti di questo ufficio, intende prestare adesione, con espresso richiamo delle sentenze di legittimità su cui si fondano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
16 8.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il datore di lavoro avrebbe deve dimostrare che cosa ha fatto in positivo, in relazione agli obblighi previsti, per quanto di particolare rilievo in causa sulla base delle allegazioni dei ricorrenti, dagli artt. 9
(rubricato “Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi”), 15 (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori”), 18 (“…i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura…”), 19 (“Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”) 20 (“Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione”) e 21 (“Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta, delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro…”) del dPR 303/56 nel testo in allora vigente.
Viceversa, il datore di lavoro pubblico si è limitato in comparsa a svolgere argomentazioni astratte sull'assenza, all'epoca dei fatti, di normative specifiche sulla prevenzione dei rischi da inalazione di fibre di amianto e sull'inesistenza di dispositivi idonei a prevenire la malattia, che però, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale
17 sopra richiamato, si devono ritenere prive di pregio.
8.2. Nella sua comparsa, il ha semmai argomentato che dal 1962 alla CP_1
Spezia era entrata in funzione la centrale termoelettrica “Eugenio Montale”, dalla quale, fra il 1998 e il 2002, sono state rimosse 950 tonnellate di materiali contaminati da amianto.
Nessun elemento, tuttavia, consente di presumere che possa essere venuto Pt_2
a contatto con fibre di amianto provenienti dalla centrale elettrica.
Ancora meno rilevanti appaiono i generici riferimenti ad altri impianti industriali inquinanti presenti nell'area portuale spezzina e a un incremento di mortalità per malattie polmonari che si rileverebbe nella relativa zona.
9. Le ricorrenti fanno valere il danno iure hereditario.
La loro qualità di eredi di non è contestata. Persona_1
Va precisato che, anche se esistessero altri eredi, cosa che non risulta in causa, ciascuno degli eredi sarebbe legittimato ad azionare i crediti ereditari anche per l'intero (Cass., 11.7.2014 n. 15894).
Nel caso di specie, peraltro, in presenza di due ricorrenti il risarcimento si attribuisce pro quota.
Le quote si presumono uguali (art. 581 c.c.: si tratta qui del coniuge e di due figlie).
9.1. Per sua natura, il danno biologico permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi (si veda Cass., 25.2.2004, n. 3806: “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima
è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”; conforme, fra le altre, Cass., 19.12.2004 n. 26897), tanto che le tabelle in uso per la liquidazione si commisurano alla presumibile durata residua della vita secondo la speranza di vita media.
Quando la malattia evolva e porti il soggetto alla morte, si resta solitamente nel campo del danno da invalidità temporanea.
9.2. Vero è che in successiva giurisprudenza di legittimità si è affermato: “...l'invalidità
18 temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo,
o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente” (da ult. Cass., 21.2.2024 n. 4658) e che in particolare si è precisato che si ha stabilizzazione anche nelle malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cfr. Cass.
1.12.2022 n.
35416 che precisa anche come, in quest'ultimo caso, “la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia… non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta”).
9.2.1. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di elementi in senso contrario, si deve ritenere che la rapida evoluzione infausta della patologia, con il decesso intervenuto solamente pochi mesi dopo la diagnosi, non consenta di ritenere che vi sia stata stabilizzazione, neppure nel senso sopra visto.
Non è pertanto risarcibile un danno biologico permanente, con la doverosa precisazione che, se l'invalidità permanente fosse divenuta risarcibile, secondo i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati non sarebbero allora risarcibili né l'invalidità temporanea successiva alla stabilizzazione, per incompatibilità logica, né il danno terminale (di cui si dirà meglio oltre), da ritenersi assorbito come prevedibile estremo rischio di aggravamento della malattia.
9.3. La giurisprudenza ha ormai acquisito la nozione di danno terminale (si veda
Cass., ss. uu., 22.7.2015 n. 15350, in tema di morte conseguente a incidente, senza che vi siano motivi per escludere l'applicabilità del medesimo principio alla malattia mortale), per tener conto della particolare intensità del danno non patrimoniale quando la malattia conduca alla morte, anche sotto il profilo della consapevolezza della prossima fine.
È d'altra parte intuitivo che parametrare il danno terminale all'invalidità temporanea strettamente intesa condurrebbe a risultati iniqui e non correlati all'effettiva lesione dei beni giuridici tutelati.
19 9.3.1. Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di
Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale più volte affermata dalla Corte di
Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno terminale.
9.3.2. Per la liquidazione si utilizzano le ultime tabelle note al momento della pronuncia, disponibili sul sito internet del Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, giova precisare che non vi sono motivi per dubitare che
[...] fosse conscio e consapevole della gravità e della potenzialità letale del suo Per_1 male, e lo si deve ritenere a conoscenza della diagnosi di neoplasia polmonare, la cui gravità, secondo dati di comune esperienza, deve ritenersi patrimonio cognitivo di qualsiasi consociato.
9.3.3. Come si legge in ricorso, fra la diagnosi di mesotelioma e il decesso sono trascorsi 86 giorni.
Ciò significa che il danno può essere liquidato sulla base delle tabelle del danno terminale: applicando una personalizzazione media per i primi tre giorni, in assenza di elementi concreti che consentano una liquidazione in aumento, si perviene a una somma complessiva di € 79.091,00.
9.3.4. Sul punto della personalizzazione, in sede di discussione le ricorrenti hanno richiamato il passo della relazione peritale in cui si dà atto che il sig. Pt_2
“presentava condizioni cliniche particolarmente defedate” e che “non era in grado di effettuare terapie oncologiche chemio-radio-terapiche”.
Ora, che le condizioni psico-fisiche di un malato affetto da una malattia che lo sta conducendo a morte siano gravissime è del tutto evidente ed è anzi il presupposto stesso della liquidazione del danno terminale.
Ma la personalizzazione in aumento in tanto si può configurare, in quanto siano dedotti e provati elementi che inducano a ritenere che nello specifico caso le condizioni del malato erano in concreto più gravi di quelle di un altro malato terminale sotto il profilo della sofferenza fisica o morale causata dalla malattia.
Da questo punto di vista, il passo della relazione peritale richiamato dalle ricorrenti non appare particolarmente significativo.
9.4. La somma si deve intendere onnicomprensiva e si riferisce sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
20 Si legge infatti nelle tabelle applicate (o meglio nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale”, formati dall'Osservatorio per la Giustizia civile), per quanto concerne il danno terminale in senso stretto, che “si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del 'danno terminale', tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”.
In questo senso si deve risolvere la questione relativa alla determinazione di un danno morale: il danno morale si deve ritenere risarcibile, ma è già compreso nella tabella e non vi è motivo di liquidarlo a parte.
9.5. La somma è espressa in valuta della data a cui gli importi delle tabelle risultano rivalutati (gennaio 2024); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
9.6. Il giudice non ritiene che le somme così calcolate, esclusa la risarcibilità del danno permanente, debbano essere ulteriormente decurtate di quanto eventualmente percepito dall' . CP_6
9.6.1. In effetti, il danno terminale, così come sopra descritto, appare riconducibile alla nozione di danno complementare, e non di danno differenziale, dato che le due voci di cui essenzialmente si compone – danno biologico temporaneo e danno
“morale” – non sono risarcite dall' , che indennizza invece il danno biologico CP_6 permanente e il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa;
in particolare l'indennità di temporanea erogata dall' (quand'anche erogata, il che non CP_6 dovrebbe essere avvenuto nel caso di specie dato che era pensionato al Pt_2 momento della diagnosi) non copre il danno biologico temporaneo, ma il lucro cessante per la mancata percezione della retribuzione.
Lo scomputo, infatti, deve avvenire per poste omogenee, secondo gli approdi a cui la giurisprudenza è pervenuta (con la doverosa precisazione che l'art. 1 comma 1126 legge 145/18, nella parte in cui interveniva su questo principio, è stato abrogato).
21 9.6.2. Sul punto si veda comunque, fra le ultime, Cass., 7.2.2023 n. 3694, per la conferma dell'estraneità del danno morale e del danno temporaneo al sistema di indennizzo del danno biologico.
9.7. Ricondotto il pregiudizio di cui si discute alla categoria del danno complementare e non a quella del danno differenziale, diventa poi a questo punto superflua ogni valutazione sul punto dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'assicurazione obbligatoria.
9.8. A ciascuna delle tre ricorrenti spetta quindi la somma di € 79.091,00 / 3 = €
26.363,67 a titolo di danno iure hereditatis.
10. Per quanto concerne il danno iure proprio, si deve subito osservare che per il coniuge e per i figli il danno da perdita del rapporto parentale si presume (Cass.,
15.7.2022 n. 22397); sarebbe gravato sul l'onere di provare circostanze CP_1 ostative al riconoscimento del danno e, dato che questo onere non è stato assolto, il danno si ritiene.
10.1. Quanto alla liquidazione, Cass., 21.4.2021 n. 10579 ha affermato: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)".
10.1.1. La Corte di Cassazione aveva anche precisato che in tema di lesione del danno parentale le tabelle formate dal Tribunale di Milano con il sistema “a forcella” perdevano la propria vocazione nazionale e si dovevano utilizzare quelle formate dal
22 Tribunale di Roma;
in tal senso risultava a questo giudice essere la prassi della
Sezione civile di questo Tribunale.
10.1.2. Peraltro, il Tribunale di Milano ha successivamente sostituito le sue tabelle, adeguandole ai rilievi critici della Corte di Cassazione, e questo Tribunale risulta averne quindi ripreso l'utilizzo.
In seguito, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle nuove tabelle milanesi (Cass., 16.12.2022 n. 37009: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del
2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Appare allora corretto l'utilizzo delle tabelle milanesi, nella loro versione del 2024.
10.2. I criteri previsti da queste tabelle, che prevedono un valore a punto di €
3.911,00, conducono ad attribuire questi punteggi:
- a 4 punti per l'età della vittima primaria (95 anni), 4 punti per l'età della Parte_1 vittima secondaria (91 anni compiuti al momento del decesso del marito), 16 punti per la convivenza (che fra coniugi si presume in assenza di elementi contrari), 12 punti per la sopravvivenza di due figlie, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici in aumento o in diminuzione, che non risultano neppure dedotti) per la qualità della relazione, e così in totale 51 punti cui corrisponde la somma di €
199.461,00;
- ad figlia non convivente, 4 punti per l'età della vittima primaria Parte_2
(95 anni), 16 punti per l'età della vittima secondaria (63 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti e cioè la madre e la sorella, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici in aumento o in diminuzione, che non risultano neppure dedotti) per la qualità della relazione, e così in totale 47 punti cui corrisponde la somma di € 183.817,00;
- a figlia non convivente, 4 punti per l'età della vittima primaria (95 Parte_3 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria (57 anni compiuti al momento del
23 decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti e cioè la madre e la sorella, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici in aumento o in diminuzione, che non risultano neppure dedotti) per la qualità della relazione, e così in totale 49 punti cui corrisponde la somma di € 191.639,00.
Non si ravvisano elementi per un ulteriore adeguamento degli importi sopra indicati.
10.3. La somma è espressa in moneta del gennaio 2024 (data di rivalutazione indicata nelle tabelle); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
10.4. Diversamente da quanto opinato dal Ministero, non deve essere detratta dal risarcimento la rendita erogata dall' alla superstite. CP_6
Anche in questo caso, infatti, difetta il requisito dell'omogeneità delle poste.
La rendita ai superstiti, infatti, non ristora la perdita del danno parentale (cfr. CP_6
Cass., 12.10.2017 n. 23963).
Si è ulteriormente precisato al riguardo che “la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto” (Cass., 16.5.2024 n. 13594).
Non è quindi possibile scomputare quella rendita dal risarcimento di un danno non patrimoniale.
11. Complessivamente, quindi, spettano a € (199.461,00 + 26.363,67) = Parte_1
€ 225.824,67, ad € (183.817,00 + 26.363,67) = € 210.180,67 e a Parte_2
€ (191.639,00 + 26.363,67) = € 218.002,67. Parte_3
Il è condannato a pagare queste somme, oltre gli accessori come sopra CP_1 indicati.
12. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
52001/260000, valori medi ridotti del 20% in quanto sulle questioni discusse in causa l'orientamento della giurisprudenza è ampiamente consolidato, aumento per la difesa di tre parti aventi interesse comune) e gravano sul per soccombenza. CP_1
Analogamente, le spese di consulenza tecnica nei rapporti interni gravano definitivamente sul . CP_1
24
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, dichiara tenuto e condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a pagare le seguenti somme:
a € 225.824,67; Parte_1 ad € 210.180,67; Parte_2
a € 218.002,67; Parte_3 il tutto oltre rivalutazione monetaria da gennaio 2024 e interessi legali dal 26.6.2023 previa devalutazione da gennaio 2024 a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Condanna il , in persona del pro tempore, a rifondere Controparte_1 CP_2 alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 259,00 per esborsi, € 17.145,60 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
TO TI ed AN BU.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni, a definitivo carico del . Controparte_1
Il giudice
Marco AN
25
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/12/2025 alle ore 10,05 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nella causa di lavoro iscritta al n. 869/2024 promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
(avv.ti TO TI ed AN BU) contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Sono presenti:
l'avv. AN BU;
la dott.ssa Donatella Bancallaro per delega dell'Avvocatura dello Stato che deposita.
La dott.ssa Bancallaro contesta la CTU, chiede un supplemento di indagini peritali previa acquisizione di ulteriore documentazione e/o la convocazione a chiarimenti del consulente.
L'avv. BU si oppone al supplemento e alla convocazione a chiarimenti.
