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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 148/2025 R.G. e vertente
fra
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
NO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Lauria alla c.da Montagnola Seluci snc, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito CP_1
OI e dall'avv. Susanna Mazzaferri, domiciliato in Potenza via Pretoria 263, giusta procura per notar in Roma, in atti;
Per_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 20.1.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificate in data 02.02.2024, nn. OI-001657171 relativa all'atto di accertamento n. .6400.11/02/2019.0027645 del 11.02.2019 riferito all'anno CP_1
2017; n. OI-001943620 relativa all'atto di accertamento n. .6400.04/11/2019.0220281 del CP_1
24.11.2019 riferito all'anno 2018; n. OI-000724703 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.16/05/2022.0128353 del 16.05.2022 riferito all'anno 2020; n. OI-002663825 relativa CP_1 all'atto di accertamento n. .6400.26/04/2023.0109677 del 26.04.2023 riferito all'anno 2021, per CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della società Bologna CP_2
di cui il ricorrente è stato legale rappresentante, sino alla data del fallimento, dichiarato dal
[...]
Tribunale di Lagonegro nel mese di marzo 2021, con la sentenza n. 5/2021.
Deduceva in diritto la prescrizione del credito per decorrenza del termine di cinque anni dalla violazione;
la mancata notifica di atti intermedi;
la decadenza ex art. 14 legge 689/1981. Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità della pretesa e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per la regolarità di formazione del CP_1 titolo portato in esecuzione, e contestando nel merito quanto argomentato in ricorso, avendo l' CP_3 proceduto per legge ad emettere il titolo relativo alle sanzioni per mancato versamento contributi, ex legge di depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle note di trattazione scritta diparte ricorrente, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta a sentenza come da dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento.
Il ricorrente propone opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni sopra indicate, per sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Il ricorso è fondato per il seguente motivo assorbente, tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Orbene il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito sul punto (vds Tribunale di Catania sentenza 3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 e Trib. Potenza sent. N.
619/2024 del 17.9.2024), per cui si ritiene fondata l'eccezione di intervenuta decadenza ex articolo
14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa
a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019). Nel caso di specie l' ha accertato con atti del 2019 e del 2022 omissioni risalenti al 2017 e 2018 e poi al 2019, CP_1 quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni. E' evidente come “… le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili dell'Ente previdenziale senza la necessità di particolari aggravi istruttori. Sul punto l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al CP_1 caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo. Da questo punto di vista, infatti, non è superfluo notare che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall' ” (Tribunale di Catania sentenza n. 3520/2024 cit.). CP_4
Per le ragioni come esposte, deve concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 sia tardiva e, quindi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), le ordinanze ingiunzioni opposte vanno annullate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 36/2018 e dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura, al valore e alle fasi (studio, introduttiva e decisionale) di causa e del carattere seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso in riassunzione depositato il 20.1.2025, Parte_1 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzioni nn. OI-001657171 relativa all'atto di accertamento n. .6400.11/02/2019.0027645 del 11.02.2019 riferito all'anno 2017; n. CP_1
OI-001943620 relativa all'atto di accertamento n. .6400.04/11/2019.0220281 del 24.11.2019 CP_1 riferito all'anno 2018; n. OI-000724703 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.16/05/2022.0128353 del 16.05.2022 riferito all'anno 2020; n. OI-002663825 relativa CP_1 all'atto di accertamento n. .6400.26/04/2023.0109677 del 26.04.2023 riferito all'anno 2021; CP_1
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 21 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 148/2025 R.G. e vertente
fra
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
NO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Lauria alla c.da Montagnola Seluci snc, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito CP_1
OI e dall'avv. Susanna Mazzaferri, domiciliato in Potenza via Pretoria 263, giusta procura per notar in Roma, in atti;
Per_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 20.1.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificate in data 02.02.2024, nn. OI-001657171 relativa all'atto di accertamento n. .6400.11/02/2019.0027645 del 11.02.2019 riferito all'anno CP_1
2017; n. OI-001943620 relativa all'atto di accertamento n. .6400.04/11/2019.0220281 del CP_1
24.11.2019 riferito all'anno 2018; n. OI-000724703 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.16/05/2022.0128353 del 16.05.2022 riferito all'anno 2020; n. OI-002663825 relativa CP_1 all'atto di accertamento n. .6400.26/04/2023.0109677 del 26.04.2023 riferito all'anno 2021, per CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della società Bologna CP_2
di cui il ricorrente è stato legale rappresentante, sino alla data del fallimento, dichiarato dal
[...]
Tribunale di Lagonegro nel mese di marzo 2021, con la sentenza n. 5/2021.
Deduceva in diritto la prescrizione del credito per decorrenza del termine di cinque anni dalla violazione;
la mancata notifica di atti intermedi;
la decadenza ex art. 14 legge 689/1981. Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità della pretesa e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per la regolarità di formazione del CP_1 titolo portato in esecuzione, e contestando nel merito quanto argomentato in ricorso, avendo l' CP_3 proceduto per legge ad emettere il titolo relativo alle sanzioni per mancato versamento contributi, ex legge di depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle note di trattazione scritta diparte ricorrente, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta a sentenza come da dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento.
Il ricorrente propone opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni sopra indicate, per sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Il ricorso è fondato per il seguente motivo assorbente, tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Orbene il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito sul punto (vds Tribunale di Catania sentenza 3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 e Trib. Potenza sent. N.
619/2024 del 17.9.2024), per cui si ritiene fondata l'eccezione di intervenuta decadenza ex articolo
14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa
a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019). Nel caso di specie l' ha accertato con atti del 2019 e del 2022 omissioni risalenti al 2017 e 2018 e poi al 2019, CP_1 quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni. E' evidente come “… le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili dell'Ente previdenziale senza la necessità di particolari aggravi istruttori. Sul punto l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al CP_1 caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo. Da questo punto di vista, infatti, non è superfluo notare che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall' ” (Tribunale di Catania sentenza n. 3520/2024 cit.). CP_4
Per le ragioni come esposte, deve concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 sia tardiva e, quindi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), le ordinanze ingiunzioni opposte vanno annullate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 36/2018 e dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura, al valore e alle fasi (studio, introduttiva e decisionale) di causa e del carattere seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso in riassunzione depositato il 20.1.2025, Parte_1 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzioni nn. OI-001657171 relativa all'atto di accertamento n. .6400.11/02/2019.0027645 del 11.02.2019 riferito all'anno 2017; n. CP_1
OI-001943620 relativa all'atto di accertamento n. .6400.04/11/2019.0220281 del 24.11.2019 CP_1 riferito all'anno 2018; n. OI-000724703 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.16/05/2022.0128353 del 16.05.2022 riferito all'anno 2020; n. OI-002663825 relativa CP_1 all'atto di accertamento n. .6400.26/04/2023.0109677 del 26.04.2023 riferito all'anno 2021; CP_1
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 21 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Eugenio Facciolla