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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11891 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22564/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
22564/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli alla via Louis Parte_1 C.F._1
Armstrong n.27/B presso lo studio dell'Avv. BUCCIERO MASSIMO (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già denominata in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Controparte_3
Napoli alla Via Carlo Poerio 15, presso lo studio dell'Avv. CILENTO ANDREA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
, nato ad [...] il [...] e res.te in Casalnuovo (NA) Controparte_4
alla via G. Leopardi n.24.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2023 e 3 novembre
1
2023, la sig.ra ha impugnato la sentenza n. 33206/2023, resa dal Giudice Parte_1
di Pace di Napoli in persona della dott.ssa Camera, depositata il 25.07.2023, a conclu- sione del giudizio iscritto al R.G. n. 62354/2017, con cui veniva accolta parzialmente la domanda dell'attrice di condanna in solido al risarcimento dei danni nei confronti del sig. e della società assicuratrice (già , Controparte_4 Controparte_1 CP_3
derivanti dal sinistro verificatosi in data 28.11.2016, in Casalnuovo (NA), alla via degli
Oleandri, all'altezza dell'incrocio con via degli Ulivi, tra le ore 10:00 e 11:00 circa.
In tali circostanze, l'appellante, mentre percorreva a velocità regolare via degli
Oleandri in direzione via Carmignano, alla guida della vettura Renault Clio tg. BZ029JM di cui è proprietaria, veniva urtata sulla fiancata anteriore sinistra dalla vettura Seat
Ibiza tg. NA/S41650, di proprietà del sig. , proveniente da via degli Ulivi, Controparte_4
il cui conducente ometteva di rispettare la precedenza.
A seguito dell'urto, la Renault veniva sospinta su via Carmignano ed impattava contro dei paletti antisosta posti sul lato destro della via ed, in conseguenza dell'urto diretto ed indiretto, la vettura riportava ingenti danni alla carrozzeria.
L'appellante ha riferito di essersi recata al P.S. della Casa di Cura Villa dei Fiori di
Acerra, dove le veniva diagnosticato un trauma contusivo alla spalla e polso destro, con prognosi di 7 giorni.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la responsabilità esclusiva del conducente della Seat Ibiza, e condannato gli appellati al pagamento di €
1.792,53 per danni alla vettura e lesioni personali, oltre spese di CTU e spese di lite, e ha liquidato le spese vive in € 157,93 e i compensi in € 1.200,00.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1. riduttiva liquidazione dei danni al veicolo, in quanto il Giudice di Pace avrebbe liquidato il danno alla vettura in € 1.300,00, discostandosi dalle risultanze della
CTU tecnica, che quantificava i costi di riparazione in € 1.514,08 oltre IVA, asse- ritamente senza motivazione adeguata;
2. l'omessa liquidazione dell'IVA sull'importo riconosciuto, ritenuta invece dovuta anche in assenza di riparazione;
3. l'inadeguata liquidazione del danno per lesioni personali nella misura di €
2
492,53, avvenuta non applicando le tabelle aggiornate (D.M. 08.06.2022), e ri- tenendo perciò di doversi riconoscere almeno € 609,43;
4. il mancato riconoscimento di un'ulteriore somma per danno patrimoniale a ti- tolo di spese tecniche e medico-legali, non riconosciuta nonostante la docu- mentazione prodotta, per un importo di € 450,00;
5. la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e D.M. 55/2014 per aver liquidato le spese vive in € 157,93, senza motivare la riduzione rispetto alla nota spese €
1.430,13, in violazione dei principi sulla congruità e obbligo di motivazione.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenu- Controparte_1
te infondate, ed ha contestato il primo motivo di doglianza, relativo alla quantificazione del danno alla vettura, sostenendo che il Giudice di Pace ha correttamente determinato l'importo di € 1.300,00 in base al valore commerciale ante sinistro, tenuto conto dell'antieconomicità delle riparazioni.
Circa il secondo motivo, riguardante l'omessa liquidazione dell'IVA, ha osservato che il risarcimento per equivalente non comporta il riconoscimento di tale voce, in assenza di prova fiscale di riparazione, ed ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, relativo alle lesioni personali, ritenendo che il calcolo del Giudice abbia rispettato le tabelle vigenti all'epoca del sinistro.
