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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2024, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 943/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Vittorio Emanuele n. 148, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, C.F._1
Via Del Vespro n.57, presso lo studio dell'avv. Assunta Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Manzoni n. 80, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Patti, C/so C.F._2
Matteotti n. 153, nello studio dell'avv. Antonietta Privitera che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: scioglimento del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 [...]
– trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Patti, P. II, Serie A, Atto CP_1
n. 141 – che dall' unione era nata la figlia in data 10.05.1985 che, successivamente Per_1
a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione giudiziale con sentenza, passata in giudicato ed allegata in atti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in atti.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la corresponsione dell'assegno di divorzio in suo favore ricorrendone i presupposti di legge.
Nelle more del giudizio, le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo manifestando la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge. Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nelle more del giudizio per come meglio indicate nell'accordo di cui alla scrittura del 14.5.2024, depositata in data
21.5.2024, non si pongono in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 943/23 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni indicate nella scrittura privata del Pt_1 Controparte_1
14.5.2024, depositata il 21.5.2024;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 3.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 943/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Vittorio Emanuele n. 148, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, C.F._1
Via Del Vespro n.57, presso lo studio dell'avv. Assunta Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Manzoni n. 80, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Patti, C/so C.F._2
Matteotti n. 153, nello studio dell'avv. Antonietta Privitera che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: scioglimento del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 [...]
– trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Patti, P. II, Serie A, Atto CP_1
n. 141 – che dall' unione era nata la figlia in data 10.05.1985 che, successivamente Per_1
a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione giudiziale con sentenza, passata in giudicato ed allegata in atti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in atti.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la corresponsione dell'assegno di divorzio in suo favore ricorrendone i presupposti di legge.
Nelle more del giudizio, le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo manifestando la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge. Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nelle more del giudizio per come meglio indicate nell'accordo di cui alla scrittura del 14.5.2024, depositata in data
21.5.2024, non si pongono in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 943/23 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni indicate nella scrittura privata del Pt_1 Controparte_1
14.5.2024, depositata il 21.5.2024;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 3.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi