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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 505/2021 depositato il 07/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 08/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 10 3 000309 000 001 2015 010 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: dare atto dell'intervenuta conciliazione.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, rubricato al n. 227/2017, il signor Ricorrente_1
impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato il mancato pagamento dell'imposta di regstro, deducendo unico articolato mezzo di gravame e chiedendo il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, Sezione Seconda, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando i ragionamenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Le parti infatti in data 5 novembre 2025 hanno raggiunto accordo conciliativo.
Non resta quindi al Collegio che darne atto, dichiarando l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dà atto dell'intervenuta conciliazione e della conseguente cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe, con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 505/2021 depositato il 07/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 08/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 10 3 000309 000 001 2015 010 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: dare atto dell'intervenuta conciliazione.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, rubricato al n. 227/2017, il signor Ricorrente_1
impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato il mancato pagamento dell'imposta di regstro, deducendo unico articolato mezzo di gravame e chiedendo il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, Sezione Seconda, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando i ragionamenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Le parti infatti in data 5 novembre 2025 hanno raggiunto accordo conciliativo.
Non resta quindi al Collegio che darne atto, dichiarando l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dà atto dell'intervenuta conciliazione e della conseguente cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe, con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.