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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1081/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di AN, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1081/2022 R.G.;
promossa da
- (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
[...] C.F._2
Manfredi (pec: ; con domicilio eletto presso e nello Email_1 studio del suddetto procuratore in AN, Via Giannelli n. 22;
APPELLANTI contro
- (C.F. , rappresentato e difeso PA C.F._3 dall'Avv. Paolo Bortoluzzi di AN (pec: ; Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in AN, Via Villafranca n. 4;
APPELLATO nonché contro pagina 1 di 9 - (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Luigi Orlandi (pec: ; Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN (AN), Via Villafranca
n. 4,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1162/2022 emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 7108/2017 R.G., pubblicata in data 17.10.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa acquisizione della copia dell'ordinanza N. 13 del 17.2.2023 del Comune avente CP_3 come oggetto: “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO OPERE
ABUSIVE REALIZZATE NELL'IMMOBILE DI VIALE CECI N. 38 DI CUI AL FOGLIO 18
MAPPALE 693 DI PROPIRETA' ” (all. 1 al presente atto) Controparte_2 con la quale viene ordinata alla appellata la demolizione ed il Controparte_2 ripristino dell'opera abusiva realizzata nel sottotetto condominiale per cui è causa, in totale riforma della sentenza impugnata N. 1622/2022 del Tribunale di AN nel giudizio N. 7108/2017 R.G.Es.
1) accertare e dichiarare con qualsiasi statuizione che i sig.ri e PA
, hanno realizzato illegittimamente nel locale sottotetto Controparte_2 sovrastante l'appartamento di loro proprietà riguardante l'immobile condominiale sito in Camerano (AN), Viale Cenci n. 38, opere non autorizzate appropriandosi illegittimamente ed utilizzando esclusivamente il predetto locale sottotetto, rigettando le avversarie eccezioni di usucapione e di prescrizione;
2) condannare, con qualsiasi statuizione e per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede e per quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, i convenuti sig.ri
e a ripristinare il suddetto immobile nella PA Controparte_2 situazione precedente alla realizzazione delle opere abusive ed al pagamento dell'importo necessario per ripristinare l'originaria situazione del sottotetto anche con riguardo alle opere per il ripristino statico e per la messa in sicurezza contro il rischio sismico;
pagina 2 di 9 3) condannare, con qualsiasi statuizione e per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede e per quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, i convenuti sig.ri
e al risarcimento di tutti i danni patiti dagli PA Controparte_2 odierni attori anche per il mancato utilizzo del bene, nessuno escluso o eccettuato, avuto riguardo anche alle condizioni dell'appartamento degli stessi attori, danni da determinarsi in quell'importo che verrà precisato all'esito della espletanda istruttoria ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria e della espletanda C.T.U., oltre al pagamento di tutte le spese sostenute dagli attori per il procedimento di ATP di cui in premessa, di cui ai documenti che si producono, condannando gli appellati alla restituzione delle somme pagate da e per le spese legali Parte_1 Parte_2 della sentenza del Tribunale di AN;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese anche per la fase relativa al procedimento di ATP promosso avanti al Tribunale di AN contraddistinto con il N.R.G. 3457/2009 e per la fase di mediazione.”
Per l'appellato : “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di PA
AN, in accoglimento dei motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta:
- in via preliminare, respingere l'istanza di inibitoria proposta dai Sig.ri
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa
- in ogni caso e nel merito, respingere l'appello spiegato dai Sig.ri Parte_1
e , notificato in data 19.11.2022 e, per l'effetto,
[...] Parte_2 confermare integralmente la sentenza n. 1162 emessa in data 15-17.10.2022 dal
Tribunale di AN.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato.”
Per l'appellata : “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello Controparte_2 di AN, in accoglimento dei motivi di cui alla presente comparsa di costituzione
e risposta:
pagina 3 di 9 - in via preliminare, respingere l'istanza di inibitoria proposta dai Sig.ri
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso e nel merito, respingere l'appello spiegato dai Sig.ri Parte_1
e , notificato in data 19.11.2022 e, per l'effetto,
[...] Parte_2 confermare integralmente la sentenza n. 1162 emessa in data 15-17.10.2022 dal
Tribunale di AN;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, delle pretese avanzate dagli appellanti dichiarare il sig. (C.F. PA
nato a [...] il [...] residente a [...], tenuto a manlevare e tenere indenne la sig.ra CP_2
da qualsiasi pretesa risarcitoria dovesse venire riconosciuta ai sigg.ri
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e compenso di avvocato.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, e Parte_1 [...]
hanno convenivano in giudizio e Parte_2 PA CP_2
chiedendo l'accertamento della natura condominiale del volume
[...] sottotetto sito presso la palazzina di Camerano, Viale Ceci n. 38, oltre al risarcimento del danno in conseguenza del mancato utilizzo di detto locale e, per l'effetto, la condanna dei convenuti ad eseguire la demolizione delle nuove opere sul preteso bene comune, oltre al pagamento delle somme necessarie per il ripristino statico e la messa in sicurezza contro il rischio sismico.
Si costituivano e chiedendo l'integrale PA Controparte_2 rigetto delle domande attrici, in quanto prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza N. 1162/2022 il Tribunale di AN respingeva la domanda attrice, rigettando le domande tutte proposte da e Parte_1 Parte_2
, con condanna degli attori - in solido tra loro - a rifondere ai convenuti le
[...] spese processuali.
pagina 4 di 9 In particolare, il Giudice di prime cure affermava che la proprietà condominiale del sottotetto de quo non potesse ritenersi idoneamente provata in giudizio, in considerazione delle caratteristiche del bene stesso.
Nel caso d'interesse, il Tribunale di merito non ha ravvisato elementi univoci, atti a dimostrare un'attitudine o una concreta destinazione del sottotetto all'uso comune;
ciò, in quanto lo stesso risultava privo di parti di impianti, di tubazioni condominiali, dell'antenna centralizzata e di altri elementi condominiali che ne rendessero anche in passato necessario l'accesso a tutti i condomini;
tanto che il locale era stato utilizzato da sempre in via esclusiva dalla famiglia CP_1
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, al fine di vedere accolte le domande avanzate in primo grado.
[...]
Gli appellanti hanno altresì chiesto - previo rigetto delle avversarie eccezioni di usucapione e di prescrizione - la condanna degli odierni appellati al ripristino dello status quo ante, con rimozione delle opere abusive e al pagamento dell'importo necessario per ripristinare l'originaria situazione del sottotetto e per la messa in sicurezza contro il rischio sismico, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti dagli odierni attori anche per il mancato utilizzo del bene.
e , costituitisi con separate comparse, hanno PA Controparte_2 chiesto il rigetto del gravame ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, ha chiesto di essere manlevata da Controparte_2 [...] da qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti di e CP_1 Parte_1
. Parte_2
In data 18.7.2024 la ausa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità ex art 348 bis
c.p.c., formulata da entrambi gli appellati.
Rileva questa Corte che è da escludere qualsiasi profilo di inammissibilità del gravame, sì da rendere lo stesso pienamente scrutinabile nel merito, avendo gli appellanti espressamente indicato le parti di motivazione non condivise, nonché le pagina 5 di 9 ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata lamentando che il Tribunale si sarebbe discostato dall'esito della consulenza espletata nel 2009 dal C.T.U., Geom. nel procedimento per A.T.P. Per_1
Quest'ultimo, infatti, dopo aver accertato che nei titoli di proprietà non era menzionato il locale sottotetto, aveva affermato che - trattandosi di “volume tecnico” - allo stesso poteva essere attribuita natura condominiale.
Secondo la ricostruzione degli odierni appellanti, il sottotetto - originariamente accessibile solo attraverso una botola posta sopra il vano scala - dovrebbe considerarsi condominiale, mancando - negli atti traslativi relativi agli appartamenti costituenti il condominio - l'assegnazione all'uno o all'altro proprietario degli appartamenti/unità immobiliari sottostanti.
Siffatta qualificazione si fonderebbe sulle caratteristiche del bene, cui la difesa di parte appellante attribuisce funzione di isolamento e di accesso al tetto di copertura, come peraltro indicato dal medesimo C.T.U.
La doglianza è infondata.
Com'è noto, il sottotetto di un edificio può annoverarsi tanto tra i beni condominiali, quanto tra i beni ad uso esclusivo del condomino, a seconda delle caratteristiche specifiche dello stesso.
Ed invero, qualora il sottotetto non sia compreso tra le parti comuni indicate dall'art. 1117 cod. civ., costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una “camera d'aria” a sua protezione.
Diversamente, qualora abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, il sottotetto non può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano.
In quest'ultima ipotesi, l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo e, in mancanza, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1, c.c., si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un uso comune, poiché - si ripete - il sottotetto non è
pagina 6 di 9 compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune (così: Cass. civ. 6114/2022; Cass. civ. 9383/2020;
Cass. civ. 6143/2016; 11771/1992).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica esperita in sede di A.T.P. non può assurgere a prova della condominialità del bene, come correttamente valutato dal
Giudice di prime cure nella propria statuizione.
Ed invero, il Consulente si è limitato ad accertare lo stato dei luoghi, definendo in modo generico le funzioni del sottotetto, senza tenere conto dei comportamenti e degli accordi intercorsi tra le parti.
Il C.T.U. Geom. ha condotto un accertamento tecnico: invece, la qualifica Per_1 di un bene come parte comune di un edificio, ex art 1117 cod. civ. è una valutazione riservata al prudente apprezzamento del Giudice.
Infatti, come insegna la S.C., “La natura del sottotetto di un edificio condominiale
è determinata, in primo luogo, dai titoli e solo in difetto di questi, può ritenersi comune se risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, che il bene è oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto, invece, può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 17/12/2013, n. 28141, poi confermata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/04/2021, n. 9060).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, mancano elementi univoci atti a ravvisare - nel sottotetto in questione (in origine neppure accatastato) - un'attitudine o una concreta destinazione del medesimo all'uso comune dei condomini, poiché lo stesso risulta privo di parti di impianti, di tubazioni condominiali, di antenna centralizzata o altri elementi che ne abbiano reso necessario l'accesso a tutti i comproprietari.
Per di più, il locale si sostanziava in un volume autonomo di fatto utilizzato in via esclusiva dalla famiglia come confermato dalle dichiarazioni testimoniali. CP_1
pagina 7 di 9 Pertanto, in assenza di elementi obiettivamente deponenti per ravvisare un uso comune o l'esercizio di un servizio di interesse comune, deve concludersi per la qualificazione dello stesso come pertinenza dell'unità immobiliare sottostante, di proprietà (prima) di e (ora) di . PA Controparte_2
In definitiva, tenuto conto delle caratteristiche del bene controverso e in difetto di prova della natura condominiale dello stesso, deve ritenersi che il sottotetto in esame costituisca una pertinenza dell'appartamento (già) di proprietà della famiglia successivamente trasferito alla sig.ra . CP_1 CP_2
Le ulteriori doglianze degli appellanti restano assorbite, in quanto muovono dal presupposto - erroneo - che il bene oggetto del contenzioso sia da considerarsi parte comune dell'edificio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi superate, in quanto irrilevanti anche le richieste istruttorie formulate da parte appellante.
Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'assenza - nel presente grado - di attività istruttoria.
