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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/10/2024, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 142/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Parte_1
l'avv. PAOLETTI FRANCESCO per già contumace, nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine CP_1
perentorio concesso
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza.
Ascoli Piceno, 17.10.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da: nato ad [...] il [...] (CF. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Paoletti
-ATTORE-
CONTRO
nato ad [...] il [...], (CF. CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 04.10.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio il signor Parte_1
per ottenere l'accertamento del confine tra i fondi di sua proprietà ed il fondo di proprietà CP_1
di Deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che: CP_1
- è proprietario del fondo sito in ad Ascoli Piceno Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio n. 21 con le particelle n.ri 75 e 76;
- il è proprietario del fondo sito ad Ascoli Piceno Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio CP_1
identificato al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio n. 20 con la particella n. 178;
- si verificavano sconfinamenti del a cui veniva ordinato dal Tribunale di Ascoli Piceno di CP_1
ripristinare la recinzione delimitante il confine;
- il spostava la recinzione sconfinando nuovamente all'interno della proprietà dell'attore, così CP_1
rendendo incerta la linea di confine tra i fondi;
-sulla zona confinaria si è venuta a determinare una situazione di palese incertezza rispetto alla realtà giuridica;
pagina 2 di 7 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare e dichiarare che il Sig. ha sconfinato all'interno della CP_1 proprietà del Sig. sia attraverso la lavorazione del terreno che con l'impianto di Parte_1
vitigni nonché apponendo un cancello in metallo e danneggiando la recinzione di proprietà del sig. posta a delimitazione della linea di confine tra le proprietà; accertare e dichiarare Parte_1
l'esatto confine tra i fondi di proprietà del Sig. siti ad Ascoli Piceno, Frazione Parte_1
Polesio, località Colle Piccione, meglio identificati al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al
Foglio n. 21, con le particelle n. 75 e n. 76 ed il fondo di proprietà del Sig. sito ad CP_1
Ascoli Piceno, Frazione Polesio, località Colle Piccione, meglio identificato al Catasto Terreni del
Comune di Ascoli Piceno al Foglio n. 20, con la particella n. 178;per l'effetto ed in conseguenza dell'accertamento dello sconfinamento condannare il sig. al rilascio di quanto CP_1 indebitamente posseduto stante l'illegittimità dell'occupazione conseguenza dello sconfinamento ed alla rimessa in pristino dello stato di fatto dei luoghi come esistenti prima dell'occupazione suddetta;
in ogni caso condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Dichiarata la contumacia di dopo la trattazione e l'espletamento di consulenza tecnica, il CP_1
giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies cpc,
l'udienza del 4.10.2024 ore 9.00 concedendo alle parti termini per eventuali note difensive sino al
25.9.2024.
Passando ad esaminare la domanda proposta da parte attrice, deve brevemente premettersi che l'azione di regolamento dei confini è disciplinata dall'art. 950 c.c. il quale recita: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali". Il presupposto della predetta azione è l'incertezza del confine tra due res immobili;
in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue, e dunque il confine (cfr. Cass. civile, sez. II, 15/05/2018, n. 11822). Al riguardo, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che l'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica. Pertanto, non
è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza pagina 3 di 7 dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/02/2024, n.3996). Inoltre, nel caso in cui sia promossa l'azione di regolamento di confine, la sua determinazione può comportare l'attribuzione a una delle parti di una zona occupata dall'altra, ma tale attribuzione non trasforma l'azione in rivendica, perché costituisce soltanto una conseguenza naturale della domanda diretta all'individuazione del confine (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11942 del 2003). Vero è che, una volta individuata la demarcazione tra i fondi, l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato, come nella specie, uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva (Cass., n. 8693/2019).
Tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si possa attenere al confine delineato dalle mappe catastali. Più precisamente, incombe sia sull'attore sia sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante, reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. civile, sez. II, 24/04/2018, n. 10062). In altri termini, l'art. 950 cod. civ. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d'importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7081 del 22/06/1995). Ai fini di detta determinazione non potrà tuttavia prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, né, allorquando si trattando di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento in essi richiamati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del
05/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7081 del
22/06/1995).
Tanto premesso in diritto, deve osservarsi che la difficoltà a delimitare esattamente i confini delle due proprietà ha reso indispensabile precedere ad una consulenza tecnica d'ufficio a cui il Tribunale intende pagina 4 di 7 conformarsi nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte che – in assenza di osservazioni - devono ritenersi apprezzate anche dal
CTP nominato da parte attrice. Primariamente ha trovato riscontro l'incertezza del confine tra i fondi evidenziata oltre che dalle allegazioni di parte attrice anche dalla consulenza in atti (cfr. pag. 8 CTU ove si legge “si evidenzia la criticità dell'accertamento di una linea di confine tra proprietà che costituisce anche confine di delimitazione tra due differenti fogli catastali”). In conformità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'ausiliario per determinare il confine ha correttamente fatto riferimento alle mappe catastali originali d'impianto per la ricostruzione della linea di confine attesa l'assenza di diversi mezzi di prova come termini lapidei, vecchi muri ovvero recinzioni e frazionamenti catastali.
Invero, le particelle catastali di proprietà dell'attore e del convenuto contumace sono “in tutta evidenza e chiarezza originali d'impianto cioè non derivano da atti di aggiornamento catastale come frazionamenti e/o tipi mappali” (cfr. pag. 8 CTU). Deve, altresì, apprezzarsi il metodo operativo adottato dal consulente che è stato quello del rilievo dei punti di inquadramento più vicini all'oggetto di causa perché contestuali ed omogenei nella formazione della mappa d'impianto e dei punti di riferimento fissi e visibili vicino alla linea da riconfinare. Il rilievo è stato, inoltre, esteso- per controllo
-anche a due fabbricati più lontani sebbene inclusi nel foglio di mappa n. 21, così da eliminare i possibili errori di sovrapposizione tra i fogli, errori, in ogni caso, estremamente contenuti in un massimo di cm 19 sul lato nord e cm 6 sul lato est.
La sovrapposizione della mappa e del rilievo ha consentito di individuare la posizione del confine di proprietà rispetto agli elementi topografici rilevati in loco. Chiariva il CTU che “Le linee di confine che dividono la proprietà dell'attore da quella del convenuto contumace sono due, una a Nord e una a Est.
La sovrapposizione del rilievo eseguito con GPS sulla mappa originale d'impianto ha consentito di posizionare i punti di inquadramento mediando al meglio le inevitabili discrepanze tra differenza di strumentazione e grafica delle mappe. In particolare, riguardo la precisione dei punti di inquadramento si rileva: Punti di inquadramento nello Sviluppo A: Vecchio Fabbricato P.lla 79: Gli spigoli Ovest e Nord sono perfettamente coincidenti mentre lo spigolo Est ha cm 77 di errore verso
Est; P.lla 86: Lo spigolo Sud rilevato è perfettamente coincidente;
Parte_2 [...]
P.lla 85: Lo spigolo Nord ha cm 45 di errore verso Est. Punti di inquadramento nel Fg. 21: Parte_2
Vecchio Fabbricato P.lla 131: Lo spigolo Ovest ha cm 27 di errore verso Sud-Ovest mentre lo spigolo
Est ha cm 112 di errore verso Sud;
Vecchio Fabbricato P.lla 71: Lo spigolo Sud-Ovest ha cm 12 di errore verso Nord”.
In punto di riconfinazione (paragrafo 3.5 della consulenza: ndr) il CTU precisava che le linee di confine che dividono la proprietà dell'attore da quella del convenuto contumace sono quindi due, una a pagina 5 di 7 Nord ed una a Est e devono essere individuate secondo la ricostruzione fornita dal consulente tecnico.
L'ausiliario chiariva- nel paragrafo 3.5.1 LINEA A NORD - che “Il confine nord della proprietà dell'attore è individuato a Ovest a ml 3,11 dal palo della recinzione (110) allineato con il palo di cemento (109); a Est a ml 0,74 dal palo della recinzione (113) e a ml 1,06 dal palo di cemento (112)” e
- nel paragrafo 3.5.2 LINEA A EST - che “Il confine coincide sostanzialmente con la linea individuata tra il picchetto di ferro (114) e il picchetto di ferro (115) ma quest'ultimo deve essere spostato di cm 10 verso Est” (cfr. pag. 11 CTU).
Deve, altresì, ritenersi accertato lo sconfinamento del convenuto contumace nella proprietà dell'attore come evidenziato dall'ausiliario nominato. Inoltre, al fine del ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della corretta linea di confine, occorre procedere alla rimozione dell'attuale recinzione ed all'asportazione della prima fila di pali della vigna (cfr. pag. 11 CTU). Infatti, nel silenzio del convenuto contumace sul punto, deve avvalorarsi quanto affermato dal perito nominato riguardo al primo filare di vigna e concludersi che, pur essendo posizionato solo per circa la metà sulla proprietà dell'attore, questo si trova, in ogni caso, a distanza inferiore a quella di legge.
