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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
AT RI CE
AN ON CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1508 del
R.G. 2024, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Cosimo Ferrareis, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti. ATTORE
E
elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
NI LL, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti. CONVENUTA
NONCHE'
1 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
All'udienza del 29.10.25 la causa veniva riservata per la
decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.4.2024, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Taranto
[...] in data 22.8.1979 con che nel corso della CP_1 loro unione avevano adottato la figlia nata in [...] Per_1 il 25.9.1989, e che si erano separati consensualmente all'esito della convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 14.3.2022, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio dell'importo di euro 300,00 mensili.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 29.10.25 la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Tribunale che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda di divorzio, ossia l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi in data 14.3.2022 all'esito del procedimento di negoziazione assistita.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva dei rapporti tra le parti si protragga ininterrottamente da tale data, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il
2 relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87; ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3
n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Ciò premesso quanto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il collegio l'opportunità di evidenziare l'assoluta irrilevanza nell'ambito del presente giudizio di divorzio sia delle reali motivazioni che indussero i coniugi a separarsi, sia delle reali responsabilità attribuibili a ciascuno di essi in ordine al venir meno dell'unione coniugale;
allo stesso modo, appaiono del tutto inconferenti nella presente sede tutti i riferimenti effettuati dalle difese dei coniugi alla complessa vicenda penale conclusasi con sentenza n. 1631/2023 del Tribunale di Taranto cui hanno partecipato quali parti offese.
Passando all'esame delle problematiche connesse al divorzio, occorre in primo luogo affrontare la questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla convenuta.
Ritiene a tal proposito opportuno il Tribunale riportare il più recente orientamento del Supremo Collegio che nella sentenza n. 16705/2020 ha ribadito i propri (ormai consolidati) principi in tema di assegno di divorzio, osservando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di
3 un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Ciò premesso, va evidenziato che alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, escluso ormai ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla convenuta, atteso che dall'istruttoria espletata non è emersa la prova (a suo carico) della “inadeguatezza” dei mezzi economici a sua disposizione e della “impossibilità di procurarseli” per ragioni oggettive.
Ed infatti, nel corso del presente giudizio è emerso, al contrario, che la convenuta, titolare di un reddito lordo da pensione superiore a 20.000,00 euro anni, deve ritenersi
4 pienamente capace di sostenersi autonomamente, usufruendo dell'utilizzo della casa coniugale ed avendo altresì incassato recentemente somme cospicue derivanti dagli atti compravendita immobiliare stipulati in data 28.10.2020 e
31.5.2023 di cui vi è pieno riscontro documentale in atti.
Ritiene nella sostanza il Tribunale che la situazione economica della convenuta non possa affatto ritenersi “non adeguata”.
Non risulta inoltre fornita in giudizio dalla convenuta prova alcuna in ordine ad “aspettative professionali” cui abbia dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, né forniti elementi di valutazione in ordine ad eventuali rinunzie a possibili avanzamenti di carriera attribuibili al suo ruolo assunto nella famiglia.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, sussistono i presupposti per il rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio formulata dalla convenuta.
Quanto alla casa coniugale, la pacifica convivenza della figlia , tuttora priva di indipendenza economica, con Per_1 la madre giustifica la conferma della sua assegnazione in favore di quest'ultima.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del
5 matrimonio contratto il 22.8.1979 in Taranto da
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], CP_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Taranto dell'anno 1979, p. II, serie A, n. 177;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta la domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio formulata dalla convenuta;
4) assegna la casa coniugale alla convenuta;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 05.12.25.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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