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1162/2022, emessa
[...] Parte_2 in data 17.10.2022 dal Tribunale di ANCONA nel giudizio iscritto al n. 7108/2017
R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
- CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento - in favore degli appellati - delle spese del grado, che vengono liquidate, per ciascun appellato, in complessivi
€.1.984,00 per compensi, €.804,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
pagina 8 di 9 D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_3 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di AN, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1081/2022 R.G.;
promossa da
- (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
[...] C.F._2
Manfredi (pec: ; con domicilio eletto presso e nello Email_1 studio del suddetto procuratore in AN, Via Giannelli n. 22;
APPELLANTI contro
- (C.F. , rappresentato e difeso PA C.F._3 dall'Avv. Paolo Bortoluzzi di AN (pec: ; Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in AN, Via Villafranca n. 4;
APPELLATO nonché contro pagina 1 di 9 - (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Luigi Orlandi (pec: ; Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN (AN), Via Villafranca
n. 4,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1162/2022 emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 7108/2017 R.G., pubblicata in data 17.10.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa acquisizione della copia dell'ordinanza N. 13 del 17.2.2023 del Comune avente CP_3 come oggetto: “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO OPERE
ABUSIVE REALIZZATE NELL'IMMOBILE DI VIALE CECI N. 38 DI CUI AL FOGLIO 18
MAPPALE 693 DI PROPIRETA' ” (all. 1 al presente atto) Controparte_2 con la quale viene ordinata alla appellata la demolizione ed il Controparte_2 ripristino dell'opera abusiva realizzata nel sottotetto condominiale per cui è causa, in totale riforma della sentenza impugnata N. 1622/2022 del Tribunale di AN nel giudizio N. 7108/2017 R.G.Es.
1) accertare e dichiarare con qualsiasi statuizione che i sig.ri e PA
, hanno realizzato illegittimamente nel locale sottotetto Controparte_2 sovrastante l'appartamento di loro proprietà riguardante l'immobile condominiale sito in Camerano (AN), Viale Cenci n. 38, opere non autorizzate appropriandosi illegittimamente ed utilizzando esclusivamente il predetto locale sottotetto, rigettando le avversarie eccezioni di usucapione e di prescrizione;
2) condannare, con qualsiasi statuizione e per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede e per quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, i convenuti sig.ri
e a ripristinare il suddetto immobile nella PA Controparte_2 situazione precedente alla realizzazione delle opere abusive ed al pagamento dell'importo necessario per ripristinare l'originaria situazione del sottotetto anche con riguardo alle opere per il ripristino statico e per la messa in sicurezza contro il rischio sismico;
pagina 2 di 9 3) condannare, con qualsiasi statuizione e per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede e per quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, i convenuti sig.ri
e al risarcimento di tutti i danni patiti dagli PA Controparte_2 odierni attori anche per il mancato utilizzo del bene, nessuno escluso o eccettuato, avuto riguardo anche alle condizioni dell'appartamento degli stessi attori, danni da determinarsi in quell'importo che verrà precisato all'esito della espletanda istruttoria ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria e della espletanda C.T.U., oltre al pagamento di tutte le spese sostenute dagli attori per il procedimento di ATP di cui in premessa, di cui ai documenti che si producono, condannando gli appellati alla restituzione delle somme pagate da e per le spese legali Parte_1 Parte_2 della sentenza del Tribunale di AN;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese anche per la fase relativa al procedimento di ATP promosso avanti al Tribunale di AN contraddistinto con il N.R.G. 3457/2009 e per la fase di mediazione.”
Per l'appellato : “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di PA
AN, in accoglimento dei motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta:
- in via preliminare, respingere l'istanza di inibitoria proposta dai Sig.ri
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa
- in ogni caso e nel merito, respingere l'appello spiegato dai Sig.ri Parte_1
e , notificato in data 19.11.2022 e, per l'effetto,
[...] Parte_2 confermare integralmente la sentenza n. 1162 emessa in data 15-17.10.2022 dal
Tribunale di AN.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato.”
