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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1398 del R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024, vertente tra
codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. Tranquillino Parte_1 C.F._1
Sarno, codice fiscale , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, Via C.F._2
Terminio n. 10, come da procura in atti
appellante
e codice fiscale , e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Solimene, codice fiscale
[...] P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, Via P.S. Mancini n.70, C.F._3
come da procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 7/4/2020 resa dal Tribunale di
Avellino
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per l'appellante, “- in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, accogliere l'appello, e per
l'effetto accogliere le istanze formulate dall'odierna appellante in primo grado e segnatamente: “1) in via
principale accertare e dichiarare la nullità dell'atto di costituzione di pegno del 31.03.2003 a garanzia delle
obbligazioni di Carenzauto s.r.l. per nullità del contratto di negoziazione titoli per difetto di forma scritta e/o
per illegittimità del pegno “omnibus” e/o per eccesso di garanzia per i motivi innanzi analiticamente
descritti; 2) accertare l'obbligo in capo all'intermediario di restituire ai sensi dell' art. Controparte_3
2033 cod. civ. e/o 20143 cod. civ. alla sig.ra tutte le somme date a pegno e ricavate Parte_1
dalla vendita già avvenuta (pari ad euro 25.134,00); 3) accertare l'obbligo in capo all'intermediario di
risarcire la sig.ra del mancato guadagno derivante dalla vendita dei titoli fino alla Parte_1
naturale scadenza dell'obbligazione, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse
risultare in corso di causa, oltre gli interessi legali ed oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. e/o la
rivalutazione monetaria, calcolati in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di
stato di durata non superiore ai dodici mesi, ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai
sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ., ovvero nella misura equitativa del 2%, ovvero ancora nella
misura di Giustizia ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio,
con attribuzione all'avvocato antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.
Per l'appellata, “1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del proposto appello;
2) Nel merito,
rigettarlo, e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata con vittoria di spese e competenze di causa del
presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Avellino chiedendo, in via Parte_1
principale, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di costituzione di pegno sottoscritto con
[...]
il 31/3/2003, avente ad oggetto “obbligazioni CA SA” e posto a garanzia di una apertura CP_3
di credito di euro 25.000,00 concessa dalla stessa CA SA (poi in favore della Controparte_3
a valere sul conto corrente n. 105512-06 da quest'ultima intrattenuto presso il medesimo Controparte_4
Istituto bancario. Deduceva la ricorrente che il pegno doveva considerarsi nullo, per inesistenza dell'oggetto del pegno, per nullità del contratto quadro di negoziazione titoli per difetto di forma scritta;
ovvero, in ogni caso, per illegittimità del pegno “omnibus” e/o per eccesso di garanzia. Chiedeva quindi la ricorrente, al Tribunale adìto, di accertare, conseguentemente, l'obbligo in capo all'intermediario
[...] di restituire alla stessa ricorrente tutte le somme date a pegno e ricavate dalla vendita già CP_3
avvenuta delle obbligazioni oggetto del pegno, “oltre gli interessi legali ed oltre il maggior danno ex art.
1224 c.c. e/o la rivalutazione monetaria, calcolati in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento
medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, ed il saggio degli interessi legali determinato
per ogni anno ai sensi del primo”.
1.1 - La ricorrente deduceva, nel merito, che a fronte dell'inadempimento della -e benché Controparte_4
l'obbligazione di quest'ultima fosse garantita da fideiussioni personali rilasciate dai signori Controparte_5
e da aveva provveduto alla vendita dei titoli costituiti in pegno ed Controparte_6 Controparte_3
aveva destinato il ricavato, pari ad euro 25.134,00, all'estinzione delle obbligazioni garantite dal pegno stesso.
2 - La benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
3 - A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il primo giudice decideva la causa con ordinanza del 7/4/2020, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c..
4 - Con la suddetta ordinanza il Tribunale di Avellino rigettava ogni domanda attorea e nulla disponeva sulle spese stante la contumacia della banca resistente.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) la ricorrente eccepisce la
“generica indicazione del credito garantito”. La doglianza è infondata “e ciò emerge dalla semplice
descrizione del credito garantito contenuta nel contratto di pegno: linea di credito speciale ordinaria n. 1, a
revoca, utilizzabile su C/C nr. 105512-06, intestato a Via Nazionale 17/19, Mercogliano Av Controparte_4
per € 25.000,00 per liquidità di cassa”. E' indicata, infatti, la linea di credito, è indicato il conto corrente su cui è utilizzata, è indicato l'intestatario ma soprattutto l'importo del credito garantito che è di € 25.000,00,
peraltro pari a quello dei titoli dati in pegno. 2) Sull'affermata invalidità del credito garantito, con la conseguenza che il pegno sarebbe privo di causa, la ricorrente non prospetta nessun motivo specifico di invalidità. “Nel ricorso vi è un generico richiamo all'evenienza che sul conto corrente ove era stata concessa
la linea di credito garantita dal pegno, sarebbero stati applicati interessi anatocistici, ultralegali ed usurari;
tuttavia non è stato prodotto alcun contratto e men che meno gli estratti conto ai fini della necessaria
verifica”. 3) La ricorrente si duole, inoltre, della “nullità del contratto quadro che non rivestiva la forma
scritta ex art. 23 d. lgs. n. 58 del 1998, della violazione degli obblighi informativi dettati dall'art. 21 d. cit., della omessa profilatura del cliente, della omessa sottoscrizione della clausola vessatoria sul conflitto di
interessi e della clausola di recesso, trattandosi di collocamento di prodotti finanziari fuori sede”. “Premesso
che non è stato neppure accennato che l'acquisto dei titoli e la costituzione del pegno siano state attività
poste in essere in un contesto unitario attraverso una forma contrattuale complessa (della quale al più
poteva essere vagliata la meritevolezza), ciò che rileva è che l'istante si duole del contratto a monte
(acquisto strumenti finanziari), per invalidare il successivo (pegno)… senonchè non sono stati prospettati né
documentati gli elementi minimi per vagliare la validità dell'acquisto dei titoli;
nulla di specifico indica parte
ricorrente in ricorso su elementi fondamentali del contratto di investimento, del quale non è stata indicata
neppure l'epoca di conclusione. Su tale contratto, sul suo contenuto, finanche sull'epoca di sottoscrizione e
sulla prova che fosse stato sottoscritto fuori sede, l'istante, che ne era onerato, non ha documentato e
dimostrato nulla”. Sulla violazione degli obblighi informativi e la mancanza di profilatura dell'investitore è
sufficiente rilevare che la eccepita violazione degli obblighi informativi e la non corretta profilazione dell'investitore non comporta la nullità del contratto di investimento, ma determina una responsabilità
precontrattuale e consente solo “di proporre una domanda di danno”. 4) La doglianza della ricorrente circa
“l'eccesso di garanzia” è infondata. “Il pegno per 25.000,00 è pari all'esatto importo della linea di credito e,
dunque, di per sè non è sproporzionato. Rispetto a tale garanzia può guardarsi al più a quelle già esistenti
all'epoca del pegno e, dunque, solo alla fideiussione omnibus rilasciata da in data 8.2.2002 Controparte_5
(poiché quella della è dell'anno 2008 e, dunque, è di molto successiva e non può rientrare in una CP_6
logica diabuso). Si tratta di una fideiussione dell'importo massimo di 100.000,00 a garanzia tuttavia di tutte
le obbligazioni della e non solo a garanzia della indicata linea di credito. Non sono ravvisabili, CP_4
dunque, i profili di abuso che possono essere ritenuti sussistenti solo in caso di assolute sproporzioni,
verificabili con un margine di obiettività e che emergano all'evidenza, nella garanzia del medesimo credito”.
5) Va dunque, rigettata la domanda di nullità del pegno;
restano assorbite le domande ulteriori. Nulla sulle spese in difetto di costituzione di controparte.
5 - Avverso detta sentenza ha proposto appello , sulla base di cinque motivi. Parte_1
L'appellata tramite la procuratrice speciale si è ritualmente Controparte_1 Controparte_2
costituita eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'appello. 6 - All'udienza collegiale del 16/10/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
7 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata deducendo preliminarmente, che il primo giudice avrebbe “omesso di valutare la domanda di nullità del contratto quadro relativo al contratto di
investimento di azioni poi date in pegno, per difetto di forma scritta espressamente prevista dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)”. Assume, poi, che la decisione del Tribunale di non accogliere l'eccezione della ricorrente in prime cure circa la nullità del contratto di investimento dei titoli oggetto di pegno per difetto di forma scritta risulta comunque errata e deve essere riformata. Afferma, difatti, l'appellante che “è l'art.
23 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) a stabilire che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e
accessori devono essere redatti per iscritto, disponendo altresì che un esemplare deve essere consegnato ai
clienti e che, nei casi di inosservanza della forma scritta, il contratto è nullo”. Per l'appellante dunque, “la
nullità del contratto quadro per difetto della forma scritta si estende anche a tutti gli ordini di investimento,
contratti in strumenti derivati e ad ogni altro atto concluso in esecuzione del contratto quadro”; con la diretta conseguenza della nullità dell'investimento relativo alle “obbligazioni CA SA 08 legato ad un
basket di azioni internazionali 15/07/2003 – 15/07/2008” oggetto del pegno in favore della stessa CA
SA (poi ) e, conseguentemente, la nullità del contratto di pegno per mancanza Controparte_1
dell'oggetto.
8) Mette conto evidenziare che la censura preliminare dell'appellante in punto di “omessa valutazione della
domanda di nullità” risulta priva di pregio. In effetti, con la sentenza gravata il Tribunale ha statuito sull'eccezione in esame, rigettandola;
quindi, in realtà, non sussiste la prospettata “omessa valutazione”.
Purtuttavia, la motivazione del primo giudice non può essere condivisa perché non risulta avere correttamente valutato le deduzioni della ricorrente in prime cure, riproposte con il gravame. Il motivo di appello in esame -con cui la censura comunque l'errata decisione di rigetto del Tribunale e ne Parte_1
chiede la riforma- va, quindi, accolto nei termini che seguono.
