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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 27.5.25 a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 307/21 r. g. sez. lav., vertente
tra
rappresentato e difeso dall' Avv. RAFFAELE DE FELICE e dall'Avv. Parte_1 FRANCESCO DE FELICE come in atti;
APPELLANTE E
. in persona del legale rapp.te rapp.to e difeso dagli avv. EGIDIO Controparte_1 PAOLUCCI, ENRICO RAENGO e LUCIA CASAMASSIMA come in atti;
APPELLATO/a
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato presso questa Corte, l'odierna parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di NAPOLI NORD n° 4848/20, in atti, con la quale era stato rigettato il suo ricorso volto alla condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive, previo accertamento delle mansioni superiori disimpegnate e dello svolgimento di lavoro straordinario come in ricorso. Il ricorrente in primo grado aveva dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 14.2.2012 al 19.1.2017, data delle dimissioni;
di aver svolto le mansioni di carrellista ed anche di autista di furgoni e di automezzi aziendali;
che le mansioni svolte erano riconducibili al 4° livello di inquadramento sebbene fosse stato inquadrato nel 5° livello del C.C.N.L. di categoria;
di aver lavorato nel periodo dal 14.2.2012 al 31.1.2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00, tra l'1.2.2013 al 31.12.2014 dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.30 e dall'1.1.2015 per 22 giorni al mese e per 40 ore settimanali;
di aver percepito tredicesima, quattordicesima, indennità sostitutiva di preavviso e T.F.R. nella misura indicata nei prospetti paga;
di non aver percepito l'indennità di trasferta;
di aver diritto all'inquadramento nel 4° livello e non nel 5° livello sin dall'assunzione. Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare la società resistente al pagamento in suo favore di € 110.392,90, oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese di lite con attribuzione.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita parte resistente che ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il primo giudice, previo espletamento della prova testimoniale, con articolata motivazione ha ritenuto che non fosse dovuta l'indennità di trasferta e che non vi fosse prova dello svolgimento di lavoro straordinario e che non vi fossero differenze rispetto al trattamento retributivo ordinario. Ha pertanto rigettato la domanda. Ha proposto gravame il ricorrente censurando la sentenza nella parte in cui aveva, mal interpretando la prova testimoniale, ritenuto che non vi fosse prova del lavoro straordinario espletato;
nella parte in cui non si era pronunciato in ordine alla domanda relativa al pagamento degli scatti di anzianità maturati ex art- 21 del C.C.N.L. vigente;
e nella parte in cui aveva disatteso la domanda in ordine all'indennità di trasferta prevista dall'art. 79 CCNL risultando che egli era stato assunto con specifica destinazione, come da lettera di assunzione, alla sede di Arcugnano ed invece poi assegnato senza alcuna comunicazione scritta alle sede di Gricignano di Aversa. Ha chiesto la riforma della sentenza gravata. Si è costituita l'appellata ed ha chiesto il rigetto del gravame In merito agli scatti di anzianità ha dedotto che gli stessi erano legati al riconoscimento delle mansioni superiori e che non avendo il ricorrente avanzato gravami sul punto, ne era rimasta travolta anche la domanda relativa gli scatti di anzianità; in ordine al gravame sulla trasferta ha ribadito le tesi già avanzate in primo grado e che si fosse trattato di un mero errore materiale nel contratto, peraltro corretto dalla società, mentre il ricorrente residente aveva sempre e solo lavorato a Gricignano;
ed infine che non provato era il lavoro straordinario asseritamente svolto. La controversia, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, è decisa come segue previo espletamento di consulenza tecnica. In primo luogo, va detto che si è formato il giudicato in ordine a tutte le parti della sentenza non attinte dal presente gravame, sicchè oggetto del contendere è in questa sede solo la domanda relativa al lavoro straordinario, all'indennità di trasferta e agli scatti di anzianità. Deve essere confermata la sentenza con riguardo all'indennità di trasferta che non è dovuta perché il ricorrente ha sempre e solo lavorato a Gricignano, peraltro luogo limitrofo alla sua residenza, senza che abbia dato conto mai di essere addetto a diversa sede. La dizione indicata nel contratto verosimilmente è frutto di errore, come correttamente ritenuto dal primo giudice. In ogni caso la comunicazione UNILAV del 8.1.2013, in rettifica, porta quale sede di lavoro quella di Gricignano. Ogni istanza sul punto è da ritenersi meramente pretestuosa non sussistendo alcuno dei presupposti per il pagamento dell'indennità di trasferta che presuppone spostamenti e conseguenti costi (vitto alloggio spese di viaggio) nella chiara dizione dell'art. 79 CCNL. L'appello va accolto invece per quanto attiene al compenso per lavoro straordinario nel periodo per cui è domanda dal 14.2.2012 al 31.12.2014 tenuto conto del fatto che vi è prova quantomeno dell'orario giornaliero dalle 7 alle 19 con un'ora di spacco per 5 gg alla settimana. Tale prova emerge dalla lettura complessiva delle testimonianze acquisite. Si può partire da quella di IA RA, dipendente amministrativo della società che, pur dichiarando che il suo orario di lavoro era dalle 8 alle 17 non può fare a meno di ammettere che
“…Quando c'era la necessità che i magazzinieri rimanessero quando c'era qualche camion da scaricare, so che il ricorrente, unico magazziniere, li aspettava. In particolare quando io sapevo che doveva arrivare qualche carico dall'estero chiedevo al ricorrente di aspettare il camion che arrivasse. Quando c'era un camion che faceva più tardi, il ricorrente mi riferiva che doveva aspettare ma io comunque alle 17.00 andavo via. Le ditte che si occupano dei traslochi lasciano tutta la documentazione nei baskets, sito nel magazzino e poi le altri dipendenti dell'ufficio le vanno a prendere. Nel caso di consegna dopo le 17.00 i documenti vengono lasciati nei baskets o sono consegnati al mattino seguente. Il ricorrente possedeva una barca bianca piccola stipata nel magazzino ma non so per quanto tempo è rimasta lì. Il ricorrente mi ha riferito che apriva alle 7.00 il magazzino e poi quando c'era necessità chiudeva dopo le 17.00 ma non so che orario facesse perché io andavo
2 via. Quando arrivavo alle 8.00 il magazzino già era aperto. Preciso che il magazzino si trova al piano terra dove c'era il ricorrente, unico magazziniere, e gli uffici sono al primo piano…”. In definitiva il teste da conto di sapere benissimo che il luogo di lavoro era aperto dal magazziniere ben prima del suo arrivo e che chiudeva ben dopo e che la presenza del ricorrente era essenziale per l'arrivo del carico e dello scarico che, sostanzialmente era continuo, trattandosi di traslochi. Tali circostanze trovano conferma nella testimonianza di che con la sua società si Tes_1 occupava di traslochi dei cittadini americani. Egli ha dichiarato:” Mi reco al magazzino dove lavora il ricorrente verso le 7.10 o se faccio tardi alle 7.30 e qualche volta anche di pomeriggio ma mai dopo le 17.00 perché so che il magazzino è chiuso dopo quell'ora e devo chiamare al referente IA RA per dirgli se può aspettarmi un magazziniere. …non ho visto chi desse le direttive al ricorrente ma so che il suo referente era IA RA. I documenti sottoscritti dal committente americano e la lista delle operazioni svolte sono consegnate all'ufficio al primo piano e non al ricorrente. Non so se il magazzino fosse chiuso per la pausa pranzo. si occupa anche lui dei traslochi da Controparte_2 prima di me. ha lavorato per la società partner della società resistente per tre o Parte_2 quattro anni ma non so essere più preciso. Per la società resistente possono lavorare tra le tre e le 10 società per i traslochi ma non lo so di preciso…” Anche e confermano la regolare osservanza di orari ben più lunghi di quelli retribuiti CP_2 CP_2 dalla resistente. dichiara di essere amico del ricorrente da anni e che “Dopo il 1997 ho lavorato per la CP_2 cooperativa Franzosini e mi sono sempre occupato di masserizia americana e, quindi, dei traslochi per gli americani presso la base Nato di Gricignano e presso le loro abitazioni private. Ho lavorato per la Franzosini saltuariamente fino a due mesi fa ed attualmente sono disoccupato. Lavoravo tre o quattro giorni a settimana dalle 6.30/6.40 e fino alle 19.00 o 19.30 o 20.00. Preciso che mi recavo con il camion di circa 5-6 metri, capace di caricare 4 cassoni, che non guidavo io, presso il magazzino della società resistente, e si aspettava che il ricorrente scaricasse e caricasse i cassoni. Si consegnava, al momento dello scarico, la documentazione compilata e firmata anche dal committente americano al ricorrente. Sulla documentazione non era indicato l'orario di consegna. Le direttive mi erano impartite da La società resistente si occupa di masserizia americana perché eravamo Parte_3 obbligati a recarci presso il suo deposito dove c'era il ricorrente, a Gricignano vicino alla
[...]
