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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1793/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato il 22/03/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difeso Parte_1
dai proc. dom. avv. MEDICI LUCA e avv. BRIZZOLARI MELISSA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1
difeso dal proc. dom. avv. ZONCA SIMONA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero. Dai documenti prodotti agli atti risulta che ed Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile il giorno 09/04/2011 in Almenno San EO e che dalla loro unione sono nati i figli (n. a Ponte San Pietro il 03/05/2008) e Per_1 Per_2
(n. a Ponte San Pietro il 15/09/2014). I coniugi si separavano consensualmente avanti a questo Tribunale alle condizioni omologate con decreto collegiale del 30/11/2021.
Orbene, essendo decorso il termine previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che sia stata ripristinata la convivenza matrimoniale, ritenuto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto inter partes.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa dal Collegio.
La statuizione sulle spese di causa è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed Parte_1
il giorno 09/04/2011 in Almenno San EO (iscritto nei Registri CP_1
dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2011, n.2, parte I);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di causa.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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