Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NE SP, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Formilan, Jacopo Ratti, Elisa Zagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anghiari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GO RI TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Stefano Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
per l'annullamento
previa sospensione,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 22 del 15 aprile 2025 - n.r.g, 105 del 15 aprile 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata in data 15 aprile 2025, con la quale si approvano e dispongono gli esiti della procedura relativa all’“Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione dell’incarico di direzione scientifica del Museo della battaglia e di Anghiari”, dell’allegata graduatoria definitiva e dei relativi risultati;
- della determinazione n. 18 del primo aprile 2025 - n.r.g. 88 del primo aprile 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata in data primo aprile 2025, dell’allegata graduatoria provvisoria e dei relativi risultati;
- della determinazione n. 17 del 26 marzo 2025 – n.r.g. 81 del 26 aprile 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata il 26 marzo 2025, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
- della determinazione dirigenziale n. 16 del 24 marzo 2025 – n.r.g. 77 del 24 marzo 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata il 24 marzo 2025, con la quale si è proceduto alla redazione dell’elenco delle domande ammesse alla procedura;
- della disposizione di cui all’art. 8 del “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione dell’incarico di direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari”, pubblicato in data 18 febbraio 2025, laddove non si prevedono i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, si prevedono un massimo di punti 10 per i titoli, e non si prevedono contenuti e modalità di svolgimento del Colloquio conoscitivo;
- delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione dell’incarico di direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari”, pubblicato in data 18 febbraio 2025, laddove si prevede una valutazione dei titoli anteriore al colloquio conoscitivo;
- delle schede di valutazione predisposte dall’ufficio, delle schede di valutazione utilizzate dalla Commissione, dei criteri di valutazione redatti e utilizzati, di tutte le valutazioni rese e di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, compreso quello della sessione del 27 marzo 2025 conosciuto in data 8 maggio 2025;
- della determinazione dirigenziale n.10 del 18 febbraio 2025 del Comune di Anghiari di approvazione dell’Avviso, ad oggi non conosciuta;
- della determinazione n. 25 del 6 maggio 2025 - n.r.g. 118 del 6 maggio 2025, del Comune di Anghiari, con la quale è stato affidato l’incarico di direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari al candidato inserito nella posizione n. 1 della graduatoria annessa alla Determinazione n. 22 del 15 aprile 2025;
- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo;
con ogni conseguente effetto derivante dall’annullamento degli atti impugnati, compreso il collocamento della ricorrente nella prima e migliore posizione in graduatoria finale e l’inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato con l’Amministrazione resistente;
e per l’annullamento,
- del silenzio parziale formatosi sulla richiesta di accesso della ricorrente, inoltrata all’amministrazione resistente mediante PEC in data 11 aprile 2025, della nota PEC in data 8 maggio 2025 di riscontro parziale alla richiesta di accesso agli atti, e per l’emanazione nei confronti dell’amministrazione resistente di un ordine di esibizione e di produzione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall’odierna ricorrente con la richiesta di accesso;
nonché, per il risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell’amministrazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 settembre 2025:
- della Determinazione n. 57 del 29 agosto 2025, n.r.g. 226, comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la conclusione del procedimento preordinato all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025;
- della Determinazione n. 56 del 29 agosto 2025, n.r.g. 225, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto la conclusione del procedimento preordinato all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025;
- della nota 11 agosto 2025, comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la proroga del termine del procedimento;
- della Determinazione n. 36 del 14 giugno 2025, n.r.g. 166, per quanto occorra, pubblicata in pari data, avente ad oggetto avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025;
- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti, nonché per il risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell’amministrazione;
- della Determinazione n. 56 del 29 agosto 2025, n.r.g. 225, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto la conclusione del procedimento preordinato all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025;
- della nota 11 agosto 2025, comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la proroga del termine del procedimento;
- della Determinazione n. 36 del 14 giugno 2025, n.r.g. 166, per quanto occorra, pubblicata in pari data, avente ad oggetto avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025;
- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti, nonché per il risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell’amministrazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anghiari e del sig. GO RI TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa IA De LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Anghiari, con deliberazione di giunta n. 11 dl 14 febbraio 2025, ha disposto l’avvio di una selezione finalizzata all’individuazione del direttore scientifico per il Museo della Battaglia e di Anghiari.