Per le suesposte ragioni, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice e ferma la delimitazione dei confini tra i fondi dell'attore e del convenuto così come indicata nella CTU a firma del Geometra in atti, che qui deve intendersi per integralmente richiamata e trascritta, il CP_2
convenuto contumace dovrà essere condannato alla rimozione dell'attuale recinzione ed all'asportazione della prima fila di pali della vigna, operazioni il cui costo complessivo è stato stimato in € 600,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Avv Francesco Paoletti, dichiaratosi anticipatario, secondo i valori medi di cui al DM 147/22 per ciascuna delle quattro fasi processuale, scaglione fino a 1.100,00 atteso sia il valore della causa dichiarato nell'atto di citazione (€
500,00: ndr) sia il costo stimato dei lavori di necessari al ripristino dello stato dei luoghi.
Le spese di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 142/2023 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 950 c.c., che il confine nord tra i fondi attorei siti ad Ascoli Piceno
Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio identificati al Catasto Terreni del Comune di Ascoli
Piceno al foglio n. 21 con le particelle n.ri 75 e 76 ed il fondo di proprietà del sig sito ad CP_1
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio identificati al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio n. 20 con la particella n. 178 è individuato a Ovest a ml 3,11 dal palo della recinzione (110) allineato con il palo di cemento (109); a Est a ml 0,74 dal palo della recinzione (113) e
Cont a ml 1,06 dal palo di cemento (112). Il confine coincide sostanzialmente con la linea individuata tra il picchetto di ferro (114) e il picchetto di ferro (115) ma quest'ultimo deve essere spostato di cm 10 verso Est
Per l'effetto accerta e dichiara che ha sconfinato all'interno della proprietà di sia con CP_1 Parte_1
l'attuale recinzione sia con la prima fila di filari della vigna;
Condanna alla rimozione dell'attuale recinzione ed all'asportazione della prima fila di pali CP_1
della vigna;
Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore dell'avv CP_1
Francesco Paoletti, dichiaratosi anticipatario, in complessivi euro 662,00 per compensi ed euro 43,00 per esborsi IVA e CPA come per legge.
Pone spese della espletata CTU, da liquidarsi con autonomo decreto, a carico definitivo di parte convenuta.
Ascoli Piceno, 17 ottobre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Parte_1
l'avv. PAOLETTI FRANCESCO per già contumace, nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine CP_1
perentorio concesso
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza.
Ascoli Piceno, 17.10.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da: nato ad [...] il [...] (CF. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Paoletti
-ATTORE-
CONTRO
nato ad [...] il [...], (CF. CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 04.10.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio il signor Parte_1
per ottenere l'accertamento del confine tra i fondi di sua proprietà ed il fondo di proprietà CP_1
di Deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che: CP_1
- è proprietario del fondo sito in ad Ascoli Piceno Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio n. 21 con le particelle n.ri 75 e 76;
- il è proprietario del fondo sito ad Ascoli Piceno Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio CP_1
identificato al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio n. 20 con la particella n. 178;
- si verificavano sconfinamenti del a cui veniva ordinato dal Tribunale di Ascoli Piceno di CP_1
ripristinare la recinzione delimitante il confine;
- il spostava la recinzione sconfinando nuovamente all'interno della proprietà dell'attore, così CP_1
rendendo incerta la linea di confine tra i fondi;
-sulla zona confinaria si è venuta a determinare una situazione di palese incertezza rispetto alla realtà giuridica;
pagina 2 di 7 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare e dichiarare che il Sig. ha sconfinato all'interno della CP_1 proprietà del Sig. sia attraverso la lavorazione del terreno che con l'impianto di Parte_1
vitigni nonché apponendo un cancello in metallo e danneggiando la recinzione di proprietà del sig. posta a delimitazione della linea di confine tra le proprietà; accertare e dichiarare Parte_1
l'esatto confine tra i fondi di proprietà del Sig. siti ad Ascoli Piceno, Frazione Parte_1
Polesio, località Colle Piccione, meglio identificati al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al
Foglio n. 21, con le particelle n. 75 e n. 76 ed il fondo di proprietà del Sig. sito ad CP_1
Ascoli Piceno, Frazione Polesio, località Colle Piccione, meglio identificato al Catasto Terreni del
Comune di Ascoli Piceno al Foglio n. 20, con la particella n. 178;per l'effetto ed in conseguenza dell'accertamento dello sconfinamento condannare il sig. al rilascio di quanto CP_1 indebitamente posseduto stante l'illegittimità dell'occupazione conseguenza dello sconfinamento ed alla rimessa in pristino dello stato di fatto dei luoghi come esistenti prima dell'occupazione suddetta;
in ogni caso condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Dichiarata la contumacia di dopo la trattazione e l'espletamento di consulenza tecnica, il CP_1
giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies cpc,
l'udienza del 4.10.2024 ore 9.00 concedendo alle parti termini per eventuali note difensive sino al
25.9.2024.