Sull'omesso riconoscimento delle spese tecniche e medico-legali, la compagnia assi- curatrice ha ritenuto tali spese superflue e non documentate e, sulle spese vive, ha evidenziato la mancanza della relativa prova documentale e la corretta applicazione dei parametri ministeriali di liquidazione del compenso.
Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'appellante.
Con ordinanza del 22.01.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.12.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note ex art. 281 sexies c.p.c..
********
§ 1° e 2° motivo di appello: inadeguata liquidazione dei danni all'autoveicolo e riconoscimento dell'IVA.
Il Giudice di Pace, nella gravata sentenza, ha inteso riconoscere, a titolo di risar-
3
cimento per i danni patiti dall'autoveicolo dell'appellante, il complessivo importo di euro 1.300,00, ritenuto pari al valore di mercato dello stesso alla data del sinistro, ritenendo, pertanto, non accoglibile la maggior richiesta correlata ai costi di riparazione indicati dal ctu, attesa l'affermata antieconomicità di detta riparazione.
L'appellante ha sostenuto che “non è vero quanto affermato dal 1° Giudicante nella parte motiva circa il valore di mercato della vettura Renault Clio dell'appellante, atteso che il CTU geometra ha indicato tale valore in una somma compresa Per_1
tra € 1.200,00 ed € 1.500,00 ed ha effettuato la quantificazione del danno nella sua interezza, senza cioè far alcun riferimento alla sua eventuale natura antieconomica, nella misura di € 1.514,08 oltre Iva per € 333,10”.
Il motivo in esame, volto, in ultima istanza, a contestare la sussistenza dei pre- supposti dell'antieconomicità della riparazione e del conseguente riconoscimento del risarcimento per equivalente (parametrato al valore di mercato del bene), è fondato e va, pertanto, accolto, ciò alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassa- zione Sez. 3 con l'ordinanza n. 10686 del 2023, secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazio- ne anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.
(Cass. Sez. 3, 20/04/2023, n. 10686).
Nel caso di specie si ritengono non sussistenti i presupposti per negare il risarci- mento in forma specifica invocato dall'appellante, non rinvenendosi un costo di ripara- zione dell'autovettura notevolmente eccedente il valore di mercato del bene danneg- giato, sicchè, in accoglimento del motivo di appello, la somma dovuta a titolo risarcitorio per i danni patiti dall'autoveicolo vanno quantificati in euro 1.514,08, oltre IVA (cfr.
4
Cass. Sez. 2, 19/07/2022, n. 22580 secondo cui “in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”).
§ 3° motivo di appello: inadeguata liquidazione del danno non patrimoniale.
L'appellante lamenta, in primo luogo, che il Giudice di Pace abbia malamente ri- conosciuto 7 giorni di ITP al 75%, mentre avrebbe dovuto riconoscere 7 giorni di ITT.
Il motivo è palesemente inammissibile in quanto si pone in chiaro contrasto con le risultanze della ctu medico legale disposta in corso di causa ed affidata al dottor
, risultanze che non appaiono in alcun modo specificamente contestate sia nel Per_2
corso del giudizio di primo grado che nell'atto di appello.
Va, invece, accolto il motivo afferente alla rideterminazione dell'importo dovuto in ragione delle tabelle operanti per l'anno 2023, importo da determinarsi in euro
581,70 (di cui euro 20,00 per spese mediche) in luogo del minor importo riconosciuto in sentenza, pari ad euro 472,53; invero, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure e sostenuto dall'appellata, occorre avere riguardo alle tabelle ed ai valori operanti alla data della liquidazione del credito e non già a quelle vigenti alla data di verificazione del sinistro (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25485 del
13/12/2016).
§ 4° motivo di appello: omesso rimborso di spese.
L'appellante si duole del mancato rimborso di alcune spese sostenute sia nella fa- se stragiudiziale che in quella giudiziale.
In particolare lamenta il mancato rimborso delle spese (euro 300,00) di ctp corri- sposte in favore del dottor , sia per la redazione della consulenza medico legale Per_3
che per l'assistenza alle operazioni peritali;
sostiene di avere documentato il pagamento di detti compensi come da fatture allegate e quietanzate;
identica doglianza si rinviene in relazione alle competenze del ctp dottor (euro 150,00). Persona_4
5
Orbene le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di al- legazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/10/2024, n. 26729).