Le parti discutono.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2024 le ricorrenti, rispettivamente vedova (Galli) e figlie ( di deceduto il 26.6.2023, già dipendente del Pt_2 Persona_1 [...]
dal 29.3.1961 al 31.5.1993 presso l'Arsenale Militare della Spezia, fino CP_1 al 1978 con mansioni di elettricista circuitista e installatore, hanno esposto che il loro congiunto era morto per mesotelioma pleurico causato da esposizione professionale
1 all'amianto e hanno chiesto, iure hereditario, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius (biologico, morale e terminale) e del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, assumendo le seguenti conclusioni:
“…dichiarare ed accertare che ha contratto neoplasia polmonare Persona_1
(mesotelioma) a causa dell'inalazione delle fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro e della mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio, a fronte della riconosciuta nocività dell'ambiente per la diffusione di fibre di amianto liberate a causa dell'uso di tale materiale nei cantieri di proprietà e gestiti dal convenuto;
CP_1 accertare e dichiarare che il convenuto , in persona del Controparte_1 CP_2 quale legale rappresentante pro tempore, ha violato l'art.2087 C.C. cagionando, quindi, al un danno alla integrità psicofisica che può essere valutata Persona_1 nella misura dell'80% di invalidità, conseguentemente dichiarare tenuto e per gli effetti condannare il , in persona del Ministro quale legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire il danno nella misura che risulterà acclarata in esito alla espletanda istruttoria, da corrispondere in favore dei ricorrenti sia in proprio sia nella qualità di legittimi eredi di […], oltre rivalutazione Persona_1 monetaria ed interessi come per legge nei termini meglio illustrati nella narrativa del presente atto…”.
Il resiste, assumendo le seguenti conclusioni: “…in via pregiudiziale, CP_1 dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
ovvero il difetto di competenza per territorio del Tribunale della
Spezia, in favore di quello di Genova, nella qualità di Giudice civile ordinario in relazione alla domanda iure proprio; in subordine, rigettare il ricorso con riferimento al danno attivato iure hereditatis in quanto prescritto;
in subordine, nel merito, rigettare ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto, ovvero dichiarare la nullità del ricorso introduttivo ordinando al ricorrente di integrarlo ex art. 164 c.p.c.; in estremo subordine, limitare come meglio visto in parte motiva il risarcimento, anche previa detrazione dal montante di quanto riconosciuto a titolo di benefici di qualsivoglia natura alla persona dei ricorrenti, ovvero a quella del de cuius per i fatti di cui in ricorso”.
1.1. Il ricorso era stato originariamente proposto anche da e Controparte_3
, nipoti ex filia di che chiedevano il risarcimento Controparte_4 Persona_1 del solo danno iure proprio.
Con ordinanza in data 29.10.2024, previa separazione, il giudice ha dichiarato la
2 propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Genova quale foro erariale in relazione alla causa proposta da e da Controparte_3 CP_4
.
[...]
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo non è condivisibile.
Il ricorso espone in modo sufficiente, ancorché succinto, i fatti su cui la domanda si fonda e cioè il rapporto d'impiego, la nocività dell'ambiente di lavoro, le violazioni ascritte all'amministrazione e la patologia che ha condotto a morte il sig. Pt_2
3. In merito alla giurisdizione va premesso che era dipendente civile del Pt_2
, e quindi non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice Controparte_1 amministrativa per le controversie relative al personale militare.
3.1. In materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è regolata dall'art. 69 comma 7 D. Lgs. 165/01: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
3.2. La giurisprudenza di legittimità è ormai ampiamente consolidata nel senso che le controversie relative al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998 appartengono alla giurisdizione amministrativa quando si faccia valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quando si faccia valere una responsabilità extracontrattuale.
3.3. È anche consolidato il principio secondo cui, quando la vicenda si è svolta in parte prima del 30.6.1998, e in parte dopo, sussiste un principio di infrazionabilità della tutela giudiziaria che conduce ad attribuirla interamente al giudice ordinario.
3.4. Questo ufficio (quanto meno a partire da Trib. Spezia, sent. 393/18, confermata da App. Genova, sent. 312/19; in termini anche la successiva App. Genova, sent.
10/20) ha affermato, sulla scorta di una parte della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di risarcimento del danno da violazione dell'art. 2087 c.c., laddove il rapporto di lavoro sia cessato prima del 30.6.1998 ma la malattia sia insorta dopo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, osservando in particolare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che, per verificare, ai fini del riparto di giurisdizione, se la controversia sia anteriore o posteriore al 30.6.1998, occorre
3 guardare al momento in cui sorge il diritto e la pretesa diventa azionabile, e che, in quanto il diritto al risarcimento del danno sorge dall'evento di danno, e non dalla sola condotta, si deve concludere che le azioni per risarcimento del danno appartengono alla giurisdizione ordinaria quando siano sorte, nel senso che l'evento di danno si è verificato, dopo il 30.6.1998.
3.5. Nella richiamata sentenza 10/2020 la Corte distrettuale ha osservato: “Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22034/2014... hanno delineato il quadro del riparto di giurisdizione nei seguenti termini: 'Queste Sezioni Unite hanno più volte precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 15 maggio 2012 n. 7504) che, in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. In altre parole, secondo il suddetto orientamento che deve essere in questa sede pienamente ribadito, la giurisdizione deve essere determinata 'quoad tempus' in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione. Con riferimento al caso di specie, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno deve essere necessariamente individuato nell'insorgenza della patologia atteso che prima di tale momento e, segnatamente, al momento della cessazione dell'esposizione all'amianto, non era ipotizzabile (e comunque non è stato ipotizzato) un danno risarcibile [...] Deve sottolinearsi che la soluzione accolta è coerente con l'orientamento ormai consolidato di queste Sezioni
Unite (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 23 novembre 2012 n. 20726) secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 69, comma 7, stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998
o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che
4 riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta [...]' ...
E che si debba tener conto del momento in cui il lavoratore si ammala è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 23 maggio
2019 n° 13984 [...] Si consideri, tra l' altro, che ancorare il fatto storico alla condotta omissiva del datore di lavoro non ha proprio alcun senso logico e giuridico, posto che essa consiste in una condotta di pericolo, con cui si è esposto il lavoratore al rischio di ammalarsi;
ma ciò che conta è il verificarsi della malattia, che avrebbe potuto anche non avvenire. È quindi con l'insorgenza della tecnopatia che si concretizza il fatto storico da cui sorge il diritto al risarcimento del danno a carico del soggetto inadempiente;
fatto storico rilevante ai fini della individuazione della giurisdizione sulla controversia in questione...”.
3.6. Il giudice intende dare continuità alla giurisprudenza dell'ufficio e della Corte distrettuale.
3.7. Dato che, com'è pacifico, il mesotelioma è stato diagnosticato soltanto nel 2023, la giurisdizione appartiene allora al giudice ordinario.
3.8. Diversamente da quanto argomentato dal , non è invece rilevante che CP_1 già nel 1982 abbia presentato domanda per ottenere il riconoscimento Persona_1 della silicosi o silico-asbestosi di origine professionale, perché in questa causa l'evento di danno non è la silicosi (o silico-asbestosi), ma la neoplasia.
In particolare, la neoplasia si deve considerare una nuova malattia, e non un aggravamento dell'asbestosi (sul punto si rinvia anche a quanto si argomenterà in seguito quando si esaminerà l'eccezione di prescrizione).
4. In merito alla competenza per territorio il giudice ha osservato nell'ordinanza
29.10.2024:
“premesso che:
- l'art. 6 comma 1 RD 1611/33 dispone: 'Salva la disposizione dell'articolo seguente
[che manteneva ferme le ordinarie norme di competenza davanti ai pretori e ai conciliatori, nonché nei casi di intervento volontario, opposizione di terzo, procedimenti esecutivi e fallimentari e nei giudizi di cui all'art. 873 dell'abrogato
Codice di commercio – pignoramento di navi – e all'art. 94 del c.p.c. del 1865 – azioni ereditarie], la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello
Stato, anche nel caso di più convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che
5 sarebbe competente secondo le norme ordinarie';
- l'art. 25 c.p.c. dispone: 'Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello
Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie…';
- nelle controversie di lavoro, tuttavia, le disposizioni che stabiliscono il foro erariale non si applicano per effetto dell'art. 413 comma 6 c.p.c. ('Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611') e si seguono le regole ordinarie di competenza;
“osservato che, in linea di principio, in tema di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la domanda di risarcimento del danno iure hereditario appartiene alle attribuzioni del giudice del lavoro, sicché per essa, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., non opera il foro erariale;
“osservato che quindi, nel presente giudizio, come peraltro riconosciuto dalla difesa erariale, la competenza sulla domanda iure hereditario proposta da Parte_1
e spetta senz'altro al Tribunale della Spezia in Parte_2 Parte_3 quanto l'ultima sede di servizio del lavoratore (Arsenale Militare della Spezia) si trovava nel relativo circondario;
“osservato che viceversa, secondo giurisprudenza di legittimità ampiamente consolidata, la domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti del lavoratore deceduto per malattia professionale o infortunio sul lavoro è estranea alle attribuzioni del giudice del lavoro, perché con essa non si fa valere una responsabilità contrattuale fondata sul rapporto di lavoro, ma una responsabilità extracontrattuale;
“premesso ancora che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. la riunione fra cause assoggettate a riti diversi è possibile – con applicazione del rito di cui agli artt. 409 sgg. c.p.c. qualora fra le cause riunite ve ne sia una in materia di lavoro o di previdenza – soltanto in presenza di una connessione c.d. qualificata (accessorietà, garanzia, pregiudizialità, compensazione, riconvenzione): 'Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409
6 e 442…';
“rilevato che, in tema di infortunio lavorativo mortale o malattia professionale mortale, questo ufficio ha ravvisato la possibilità di mantenere riunite nello stesso processo la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (che in sé costituisce causa di lavoro) e quella di risarcimento del danno iure proprio subito dai congiunti per la perdita del rapporto familiare, perché ha ritenuto che sussista fra le due domande una connessione qualificata: 'premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la causa proposta dagli eredi del lavoratore per il risarcimento del danno iure proprio non è devoluta alla cognizione del giudice del lavoro (Cass., 907/18, con richiamo fra l'altro di Cass., 20355/05 e ivi con richiami di ulteriore giurisprudenza più risalente)… sulla scorta di Cass., 8531/20, Cass., 7654/19 e Cass., 10578/18, si deve ritenere che la pronuncia sul nesso causale fra l'attività lavorativa e la malattia compiuta nella causa relativa al danno iure hereditario faccia stato nella causa relativa al danno iure proprio, il che comporta quanto meno una connessione per titolo e anzi una connessione per pregiudizialità (in quanto Cass., 10578/18 precisa in motivazione che la riunione delle cause è possibile, il che ai sensi dell'art. 40 comma 3 c.p.c. implicitamente comporta il riconoscimento di un motivo di connessione qualificata)… un analogo argomento è speso di rinforzo da App.
Genova, 540/19… dopo aver ritenuto in primo luogo, e in consapevole contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità o di parte di essa, che la causa relativa al danno iure proprio rientri nel fuoco dell'art. 409 c.p.c.' (Trib.
Spezia, 3.2.2023 n. 22);
“ritenuto di dare seguito a questa lettura;
“ritenuto allora che, in relazione alla posizione dei ricorrenti Pt_1 Parte_2
e , che propongono sia azione iure hereditatis, sia azione iure Parte_3 proprio, la competenza su entrambe le domande appartenga al Tribunale adito per connessione alla stregua dei principi sopra esposti”.
4.1. Si deve soltanto precisare sul punto che, come già rilevato da questo ufficio nella sentenza 22/23, cit., “…giurisprudenza più recente ha concluso diversamente: '...ci si deve domandare se nell'ipotesi di connessione fra le due domande proposte nello stesso giudizio, fra le stesse parti e riguardanti lo stesso fatto, la competenza per territorio inderogabile possa cedere il passo al criterio di connessione, derogando a tale competenza. La risposta è positiva. Può, infatti affermarsi che alla luce dell'art.
38, primo comma, c.p.c. si assiste ad una tendenziale parificazione fra competenza
7 per territorio derogabile ed inderogabile, posto che anche quest'ultima ha dei ristretti limiti di tempo nei quali può essere rilevata. La nuova formulazione dell'art. 38, primo comma c.p.c., infatti, prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28, sono rilevate, anche d'ufficio, ma ora entro il ristretto ambito temporale della 'prima udienza di trattazione'. Ulteriore elemento è dato poi da nuovi commi 4 e 5 dell'art. 40 c.p.c.. Si constata, pertanto, un superamento della regola della inderogabilità delle competenze c.d. 'forti' ed una loro sostanziale parificazione alle competenze deboli ai fini della derogabilità per ragioni di connessione. Ai nostri fini fra competenza per territorio inderogabile e competenza per territorio derogabile. Una volta, infatti, modificato l'art. 38 c.p.c. deve ritenersi che per l'interprete non vi sia un limite alla possibilità di deroga alla competenza per territorio anche inderogabile, per ragioni di connessione fra le domande con la conseguente realizzazione del simultaneus processus. La tesi opposta, d'altronde
(mantenere cioè separate le due cause), comporterebbe che gli stessi accertamenti dovrebbero essere fatti in due autonomi giudizi con evidente violazione del principio di economia processuale e con possibilità di giudizi divergenti sullo stesso fatto'
(Cass., 21.9.2005 n. 18606). Le due cause, pertanto, possono essere proposte cumulativamente davanti al giudice del lavoro (ai sensi dell'art. 40 c.p.c. prevalendo il rito del lavoro quando le cause riunite sono assoggettate a riti diversi)…”.
