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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1160/2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
+ altri CP_1
-opposti non costituti-
Oggi 17 marzo 2025 alle ore 9.50 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Franca Naccarato per parte opponente;
nessuno per le parti opposte;
L'avv. Naccarato si riporta all'atto di opposizione e ne chiede l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Naccarato Franca ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza via Francesco Miceli Picardi 31, giusta procura in calce all'atto di citazione in rinnovazione;
- attore opponente -
E
Controparte_2
[...]
- convenuto opposto non costituito -
Controparte_3
- terzo pignorato non costituito - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni: come rassegnate dal difensore di parte opponente all'udienza del 17 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
il e la al fine di introdurre il giudizio di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
merito del ricorso in opposizione spiegato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, avverso l'atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis DPR 602/73, n. 202270731596461979537656 datato
18.10.2022, con cui quale concessionario della riscossione dei tributi e delle Controparte_1
entrate patrimoniali del aveva ordinato ai terzi pignorato il pagamento diretto Controparte_2
delle somme detenute per conto del debitore, fino alla concorrenza del credito di € 3.292,47, in forza di ingiunzione n. 202270731438301922502303 del 04.02.2022. A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inesistente notificazione del pignoramento di cui aveva avuto cognizione solo dal proprio datore di lavoro a seguito Controparte_3
dell'accantonamento della somma mensile di € 149,97 a far data dalla retribuzione del mese di novembre 2022, nonchè la mancanza di titolo esecutivo, in quanto l'ingiunzione di pagamento n.202270731438301922502303, sottesa al pignoramento, era stata emessa per il mancato pagamento di Verbali di Contestazione di infrazione del Codice della Strada – Anno 2018, impugnati dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza che, con Sentenza n. 1963/2020, ne aveva disposto l'annullamento.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità e l'inefficacia della procedura esecutiva iniziata con l'atto di pignoramento n. 202270731596461979537656, con adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti di legge al fine di disporre lo svincolo delle somme accantonate, con condanna di e del al risarcimento di tutti i danni, in ragione CP_1 Controparte_2 della palese temerarietà dell'azione intrapresa nei confronti del debitore e con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il e Controparte_1 Controparte_2
la non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
****
ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a seguito Parte_1 dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, emessa dal G.E. in data 16.2.2023 a conclusione della fase sommaria ed entro il termine perentorio assegnato da quest'ultimo, avendo interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità dell'atto di pignoramento e di svincolo delle somme già indebitamente trattenute dalla sua retribuzione.
Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, va accertata prioritariamente la questione relativa all'avvenuta rituale notificazione del pignoramento.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi
“esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, con conseguente insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento, l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni (ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ., n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez. Unite n. 14916/2016: L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Tali principi, espressi in riferimento al pignoramento presso terzi ordinario, sono utilmente invocabili anche al pignoramento diretto di cui all'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'atto con cui si dà impulso alla procedura esecutiva deve necessariamente essere portato a conoscenza del debitore sul cui patrimonio lo stesso incide, mediante l'ordine di pagamento diretto rivolto al terzo pignorato.
Inoltre, il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 ha natura di atto processuale di parte (Cass.
26519/2017), al quale si applicano le regole del codice di rito, cosicché mentre la mancanza degli avvisi ex art. 492 comma 2 e 3 c.p.c. determina mera irregolarità dell'atto, deve concludersi diversamente per il caso del mancato avvertimento ex art. 492 comma 1 c.p.c. (cfr. Cass.
20706/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, il debitore ha dedotto di non avere mai ricevuto la Parte_1
notificazione del pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis DPR 602/73, n.
202270731596461979537656 datato 18.10.2022, avendo appreso della sua esistenza solo dal proprio datore di lavoro a seguito dell'accantonamento della somma mensile Controparte_3 di € 149,97 a far data dalla retribuzione del mese di novembre 2022. Nella fase cautelare del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, si è costituito solo l'Ente creditore che non ha documentato la notifica al debitore dell'atto di Controparte_2
pignoramento, mentre è rimasta contumace anche nell'odierna fase di merito. Controparte_1
Non risulta, quindi, allegata alcuna prova della notificazione dell'atto di pignoramento al debitore, né nella fase sommaria né nel presente giudizio.
Consegue che deve ritenersi ab origine inesistente la notificazione del pignoramento al debitore e che, per tale ragione, non è invocabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo che si riferisce alla diversa fattispecie di nullità della notificazione del pignoramento (cfr. Cass. Civ., n. 11290/2020: “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante (come nel caso di specie, ndr) o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione).
Tale motivo è, di per sé, sufficiente a conseguire la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva intrapresa da e l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere ad Controparte_1
esecuzione nei confronti di , in ragione dell'invalidità del pignoramento presso terzi, ex Parte_1
art. 72 bis DPR 602/73, n. 202270731596461979537656 datato 18.10.2022, per l'importo di €
3.292,47, mai notificato al debitore, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti.
Va accolta, altresì, la domanda di svincolo delle somme trattenute a tale titolo dalla retribuzione di a far data dal mese di novembre 2022, atteso che l'invalidità del pignoramento rende Parte_1
indebito il prelievo.
Non appaiono ravvisabili i presupposti per la condanna di e del Controparte_1 CP_2
al risarcimento del danno nei confronti del debitore opponente, in assenza dell'allegazione
[...]
di un concreto pregiudizio patrimoniale, suscettibile di ristoro.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 2.600,01 ed € 5.200,00), tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico di attesa l'imputabilità ad essa del vizio relativo al difetto di notificazione del Controparte_1
pignoramento.
Nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del Parte_1 diritto di a procedere ad esecuzione e l'invalidità del pignoramento presso Controparte_1
terzi, ex art. 72 bis DPR 602/73, n. 202270731596461979537656 datato 18.10.2022, per l'importo di € 3.292,47, per omessa notificazione al debitore;
2) dispone lo svincolo delle somme trattenute a tale titolo dalla retribuzione di a Parte_1
far data dal mese di novembre 2022;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio che si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 17.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1160/2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
+ altri CP_1
-opposti non costituti-
Oggi 17 marzo 2025 alle ore 9.50 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Franca Naccarato per parte opponente;
nessuno per le parti opposte;
L'avv. Naccarato si riporta all'atto di opposizione e ne chiede l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Naccarato Franca ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza via Francesco Miceli Picardi 31, giusta procura in calce all'atto di citazione in rinnovazione;
- attore opponente -
E
Controparte_2
[...]
- convenuto opposto non costituito -
Controparte_3
- terzo pignorato non costituito - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni: come rassegnate dal difensore di parte opponente all'udienza del 17 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
il e la al fine di introdurre il giudizio di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
merito del ricorso in opposizione spiegato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, avverso l'atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis DPR 602/73, n. 202270731596461979537656 datato
18.10.2022, con cui quale concessionario della riscossione dei tributi e delle Controparte_1
entrate patrimoniali del aveva ordinato ai terzi pignorato il pagamento diretto Controparte_2
delle somme detenute per conto del debitore, fino alla concorrenza del credito di € 3.292,47, in forza di ingiunzione n. 202270731438301922502303 del 04.02.2022. A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inesistente notificazione del pignoramento di cui aveva avuto cognizione solo dal proprio datore di lavoro a seguito Controparte_3
dell'accantonamento della somma mensile di € 149,97 a far data dalla retribuzione del mese di novembre 2022, nonchè la mancanza di titolo esecutivo, in quanto l'ingiunzione di pagamento n.202270731438301922502303, sottesa al pignoramento, era stata emessa per il mancato pagamento di Verbali di Contestazione di infrazione del Codice della Strada – Anno 2018, impugnati dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza che, con Sentenza n. 1963/2020, ne aveva disposto l'annullamento.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità e l'inefficacia della procedura esecutiva iniziata con l'atto di pignoramento n. 202270731596461979537656, con adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti di legge al fine di disporre lo svincolo delle somme accantonate, con condanna di e del al risarcimento di tutti i danni, in ragione CP_1 Controparte_2 della palese temerarietà dell'azione intrapresa nei confronti del debitore e con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il e Controparte_1 Controparte_2
la non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
****
ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a seguito Parte_1 dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, emessa dal G.E. in data 16.2.2023 a conclusione della fase sommaria ed entro il termine perentorio assegnato da quest'ultimo, avendo interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità dell'atto di pignoramento e di svincolo delle somme già indebitamente trattenute dalla sua retribuzione.
Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, va accertata prioritariamente la questione relativa all'avvenuta rituale notificazione del pignoramento.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi
“esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, con conseguente insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento, l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni (ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ., n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez. Unite n. 14916/2016: L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Tali principi, espressi in riferimento al pignoramento presso terzi ordinario, sono utilmente invocabili anche al pignoramento diretto di cui all'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'atto con cui si dà impulso alla procedura esecutiva deve necessariamente essere portato a conoscenza del debitore sul cui patrimonio lo stesso incide, mediante l'ordine di pagamento diretto rivolto al terzo pignorato.
Inoltre, il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 ha natura di atto processuale di parte (Cass.
26519/2017), al quale si applicano le regole del codice di rito, cosicché mentre la mancanza degli avvisi ex art. 492 comma 2 e 3 c.p.c. determina mera irregolarità dell'atto, deve concludersi diversamente per il caso del mancato avvertimento ex art. 492 comma 1 c.p.c. (cfr. Cass.
20706/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, il debitore ha dedotto di non avere mai ricevuto la Parte_1
notificazione del pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis DPR 602/73, n.
202270731596461979537656 datato 18.10.2022, avendo appreso della sua esistenza solo dal proprio datore di lavoro a seguito dell'accantonamento della somma mensile Controparte_3 di € 149,97 a far data dalla retribuzione del mese di novembre 2022. Nella fase cautelare del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, si è costituito solo l'Ente creditore che non ha documentato la notifica al debitore dell'atto di Controparte_2
pignoramento, mentre è rimasta contumace anche nell'odierna fase di merito. Controparte_1
Non risulta, quindi, allegata alcuna prova della notificazione dell'atto di pignoramento al debitore, né nella fase sommaria né nel presente giudizio.
Consegue che deve ritenersi ab origine inesistente la notificazione del pignoramento al debitore e che, per tale ragione, non è invocabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo che si riferisce alla diversa fattispecie di nullità della notificazione del pignoramento (cfr. Cass. Civ., n. 11290/2020: “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante (come nel caso di specie, ndr) o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione).
Tale motivo è, di per sé, sufficiente a conseguire la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva intrapresa da e l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere ad Controparte_1
esecuzione nei confronti di , in ragione dell'invalidità del pignoramento presso terzi, ex Parte_1
art. 72 bis DPR 602/73, n. 202270731596461979537656 datato 18.10.2022, per l'importo di €
3.292,47, mai notificato al debitore, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti.
Va accolta, altresì, la domanda di svincolo delle somme trattenute a tale titolo dalla retribuzione di a far data dal mese di novembre 2022, atteso che l'invalidità del pignoramento rende Parte_1
indebito il prelievo.
Non appaiono ravvisabili i presupposti per la condanna di e del Controparte_1 CP_2
al risarcimento del danno nei confronti del debitore opponente, in assenza dell'allegazione
[...]
di un concreto pregiudizio patrimoniale, suscettibile di ristoro.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 2.600,01 ed € 5.200,00), tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico di attesa l'imputabilità ad essa del vizio relativo al difetto di notificazione del Controparte_1
pignoramento.
Nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del Parte_1 diritto di a procedere ad esecuzione e l'invalidità del pignoramento presso Controparte_1
terzi, ex art. 72 bis DPR 602/73, n. 202270731596461979537656 datato 18.10.2022, per l'importo di € 3.292,47, per omessa notificazione al debitore;
2) dispone lo svincolo delle somme trattenute a tale titolo dalla retribuzione di a Parte_1
far data dal mese di novembre 2022;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio che si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 17.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà