Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 , recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unita' sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi.";
al terzo comma le parole: "degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale" sono sostituite con le altre: "delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle singole regioni".
All'articolo 2:
al primo comma, dopo le parole: "omologazione dei prodotti industriali", sono inserite le altre: "ai sensi dell'articolo 6, lettera n) (( e dell'articolo 24, n. 18,)) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ";
al terzo comma, dopo la parola: "decreto", e' inserita l'altra: "interministeriale", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.";
al quarto comma, dopo la parola: "decreti", e' inserita l'altra: "interministeriali", e le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
l'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 3:
al secondo comma, le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il contributo di cui all' articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390 , viene assegnato al tondo sanitario nazionale di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.".
All'articolo 4:
al secondo comma, la parola: "autonomo" e' sostituita con le altre: "dotato di autonomia funzionale e contabile";
al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonche' un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 ";
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonche' da un rappresentante dell'ANCI".
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 , recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unita' sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi.";
al terzo comma le parole: "degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale" sono sostituite con le altre: "delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle singole regioni".
All'articolo 2:
al primo comma, dopo le parole: "omologazione dei prodotti industriali", sono inserite le altre: "ai sensi dell'articolo 6, lettera n) (( e dell'articolo 24, n. 18,)) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ";
al terzo comma, dopo la parola: "decreto", e' inserita l'altra: "interministeriale", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.";
al quarto comma, dopo la parola: "decreti", e' inserita l'altra: "interministeriali", e le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
l'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 3:
al secondo comma, le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il contributo di cui all' articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390 , viene assegnato al tondo sanitario nazionale di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.".
All'articolo 4:
al secondo comma, la parola: "autonomo" e' sostituita con le altre: "dotato di autonomia funzionale e contabile";
al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonche' un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 ";
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonche' da un rappresentante dell'ANCI".
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".