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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/05/2024, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Andrea Loffredo Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 3560/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nata a [...] il [...] (avv. Raffaele Schipani, giusta Parte_1 procura in atti) parte ricorrente
E
nato a [...] il [...] (contumace) Controparte_1 parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 29/2/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. In data 28.8.2008 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario nel Comune di Forchia (Bn), annotato nei Registri di Stato Civile del detto Comune
Atto n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008. Dalla loro unione nascevano i figli (nata ad Per_1
Ariano Irpino AV il 1°.2.2009) e (nato a [...] il [...]). Dopo un periodo CP_2 di stabilità, i coniugi decidevano di separarsi in via consensuale. In data 19.4.2021 il Tribunale di
Benevento, con decreto di omologazione n. cronol. nr. 4117/2021, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
2. Su tali premesse parte istante, sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione con il resistente e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge dal provvedimento di omologa della separazione consensuale, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso. Parte resistente non si costituiva in giudizio.
3. La domanda è fondata ed è accolta, atteso che parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò rileva la circostanza che in seguito alla
p. 1/3 separazione i coniugi non si sono mai riconciliati, né hanno mai espresso volontà in tal senso, come dichiarato dalla ricorrente in sede di audizione personale, il tutto con ininterrotto decorso dei termini di legge. Elementi in senso contrario non possono ricavarsi dalla contumacia della parte resistente che, per consolidata giurisprudenza, viene declinata come un comportamento 'neutrale' cui non può essere attribuita valenza confessoria o contestativa dei fatti allegati dalla controparte.
4. Sono condivisibili e meritevoli di accoglimento le condizioni di divorzio richieste dalla parte ricorrente, anche perché sostanzialmente uguali a quelle della separazione consensuale, ciò limitatamente a quelle che di seguito si riportano:
- affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il allorquando tornerà in stato di libertà, eserciterà il Controparte_1 suo diritto di visita (come già statuito in sede di separazione) il lunedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 durante il periodo scolastico e dalle ore 11.00 alle ore 21.00 durante il periodo non scolastico. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli minori due weekend alternati al mese, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
- i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà e con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del loro compleanno e del loro onomastico;
- ad anni alterni, trascorreranno con il Sig. le festività del 25 aprile, del 1° maggio, CP_1 del 2 giugno, del 1° novembre e del 8 dicembre;
- il padre terrà con sé i figli alternativamente con la madre nelle ricorrenze festive di Natale e
Capodanno e in quelle di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- in merito alle ferie estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il papà, che avrà
l'obbligo di comunicare alla madre il periodo e la località prescelti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
5. L'assegno di mantenimento dei figli è rideterminato in misura pari a €.350 mensili complessivi per i due figli, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, importo che si ritiene di aumentare rispetto a quanto concordato in sede di separazione (€.250 complessivi) – come richiesto dalla ricorrente – ciò in virtù dell'aumento delle esigenze della prole dovuto alla crescita, che non richiede neppure specifica allegazione. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di attribuzione dell'assegno unico per l'intero. Infatti, ai sensi dell'art. 6 Dlgs. 231/2021 detta misura di sostegno, in caso di separazione o divorzio, deve essere ripartita in pari misura tra coloro che esercitano “la responsabilità genitoriale”, salvo il caso di affidamento esclusivo, ipotesi che non ricorre nella fattispecie. È fatto salvo il diverso accordo tra le parti, anche in caso di affidamento esclusivo, accordo che di cui non vi è prova e che neppure può desumersi dalla mancata costituzione della parte resistente, come già innanzi detto.
6. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett a) l. 898/1970 e, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 le parti a Forchia (BN) il 28/8/2008 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr.
396/2000, alle condizioni di cui innanzi.
7. Spese di lite compensate.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Forchia
(BN) il 28/8/2008 tra e (atto nr. 2; Parte_1 Controparte_1 parte 2; serie A;
anno 2008; Ufficio 1), alle condizioni di cui in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di Controparte_1 mantenimento in favore dei figli la somma complessiva di €.350 da versare a
[...]
all'inizio di ogni mese a partire dal mese di novembre 2023, oltre obbligo di Parte_1 contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Benevento il 25/10/2021;
- rigetta la richiesta di attribuzione per l'interno dell'assegno unico;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Forchia (BN);
- compensa di lite.