In data 18 febbraio 2025 è stato quindi pubblicato un “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione dell’incarico di direzione scientifica del Museo della battaglia e di Anghiari”.
All’esito della procedura è stata approvata la graduatoria.
Al primo posto si è collocato il sig. GO RI TT, con 24 punti complessivi (8 per il curriculum e 16 per il colloquio).
Al secondo posto si è collocata la sig.ra NE SP, con 22,5 punti complessivi (7,5 per il curriculum e 15 per il colloquio).
Con determinazione n. 25 del 6 maggio 2025, il Comune ha disposto di affidare l’incarico al controinteressato.
2. Avverso i succitati provvedimenti è insorta la sig.ra SP.
2.1. Con la prima censura la ricorrente evidenzia che il curriculum trasmesso dal ricorrente non è redatto in formato europeo - in violazione di quanto richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 10 dell’Avviso - e che lo stesso, comunque, non conterrebbe informazioni essenziali (quali le date dei titoli dichiarati, la durata dei corsi frequentati, le votazioni conseguite nell’ambito della laurea triennale e del diploma di specializzazione, le specifiche mansioni svolte nell’ambito delle esperienze lavorative dichiarate, le capacità e competenze organizzative, le capacità e competenze tecniche).
La ricorrente sostiene, poi, che le informazioni mancanti non sarebbero reperibili nemmeno nella domanda di partecipazione alla selezione, anch’essa carente di informazioni.
2.2. Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 dell’Avviso, nel quale, con disposizione di natura autovincolante, si prevedeva che i requisiti di ammissibilità dei singoli candidati dovessero essere verificati dalla commissione esaminatrice e non, come avvenuto, dal responsabile del procedimento; quest’ultimo, invero, con determinazione n. 16 del 24 marzo 2025, prima ancora della nomina della commissione, avrebbe proceduto autonomamente alla redazione dell’elenco delle domande ammesse alla procedura e all’esclusione di quelle prive dei requisiti.
2.3. Con la terza censura la ricorrente sostiene che il controinteressato doveva essere escluso per carenza del requisito di partecipazione espressamente indicato nell’Avviso, consistente nel possesso di “una laurea specialistica (LS) laurea magistrale (LM) o diploma di laurea secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M. 509/1999 nelle materie attinenti al profilo richiesto”.
Il sig. TT, infatti, ha dichiarato di essere in possesso di un titolo di laurea triennale in Cooperazione Internazionale e di un diploma di specializzazione in “Cura e progettazione di allestimenti artistici” ottenuto presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, titoli che non solo non coincidono, ma nemmeno potrebbero ritenersi equivalenti a quelli espressamente previsti dall’Avviso.
Ed invero, l’art. 1, comma 103 della Legge n. 228/2012 prevedrebbe l’equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale “al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego” e non anche, come nel caso di specie, per l’affidamento di un incarico esterno di prestazione d’opera di tipo professionale.
In ogni caso, anche ad ammettere che il diploma di Specializzazione in “Cura e Progettazione di Allestimenti artistici” posseduto dal controinteressato sia giuridicamente equipollente alla laurea magistrale in Design - secondo lo schema di corrispondenza previsto dall’art. 1, comma 103 della Legge n. 228/2012 - lo stesso non avrebbe alcuna attinenza con il profilo da ricoprire, puntualmente delineato dall’art. 1 dell’Avviso.
2.4. Con la quarta censura la ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice, nominata solo il giorno precedente allo svolgimento del colloquio conoscitivo, non avrebbe posto in essere le attività preparatorie che le competevano per legge e in base all’Avviso; in particolare, essa avrebbe omesso di valutare i requisiti di ammissibilità delle domande pervenute, come evidenziato con il secondo motivo di ricorso, di redigere i criteri di valutazione delle candidature, di formalizzare il punteggio relativo ai titoli e di comunicare ai candidati gli esiti di queste valutazioni.
In particolare, come evincibile dal verbale del 27 marzo 2025, l’individuazione dei criteri di valutazione da utilizzare sarebbe stata effettuata dagli uffici amministrativi e la commissione si sarebbe limitata a recepire ed utilizzare le “schede” predisposte dagli stessi, senza esercitare le prerogative che le sono proprie e in violazione delle garanzie di imparzialità e trasparenza.