Per l'appellata : “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello Controparte_2 di AN, in accoglimento dei motivi di cui alla presente comparsa di costituzione
e risposta:
pagina 3 di 9 - in via preliminare, respingere l'istanza di inibitoria proposta dai Sig.ri
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso e nel merito, respingere l'appello spiegato dai Sig.ri Parte_1
e , notificato in data 19.11.2022 e, per l'effetto,
[...] Parte_2 confermare integralmente la sentenza n. 1162 emessa in data 15-17.10.2022 dal
Tribunale di AN;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, delle pretese avanzate dagli appellanti dichiarare il sig. (C.F. PA
nato a [...] il [...] residente a [...], tenuto a manlevare e tenere indenne la sig.ra CP_2
da qualsiasi pretesa risarcitoria dovesse venire riconosciuta ai sigg.ri
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e compenso di avvocato.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, e Parte_1 [...]
hanno convenivano in giudizio e Parte_2 PA CP_2
chiedendo l'accertamento della natura condominiale del volume
[...] sottotetto sito presso la palazzina di Camerano, Viale Ceci n. 38, oltre al risarcimento del danno in conseguenza del mancato utilizzo di detto locale e, per l'effetto, la condanna dei convenuti ad eseguire la demolizione delle nuove opere sul preteso bene comune, oltre al pagamento delle somme necessarie per il ripristino statico e la messa in sicurezza contro il rischio sismico.
Si costituivano e chiedendo l'integrale PA Controparte_2 rigetto delle domande attrici, in quanto prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza N. 1162/2022 il Tribunale di AN respingeva la domanda attrice, rigettando le domande tutte proposte da e Parte_1 Parte_2
, con condanna degli attori - in solido tra loro - a rifondere ai convenuti le
[...] spese processuali.
pagina 4 di 9 In particolare, il Giudice di prime cure affermava che la proprietà condominiale del sottotetto de quo non potesse ritenersi idoneamente provata in giudizio, in considerazione delle caratteristiche del bene stesso.
Nel caso d'interesse, il Tribunale di merito non ha ravvisato elementi univoci, atti a dimostrare un'attitudine o una concreta destinazione del sottotetto all'uso comune;
ciò, in quanto lo stesso risultava privo di parti di impianti, di tubazioni condominiali, dell'antenna centralizzata e di altri elementi condominiali che ne rendessero anche in passato necessario l'accesso a tutti i condomini;
tanto che il locale era stato utilizzato da sempre in via esclusiva dalla famiglia CP_1
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, al fine di vedere accolte le domande avanzate in primo grado.
[...]
Gli appellanti hanno altresì chiesto - previo rigetto delle avversarie eccezioni di usucapione e di prescrizione - la condanna degli odierni appellati al ripristino dello status quo ante, con rimozione delle opere abusive e al pagamento dell'importo necessario per ripristinare l'originaria situazione del sottotetto e per la messa in sicurezza contro il rischio sismico, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti dagli odierni attori anche per il mancato utilizzo del bene.
e , costituitisi con separate comparse, hanno PA Controparte_2 chiesto il rigetto del gravame ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, ha chiesto di essere manlevata da Controparte_2 [...] da qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti di e CP_1 Parte_1
. Parte_2
In data 18.7.2024 la ausa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità ex art 348 bis
c.p.c., formulata da entrambi gli appellati.
Rileva questa Corte che è da escludere qualsiasi profilo di inammissibilità del gravame, sì da rendere lo stesso pienamente scrutinabile nel merito, avendo gli appellanti espressamente indicato le parti di motivazione non condivise, nonché le pagina 5 di 9 ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata lamentando che il Tribunale si sarebbe discostato dall'esito della consulenza espletata nel 2009 dal C.T.U., Geom. nel procedimento per A.T.P. Per_1
Quest'ultimo, infatti, dopo aver accertato che nei titoli di proprietà non era menzionato il locale sottotetto, aveva affermato che - trattandosi di “volume tecnico” - allo stesso poteva essere attribuita natura condominiale.
Secondo la ricostruzione degli odierni appellanti, il sottotetto - originariamente accessibile solo attraverso una botola posta sopra il vano scala - dovrebbe considerarsi condominiale, mancando - negli atti traslativi relativi agli appartamenti costituenti il condominio - l'assegnazione all'uno o all'altro proprietario degli appartamenti/unità immobiliari sottostanti.