Benevento, 28 maggio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Andrea Loffredo
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Andrea Loffredo Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 3560/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nata a [...] il [...] (avv. Raffaele Schipani, giusta Parte_1 procura in atti) parte ricorrente
E
nato a [...] il [...] (contumace) Controparte_1 parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 29/2/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. In data 28.8.2008 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario nel Comune di Forchia (Bn), annotato nei Registri di Stato Civile del detto Comune
Atto n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008. Dalla loro unione nascevano i figli (nata ad Per_1
Ariano Irpino AV il 1°.2.2009) e (nato a [...] il [...]). Dopo un periodo CP_2 di stabilità, i coniugi decidevano di separarsi in via consensuale. In data 19.4.2021 il Tribunale di
Benevento, con decreto di omologazione n. cronol. nr. 4117/2021, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
2. Su tali premesse parte istante, sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione con il resistente e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge dal provvedimento di omologa della separazione consensuale, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso. Parte resistente non si costituiva in giudizio.
3. La domanda è fondata ed è accolta, atteso che parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò rileva la circostanza che in seguito alla
p. 1/3 separazione i coniugi non si sono mai riconciliati, né hanno mai espresso volontà in tal senso, come dichiarato dalla ricorrente in sede di audizione personale, il tutto con ininterrotto decorso dei termini di legge. Elementi in senso contrario non possono ricavarsi dalla contumacia della parte resistente che, per consolidata giurisprudenza, viene declinata come un comportamento 'neutrale' cui non può essere attribuita valenza confessoria o contestativa dei fatti allegati dalla controparte.
4. Sono condivisibili e meritevoli di accoglimento le condizioni di divorzio richieste dalla parte ricorrente, anche perché sostanzialmente uguali a quelle della separazione consensuale, ciò limitatamente a quelle che di seguito si riportano:
- affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il allorquando tornerà in stato di libertà, eserciterà il Controparte_1 suo diritto di visita (come già statuito in sede di separazione) il lunedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 durante il periodo scolastico e dalle ore 11.00 alle ore 21.00 durante il periodo non scolastico. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli minori due weekend alternati al mese, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
- i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà e con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del loro compleanno e del loro onomastico;
- ad anni alterni, trascorreranno con il Sig. le festività del 25 aprile, del 1° maggio, CP_1 del 2 giugno, del 1° novembre e del 8 dicembre;
- il padre terrà con sé i figli alternativamente con la madre nelle ricorrenze festive di Natale e
Capodanno e in quelle di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- in merito alle ferie estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il papà, che avrà
l'obbligo di comunicare alla madre il periodo e la località prescelti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
5. L'assegno di mantenimento dei figli è rideterminato in misura pari a €.350 mensili complessivi per i due figli, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, importo che si ritiene di aumentare rispetto a quanto concordato in sede di separazione (€.250 complessivi) – come richiesto dalla ricorrente – ciò in virtù dell'aumento delle esigenze della prole dovuto alla crescita, che non richiede neppure specifica allegazione. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di attribuzione dell'assegno unico per l'intero. Infatti, ai sensi dell'art. 6 Dlgs. 231/2021 detta misura di sostegno, in caso di separazione o divorzio, deve essere ripartita in pari misura tra coloro che esercitano “la responsabilità genitoriale”, salvo il caso di affidamento esclusivo, ipotesi che non ricorre nella fattispecie. È fatto salvo il diverso accordo tra le parti, anche in caso di affidamento esclusivo, accordo che di cui non vi è prova e che neppure può desumersi dalla mancata costituzione della parte resistente, come già innanzi detto.
6. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett a) l. 898/1970 e, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 le parti a Forchia (BN) il 28/8/2008 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr.
396/2000, alle condizioni di cui innanzi.
7. Spese di lite compensate.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Forchia
(BN) il 28/8/2008 tra e (atto nr. 2; Parte_1 Controparte_1 parte 2; serie A;
anno 2008; Ufficio 1), alle condizioni di cui in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di Controparte_1 mantenimento in favore dei figli la somma complessiva di €.350 da versare a
[...]
all'inizio di ogni mese a partire dal mese di novembre 2023, oltre obbligo di Parte_1 contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Benevento il 25/10/2021;
- rigetta la richiesta di attribuzione per l'interno dell'assegno unico;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Forchia (BN);
- compensa di lite.
Benevento, 28 maggio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Andrea Loffredo
p. 3/3