Orbene non possono considerarsi né eccessive né superflue le spese sostenute per l'assistenza del dottor nella fase stragiudiziale, in quanto volta a redigere una Per_3
consulenza tecnica di parte, funzionale alla prospettazione e quantificazione dei danni occorsi, sebbene le conclusioni ivi rassegnate siano state significativamente disattese dal ctu;
va, invece, escluso il rimborso delle spese di partecipazione alla ctu, sia in ragione del difetto di prova di partecipazione alle operazioni peritali, in assenza di un verbale che attesti la presenza del dottor , sia, ancora, in ragione dell'assoluta Per_3
irragionevolezza dei rilievi critici mossi alle conclusioni del ctu, rilievi totalmente disatte- si in ragione della palese infondatezza.
Conclusivamente può riconoscersi il rimborso del solo importo di euro 150,00 per le prestazioni rese dal dottor . Per_3
Non vi è, invece, in atti alcuna documentazione del pagamento del compenso al ctp dottor , circostanza che impedisce di accogliere di una spesa che non Persona_4
risulti documentata.
§ 5° motivo di appello: omesso rimborso di spese vive processuali.
L'appellante ha ritenuto inadeguata la liquidazione di euro 157,93 quale rimborso delle spese esenti sostenute, invocando il maggior importo di euro 1.430,13, come da elencazione riprodotta in sede di appello.
Il motivo di appello è sicuramente non accoglibile in relazione ai compensi liqui- dati in favore dei ctu (già oggetto di espressa statuizione di rimborso contenuta in sentenza), al rimborso dei compensi corrisposti ai ctp (in quanto già oggetto del 4° motivo di appello, sopra esaminato), al rimborso delle spese sanitarie per euro 20,00
(già ricompreso nelle somme riconosciute per danno non patrimoniale e spese medi- che).
Parimenti non accoglibili appaiono i rimborsi chiesti per corrispondenza informa-
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tiva, dattilo e collazione (euro 57,00) in quanto costi non documentati.
Appaiono, invece, documentate le seguenti spese rimborsabili:
➢ spese per procedura di negoziazione assistita nella misura di euro 13,35 (eu- ro 7,40 + euro 5,95);
➢ costo richiesta estratti PRA euro 50,00 (2 x euro 25,00);
➢ costo notifica atto di citazione presso euro 19,58; Pt_2
➢ spese notifiche citazioni testi per euro 30,85 ( 3 x 5,95 € e 2 x 6,50 €)
➢ spese Ufficio Toponomastica 16,00 €.
Può, pertanto, riconoscersi il complessivo importo di euro 129,78, cui si somma- no gli importi per contributo unificato e bollo, per un totale di euro 254,78, ciò in luogo del minor importo di euro 157,93 riconosciuta dal giudice di prime cure.
§ Governo delle spese di lite del giudizio di appello.
Le spese di lite relativamente al presente giudizio di appello seguono la soccom- benza degli appellati ed e si liquidano, come da Controparte_4 Controparte_1
dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda in misura pari ai maggiori crediti riconosciuti in sede di gravame (importo inferiore ad euro 1.100,00), applicando i minimi tariffari tenuto conto della obiettiva semplicità delle questioni poste, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_4
➢ accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 33206/2023, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli in persona della dott.ssa Camera, depositata il
25.07.2023; per l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna in solido gli ap- pellati ed in persona del l.r.p.t., al pa- Controparte_4 Controparte_1
gamento in favore dell'appellante dei seguenti importi, a titolo ri- Parte_1
sarcitorio ed in sostituzione dei minori importi già riconosciuti con la sentenza di primo grado: a) euro 1.514,08, oltre IVA per i danni subiti dall'autoveicolo
7
dell'appellante; b) euro 581,70 per i danni non patrimoniali ed il rimborso delle spese sanitarie;
c) euro 150,00 per il rimborso di spese ctp relative al dottor Per_5
; d) euro 254,78 a titolo di rimborso spese esenti sostenute nel giudizio di pri- mo grado, ciò in luogo del minor importo di euro 157,93 riconosciuta dal giudice di prime cure;
tale ultima statuizione va adottata in favore del difensore dichiara- tosi antistatario. Conferma per il resto la gravata sentenza.
➢ condanna in solido gli appellati ed in Controparte_4 Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle Parte_1
spese di lite relative al giudizio di gravame che si liquidano in euro 332,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, come per legge, con attri- buzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
22564/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli alla via Louis Parte_1 C.F._1
Armstrong n.27/B presso lo studio dell'Avv. BUCCIERO MASSIMO (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già denominata in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Controparte_3
Napoli alla Via Carlo Poerio 15, presso lo studio dell'Avv. CILENTO ANDREA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
, nato ad [...] il [...] e res.te in Casalnuovo (NA) Controparte_4
alla via G. Leopardi n.24.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2023 e 3 novembre
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2023, la sig.ra ha impugnato la sentenza n. 33206/2023, resa dal Giudice Parte_1
di Pace di Napoli in persona della dott.ssa Camera, depositata il 25.07.2023, a conclu- sione del giudizio iscritto al R.G. n. 62354/2017, con cui veniva accolta parzialmente la domanda dell'attrice di condanna in solido al risarcimento dei danni nei confronti del sig. e della società assicuratrice (già , Controparte_4 Controparte_1 CP_3
derivanti dal sinistro verificatosi in data 28.11.2016, in Casalnuovo (NA), alla via degli
Oleandri, all'altezza dell'incrocio con via degli Ulivi, tra le ore 10:00 e 11:00 circa.
In tali circostanze, l'appellante, mentre percorreva a velocità regolare via degli
Oleandri in direzione via Carmignano, alla guida della vettura Renault Clio tg. BZ029JM di cui è proprietaria, veniva urtata sulla fiancata anteriore sinistra dalla vettura Seat
Ibiza tg. NA/S41650, di proprietà del sig. , proveniente da via degli Ulivi, Controparte_4
il cui conducente ometteva di rispettare la precedenza.
A seguito dell'urto, la Renault veniva sospinta su via Carmignano ed impattava contro dei paletti antisosta posti sul lato destro della via ed, in conseguenza dell'urto diretto ed indiretto, la vettura riportava ingenti danni alla carrozzeria.
L'appellante ha riferito di essersi recata al P.S. della Casa di Cura Villa dei Fiori di
Acerra, dove le veniva diagnosticato un trauma contusivo alla spalla e polso destro, con prognosi di 7 giorni.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la responsabilità esclusiva del conducente della Seat Ibiza, e condannato gli appellati al pagamento di €
1.792,53 per danni alla vettura e lesioni personali, oltre spese di CTU e spese di lite, e ha liquidato le spese vive in € 157,93 e i compensi in € 1.200,00.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1. riduttiva liquidazione dei danni al veicolo, in quanto il Giudice di Pace avrebbe liquidato il danno alla vettura in € 1.300,00, discostandosi dalle risultanze della
CTU tecnica, che quantificava i costi di riparazione in € 1.514,08 oltre IVA, asse- ritamente senza motivazione adeguata;
2. l'omessa liquidazione dell'IVA sull'importo riconosciuto, ritenuta invece dovuta anche in assenza di riparazione;
3. l'inadeguata liquidazione del danno per lesioni personali nella misura di €
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492,53, avvenuta non applicando le tabelle aggiornate (D.M. 08.06.2022), e ri- tenendo perciò di doversi riconoscere almeno € 609,43;
4. il mancato riconoscimento di un'ulteriore somma per danno patrimoniale a ti- tolo di spese tecniche e medico-legali, non riconosciuta nonostante la docu- mentazione prodotta, per un importo di € 450,00;
5. la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e D.M. 55/2014 per aver liquidato le spese vive in € 157,93, senza motivare la riduzione rispetto alla nota spese €
1.430,13, in violazione dei principi sulla congruità e obbligo di motivazione.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenu- Controparte_1
te infondate, ed ha contestato il primo motivo di doglianza, relativo alla quantificazione del danno alla vettura, sostenendo che il Giudice di Pace ha correttamente determinato l'importo di € 1.300,00 in base al valore commerciale ante sinistro, tenuto conto dell'antieconomicità delle riparazioni.
Circa il secondo motivo, riguardante l'omessa liquidazione dell'IVA, ha osservato che il risarcimento per equivalente non comporta il riconoscimento di tale voce, in assenza di prova fiscale di riparazione, ed ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, relativo alle lesioni personali, ritenendo che il calcolo del Giudice abbia rispettato le tabelle vigenti all'epoca del sinistro.
Sull'omesso riconoscimento delle spese tecniche e medico-legali, la compagnia assi- curatrice ha ritenuto tali spese superflue e non documentate e, sulle spese vive, ha evidenziato la mancanza della relativa prova documentale e la corretta applicazione dei parametri ministeriali di liquidazione del compenso.
Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'appellante.
Con ordinanza del 22.01.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.12.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note ex art. 281 sexies c.p.c..
********
§ 1° e 2° motivo di appello: inadeguata liquidazione dei danni all'autoveicolo e riconoscimento dell'IVA.
Il Giudice di Pace, nella gravata sentenza, ha inteso riconoscere, a titolo di risar-
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cimento per i danni patiti dall'autoveicolo dell'appellante, il complessivo importo di euro 1.300,00, ritenuto pari al valore di mercato dello stesso alla data del sinistro, ritenendo, pertanto, non accoglibile la maggior richiesta correlata ai costi di riparazione indicati dal ctu, attesa l'affermata antieconomicità di detta riparazione.
L'appellante ha sostenuto che “non è vero quanto affermato dal 1° Giudicante nella parte motiva circa il valore di mercato della vettura Renault Clio dell'appellante, atteso che il CTU geometra ha indicato tale valore in una somma compresa Per_1
tra € 1.200,00 ed € 1.500,00 ed ha effettuato la quantificazione del danno nella sua interezza, senza cioè far alcun riferimento alla sua eventuale natura antieconomica, nella misura di € 1.514,08 oltre Iva per € 333,10”.
Il motivo in esame, volto, in ultima istanza, a contestare la sussistenza dei pre- supposti dell'antieconomicità della riparazione e del conseguente riconoscimento del risarcimento per equivalente (parametrato al valore di mercato del bene), è fondato e va, pertanto, accolto, ciò alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassa- zione Sez. 3 con l'ordinanza n. 10686 del 2023, secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazio- ne anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.
(Cass. Sez. 3, 20/04/2023, n. 10686).
Nel caso di specie si ritengono non sussistenti i presupposti per negare il risarci- mento in forma specifica invocato dall'appellante, non rinvenendosi un costo di ripara- zione dell'autovettura notevolmente eccedente il valore di mercato del bene danneg- giato, sicchè, in accoglimento del motivo di appello, la somma dovuta a titolo risarcitorio per i danni patiti dall'autoveicolo vanno quantificati in euro 1.514,08, oltre IVA (cfr.
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Cass. Sez. 2, 19/07/2022, n. 22580 secondo cui “in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”).
§ 3° motivo di appello: inadeguata liquidazione del danno non patrimoniale.
L'appellante lamenta, in primo luogo, che il Giudice di Pace abbia malamente ri- conosciuto 7 giorni di ITP al 75%, mentre avrebbe dovuto riconoscere 7 giorni di ITT.
Il motivo è palesemente inammissibile in quanto si pone in chiaro contrasto con le risultanze della ctu medico legale disposta in corso di causa ed affidata al dottor
, risultanze che non appaiono in alcun modo specificamente contestate sia nel Per_2
corso del giudizio di primo grado che nell'atto di appello.
Va, invece, accolto il motivo afferente alla rideterminazione dell'importo dovuto in ragione delle tabelle operanti per l'anno 2023, importo da determinarsi in euro
581,70 (di cui euro 20,00 per spese mediche) in luogo del minor importo riconosciuto in sentenza, pari ad euro 472,53; invero, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure e sostenuto dall'appellata, occorre avere riguardo alle tabelle ed ai valori operanti alla data della liquidazione del credito e non già a quelle vigenti alla data di verificazione del sinistro (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25485 del
13/12/2016).
§ 4° motivo di appello: omesso rimborso di spese.
L'appellante si duole del mancato rimborso di alcune spese sostenute sia nella fa- se stragiudiziale che in quella giudiziale.
In particolare lamenta il mancato rimborso delle spese (euro 300,00) di ctp corri- sposte in favore del dottor , sia per la redazione della consulenza medico legale Per_3
che per l'assistenza alle operazioni peritali;
sostiene di avere documentato il pagamento di detti compensi come da fatture allegate e quietanzate;
identica doglianza si rinviene in relazione alle competenze del ctp dottor (euro 150,00). Persona_4
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Orbene le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di al- legazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/10/2024, n. 26729).