8.1 - ha, preliminarmente eccepito, e ribadito in sede di appello, di non avere mai Parte_1
sottoscritto il contratto quadro di investimento con CA SA (ora ) per l'acquisto dei Controparte_1
titoli oggetto del contestuale contratto di pegno. Ciò posto, l'argomentazione del Tribunale di rigetto della domanda, fondata sul fatto che la ricorrente sarebbe stata onerata della prova in ordine all'esistenza, al contenuto e “finanche all'epoca di sottoscrizione…e che fosse stato sottoscritto fuori sede”, non risulta corretta in quanto non conforme al principio giurisprudenziale, largamente consolidato (dettato in materia di contratti bancari ma applicabile anche al caso in esame), secondo cui se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi l'attore in giudizio della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla parte convenuta darne positivo riscontro (per tutte Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019).
È, quindi, sulla banca resistente -rimasta, però, contumace- che gravava l'onere di fornire prova dell'esistenza del contratto di investimento in forma scritta. In difetto di tale prova deve ritenersi l'inesistenza del contratto in forma scritta.
8.2 - Orbene, il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento,
disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998 (T.U.F.) è stabilito a pena di nullità dello stesso (per tutte, Cass.
n. 898/2018). Da ciò consegue che la nullità del contratto incide sulla validità dei successivi ordini di acquisto di titoli;
infatti, l'assenza del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di acquisto,
non essendo possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dallo stesso vizio di forma (Cass. n.
17973/2015).
8.3 - Nel caso di specie, per tanto, in assenza del contratto di investimento, l'ordine effettuato dalla alla stessa CA SA di acquisto delle “obbligazioni CA SA 08 legato ad un basket di Parte_1
azioni internazionali 15/07/2003 – 15/07/2008” deve ritenersi radicalmente nullo e, quindi, tamquam non
esset.
Da ciò necessariamente consegue anche la nullità del pegno, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per mancanza dell'oggetto del contratto, non essendosi, appunto, mai legittimamente concluso l'acquisto dei titoli che avrebbero dovuto formare l'oggetto del pegno stesso.
8.4 - Le sanzioni di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni date in pegno in difetto del contratto quadro e della conseguente nullità del pegno stesso, aprono le porte all'azione restitutoria proposta dalla ricorrente in prime cure che va, anch'essa, accolta.
Ciò posto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi la nullità del contratto di investimento delle obbligazioni “CA SA 08” e, conseguentemente, del pegno su dette obbligazioni che è oggetto di causa. Per l'effetto, va, quindi, condannata a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma ricavata dalla vendita di tali obbligazioni pari ad euro 25.134,00 con gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Non è dovuta la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
8.5 - Non può essere, invece, accolta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in prime cure e relativa al “mancato guadagno derivante dalla vendita dei titoli fino alla naturale scadenza
dell'obbligazione” stante, appunto, la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto di dette obbligazioni che rende l'investimento, come detto, tamquam non esset.
9 - Gli ulteriori quattro motivi di gravame proposti dall'appellante in punto di: i) nullità del pegno per invalidità del credito garantito;
ii) nullità e/o annullabilità per omessa sottoscrizione della clausola vessatoria relativa al conflitto di interessi ex art. 21 T.U.F. e di recesso ex art. 30 T.U.F. e iii) illegittimità del pegno omnibus, devono ritenersi assorbiti in conseguenza della decisione di questa Corte sul primo motivo.
10 - In ordine al governo delle spese, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello,
allorché, come nel caso di specie, riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014). Ciò
posto, poiché l'accoglimento, all'esito del giudizio di appello, dei capi di domanda relativi alle invocate nullità ed alla tutela restitutoria ed il rigetto della domanda risarcitoria, possono configurare una ipotesi di soccombenza reciproca (Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022), sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
spese che devono essere poste a carico della CA
appellata, prevalentemente soccombente, nella misura di 2/3; con compensazione tra le parti del restante
1/3.
Dette spese vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00. Con liquidazione ai minimi del solo compenso relativo alla fase istruttoria-trattazione del giudizio di gravame, attesa l'assenza di istruttoria e tenuto conto del fatto che l'udienza di trattazione dinanzi a questa Corte si è risolta con un mero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in accoglimento del gravame, così provvede: Controparte_1 1) in riforma della sentenza di appello, dichiara la nullità dell'atto di costituzione di pegno del
31/3/2023 per cui è giudizio e, per l'effetto, condanna a restituire a Controparte_1 [...]
la somma di euro 25.134,00 oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Parte_1
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di primo grado, da distrarsi al difensore antistatario avv. Tranquillino Sarno, che liquida, già compensate nella misura di 1/3, in complessivi euro 3.385,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
3) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di appello,
da distrarsi al difensore antistatario avv. Tranquillino Sarno, che liquida, già compensate nella misura di 1/3,
in complessivi euro 3.259,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone