CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2889/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 112401539690 emesso da Roma Capitale in relazione ad omessa dichiarazione TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione all'immobile indicato in atti.
A fondamento della domanda ha sostanzialmente sostenuto l'illegittimità dell'atto per mancanza del presupposto oggettivo dell'imposizione, come da documentazione allegata.
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha allegato in atti il provvedimento di annullamento totale dell'accertamento esecutivo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel costituirsi in giudizio Roma Capitale ha dedotto e dimostrato di avere adottato il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato, così confermando la fondatezza delle tesi difensive di parte ricorrente.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Ufficio convenuto, atteso che il riconoscimento del diritto azionato
è intervenuto soltanto in seguito alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna Roma Capitale alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre contributo unificato e oneri, da distrarsi.
Il Giudice monocratico
RA AR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539690 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 112401539690 emesso da Roma Capitale in relazione ad omessa dichiarazione TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione all'immobile indicato in atti.
A fondamento della domanda ha sostanzialmente sostenuto l'illegittimità dell'atto per mancanza del presupposto oggettivo dell'imposizione, come da documentazione allegata.
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha allegato in atti il provvedimento di annullamento totale dell'accertamento esecutivo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel costituirsi in giudizio Roma Capitale ha dedotto e dimostrato di avere adottato il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato, così confermando la fondatezza delle tesi difensive di parte ricorrente.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Ufficio convenuto, atteso che il riconoscimento del diritto azionato
è intervenuto soltanto in seguito alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna Roma Capitale alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre contributo unificato e oneri, da distrarsi.
Il Giudice monocratico
RA AR