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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5163/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 134 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 893/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005173770000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 07.11.2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza n. 893/2/2023, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina ha accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1, annullando la cartella di pagamento n. 29520200005173770000 relativa alla TARI per gli anni 2014–2017, e condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Motivi dell'appello:
Carenza di legittimazione passiva: L'Agenzia di Riscossione sostiene di essere solo esecutore del ruolo formato dal Comune di Messina (Ente Impositore), e non responsabile della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Prescrizione: Le contestazioni riguardano fasi precedenti alla consegna del ruolo, quindi di competenza esclusiva dell'Ente Impositore.
Spese di giudizio: L'Agenzia contesta la condanna alle spese, chiedendo la compensazione o la condanna della contribuente.
Chiede la riforma della sentenza, il riconoscimento della legittimità della cartella con il favore delle spese del giudizio.
Controdeduzioni della appellata Resistente_1 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Difensore_3, nonché dall'Avv. Difensore_2, entrambi del Foro di Messina, procuratori antistatari.
Riaffermano la legittimazione passiva dell'Agenzia: secondo l'art. 39 del D.Lgs. 112/99, l'agente della riscossione deve chiamare in causa l'Ente Impositore. In mancanza, ne sopporta le conseguenze. La
Cassazione ha più volte confermato che il contribuente può agire contro il concessionario, e che l'onere della chiamata dell'Ente spetta al concessionario. Comunque la cartella è illegittima per mancata notifica dell'avviso di accertamento e per intervenuta decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ADER è infondato.
Sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. La giurisprudenza consolidata
(Cass. SS.UU. n. 16412/2007; Cass. n. 7514/2022) ante riforma dell'art. 14 dlgs 546/92 applicabile al caso in esame, stabilisce che, in caso di impugnazione di cartella di pagamento, l'agente della riscossione è legittimato passivo anche quando le contestazioni riguardino l'atto presupposto. L'onere di chiamare in causa l'Ente Impositore incombe esclusivamente sul concessionario, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999.
La mancata chiamata in causa non può pregiudicare il contribuente né comportare l'inammissibilità del ricorso. L'Agenzia, non avendo adempiuto all'onere di chiamata dell'Ente Impositore né fornito prova della regolarità degli atti, risulta soccombente.
Sulla decadenza e omessa notifica dell'atto presupposto. La contribuente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, elemento che, se non provato, comporta l'illegittimità della cartella.
L'Agenzia – non chiamando in causa l'ente impositore - non ha fornito prova della regolare notifica dell'atto presupposto, né ha contestato specificamente le eccezioni sollevate dalla contribuente, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sulle spese di giudizio
La condanna alle spese disposta in primo grado è coerente con il principio di soccombenza e va ulteriormente disposta anch ein secondo grado
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
conferma integralmente la sentenza n. 893/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro trecento/00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Palermo, 14.7.25.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5163/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 134 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 893/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005173770000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 07.11.2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza n. 893/2/2023, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina ha accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1, annullando la cartella di pagamento n. 29520200005173770000 relativa alla TARI per gli anni 2014–2017, e condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Motivi dell'appello:
Carenza di legittimazione passiva: L'Agenzia di Riscossione sostiene di essere solo esecutore del ruolo formato dal Comune di Messina (Ente Impositore), e non responsabile della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Prescrizione: Le contestazioni riguardano fasi precedenti alla consegna del ruolo, quindi di competenza esclusiva dell'Ente Impositore.
Spese di giudizio: L'Agenzia contesta la condanna alle spese, chiedendo la compensazione o la condanna della contribuente.
Chiede la riforma della sentenza, il riconoscimento della legittimità della cartella con il favore delle spese del giudizio.
Controdeduzioni della appellata Resistente_1 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Difensore_3, nonché dall'Avv. Difensore_2, entrambi del Foro di Messina, procuratori antistatari.
Riaffermano la legittimazione passiva dell'Agenzia: secondo l'art. 39 del D.Lgs. 112/99, l'agente della riscossione deve chiamare in causa l'Ente Impositore. In mancanza, ne sopporta le conseguenze. La
Cassazione ha più volte confermato che il contribuente può agire contro il concessionario, e che l'onere della chiamata dell'Ente spetta al concessionario. Comunque la cartella è illegittima per mancata notifica dell'avviso di accertamento e per intervenuta decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ADER è infondato.
Sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. La giurisprudenza consolidata
(Cass. SS.UU. n. 16412/2007; Cass. n. 7514/2022) ante riforma dell'art. 14 dlgs 546/92 applicabile al caso in esame, stabilisce che, in caso di impugnazione di cartella di pagamento, l'agente della riscossione è legittimato passivo anche quando le contestazioni riguardino l'atto presupposto. L'onere di chiamare in causa l'Ente Impositore incombe esclusivamente sul concessionario, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999.
La mancata chiamata in causa non può pregiudicare il contribuente né comportare l'inammissibilità del ricorso. L'Agenzia, non avendo adempiuto all'onere di chiamata dell'Ente Impositore né fornito prova della regolarità degli atti, risulta soccombente.
Sulla decadenza e omessa notifica dell'atto presupposto. La contribuente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, elemento che, se non provato, comporta l'illegittimità della cartella.
L'Agenzia – non chiamando in causa l'ente impositore - non ha fornito prova della regolare notifica dell'atto presupposto, né ha contestato specificamente le eccezioni sollevate dalla contribuente, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sulle spese di giudizio
La condanna alle spese disposta in primo grado è coerente con il principio di soccombenza e va ulteriormente disposta anch ein secondo grado
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
conferma integralmente la sentenza n. 893/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro trecento/00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Palermo, 14.7.25.
IL RELATORE IL PRESIDENTE