Articolo 15 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 giugno 1975
Art. 15.
Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione puo' attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel decreto di nomina, fermi restando pero' categoria di appartenenza ed inquadramento economico.
Il relativo provvedimento e' disposto dal direttore generale previo accertamento dell'idoneita' fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei compiti propri della nuova qualifica professionale.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975