Orbene non possono considerarsi né eccessive né superflue le spese sostenute per l'assistenza del dottor nella fase stragiudiziale, in quanto volta a redigere una Per_3
consulenza tecnica di parte, funzionale alla prospettazione e quantificazione dei danni occorsi, sebbene le conclusioni ivi rassegnate siano state significativamente disattese dal ctu;
va, invece, escluso il rimborso delle spese di partecipazione alla ctu, sia in ragione del difetto di prova di partecipazione alle operazioni peritali, in assenza di un verbale che attesti la presenza del dottor , sia, ancora, in ragione dell'assoluta Per_3
irragionevolezza dei rilievi critici mossi alle conclusioni del ctu, rilievi totalmente disatte- si in ragione della palese infondatezza.
Conclusivamente può riconoscersi il rimborso del solo importo di euro 150,00 per le prestazioni rese dal dottor . Per_3
Non vi è, invece, in atti alcuna documentazione del pagamento del compenso al ctp dottor , circostanza che impedisce di accogliere di una spesa che non Persona_4
risulti documentata.
§ 5° motivo di appello: omesso rimborso di spese vive processuali.
L'appellante ha ritenuto inadeguata la liquidazione di euro 157,93 quale rimborso delle spese esenti sostenute, invocando il maggior importo di euro 1.430,13, come da elencazione riprodotta in sede di appello.
Il motivo di appello è sicuramente non accoglibile in relazione ai compensi liqui- dati in favore dei ctu (già oggetto di espressa statuizione di rimborso contenuta in sentenza), al rimborso dei compensi corrisposti ai ctp (in quanto già oggetto del 4° motivo di appello, sopra esaminato), al rimborso delle spese sanitarie per euro 20,00
(già ricompreso nelle somme riconosciute per danno non patrimoniale e spese medi- che).
Parimenti non accoglibili appaiono i rimborsi chiesti per corrispondenza informa-
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tiva, dattilo e collazione (euro 57,00) in quanto costi non documentati.
Appaiono, invece, documentate le seguenti spese rimborsabili:
➢ spese per procedura di negoziazione assistita nella misura di euro 13,35 (eu- ro 7,40 + euro 5,95);
➢ costo richiesta estratti PRA euro 50,00 (2 x euro 25,00);
➢ costo notifica atto di citazione presso euro 19,58; Pt_2
➢ spese notifiche citazioni testi per euro 30,85 ( 3 x 5,95 € e 2 x 6,50 €)
➢ spese Ufficio Toponomastica 16,00 €.
Può, pertanto, riconoscersi il complessivo importo di euro 129,78, cui si somma- no gli importi per contributo unificato e bollo, per un totale di euro 254,78, ciò in luogo del minor importo di euro 157,93 riconosciuta dal giudice di prime cure.
§ Governo delle spese di lite del giudizio di appello.
Le spese di lite relativamente al presente giudizio di appello seguono la soccom- benza degli appellati ed e si liquidano, come da Controparte_4 Controparte_1
dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda in misura pari ai maggiori crediti riconosciuti in sede di gravame (importo inferiore ad euro 1.100,00), applicando i minimi tariffari tenuto conto della obiettiva semplicità delle questioni poste, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_4
➢ accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 33206/2023, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli in persona della dott.ssa Camera, depositata il
25.07.2023; per l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna in solido gli ap- pellati ed in persona del l.r.p.t., al pa- Controparte_4 Controparte_1
gamento in favore dell'appellante dei seguenti importi, a titolo ri- Parte_1
sarcitorio ed in sostituzione dei minori importi già riconosciuti con la sentenza di primo grado: a) euro 1.514,08, oltre IVA per i danni subiti dall'autoveicolo
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dell'appellante; b) euro 581,70 per i danni non patrimoniali ed il rimborso delle spese sanitarie;
c) euro 150,00 per il rimborso di spese ctp relative al dottor Per_5
; d) euro 254,78 a titolo di rimborso spese esenti sostenute nel giudizio di pri- mo grado, ciò in luogo del minor importo di euro 157,93 riconosciuta dal giudice di prime cure;
tale ultima statuizione va adottata in favore del difensore dichiara- tosi antistatario. Conferma per il resto la gravata sentenza.
➢ condanna in solido gli appellati ed in Controparte_4 Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle Parte_1
spese di lite relative al giudizio di gravame che si liquidano in euro 332,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, come per legge, con attri- buzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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