TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 562
TAR
Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza del possesso dei titoli richiesti

    L'art. 1, comma 103 della L. n. 228/2012, che prevede l'equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello, opera esclusivamente per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'assunzione di personale e non per l'affidamento di incarichi esterni. Inoltre, l'equipollenza è soggetta a stretta interpretazione. La commissione non ha verificato l'equipollenza e l'attinenza dei titoli del controinteressato.

  • Altro
    Richiesta di accesso agli atti

    La materia del contendere è cessata in ragione del deposito della documentazione richiesta.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento per equivalente

    Il risarcimento è rigettato in quanto la ricorrente, con l'accoglimento del ricorso, risulta vincitrice della selezione e le viene assicurato il pieno ristoro in forma specifica attraverso il conferimento dell'incarico.

  • Accolto
    Illogicità e contraddittorietà del procedimento in autotutela

    Le doglianze sono sostanzialmente ripetitive di quelle del ricorso introduttivo e sono assorbite dall'accoglimento del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 562
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 562
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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