Passando ad esaminare la domanda proposta da parte attrice, deve brevemente premettersi che l'azione di regolamento dei confini è disciplinata dall'art. 950 c.c. il quale recita: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali". Il presupposto della predetta azione è l'incertezza del confine tra due res immobili;
in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue, e dunque il confine (cfr. Cass. civile, sez. II, 15/05/2018, n. 11822). Al riguardo, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che l'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica. Pertanto, non
è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza pagina 3 di 7 dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/02/2024, n.3996). Inoltre, nel caso in cui sia promossa l'azione di regolamento di confine, la sua determinazione può comportare l'attribuzione a una delle parti di una zona occupata dall'altra, ma tale attribuzione non trasforma l'azione in rivendica, perché costituisce soltanto una conseguenza naturale della domanda diretta all'individuazione del confine (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11942 del 2003). Vero è che, una volta individuata la demarcazione tra i fondi, l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato, come nella specie, uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva (Cass., n. 8693/2019).
Tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si possa attenere al confine delineato dalle mappe catastali. Più precisamente, incombe sia sull'attore sia sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante, reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. civile, sez. II, 24/04/2018, n. 10062). In altri termini, l'art. 950 cod. civ. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d'importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7081 del 22/06/1995). Ai fini di detta determinazione non potrà tuttavia prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, né, allorquando si trattando di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento in essi richiamati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del
05/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7081 del
22/06/1995).
Tanto premesso in diritto, deve osservarsi che la difficoltà a delimitare esattamente i confini delle due proprietà ha reso indispensabile precedere ad una consulenza tecnica d'ufficio a cui il Tribunale intende pagina 4 di 7 conformarsi nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte che – in assenza di osservazioni - devono ritenersi apprezzate anche dal
CTP nominato da parte attrice. Primariamente ha trovato riscontro l'incertezza del confine tra i fondi evidenziata oltre che dalle allegazioni di parte attrice anche dalla consulenza in atti (cfr. pag. 8 CTU ove si legge “si evidenzia la criticità dell'accertamento di una linea di confine tra proprietà che costituisce anche confine di delimitazione tra due differenti fogli catastali”). In conformità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'ausiliario per determinare il confine ha correttamente fatto riferimento alle mappe catastali originali d'impianto per la ricostruzione della linea di confine attesa l'assenza di diversi mezzi di prova come termini lapidei, vecchi muri ovvero recinzioni e frazionamenti catastali.
Invero, le particelle catastali di proprietà dell'attore e del convenuto contumace sono “in tutta evidenza e chiarezza originali d'impianto cioè non derivano da atti di aggiornamento catastale come frazionamenti e/o tipi mappali” (cfr. pag. 8 CTU). Deve, altresì, apprezzarsi il metodo operativo adottato dal consulente che è stato quello del rilievo dei punti di inquadramento più vicini all'oggetto di causa perché contestuali ed omogenei nella formazione della mappa d'impianto e dei punti di riferimento fissi e visibili vicino alla linea da riconfinare. Il rilievo è stato, inoltre, esteso- per controllo
-anche a due fabbricati più lontani sebbene inclusi nel foglio di mappa n. 21, così da eliminare i possibili errori di sovrapposizione tra i fogli, errori, in ogni caso, estremamente contenuti in un massimo di cm 19 sul lato nord e cm 6 sul lato est.
La sovrapposizione della mappa e del rilievo ha consentito di individuare la posizione del confine di proprietà rispetto agli elementi topografici rilevati in loco. Chiariva il CTU che “Le linee di confine che dividono la proprietà dell'attore da quella del convenuto contumace sono due, una a Nord e una a Est.
La sovrapposizione del rilievo eseguito con GPS sulla mappa originale d'impianto ha consentito di posizionare i punti di inquadramento mediando al meglio le inevitabili discrepanze tra differenza di strumentazione e grafica delle mappe. In particolare, riguardo la precisione dei punti di inquadramento si rileva: Punti di inquadramento nello Sviluppo A: Vecchio Fabbricato P.lla 79: Gli spigoli Ovest e Nord sono perfettamente coincidenti mentre lo spigolo Est ha cm 77 di errore verso
Est; P.lla 86: Lo spigolo Sud rilevato è perfettamente coincidente;
Parte_2 [...]
