Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, all'udienza del 03.04.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con contestuale motivazione nel giudizio iscritto al RG n. 617/2021, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Leone, Opponente Pt_1
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. C. Summa, Opposta Parte_2
Oggetto: Opposizione a precetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2021, ha proposto opposizione avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato in data 15.02.2021 per il pagamento della somma di €.
2.207,59 richiesta in esecuzione della sentenza n. 4413/2016 emessa dal Tribunale di Brindisi.
L'opponente eccepiva l'inidoneità del titolo esecutivo, in quanto avente contenuto meramente dichiarativo, e contestava, in ogni caso, la quantificazione delle somme richieste in pagamento, evidenziando che nulla era dovuto in favore dell'opposto, stante la riliquidazione della pensione pagata con il rateo del settembre del 2015.
Pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità del precetto e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva in giudizio parte opposta che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
***
Il ricorso in opposizione all'esecuzione è fondato meritando accoglimento per le ragioni che seguono.
Nell'ambito del presente giudizio, è stata disposta ctu al fine di calcolare – sulla base di quanto statuito nella sentenza n.4413/2016 – le somme residue dovute all'opposto.
Ebbene, nell'elaborato peritale depositato in data 30.09.2022, il ctu ha concluso che la parte opposta non abbia diritto ad alcuna somma aggiuntiva, oltre a quelle già corrisposte, in ordine alla pensione erogata e tanto anche in ragione del modello TE08 del 12.09.2016.
Pertanto, alla luce dell'esauriente e completa indagine peritale – condotta sulla base dei documenti versati in atti (ivi compreso il provvedimento di riliquidazione) - ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per disattendere le conclusioni peritali, che appaiono prive di vizi logici e metodologici, dovendosi evidenziare che il conteggio formulato nella ctu depositato il 30.09.2022 ha accertato che la parte opposta non vanta alcun credito nei riguardi dell' . Peraltro, le conclusioni della CTU appaiono Pt_1 certe anche in ragione del fatto che la parte opposta non risulta abbia sollevato osservazioni o contestazioni, in corso di espletamento della CTU,alla relazione non definitiva, come risulta dal testo della medesima relazione definitiva depositata dall'Ausiliario ed, infine, erroneo risulta il richiamo operato dalla parte opposta nelle note conclusive ad una “Tabella 4” che non risulta, in effetti, prodotta né richiamata dal CTU in sede di relazione definitiva. L'opposizione, pertanto, merita di essere accolta.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc, le spese di ctu nonché quelle di lite – liquidate tenuto conto della natura delle parti e dell'assenza di questioni giuridiche complesse – meritano di essere poste a carico dell'opposto secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti di , così provvede: Parte_2 dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00, oltre accessori di Legge, se dovuti. Pone definitivamente a carico dell'opposto le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
Brindisi, 03.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola