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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 7771/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138220185797 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138220185797 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - annullare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni, oggetto della presente impugnazione, nonché di ogni atto presupposto e/o successivo;
- con vittoria delle spese del giudizio Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, riassumendo il giudizio a seguito della sentenza di incompetenza territoriale emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro, affermando che l'imposta richiesta (Tari 2020 e 2021) non era dovuta, vista la tempestiva dichairazione dicessazione dell'occupazione depositata il 10.12.2019 al comune di Scalea.
Il comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti risulta la dichairazione di cessazione dell'occupazione diretta al Comune di
Scalea, protocollata al n. 33752 in data 10.12.2019, nonchè la cessazione di tutte le utenze. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che l'immobile non era utilizzato nè utilizzabile, visto che era privo delle utenze essenziali per l'uso e la conseguente produzione di rifiuti.
L'imposizione risulta, pertanto, ingiustificata, vista la presentazione della dichairazione di cessazione dell'occupazione e della documentazione relativa alla impossibilità di utilizzo.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condnana la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 30,00 per spese ed € 233,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore ove richiesto.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 7771/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138220185797 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138220185797 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - annullare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni, oggetto della presente impugnazione, nonché di ogni atto presupposto e/o successivo;
- con vittoria delle spese del giudizio Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, riassumendo il giudizio a seguito della sentenza di incompetenza territoriale emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro, affermando che l'imposta richiesta (Tari 2020 e 2021) non era dovuta, vista la tempestiva dichairazione dicessazione dell'occupazione depositata il 10.12.2019 al comune di Scalea.
Il comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti risulta la dichairazione di cessazione dell'occupazione diretta al Comune di
Scalea, protocollata al n. 33752 in data 10.12.2019, nonchè la cessazione di tutte le utenze. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che l'immobile non era utilizzato nè utilizzabile, visto che era privo delle utenze essenziali per l'uso e la conseguente produzione di rifiuti.
L'imposizione risulta, pertanto, ingiustificata, vista la presentazione della dichairazione di cessazione dell'occupazione e della documentazione relativa alla impossibilità di utilizzo.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condnana la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 30,00 per spese ed € 233,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore ove richiesto.