P.lla 85: Lo spigolo Nord ha cm 45 di errore verso Est. Punti di inquadramento nel Fg. 21: Parte_2
Vecchio Fabbricato P.lla 131: Lo spigolo Ovest ha cm 27 di errore verso Sud-Ovest mentre lo spigolo
Est ha cm 112 di errore verso Sud;
Vecchio Fabbricato P.lla 71: Lo spigolo Sud-Ovest ha cm 12 di errore verso Nord”.
In punto di riconfinazione (paragrafo 3.5 della consulenza: ndr) il CTU precisava che le linee di confine che dividono la proprietà dell'attore da quella del convenuto contumace sono quindi due, una a pagina 5 di 7 Nord ed una a Est e devono essere individuate secondo la ricostruzione fornita dal consulente tecnico.
L'ausiliario chiariva- nel paragrafo 3.5.1 LINEA A NORD - che “Il confine nord della proprietà dell'attore è individuato a Ovest a ml 3,11 dal palo della recinzione (110) allineato con il palo di cemento (109); a Est a ml 0,74 dal palo della recinzione (113) e a ml 1,06 dal palo di cemento (112)” e
- nel paragrafo 3.5.2 LINEA A EST - che “Il confine coincide sostanzialmente con la linea individuata tra il picchetto di ferro (114) e il picchetto di ferro (115) ma quest'ultimo deve essere spostato di cm 10 verso Est” (cfr. pag. 11 CTU).
Deve, altresì, ritenersi accertato lo sconfinamento del convenuto contumace nella proprietà dell'attore come evidenziato dall'ausiliario nominato. Inoltre, al fine del ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della corretta linea di confine, occorre procedere alla rimozione dell'attuale recinzione ed all'asportazione della prima fila di pali della vigna (cfr. pag. 11 CTU). Infatti, nel silenzio del convenuto contumace sul punto, deve avvalorarsi quanto affermato dal perito nominato riguardo al primo filare di vigna e concludersi che, pur essendo posizionato solo per circa la metà sulla proprietà dell'attore, questo si trova, in ogni caso, a distanza inferiore a quella di legge.
Per le suesposte ragioni, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice e ferma la delimitazione dei confini tra i fondi dell'attore e del convenuto così come indicata nella CTU a firma del Geometra in atti, che qui deve intendersi per integralmente richiamata e trascritta, il CP_2
convenuto contumace dovrà essere condannato alla rimozione dell'attuale recinzione ed all'asportazione della prima fila di pali della vigna, operazioni il cui costo complessivo è stato stimato in € 600,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Avv Francesco Paoletti, dichiaratosi anticipatario, secondo i valori medi di cui al DM 147/22 per ciascuna delle quattro fasi processuale, scaglione fino a 1.100,00 atteso sia il valore della causa dichiarato nell'atto di citazione (€
500,00: ndr) sia il costo stimato dei lavori di necessari al ripristino dello stato dei luoghi.
Le spese di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 142/2023 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 950 c.c., che il confine nord tra i fondi attorei siti ad Ascoli Piceno
Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio identificati al Catasto Terreni del Comune di Ascoli
Piceno al foglio n. 21 con le particelle n.ri 75 e 76 ed il fondo di proprietà del sig sito ad CP_1
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno Frazione Polesio, loc. Colle Piccione, meglio identificati al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio n. 20 con la particella n. 178 è individuato a Ovest a ml 3,11 dal palo della recinzione (110) allineato con il palo di cemento (109); a Est a ml 0,74 dal palo della recinzione (113) e
Cont a ml 1,06 dal palo di cemento (112). Il confine coincide sostanzialmente con la linea individuata tra il picchetto di ferro (114) e il picchetto di ferro (115) ma quest'ultimo deve essere spostato di cm 10 verso Est
Per l'effetto accerta e dichiara che ha sconfinato all'interno della proprietà di sia con CP_1 Parte_1
l'attuale recinzione sia con la prima fila di filari della vigna;
Condanna alla rimozione dell'attuale recinzione ed all'asportazione della prima fila di pali CP_1
della vigna;
Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore dell'avv CP_1
Francesco Paoletti, dichiaratosi anticipatario, in complessivi euro 662,00 per compensi ed euro 43,00 per esborsi IVA e CPA come per legge.
Pone spese della espletata CTU, da liquidarsi con autonomo decreto, a carico definitivo di parte convenuta.
Ascoli Piceno, 17 ottobre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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