. Ogni giorno di lavoro mi recavo due o tre volte al magazzino e si aspettava anche mezz'ora Pt_4 od un'ora tra l'attesa legata alla fila da fare ed il tempo necessario per compiere l'operazione. Per la società resistente operavano più di quattro imprese. Il ricorrente già era in magazzino quando io ed i miei colleghi di lavoro arrivavamo verso le 6.55 o 7.00. Di sera l'ho visto fino alle 19.30 o le 20.00 e una volta scaricato io andavo via e non so se il ricorrente restava lì. Non ho mai visto la barca del ricorrente ed i miei colleghi di lavoro mi hanno detto che la teneva a casa sua a San Giovanni. Non ho visto chi desse le direttive al ricorrente ma so che gli erano impartite dall'ufficio posto al primo piano.
era autista e si occupava del trasloco dei beni degli americani e l'ho sempre visto Parte_2 dal 2011 o 2012 fino al 2015, così mi sembra…”. Anche ha confermato le medesime modalità di lavoro su esposte, anch'egli addetto Parte_2 ai traslochi degli americani nell'ambito della organizzazione di varie ditte che gravita intorno agli stessi. Non si condivide il giudizio di inattendibilità effettuato dal primo giudice sulla scorta di una presunta anticipazione degli orari di lavoro ( dalle 7 dichiarate dal ricorrente alle 6.45 del teste) in quanto in particolare indica un orario tra le 6.45 e le 7 e comunque le due testimonianze sono coerenti. CP_2 Come sopra accennato, diversa è la posizione di RA che ha un orario fisso impiegatizio da quella del magazziniere che, di fatto, segue le necessità di carico e scarico di cui lo stesso RA è ben consapevole. Ritiene il collegio che possa essere consolidata la prova di un'attività disimpegnata fra le 7 e le 19 con un'ora di spacco, tenuto conto del complesso delle testimonianze.
3 Sulla scorta di tale orario per 5 gg settimanali il CTU ha effettuato il conteggio del dovuto, rettificato facendo proprie le osservazioni della società sul divisore applicabile. Al ricorrente a titolo di straordinario prestato sono dovuti euro 16.380,93 di cui euro 105,11 per conseguente ricalcolo TFR. Al ricorrente sono altresì dovute le somme richieste a titolo di scatti di anzianità su cui vi è omessa pronuncia del primo giudice. Ciò sulla scorta dell'assorbente motivo che i fatti a sostegno della domanda formulata sul punto in primo grado non sono stati minimamente contestati dalla società con la memoria di costituzione e dunque già dal primo grado dovevano ritenersi pacifici. In appello la società si oppone assumendo un legame con il giudicato sulla domanda relativa al superiore inquadramento. Tale legame manca perché detti scatti sono dovuti anche per il livello di appartenenza (vedi art. 15 CCNL allegato, e non 21 come dedotto), mentre nulla è detto dall'appellata sul loro ammontare, circostanza questa che al più avrebbe potuto avere un legame con la retribuzione attinente al livello superiore. Stante dunque la non contestazione, al ricorrente vanno riconosciuti €. 621,88 per il biennio da 3/2014 a 3/2016 (come circoscritto il periodo di riferimento da domanda). L'ulteriore biennio non risulta essere maturato. In definitiva l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante di euro 17117,88 a titolo di compenso lavoro straordinario, integrazione TFR e scatti, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo. In tali limiti l'appello va accolto. Le spese del grado possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda nella misura di ¾. Il residuo cede a carico dell'appellata ed è liquidato come in dispositivo con attribuzione. Cedono a carico dell'appellata e comunque delle parti in solido le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore del della complessiva somma di euro 17117,88 oltre interessi legali Parte_1 sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
compensa le spese del doppio grado di giudizio per tre quarti e condanna l'appellata al pagamento del residuo che liquida in euro 800,00 per il primo grado e 900,00 per il grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
liquida con separato decreto le spese di ctu.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 27.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
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