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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1300/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1959, ivi residente nella via Roma n. 159, rappresentata e difesa dall'Avv.
Rossella CACCIATO INSILLA del Foro di Enna con studio a Cerami (EN) in via
CO CH n. 24, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
1
tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 24/09/2024 per l'udienza del
26/09/2024
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
Come da note di trattazione depositate telematicamente in data 16/09/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11/12/2023 veniva proposta opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione
n. 621/2023 emessa dal Controparte_2
, - del 6 novembre 2023 e notificata solo in data 13 novembre 2023 che ha come
[...] presupposto il "provvedimento di accertamento definitivo del credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di premio unico per le campagne dal 2010 al 2018" prot. n. AGEA.2022.6971 del 31/01/2022 – per euro 152.817,73, e con la quale però in questa sede si dichiara la responsabilità relativamente agli anni 2014-2018, e conseguentemente si ordina il pagamento della somma complessiva di euro 53.815,93
a titolo di sanzione amministrativa pecuniari per la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n.898 del 23/12/1986.
Con decreto del 10/02/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.04.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 26/09/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Vizi formali dell'Ordinanza – carenza assoluta di motivazione.
2
2. Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per assenza di istruttoria da parte dell'amministrazione competente
3. Nullità del verbale per insussistenza / inesistenza della violazione di fatto contestata
4. Nullità del verbale per mancanza della contestazione immediata
5. Assoluta mancanza di prova a carico del ricorrente.
§
Occorre premettere che la ricorrente era titolare di un'azienda agro-zootecnica in provincia di Messina e di quote PAC, iscritta all'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui all'art. 1 Reg. di cui al D.P.R. n. 503 dell'1/12/1999 .
Ha presentato, per il tramite di Associazioni di categoria, domande di accesso alla riserva nazionale, in relazione alla conduzione di molteplici fondi rustici per la maggior parte ricompresi nelle zone svantaggiate di montagna ex art. 32
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17/12/2013, in particolare, dal 2010 al 2018 (periodo in contestazione nell'originario avviso di accertamento definitivo del credito) ha presentato per il tramite della CAA AGCI
Enna 001 e della CAA CAF AGRISIRACUSA 221 le varie richieste di aiuto.
A seguito di indagini della Procura della Repubblica di Enna in ordine alle richieste di aiuto veniva aperto il procedimento penale R.G. 659/2019 pendente dinanzi il
Tribunale di Enna .
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante
3 regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 30/04/2024, si è costituita soltanto in data 07/08/2024 producendo copiosa documentazione.
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti” Cass. Sez. U. n.
20390 del 2009.
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
4 A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 21/11/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 18/01/2024, ma l'amministrazione resistente, non risulta essersi costituita.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno
5 sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
6 In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da il Parte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 621/2023, del 06.11.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Enna 30.11.2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1300/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1959, ivi residente nella via Roma n. 159, rappresentata e difesa dall'Avv.
Rossella CACCIATO INSILLA del Foro di Enna con studio a Cerami (EN) in via
CO CH n. 24, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
1
tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 24/09/2024 per l'udienza del
26/09/2024
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
Come da note di trattazione depositate telematicamente in data 16/09/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11/12/2023 veniva proposta opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione
n. 621/2023 emessa dal Controparte_2
, - del 6 novembre 2023 e notificata solo in data 13 novembre 2023 che ha come
[...] presupposto il "provvedimento di accertamento definitivo del credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di premio unico per le campagne dal 2010 al 2018" prot. n. AGEA.2022.6971 del 31/01/2022 – per euro 152.817,73, e con la quale però in questa sede si dichiara la responsabilità relativamente agli anni 2014-2018, e conseguentemente si ordina il pagamento della somma complessiva di euro 53.815,93
a titolo di sanzione amministrativa pecuniari per la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n.898 del 23/12/1986.
Con decreto del 10/02/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.04.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 26/09/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Vizi formali dell'Ordinanza – carenza assoluta di motivazione.
2
2. Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per assenza di istruttoria da parte dell'amministrazione competente
3. Nullità del verbale per insussistenza / inesistenza della violazione di fatto contestata
4. Nullità del verbale per mancanza della contestazione immediata
5. Assoluta mancanza di prova a carico del ricorrente.
§
Occorre premettere che la ricorrente era titolare di un'azienda agro-zootecnica in provincia di Messina e di quote PAC, iscritta all'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui all'art. 1 Reg. di cui al D.P.R. n. 503 dell'1/12/1999 .
Ha presentato, per il tramite di Associazioni di categoria, domande di accesso alla riserva nazionale, in relazione alla conduzione di molteplici fondi rustici per la maggior parte ricompresi nelle zone svantaggiate di montagna ex art. 32
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17/12/2013, in particolare, dal 2010 al 2018 (periodo in contestazione nell'originario avviso di accertamento definitivo del credito) ha presentato per il tramite della CAA AGCI
Enna 001 e della CAA CAF AGRISIRACUSA 221 le varie richieste di aiuto.
A seguito di indagini della Procura della Repubblica di Enna in ordine alle richieste di aiuto veniva aperto il procedimento penale R.G. 659/2019 pendente dinanzi il
Tribunale di Enna .
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante
3 regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 30/04/2024, si è costituita soltanto in data 07/08/2024 producendo copiosa documentazione.
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti” Cass. Sez. U. n.
20390 del 2009.
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
4 A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 21/11/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 18/01/2024, ma l'amministrazione resistente, non risulta essersi costituita.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno
5 sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
6 In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da il Parte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 621/2023, del 06.11.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Enna 30.11.2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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