Si sarebbe perciò determinato un radicale stravolgimento della procedura selettiva prevista dall’Avviso.
2.5. Con la quinta censura la ricorrente denuncia l’illegittimità dell’intera procedura di valutazione prevista dall’Avviso, per la genericità dei criteri di valutazione ivi previsti, sia per i titoli, sia per il colloquio.
Ed infatti, l’art. 8 dell’Avviso prevedeva soltanto che “La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri fino ad un massimo di 30 punti: - Valutazione del curriculum vitae presentato: massimo punti 10; - Valutazione del colloquio e delle competenze professionali e specialistiche: massimo punti 20”, senza indicare parametri di assegnazione e di distribuzione del punteggio per i titoli e senza predeterminare le modalità di svolgimento del colloquio.
Illegittima sarebbe anche la prevista valutazione dei titoli nella fase precedente allo svolgimento del colloquio, per contrasto con all’art. 8, comma 1 del d.P.R. n. 487/1994, disposizione che, per garantire imparzialità e trasparenza, riserva alla fase finale della prova selettiva la valutazione legata ad elementi e dati di natura oggettiva, non soggetti a valutazioni di natura discrezionale.
2.6. Con la sesta censura la ricorrente lamenta, sotto vari profili, l’illegittimità dei punteggi attribuiti ai titoli indicati dai due concorrenti e ai colloqui dagli stessi sostenuti.
3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato la determinazione n. 57 del 29 agosto 2025, assunta dal Comune a seguito del procedimento avviato d’ufficio per la verifica, in via di autotutela, delle criticità denunciate nel ricorso introduttivo, con la quale è stato integralmente confermato l’esito della selezione.
Le doglianze, pur contenendo approfondimenti mirati a censurare le più ampie argomentazioni poste a sostegno delle decisioni assunte dall’Amministrazione, sono sostanzialmente ripetitive di quelle formulate nel ricorso introduttivo.
Con l’ultimo motivo aggiunto la ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà dell’intero procedimento in autotutela, che sarebbe stato svolto dall’Amministrazione al solo scopo di confermare delle decisioni assunte in precedenza.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Anghiari che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso:
- per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che la selezione di cui si discute è preordinata all’affidamento di un incarico ad un professionista esterno, che non sarà non inserito nell’organico dell'Ente;
- per mancato superamento della così detta prova di resistenza, non essendovi prova del fatto che la ricorrente possa effettivamente ottenere una valutazione migliore di quella del controinteressato e collocarsi al primo posto della graduatoria.
Nel merito, il Comune ha evidenziato la legittimità dell’ iter procedimentale seguito e delle valutazioni svolte nei riguardi dei due candidati.
5. Si è costituito anche il controinteressato per chiedere il rigetto del ricorso.
6. Nell’udienza pubblica del 5 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e affermata la giurisdizione del giudice amministrativo adito, ai sensi dell’art. 63, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.
La selezione di cui oggi si controverte, infatti, pur volta al conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale, presenta tutte le caratteristiche di una procedura di tipo concorsuale, nell'ambito della quale l’Amministrazione - esercitando il proprio potere discrezionale - ha previsto specifiche condizioni di partecipazione, la comparazione dei curriculum dei candidati, attraverso la valutazione dei titoli posseduti, l’espletamento di un colloquio volto a selezionare la persona ritenuta più idonea a ricoprire l’incarico e l’approvazione di una graduatoria finale, con individuazione del soggetto vincitore.
1.1. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente.
Difatti, parte delle censure formulate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti, come visto in premessa, mirano ad ottenere la caducazione dell’intera procedura comparativa delineata dall’Amministrazione o di ampi segmenti della stessa, antecedenti e “propedeutici” alla valutazione dei candidati: in caso di accoglimento, la ricorrente trarrebbe quindi vantaggio dall’avvio di una nuova selezione o, comunque, dalla ripetizione delle fasi procedimentali viziate, compresa quella finale, nella quale si è svolta la valutazione dei titoli e dei colloqui.
Altre censure, inoltre, mirano ad ottenere l’esclusione del controinteressato e, laddove accolte, le stesse consentirebbero alla ricorrente di risultare vincitrice della procedura selettiva.
1.2. Si prende infine atto della rinuncia alla domanda di accesso formulata dalla ricorrente in via incidentale, ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a., dichiarata dal difensore di parte ricorrente nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025, in ragione dell’avvenuto deposito della documentazione richiesta.
Rispetto ad essa deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare le censure formulate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (quinto motivo) con le quali è stata contestata la legittimità di alcune clausole contenute nell’Avviso di selezione - per la genericità dei criteri valutativi in esso indicati e per la prevista valutazione dei titoli nella fase precedente allo svolgimento del colloquio – che, in caso di accoglimento, condurrebbero alla caducazione dell’intera procedura avviata dal Comune.
Difatti, in assenza di una specifica graduazione delle censure da parte della ricorrente, “…il giudice stabilisce l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale…” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5).
Unitamente, per ragioni di evidente connessione e di interdipendenza logica, si esamina anche il quarto motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con cui si è contestata la mancata determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli e per il colloquio ad opera della commissione giudicatrice, che si sarebbe limitata a recepire le griglie di valutazione predisposte dagli uffici amministrativi.
Dette censure sono infondate.
L’art. 8 dell’Avviso prevedeva che “La scelta del/della candidato/a avverrà previa valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei curricula in formato europeo e del successivo colloquio conoscitivo, entrambi volti all’accertamento della professionalità posseduta e delle competenze richieste” e che “La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri fino ad un massimo di 30 punti: - Valutazione del curriculum vitae presentato: massimo punti 10; - Valutazione del colloquio e delle competenze professionali e specialistiche: massimo punti 20” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Considerata l’analitica descrizione dei compiti riservati al Direttore del Museo (art. 1 dell’Avviso) e dei requisiti professionali e attitudinali previsti per la partecipazione alla selezione (art. 6), l’oggetto della valutazione alla quale sarebbero stati sottoposti i candidati - tramite i titoli posseduti e tramite il colloquio - risultava sufficientemente determinato.
Inoltre, nell’alveo di tali criteri, la commissione giudicatrice, attraverso l’utilizzo di griglie, ha individuato in modo puntuale gli specifici elementi da valorizzare nell’ambito della formazione, dell’esperienza professionale acquisita nei musei e nella valorizzazione dei beni culturali, della collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, prevedendo l’attribuzione di specifici punteggi per ciascuna voce, corrispondenti a dati oggettivi (ad esempio, master e dottorati) o a giudizi di valore sintetici predeterminati (buono, distinto, ottimo) (cfr. docc. 18 e 19 di parte ricorrente).
Al riguardo va peraltro rammentato che, secondo costante giurisprudenza, “Le prove d'esame si collocano infatti nell'ambito di un procedimento preordinato all'accertamento di un'idoneità di settore, per conseguire la quale il candidato deve dimostrare il raggiungimento di una completa ed equilibrata preparazione, unita ad attitudine, nell'ambito delineato dalla pertinente disciplina. Per questo le suddette prove sono oggetto di un giudizio tecnico della Commissione avente ad oggetto una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 21 luglio 2023, n. 472 e giurisprudenza ivi citata). La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di un concorso rientra pertanto nella sfera di discrezionalità tecnica riservata alla commissione esaminatrice, con conseguente sottrazione delle relative determinazioni al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che le stesse non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Né può ritenersi che la predeterminazione dei criteri, nel caso in esame, sia avvenuta ad opera degli uffici amministrativi, come sostenuto dalla ricorrente.
La commissione, invero, come evincibile dalla lettura del verbale del 27 marzo 2025, ha esaminato le schede di valutazione predisposte dagli uffici e ha apportato le “necessarie modifiche migliorative per assicurare che il processo di valutazione sia il più possibile efficace e trasparente” (cfr. doc. 20 di parte ricorrente); la stessa si è dunque avvalsa del materiale predisposto dagli uffici per poi adattarlo e farlo proprio.
Infine, nemmeno il fatto che sia stata prevista la valutazione dei titoli prima del colloquio inficia la procedura.
Ed invero, la previsione di cui all’art. 8, comma 1 del d.P.R. n. 487/1994 trova diretta applicazione per i concorsi finalizzati all’assunzione nel pubblico impiego, ben potendo l’Amministrazione – come avvenuto nel caso di specie – prevedere regole differenti per le procedure di conferimento di un incarico esterno di prestazione d’opera professionale.
In ogni caso, non vi è prova concreta del fatto che la ricorrente sia stata effettivamente pregiudicata da tale modalità procedurale.
3. E’ possibile quindi passare all’esame delle censure con le quali la ricorrente ha denunciato la mancata esclusione del controinteressato dalla prova selettiva e, in particolare, quella attinente al mancato possesso dei titoli richiesti come requisiti di partecipazione.
Quest’ultima censura è fondata.
L’art. 6 dell’Avviso richiedeva, tra gli altri, il possesso di “una laurea specialistica (LS) laurea magistrale (LM) o diploma di laurea secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M. 509/1999 nelle materie attinenti al profilo richiesto” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente cit.).
La disciplina concorsuale non prevedeva perciò la rilevanza di altri titoli equipollenti.
A quanto precede si aggiunga che l’art. 1, comma 103 della l. n. 228/2012 stabilisce che “Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:…”.
Ebbene, dal tenore letterale della disposizione, inserita nella legge annuale per la formazione del bilancio, si ricava che l’equipollenza opera ex lege con esclusivo riferimento ai concorsi per l’assunzione di soggetti che dovranno entrare a far parte dell’organico delle pubbliche amministrazioni e non anche per l’affidamento di un incarico di natura professionale come quello di cui si controverte.
Inoltre, l’equipollenza è stabilita dalla legge con norme di carattere eccezionale, per casi tassativi, in quanto tali soggette a stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione estensiva (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 aprile 2024, n. 444).
In assenza, pertanto, di uno specifico richiamo nella disciplina concorsuale, in via di autovincolo, la norma citata nel caso in esame non poteva operare.
Si osserva, peraltro, che l’equipollenza dei titoli posseduti dal controinteressato a quelli indicati nell’Avviso non risulta essere stata oggetto di verifica da parte degli uffici amministrativi, né della Commissione, cui la stessa era rimessa, anche per accertare che gli stessi fossero realmente attinenti al profilo da selezionare.
Da quanto precede discende che il controinteressato, in possesso, come detto, di un titolo di laurea triennale in Cooperazione Internazionale e di un diploma di specializzazione in “Cura e progettazione di allestimenti artistici” ottenuto presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, doveva essere escluso dalla selezione per carenza dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione.
4. Le ulteriori censure formulate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti possono essere assorbiti, posto che dall’esame delle stesse la ricorrente - che risulta vincitrice della selezione in forza dell’accoglimento della doglianza esaminata al paragrafo precedente - non potrebbe trarre alcun ulteriore vantaggio.
5. In ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento per equivalente formulata dalla ricorrente nelle proprie memorie conclusionali poiché, grazie all’accoglimento del ricorso, come detto, la stessa risulta vincitrice della selezione e, attraverso il conferimento dell’incarico (a cui non ha mai rinunciato), le è dunque assicurato il pieno ristoro, in forma specifica, delle pretese avanzate.
Al riguardo si precisa, infatti, che il conferimento dell’incarico ad oggi non è precluso - né in toto , né in parte - posto che lo stesso non è ancora stato affidato al controinteressato (per effetto della sospensione cautelare disposta con ordinanza n. 638 del 7 novembre 2025) e che, in base all’art. 2 dell’Avviso, “Le attività oggetto dell’incarico avranno durata pari a diciotto mesi a partire dalla stipula del contratto”.
Non residua dunque alcun ulteriore profilo di danno passibile di risarcimento per equivalente.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini sopra precisati.
7. Le spese vanno poste a carico del Comune di Anghiari, secondo il criterio della soccombenza.
Le stesse possono essere invece compensate nei confronti del controinteressato, che non ha dato luogo alle illegittimità riscontrate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- li accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accesso formulata incidentalmente;
- condanna il Comune di Anghiari al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidandoli in € 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato;
- compensa le spese di lite nei riguardi del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA De LI, Presidente FF, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
Stefania Caporali, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA De LI |
IL SEGRETARIO