Siffatta qualificazione si fonderebbe sulle caratteristiche del bene, cui la difesa di parte appellante attribuisce funzione di isolamento e di accesso al tetto di copertura, come peraltro indicato dal medesimo C.T.U.
La doglianza è infondata.
Com'è noto, il sottotetto di un edificio può annoverarsi tanto tra i beni condominiali, quanto tra i beni ad uso esclusivo del condomino, a seconda delle caratteristiche specifiche dello stesso.
Ed invero, qualora il sottotetto non sia compreso tra le parti comuni indicate dall'art. 1117 cod. civ., costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una “camera d'aria” a sua protezione.
Diversamente, qualora abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, il sottotetto non può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano.
In quest'ultima ipotesi, l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo e, in mancanza, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1, c.c., si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un uso comune, poiché - si ripete - il sottotetto non è
pagina 6 di 9 compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune (così: Cass. civ. 6114/2022; Cass. civ. 9383/2020;
Cass. civ. 6143/2016; 11771/1992).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica esperita in sede di A.T.P. non può assurgere a prova della condominialità del bene, come correttamente valutato dal
Giudice di prime cure nella propria statuizione.
Ed invero, il Consulente si è limitato ad accertare lo stato dei luoghi, definendo in modo generico le funzioni del sottotetto, senza tenere conto dei comportamenti e degli accordi intercorsi tra le parti.
Il C.T.U. Geom. ha condotto un accertamento tecnico: invece, la qualifica Per_1 di un bene come parte comune di un edificio, ex art 1117 cod. civ. è una valutazione riservata al prudente apprezzamento del Giudice.
Infatti, come insegna la S.C., “La natura del sottotetto di un edificio condominiale
è determinata, in primo luogo, dai titoli e solo in difetto di questi, può ritenersi comune se risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, che il bene è oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto, invece, può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 17/12/2013, n. 28141, poi confermata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/04/2021, n. 9060).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, mancano elementi univoci atti a ravvisare - nel sottotetto in questione (in origine neppure accatastato) - un'attitudine o una concreta destinazione del medesimo all'uso comune dei condomini, poiché lo stesso risulta privo di parti di impianti, di tubazioni condominiali, di antenna centralizzata o altri elementi che ne abbiano reso necessario l'accesso a tutti i comproprietari.
Per di più, il locale si sostanziava in un volume autonomo di fatto utilizzato in via esclusiva dalla famiglia come confermato dalle dichiarazioni testimoniali. CP_1
pagina 7 di 9 Pertanto, in assenza di elementi obiettivamente deponenti per ravvisare un uso comune o l'esercizio di un servizio di interesse comune, deve concludersi per la qualificazione dello stesso come pertinenza dell'unità immobiliare sottostante, di proprietà (prima) di e (ora) di . PA Controparte_2
In definitiva, tenuto conto delle caratteristiche del bene controverso e in difetto di prova della natura condominiale dello stesso, deve ritenersi che il sottotetto in esame costituisca una pertinenza dell'appartamento (già) di proprietà della famiglia successivamente trasferito alla sig.ra . CP_1 CP_2
Le ulteriori doglianze degli appellanti restano assorbite, in quanto muovono dal presupposto - erroneo - che il bene oggetto del contenzioso sia da considerarsi parte comune dell'edificio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi superate, in quanto irrilevanti anche le richieste istruttorie formulate da parte appellante.
Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'assenza - nel presente grado - di attività istruttoria.
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1162/2022, emessa
[...] Parte_2 in data 17.10.2022 dal Tribunale di ANCONA nel giudizio iscritto al n. 7108/2017
R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
- CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento - in favore degli appellati - delle spese del grado, che vengono liquidate, per ciascun appellato, in complessivi
€.1.984,00 per compensi, €.804,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
pagina 8 di 9 D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_3 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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