5. L'eccezione di prescrizione è evidentemente infondata.
Se la neoplasia è stata diagnosticata nel 2023, la prescrizione (decennale, quanto all'azione iure hereditatis, o anche quinquennale quanto all'azione iure proprio) non può essere maturata.
L'azione per il risarcimento del danno conseguente alla neoplasia, infatti, non può essere esercitata prima che la neoplasia si sia manifestata, mentre il momento precedente della diagnosi dell'asbestosi resta irrilevante.
5.1. In particolare, come si è detto, la neoplasia si deve considerare una nuova malattia, e non un aggravamento dell'asbestosi.
Ed è lo stesso a rammentare che l'aggravamento del danno non sposta il CP_1 termine iniziale della prescrizione se derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto anziché essere manifestazione di una lesione nuova e autonoma.
È il caso di rilevare che Cass., 21.2.2004 n. 3498, richiamata dalla difesa pubblica a sostegno dell'argomentazione, si riferiva a un caso in cui si discuteva di un'unica malattia, e cioè l'ipoacusia, e analogamente Cass., 13.2.1998 n. 1520, la cui autorità
8 è richiamata dalla sent. 3498, si riferiva a un caso in cui si discuteva di un'unica malattia, e cioè la silicosi;
anche la pronuncia della Corte distrettuale richiamata in comparsa si riferiva a un caso in cui si discuteva di un'unica malattia, e cioè la spondiloartrosi.
6. È pacifico che abbia lavorato nell'Arsenale Militare della Spezia fra Persona_1 il 1961 e il 1993, svolgendo mansioni di elettricista fino al 1978, secondo i ricorrenti,
o fino al 1.11.1973, secondo il . CP_1
6.1. Per la verità, il Ministero afferma che fu assegnato a mansioni di ufficio Pt_2 dal 1.11.1973, ma nella documentazione prodotta dalle ricorrenti (doc. 3, stato di servizio) il medesimo risulta elettricista specializzato fino al 31.10.1978; anche nella documentazione prodotta dallo stesso (doc. 1, foglio matricolare) si ricava CP_1 che il profilo professionale di operatore amministrativo decorre dal 1.1.1978.
In effetti, nella comparsa del Ministero si afferma che a decorrere dal 1973 Pt_2 aveva la qualifica di operaio specializzato (ora presso la Manutenzione), e solo dal
1978 quella di operatore amministrativo, ma contemporaneamente si fa risalire al
1973 l'inizio del lavoro d'ufficio.
Per vero, nella dichiarazione allegata alla denuncia di malattia professionale del 1982
(doc. 2 del ) si espone che, a far data dal 1.11.1973 e a tutto il 1982 CP_1 Pt_2 era in servizio presso la 5° Sezione Gestione Materiali, conservando tuttavia la qualifica di elettricista specializzato.
6.2. La presenza di amianto nell'Arsenale Militare spezzino non è neppure seriamente contestata dal , che anzi nella sua comparsa di risposta CP_1 riconosce espressamente l'utilizzo di amianto quanto meno sulle navi militari e per la manutenzione delle componenti di vari mezzi navali.
L'esposizione ad amianto era anzi espressamente riconosciuta, quanto meno fino al
31.10.1973, nella denuncia di malattia professionale (doc. 3 bis delle ricorrenti).
6.2.1. Si ricava comunque dal rapporto relativo a Valutazione tecnica CP_5 dell'esposizione ad amianto (doc. 8) che il personale civile che svolgeva mansioni di elettricista o mansioni similari presso l'Arsenale della Spezia – e quindi anche
[...]
– era soggetto a esposizione qualificata (cfr. tabelle 3 e 4, pagg. 52 sgg.). Per_1
6.2.2. Risulta poi che l aveva costituito a favore del sig. una rendita per CP_6 Pt_2 mesotelioma polmonare (doc. 11).
La decisione dell' non è opponibile al , ma è comunque utilizzabile CP_7 CP_1 dal giudice come elemento di prova e se ne ricava ulteriore conferma dell'esposizione
9 professionale ad amianto.
6.3. La nocività dell'ambiente di lavoro si deve quindi ritenere certa.
7. È stata svolta una consulenza tecnica medico-legale.
Il consulente ha motivatamente concluso: “Abbiamo visto che il signor Persona_1 ha lavorato presso l della Spezia presso il reparto elettronico 'impianti Parte_4 elettrici' di bordo, come operaio qualificato elettricista circuitista, riparatore, installatore specializzato. Successivamente, sino alla data del 01/05/93 come Part Operatore Ammnistrativo. Nell'attività di elettricista era addetto, come attesta la alla 'Riparazione ed installazione impianti ed apparecchiature elettroniche di bordo.
Cavi elettrici in genere, ferro ed alluminio per gaffe. Ed inoltre lavorando anche a bordo delle Unità Navali, pur non essendo stato adibito direttamente a lavorazioni nocive, è stato esposto a rischio ambientale per inalazioni di polveri di amianto, durante i lavori di coibentazione eseguiti da altre maestranze'. Pertanto il rischio lavorativo è certo ed ampiamente documentato… la diagnosi di mesotelioma pleurico era certa, non solo per il riscontro anatomo patologico, ma anche per la clinica che si manifesta sempre con un versamento a un solo emitorace, per sintomatologia dispnoica ed anche, e soprattutto, per l'intensa sintomatologia dolorosa correlata all'infiltrazione della parete toracica da parte della neoplasia. In base a quanto sopra
è possibile affermare che il signor , era affetto da Mesotelioma pleurico Persona_1 maligno, che la neoplasia era correlata all'esposizione all'amianto in forma diretta ed ambientale presso l'Arsenale MM della Spezia ove il de cuius aveva svolto l'attività lavorativa e che la causa dell'exitus è sicuramente correlata al mesotelioma pleurico”.
Il consulente ha anche già adeguatamente riscontrato le osservazioni della consulente di parte del . CP_1
7.1. In sede di discussione orale il ha criticato le conclusioni del consulente, CP_1 chiedendo un supplemento di indagini, previa acquisizione di ulteriore documentazione (e segnatamente il primo certificato necroscopico, il verbale di invalidità civile, gli accertamenti medici degli anni antecedenti), o la convocazione a chiarimenti.
In particolare, il , premesso che l'esposizione non sarebbe diretta, ma CP_1 ipotetica e ambientale e che era cessata cinquant'anni prima della manifestazione della malattia, ha osservato che il consulente non svolge riferimenti temporali in ordine ai periodi di esposizione e non si confronta con il periodo di latenza.
Ha poi ritenuto ipotetico che la morte fosse causata dalla progressione del
10 mesotelioma e ha contestato le carenze del certificato necroscopico, sottolineando l'età particolarmente avanzata di e le sue condizioni ampiamente defedate e Pt_2 osservando che il versamento pleurico poteva essere causato dalla stenosi aortica.
7.1.1. Quanto alla prima contestazione, che il mesotelioma pleurico sia causato quasi esclusivamente dall'esposizione ad amianto è dato che si ricava dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e, per il tramite di questa, dalla letteratura scientifica.
Ciò premesso, l'esposizione è tutt'altro che ipotetica, come si è già visto.
D'altra parte, lo stesso ha ricordato che i periodi di latenza sono in media CP_1 di quarant'anni, il che significa evidentemente che in alcuni casi sono più alti e in altri più bassi.
Pertanto, ammesso che l'esposizione sia cessata nel 1978, data in cui iniziò Pt_2
a lavorare in ufficio, il fatto che il mesotelioma si sia manifestato nel 2023, cioè 45 anni dopo, non si può ritenere un'anomalia statistica, ma, anche ammesso che sia cessata nel novembre 1973, data in cui iniziò a lavorare in ufficio secondo il Pt_2
Ministero, non si potrebbe considerare un'anomalia statistica che il mesotelioma si sia manifestato poco meno di 50 anni dopo.
7.1.1.1. Sembra il caso di rilevare che in comparsa il medesimo aveva CP_1 ipotizzato che la neoplasia potesse essere causalmente connessa a un'esposizione presso altri datori di lavoro e necessariamente anteriore al 1961, rispetto alla quale la malattia si sarebbe manifestata a distanza di oltre 60 anni.
7.1.2. Quanto al secondo punto, va premesso che già da un punto di vista logico appare difficile negare che un decesso che si verifica circa tre mesi dopo la diagnosi di mesotelioma polmonare non sia, quanto meno, concausato dalla neoplasia. Al riguardo, va ricordato che, secondo il principio di equivalenza che si desume dall'art. 41 c.p., solo la dimostrazione positiva dell'intervento di un fattore causale estraneo e di per sé solo idoneo a provocare l'evento consentirebbe di escludere il nesso causale fra il mesotelioma e la morte, mentre, laddove anche si dovesse ritenere che il mesotelioma ha operato in sinergia con altre patologie, il nesso causale non verrebbe meno.
Tutte le concause sono infatti cause dell'evento.
7.1.2.1. L'ipotesi che il versamento pleurico fosse dovuto ad altra causa, peraltro esposta senza un puntuale richiamo a dati scientifici, rappresenta un semplice dissenso diagnostico a fronte di quanto chiaramente riferito dal consulente (la diagnosi di mesotelioma pleurico è “certa” e questa neoplasia si manifesta “sempre”
11 con un versamento a un solo emitorace).
7.1.3. Non si ravvisa pertanto motivo per accogliere le odierne istanze del CP_1 sopra ricordate.
7.2. Il Ministero aveva anche osservato in comparsa di risposta che non si hanno dati sulle attività lavorative svolte da prima dell'assunzione in Arsenale. Pt_2
Ma in giurisprudenza è stato affermato che, qualora una patologia si possa ritenere concausata da una pluralità di esposizioni ad amianto avvenute alle dipendenze di diversi datori di lavoro, e non sia possibile scindere le rispettive responsabilità, tutti rispondono in solido dei danni (cfr. Cass., 11.3.2019 n. 6939 che ha affermato il seguente principio di diritto: "Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicarnente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire").
Solo quando sia possibile scindere le responsabilità, perché, secondo il criterio della maggior probabilità, è possibile individuare quale sia il datore di lavoro alle dipendenze del quale la patologia è stata contratta, questo principio non opera.
7.2.1. Ne discende che l'incertezza sul punto, nel processo civile, si riverbera a sfavore del convenuto.
Nel processo penale, infatti, occorre verificare se sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la malattia sia stata causata dall'esposizione ascrivibile all'imputato, al fine di affermare la sua responsabilità.
Nel processo civile, invece, occorre verificare se sia possibile affermare, secondo il criterio della maggior probabilità, che la malattia sia stata causata da esposizioni non ascrivibili al convenuto, al fine di negare la sua responsabilità.
7.2.2. Il nella propria comparsa aveva anche rammentato che il consenso CP_1 attuale distingue due fasi, quella dell'induzione in cui ogni successiva esposizione è rilevante sul piano causale ai fini del prodursi del mesotelioma pleurico maligno e quella della c.d. progressione o latenza in cui il processo carcinogenetico è
12 irreversibile e ogni successiva esposizione all'amianto è ormai irrilevante, con lo spartiacque fra le due fasi costituito dal c.d. failure time.
Ma non vi sono elementi in forza di cui ritenere, con maggior probabilità, che il failure time si sia verificato anteriormente al 1961; anzi, proprio il fatto che la latenza media sembra essere di circa quarant'anni induce a ritenere più probabile il contrario.
7.3. Con le precisazioni sopra svolte, il giudice fa proprie le conclusioni del consulente, che ritiene logiche, argomentate e persuasive.
8. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della responsabilità, deve prendersi atto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Si vedano: “In materia di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da asbesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro
- anni dal 1968 al 2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa)” (Cass., 13.10.2017 n. 24217, che in motivazione precisa: “Venendo ora alla seconda parte della censura, concernente l'aver, la Corte territoriale, omesso il fatto controverso e decisivo per il giudizio della mancata conoscenza storica, da parte dell'Autorità Portuale, delle misure da adottare per prevenire l'insorgere della patologia medicalmente accertata, questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013;
Cass. n. 18041/2014; Cass. 17258/ 2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa
Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di
13 amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra
i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata
o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente (1968-2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per
i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa”);
“In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, 'threshold limit value') poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (Cass., 21.9.2016 n. 18503, che in motivazione precisa: “…Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all'adozione di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. 'È necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita' [Cass., 988/02]... Pertanto il datore di lavoro se vuol andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo;
14 quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori
e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art.2087 c.c. e del d.p.r. 3003/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall' amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo… Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorra fare riferimento al concetto di "agente modello" (homo eiusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli… le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza del mesotelioma, con un indice di seria probabilità (Cass. sez IV
38991/2010). Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi. Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali - numericamente assai estesi, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose;
e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare)… Non si vede, in ogni caso, come sia possibile sostenere qui che le cautele dettate dal D.P.R. 303/56 potessero essere tranquillamente omesse dal datore di lavoro ricorrente. Quando, va ribadito, da una parte, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo alla necessità di osservare per la protezione contro le polveri dell'amianto, tutte le misure di protezione stabilite dai dpr 303/56 essendo tale richiamo contenuto negli artt.174 e 155 del TU 1124/65. E, dall'altra, va riconosciuto che la regola cautelare di cui all'art. 21 D.P.R. n. 303 dei 1956 non miri
15 a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura) ma a prevenire proprio le malattie che possono conseguire all'inalazione di polveri (come, in relazione a quelle di amianto, afferma Cass. Sez. 4, sentenza n. 38991 del
10/06/2010)”);
“La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto (cfr. Cass. n. 2491 del 2008, che ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro considerando come noto al tempo dei fatti di causa, ossia 1975 -
1995, il rischio da inalazione di polveri di amianto;
Cass. n. 644 del 2005, con riguardo agli anni sessanta;
da ultimo, Cass. n. 18626 del 2013, secondo cui la responsabilità dell'imprenditore non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, comprendendo anche l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico;
in senso conforme, Cass. n. 18267 del 2013 in fattispecie di esposizione ad amianto e tabagismo, Cass. n. 10425 del 2014, Cass. n. 18503 del
2016, Cass. n. 24217 del 2017, Cass. n. 27952 del 2018). Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”
(Cass., 10.6.2019 n. 15561, in motiv.).
A tali principi il giudice, dando seguito ai precedenti di questo ufficio, intende prestare adesione, con espresso richiamo delle sentenze di legittimità su cui si fondano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
16 8.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il datore di lavoro avrebbe deve dimostrare che cosa ha fatto in positivo, in relazione agli obblighi previsti, per quanto di particolare rilievo in causa sulla base delle allegazioni dei ricorrenti, dagli artt. 9
(rubricato “Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi”), 15 (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori”), 18 (“…i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura…”), 19 (“Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”) 20 (“Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione”) e 21 (“Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta, delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro…”) del dPR 303/56 nel testo in allora vigente.
Viceversa, il datore di lavoro pubblico si è limitato in comparsa a svolgere argomentazioni astratte sull'assenza, all'epoca dei fatti, di normative specifiche sulla prevenzione dei rischi da inalazione di fibre di amianto e sull'inesistenza di dispositivi idonei a prevenire la malattia, che però, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale
17 sopra richiamato, si devono ritenere prive di pregio.
8.2. Nella sua comparsa, il ha semmai argomentato che dal 1962 alla CP_1
Spezia era entrata in funzione la centrale termoelettrica “Eugenio Montale”, dalla quale, fra il 1998 e il 2002, sono state rimosse 950 tonnellate di materiali contaminati da amianto.
Nessun elemento, tuttavia, consente di presumere che possa essere venuto Pt_2
a contatto con fibre di amianto provenienti dalla centrale elettrica.
Ancora meno rilevanti appaiono i generici riferimenti ad altri impianti industriali inquinanti presenti nell'area portuale spezzina e a un incremento di mortalità per malattie polmonari che si rileverebbe nella relativa zona.
9. Le ricorrenti fanno valere il danno iure hereditario.
La loro qualità di eredi di non è contestata. Persona_1
Va precisato che, anche se esistessero altri eredi, cosa che non risulta in causa, ciascuno degli eredi sarebbe legittimato ad azionare i crediti ereditari anche per l'intero (Cass., 11.7.2014 n. 15894).
Nel caso di specie, peraltro, in presenza di due ricorrenti il risarcimento si attribuisce pro quota.
Le quote si presumono uguali (art. 581 c.c.: si tratta qui del coniuge e di due figlie).
9.1. Per sua natura, il danno biologico permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi (si veda Cass., 25.2.2004, n. 3806: “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima
è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”; conforme, fra le altre, Cass., 19.12.2004 n. 26897), tanto che le tabelle in uso per la liquidazione si commisurano alla presumibile durata residua della vita secondo la speranza di vita media.
Quando la malattia evolva e porti il soggetto alla morte, si resta solitamente nel campo del danno da invalidità temporanea.
9.2. Vero è che in successiva giurisprudenza di legittimità si è affermato: “...l'invalidità
18 temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo,
o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente” (da ult. Cass., 21.2.2024 n. 4658) e che in particolare si è precisato che si ha stabilizzazione anche nelle malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cfr. Cass.
1.12.2022 n.
35416 che precisa anche come, in quest'ultimo caso, “la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia… non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta”).
9.2.1. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di elementi in senso contrario, si deve ritenere che la rapida evoluzione infausta della patologia, con il decesso intervenuto solamente pochi mesi dopo la diagnosi, non consenta di ritenere che vi sia stata stabilizzazione, neppure nel senso sopra visto.
Non è pertanto risarcibile un danno biologico permanente, con la doverosa precisazione che, se l'invalidità permanente fosse divenuta risarcibile, secondo i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati non sarebbero allora risarcibili né l'invalidità temporanea successiva alla stabilizzazione, per incompatibilità logica, né il danno terminale (di cui si dirà meglio oltre), da ritenersi assorbito come prevedibile estremo rischio di aggravamento della malattia.
9.3. La giurisprudenza ha ormai acquisito la nozione di danno terminale (si veda
Cass., ss. uu., 22.7.2015 n. 15350, in tema di morte conseguente a incidente, senza che vi siano motivi per escludere l'applicabilità del medesimo principio alla malattia mortale), per tener conto della particolare intensità del danno non patrimoniale quando la malattia conduca alla morte, anche sotto il profilo della consapevolezza della prossima fine.
È d'altra parte intuitivo che parametrare il danno terminale all'invalidità temporanea strettamente intesa condurrebbe a risultati iniqui e non correlati all'effettiva lesione dei beni giuridici tutelati.
19 9.3.1. Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di
Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale più volte affermata dalla Corte di
Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno terminale.
9.3.2. Per la liquidazione si utilizzano le ultime tabelle note al momento della pronuncia, disponibili sul sito internet del Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, giova precisare che non vi sono motivi per dubitare che
[...] fosse conscio e consapevole della gravità e della potenzialità letale del suo Per_1 male, e lo si deve ritenere a conoscenza della diagnosi di neoplasia polmonare, la cui gravità, secondo dati di comune esperienza, deve ritenersi patrimonio cognitivo di qualsiasi consociato.
9.3.3. Come si legge in ricorso, fra la diagnosi di mesotelioma e il decesso sono trascorsi 86 giorni.
Ciò significa che il danno può essere liquidato sulla base delle tabelle del danno terminale: applicando una personalizzazione media per i primi tre giorni, in assenza di elementi concreti che consentano una liquidazione in aumento, si perviene a una somma complessiva di € 79.091,00.
9.3.4. Sul punto della personalizzazione, in sede di discussione le ricorrenti hanno richiamato il passo della relazione peritale in cui si dà atto che il sig. Pt_2
“presentava condizioni cliniche particolarmente defedate” e che “non era in grado di effettuare terapie oncologiche chemio-radio-terapiche”.
Ora, che le condizioni psico-fisiche di un malato affetto da una malattia che lo sta conducendo a morte siano gravissime è del tutto evidente ed è anzi il presupposto stesso della liquidazione del danno terminale.
Ma la personalizzazione in aumento in tanto si può configurare, in quanto siano dedotti e provati elementi che inducano a ritenere che nello specifico caso le condizioni del malato erano in concreto più gravi di quelle di un altro malato terminale sotto il profilo della sofferenza fisica o morale causata dalla malattia.
Da questo punto di vista, il passo della relazione peritale richiamato dalle ricorrenti non appare particolarmente significativo.
9.4. La somma si deve intendere onnicomprensiva e si riferisce sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
20 Si legge infatti nelle tabelle applicate (o meglio nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale”, formati dall'Osservatorio per la Giustizia civile), per quanto concerne il danno terminale in senso stretto, che “si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del 'danno terminale', tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”.
In questo senso si deve risolvere la questione relativa alla determinazione di un danno morale: il danno morale si deve ritenere risarcibile, ma è già compreso nella tabella e non vi è motivo di liquidarlo a parte.
9.5. La somma è espressa in valuta della data a cui gli importi delle tabelle risultano rivalutati (gennaio 2024); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
9.6. Il giudice non ritiene che le somme così calcolate, esclusa la risarcibilità del danno permanente, debbano essere ulteriormente decurtate di quanto eventualmente percepito dall' . CP_6
9.6.1. In effetti, il danno terminale, così come sopra descritto, appare riconducibile alla nozione di danno complementare, e non di danno differenziale, dato che le due voci di cui essenzialmente si compone – danno biologico temporaneo e danno
“morale” – non sono risarcite dall' , che indennizza invece il danno biologico CP_6 permanente e il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa;
in particolare l'indennità di temporanea erogata dall' (quand'anche erogata, il che non CP_6 dovrebbe essere avvenuto nel caso di specie dato che era pensionato al Pt_2 momento della diagnosi) non copre il danno biologico temporaneo, ma il lucro cessante per la mancata percezione della retribuzione.
Lo scomputo, infatti, deve avvenire per poste omogenee, secondo gli approdi a cui la giurisprudenza è pervenuta (con la doverosa precisazione che l'art. 1 comma 1126 legge 145/18, nella parte in cui interveniva su questo principio, è stato abrogato).
21 9.6.2. Sul punto si veda comunque, fra le ultime, Cass., 7.2.2023 n. 3694, per la conferma dell'estraneità del danno morale e del danno temporaneo al sistema di indennizzo del danno biologico.
9.7. Ricondotto il pregiudizio di cui si discute alla categoria del danno complementare e non a quella del danno differenziale, diventa poi a questo punto superflua ogni valutazione sul punto dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'assicurazione obbligatoria.
9.8. A ciascuna delle tre ricorrenti spetta quindi la somma di € 79.091,00 / 3 = €
26.363,67 a titolo di danno iure hereditatis.
10. Per quanto concerne il danno iure proprio, si deve subito osservare che per il coniuge e per i figli il danno da perdita del rapporto parentale si presume (Cass.,
15.7.2022 n. 22397); sarebbe gravato sul l'onere di provare circostanze CP_1 ostative al riconoscimento del danno e, dato che questo onere non è stato assolto, il danno si ritiene.
10.1. Quanto alla liquidazione, Cass., 21.4.2021 n. 10579 ha affermato: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)".
10.1.1. La Corte di Cassazione aveva anche precisato che in tema di lesione del danno parentale le tabelle formate dal Tribunale di Milano con il sistema “a forcella” perdevano la propria vocazione nazionale e si dovevano utilizzare quelle formate dal
22 Tribunale di Roma;
in tal senso risultava a questo giudice essere la prassi della
Sezione civile di questo Tribunale.
10.1.2. Peraltro, il Tribunale di Milano ha successivamente sostituito le sue tabelle, adeguandole ai rilievi critici della Corte di Cassazione, e questo Tribunale risulta averne quindi ripreso l'utilizzo.
In seguito, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle nuove tabelle milanesi (Cass., 16.12.2022 n. 37009: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del
2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Appare allora corretto l'utilizzo delle tabelle milanesi, nella loro versione del 2024.
10.2. I criteri previsti da queste tabelle, che prevedono un valore a punto di €
3.911,00, conducono ad attribuire questi punteggi:
- a 4 punti per l'età della vittima primaria (95 anni), 4 punti per l'età della Parte_1 vittima secondaria (91 anni compiuti al momento del decesso del marito), 16 punti per la convivenza (che fra coniugi si presume in assenza di elementi contrari), 12 punti per la sopravvivenza di due figlie, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici in aumento o in diminuzione, che non risultano neppure dedotti) per la qualità della relazione, e così in totale 51 punti cui corrisponde la somma di €
199.461,00;
- ad figlia non convivente, 4 punti per l'età della vittima primaria Parte_2
(95 anni), 16 punti per l'età della vittima secondaria (63 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti e cioè la madre e la sorella, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici in aumento o in diminuzione, che non risultano neppure dedotti) per la qualità della relazione, e così in totale 47 punti cui corrisponde la somma di € 183.817,00;
- a figlia non convivente, 4 punti per l'età della vittima primaria (95 Parte_3 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria (57 anni compiuti al momento del
23 decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti e cioè la madre e la sorella, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici in aumento o in diminuzione, che non risultano neppure dedotti) per la qualità della relazione, e così in totale 49 punti cui corrisponde la somma di € 191.639,00.
Non si ravvisano elementi per un ulteriore adeguamento degli importi sopra indicati.
10.3. La somma è espressa in moneta del gennaio 2024 (data di rivalutazione indicata nelle tabelle); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
10.4. Diversamente da quanto opinato dal Ministero, non deve essere detratta dal risarcimento la rendita erogata dall' alla superstite. CP_6
Anche in questo caso, infatti, difetta il requisito dell'omogeneità delle poste.
La rendita ai superstiti, infatti, non ristora la perdita del danno parentale (cfr. CP_6
Cass., 12.10.2017 n. 23963).
Si è ulteriormente precisato al riguardo che “la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto” (Cass., 16.5.2024 n. 13594).
Non è quindi possibile scomputare quella rendita dal risarcimento di un danno non patrimoniale.
11. Complessivamente, quindi, spettano a € (199.461,00 + 26.363,67) = Parte_1
€ 225.824,67, ad € (183.817,00 + 26.363,67) = € 210.180,67 e a Parte_2
€ (191.639,00 + 26.363,67) = € 218.002,67. Parte_3
Il è condannato a pagare queste somme, oltre gli accessori come sopra CP_1 indicati.
12. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
52001/260000, valori medi ridotti del 20% in quanto sulle questioni discusse in causa l'orientamento della giurisprudenza è ampiamente consolidato, aumento per la difesa di tre parti aventi interesse comune) e gravano sul per soccombenza. CP_1
Analogamente, le spese di consulenza tecnica nei rapporti interni gravano definitivamente sul . CP_1
24
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, dichiara tenuto e condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a pagare le seguenti somme:
a € 225.824,67; Parte_1 ad € 210.180,67; Parte_2
a € 218.002,67; Parte_3 il tutto oltre rivalutazione monetaria da gennaio 2024 e interessi legali dal 26.6.2023 previa devalutazione da gennaio 2024 a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Condanna il , in persona del pro tempore, a rifondere Controparte_1 CP_2 alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 259,00 per esborsi, € 17.145,60 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
TO TI ed AN BU.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni, a definitivo carico del . Controparte_1
Il giudice
Marco AN
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